Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1753 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3.6.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
10 Giugno 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1753/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo;
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. B. Surace;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, CP_2 in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. G. Castrenze,
[...] in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.2023 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 11520239000194492000, notificata in data 31.03.2023, in relazione all'avviso di addebito n. 41520160000198260000, notificato il 13.05.2016, di € 901,52.
In particolare, oltre ad eccepire l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 7, l. 212/2000 e per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, ha rilevato l'omessa notifica dell'avviso ad essa sotteso, sollevando al contempo l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di presunta notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, in virtù delle considerazioni suesposte, ha chiesto l'annullamento dell'intimazione opposta. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'estromissione di ha eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per tardività della domanda ex art. 617 c.p.c. la quale, esperita anche ex art. 615 c.p.c., comporterebbe un aggiramento del disposto dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, la quale, ricostruendo il Controparte_5 quadro normativo che disciplina la procedura di notificazione dell'attività di riscossione relativa al CP_ recupero di somme dovute all' ha affermato che nessuna responsabilità può essere devoluta
CP_ all'agente riscossore del credito essendo l' che deve procedere alla notifica degli avvisi di addebito.
Ha altresì contestato la fondatezza delle domande avversarie sostenendo la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, oltre ad evidenziare l'attualità del credito contributivo in ragione della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. Entrambi le parti resistenti, nelle rispettive memorie difensive, hanno rilevato l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
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Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_2
CP_ atteso che il credito – secondo la prospettazione dell' – non risulta ceduto.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica degli avvisi (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Ebbene, con riguardo ai vizi di carattere formale ovvero all'asserito difetto di motivazione dell'atto oggetto di impugnazione, occorre osservare che l'intimazione di pagamento opposta, contenendo un riferimento specifico e dettagliato agli atti ad essa sottesi, non può considerarsi indeterminata e priva di motivazione.
Peraltro la provata notifica degli atti presupposti è sintomatica dell'avvenuta piena conoscenza di essi, al cui contenuto l'intimazione di pagamento opposta fa – come detto – espresso e specifico riferimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2017, n. 9323; Cass. civ. Sez. V, Sent.,
14.01.2015, n. 407).
Va altresì rilevata l'infondatezza dell'eccezione attinente al calcolo degli interessi, stante la sua genericità.
Ciò posto, in ordine la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata, occorre rilevare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine
è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, posto che l'avviso di addebito era stato notificato il 13.05.2016, tenuto conto della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma
2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9,
d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022 nonché delle allegazioni prodotte in atti, ovvero dell'intimazione di pagamento n. 11520219000900122000, notificata il 26.01.2022, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso opposto in ricorso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ognuno dei resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 341,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi con riguardo all' in favore CP_3 Controparte_3
del relativo procuratore
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/06/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo