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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9837 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 18532/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 18532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra , opponente, rappresentato e difese Parte_1 dall'Avv. Silvia Petrini e , opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Federica Temporali;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 27.6.2025 è sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.5.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stressa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che solo parte opposta ha depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove ha rassegnato le proprie conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 1.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 27 giugno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Parte_1 C.F._1
Baleniere n. 126, presso lo studio dell'avv. Silvia Petrini (C.F. - PEC C.F._2
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta su Email_1 foglio separato ma da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione.
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente in Roma, Viale dele Controparte_1 C.F._3
Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Temporali (C.F. – PEC C.F._4
) che la rappresenta e difende giusta delega anche in Email_2
executivis in calce all'accordo del 10.12.2020, ratificato con decreto n. cronol. 8669/21 del
2 Tribunale Ordinario di Roma, nonché come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 22.4.2024, il sig. proponeva Parte_1 opposizione, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 3.4.2024 con il quale la signora le intimava il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 8.804,12, comprensiva delle spese di precetto ed oneri di legge e oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto stesso e le successive occorrende, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore della coppia oltre a rivalutazione Istat non Persona_1
corrisposta, in forza del decreto di omologazione del Tribunale Civile di Roma del 21.4.2021 dell'accordo sottoscritto dalle parti per l'affido ed il collocamento della minore stessa.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto per:
1) genericità dell'atto di precetto non essendo rinvenibile il processo logico giuridico per la determinazione della somma;
2) accordo verbale tra le parti con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento, pari ad euro 300,00 mensili, di euro 50,00; 3) in ogni caso, erroneità nel calcolo degli intessi dovuti.
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione 1) dichiarare il precetto notificato il 3.4.2024 nullo perché generico, con ogni conseguenza di legge;
2) in subordine, rideterminare la somma dovuta dal sig. alla sig.ra alla data del 28.3.2024 in € Pt_1 CP_1
6797,72 (capitale + interessi), come sopra correttamente ricalcolata o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 18532/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.7.2024, si costituiva in giudizio la signora,
eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in Controparte_1
favore del Tribunale di Tivoli, nel cui circondario risiede la convenuta, e contestando, nel merito, la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Voglia L'ecc.mo Tribunale, per quanto sopra rappresentato, eccepito e dedotto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Foro del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Tivoli, con condanna dell'opponente alle spese di lite della presente fase di giudizio;
nel merito in ogni caso, rigettare l'opposizione a precetto proposta da nei confronti del creditore , in quanto inammissibile, Parte_1 Controparte_1 improponibile, infondata in fatto e in diritto, in subordine riducendo la somma per l'importo che risulterà all'esito del giudizio. Condannare, comunque, anche d'ufficio, per Parte_1 responsabilità aggravata e abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella somma equitativamente determinata secondo Giustizia. Respingere le richieste istruttorie di prova orale articolate dall'opponente, in quanto inammissibili, generiche e vietate dalla legge, per i motivi sopra esposti. Condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese di lite.”.
All'udienza del 4.10.2024 – fissata dalla cancelleria al primo giorno utile successivo a quello indicato in citazione - parte opposta insisteva sull'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito cui si opponeva parte opposta.
Il Giudice si riservava e con ordinanza depositata il 10.10.2024, respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale e, visto l'art. 171-bis, 3° co., c.p.c., rilevato che non era stato emesso il decreto ex art. art. 171 bis, c.p.c., fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 6.12.2024, precisando che tale data costituiva il nuovo dies a quo per il computo a ritroso dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 6.12.2024, il Giudice, valutata la ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori articolati da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 2, li riteneva irrilevanti ed inconferenti ai fini della decisione e rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente; ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 27.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
4 Con successivo decreto, depositato il 30.5.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, dev'essere confermato il provvedimento, reso con ordinanza depositata in data
10.10.2024, di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dall'opposta, in favore del Tribunale di Tivoli nel cui circondario l'opponente vive e risiede.
In merito, si osserva che parte opposta ha, nel precetto opposto, eletto domicilio, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., presso il comune di Roma.
L'art. 480, comma 3, c.p.c., prevede espressamente che, solo in mancanza di dichiarazione di residenza / elezione di domicilio del creditore intimante, l'opposizione deve essere proposta davanti all'Ufficio Giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto.
Nel diverso caso in cui è effettuata dal creditore la dichiarazione di residenza/elezione di domicilio
è soltanto il debitore ad essere legittimato a contestarne la ritualità e, quindi, l'efficacia ai soli fini della competenza, proponendo opposizione davanti al diverso Ufficio Giudiziario di notifica del precetto spettando, a quel punto, al creditore che intenda replicare alla contestazione di competenza dimostrare che la dichiarazione/elezione è stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione.
Pertanto, non è consentito al creditore opposto contestare la competenza del Giudice dell'opposizione determinata dalla sua stessa dichiarazione e fatta propria dal debitore, deducendone la non conformità alla previsione dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
In merito la S.C. di Corte di Cassazione, con costante giurisprudenza, si è così espressa “il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo, mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è
5 stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione o elezione” (Cass. civ. n. 6234 del 24.10.1986; Cass. civ. n. 13219 del 31.05.2010).
Ne consegue, pertanto, che l'eccezione dovrà essere respinta essendo il Tribunale di Roma competente a conoscere la presente controversia.
Vanno, altresì, preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il primo motivo di opposizione, così come indicato nella narrazione del fatto, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esso sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato.
L'opposizione come sopra qualificata ex art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.
Per quel che attiene al primo motivo di opposizione, relativo all'asserita indeterminatezza e genericità del precetto opposto per mancata e/o generica indicazione dei criteri di quantificazione della richiesta, basterà osservare che, per costante giurisprudenza, non è necessario che tali elementi siano specificati nel precetto, ben potendo l'intimazione solo riportare la somma intimata.
“L'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (id est Cass.19/12/2013
n.4008).
Inoltre, diversamente da quanto genericamente eccepito da parte opponente, l'atto di precetto opposto appare piuttosto dettagliato, sia con riferimento alle voci di credito ed ai relativi importi richiesti, sia con riferimento ai diversi periodi temporali cui la pretesa creditoria si riferisce.
Ne è conferma il fatto che parte opponente ha contestato nel dettaglio ciascuno degli importi richiesti ed ha fornito a sostegno tutta la documentazione relativa agli stessi periodi oggetto dell'atto di precetto.
6 L'eccezione appare, pertanto, infondata e deve essere respinta.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo al dedotto accordo verbale tra le parti con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento previsto dal titolo di euro 50,00, va osservato che la S.C. di Cassazione, con ordinanza del 14 dicembre 2018, n. 32529, ha chiarito che il contributo a favore della prole sfugge alla disponibilità del genitore collocatario, il quale non può né rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, né ridurlo.
Non si può, quindi, rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, poiché il genitore che riceve l'assegno non è titolare di un diritto proprio.
Il figlio è l'unico titolare dell'assegno e del diritto a percepirlo, anche se materialmente il versamento si effettua nelle mani del genitore collocatario e, neppure la rinuncia da parte del figlio, qualora maggiorenne e capace, può esonerare il genitore dal pagamento dell'assegno mensile.
Il diritto al mantenimento dei figli fa, infatti, parte dei cosiddetti “diritti indisponibili” con la conseguenza che spetta solo al giudice valutare se revocare (o meno) l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio e che qualsiasi patto che ne limiti la portata è nullo.
Nel caso di specie il dedotto accordo intervenuto tra le parti - secondo il quale, considerate le difficoltà economiche del sig. la sig.ra gli aveva accordato una riduzione di euro Pt_1 CP_1
50,00 mensili – è, dunque, da considerarsi a tutti gli effetti nullo ed in quanto tale privo di efficacia.
Pertanto, considerato che il titolo esecutivo - costituito dal decreto di omologazione del Tribunale
Civile di Roma del 21.4.2021 dell'accordo sottoscritto dalle parti – ha stabilito in euro 300,00
l'assegno di mantenimento per la minore con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo, ovvero dal 10 dicembre 2020 (e non dal 1° gennaio 2021, come erroneamente sostenuto da controparte) rivalutabili secondo legge, oltre le spese straordinarie, e che non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni di separazione, alla data della notifica dell'atto di precetto residuava un credito della per omesso e/o incompleto versamento dell'assegno di CP_1
mantenimento in favore della figlia, di euro 8.521,86, oltre le competenze del precetto e le spese di notifica, come correttamente intimato.
L'eccezione pertanto appare infondata e dovrà essere respinta.
Altrettanto infondata appare l'ulteriore eccezione relativa all'erroneità del calcolo degli interessi maturati. posto che parte creditrice, odierna opposta, ha tenuto correttamente conto dei versamenti
7 parziali eseguiti dall'opponente e la somma richiesta a tale titolo (euro 524,18) risulta correttamente determinata in relazione all'intero importo mensile dovuto a titolo di assegno di mantenimento della minore ed alle singole scadenze.
L'opposizione dev'essere pertanto respinta risultando totalmente infondati tutti i motivi proposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate per la metà in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale formulata dal convenuto e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale
Resta, infine, da esaminare la domanda, formulata dall'opposta, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
La legge 18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo 96 il 3° comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, la condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
In particolare, con la possibilità della pronuncia d'ufficio e la quantificazione della somma svincolata da eventuali danni subiti dalle parti, la condanna del litigante temerario trascende l'ambito squisitamente privatistico ed assume un rilievo pubblicistico, non più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata. Essa, in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo, diviene uno strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, perciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. n. 7726/2016).
Inoltre, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, non si può prescindere dalla valutazione della esistenza della mala fede o della colpa grave, in capo alla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisisti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna.
8 Si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni perché si condanni l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° comma c.p.c, non rinvenendosi il necessario requisito della mala fede o della colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 CP_1
, di ½ delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 5.077,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 1° luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
9
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 18532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra , opponente, rappresentato e difese Parte_1 dall'Avv. Silvia Petrini e , opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Federica Temporali;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 27.6.2025 è sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.5.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stressa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che solo parte opposta ha depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove ha rassegnato le proprie conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 1.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 18532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 27 giugno 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Parte_1 C.F._1
Baleniere n. 126, presso lo studio dell'avv. Silvia Petrini (C.F. - PEC C.F._2
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta su Email_1 foglio separato ma da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione.
Parte Opponente
E
(C.F. ), elettivamente in Roma, Viale dele Controparte_1 C.F._3
Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Temporali (C.F. – PEC C.F._4
) che la rappresenta e difende giusta delega anche in Email_2
executivis in calce all'accordo del 10.12.2020, ratificato con decreto n. cronol. 8669/21 del
2 Tribunale Ordinario di Roma, nonché come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 22.4.2024, il sig. proponeva Parte_1 opposizione, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli in data 3.4.2024 con il quale la signora le intimava il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 8.804,12, comprensiva delle spese di precetto ed oneri di legge e oltre alle spese di notifica dell'atto di precetto stesso e le successive occorrende, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia minore della coppia oltre a rivalutazione Istat non Persona_1
corrisposta, in forza del decreto di omologazione del Tribunale Civile di Roma del 21.4.2021 dell'accordo sottoscritto dalle parti per l'affido ed il collocamento della minore stessa.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva la nullità ed inefficacia del precetto opposto per:
1) genericità dell'atto di precetto non essendo rinvenibile il processo logico giuridico per la determinazione della somma;
2) accordo verbale tra le parti con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento, pari ad euro 300,00 mensili, di euro 50,00; 3) in ogni caso, erroneità nel calcolo degli intessi dovuti.
L'opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione 1) dichiarare il precetto notificato il 3.4.2024 nullo perché generico, con ogni conseguenza di legge;
2) in subordine, rideterminare la somma dovuta dal sig. alla sig.ra alla data del 28.3.2024 in € Pt_1 CP_1
6797,72 (capitale + interessi), come sopra correttamente ricalcolata o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 18532/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione, depositata in data 22.7.2024, si costituiva in giudizio la signora,
eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in Controparte_1
favore del Tribunale di Tivoli, nel cui circondario risiede la convenuta, e contestando, nel merito, la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Voglia L'ecc.mo Tribunale, per quanto sopra rappresentato, eccepito e dedotto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Foro del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Tivoli, con condanna dell'opponente alle spese di lite della presente fase di giudizio;
nel merito in ogni caso, rigettare l'opposizione a precetto proposta da nei confronti del creditore , in quanto inammissibile, Parte_1 Controparte_1 improponibile, infondata in fatto e in diritto, in subordine riducendo la somma per l'importo che risulterà all'esito del giudizio. Condannare, comunque, anche d'ufficio, per Parte_1 responsabilità aggravata e abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella somma equitativamente determinata secondo Giustizia. Respingere le richieste istruttorie di prova orale articolate dall'opponente, in quanto inammissibili, generiche e vietate dalla legge, per i motivi sopra esposti. Condannare, infine, l'opponente al pagamento delle spese di lite.”.
All'udienza del 4.10.2024 – fissata dalla cancelleria al primo giorno utile successivo a quello indicato in citazione - parte opposta insisteva sull'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito cui si opponeva parte opposta.
Il Giudice si riservava e con ordinanza depositata il 10.10.2024, respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale e, visto l'art. 171-bis, 3° co., c.p.c., rilevato che non era stato emesso il decreto ex art. art. 171 bis, c.p.c., fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. al giorno 6.12.2024, precisando che tale data costituiva il nuovo dies a quo per il computo a ritroso dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 6.12.2024, il Giudice, valutata la ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori articolati da parte opponente nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 2, li riteneva irrilevanti ed inconferenti ai fini della decisione e rigettava le istanze istruttorie formulate dall'opponente; ritenuta, altresì, la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 27.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
4 Con successivo decreto, depositato il 30.5.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, dev'essere confermato il provvedimento, reso con ordinanza depositata in data
10.10.2024, di rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dall'opposta, in favore del Tribunale di Tivoli nel cui circondario l'opponente vive e risiede.
In merito, si osserva che parte opposta ha, nel precetto opposto, eletto domicilio, ai sensi dell'art. 480 c.p.c., presso il comune di Roma.
L'art. 480, comma 3, c.p.c., prevede espressamente che, solo in mancanza di dichiarazione di residenza / elezione di domicilio del creditore intimante, l'opposizione deve essere proposta davanti all'Ufficio Giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto.
Nel diverso caso in cui è effettuata dal creditore la dichiarazione di residenza/elezione di domicilio
è soltanto il debitore ad essere legittimato a contestarne la ritualità e, quindi, l'efficacia ai soli fini della competenza, proponendo opposizione davanti al diverso Ufficio Giudiziario di notifica del precetto spettando, a quel punto, al creditore che intenda replicare alla contestazione di competenza dimostrare che la dichiarazione/elezione è stata correttamente effettuata in uno dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione.
Pertanto, non è consentito al creditore opposto contestare la competenza del Giudice dell'opposizione determinata dalla sua stessa dichiarazione e fatta propria dal debitore, deducendone la non conformità alla previsione dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
In merito la S.C. di Corte di Cassazione, con costante giurisprudenza, si è così espressa “il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo, mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è
5 stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione o elezione” (Cass. civ. n. 6234 del 24.10.1986; Cass. civ. n. 13219 del 31.05.2010).
Ne consegue, pertanto, che l'eccezione dovrà essere respinta essendo il Tribunale di Roma competente a conoscere la presente controversia.
Vanno, altresì, preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quel che concerne il primo motivo di opposizione, così come indicato nella narrazione del fatto, contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esso sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'opposta in suo danno per l'intero importo precettato.
L'opposizione come sopra qualificata ex art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta, ovvero l'atto di citazione è stato notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo e del precetto, previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e, in quanto tale, deve essere respinta.
Per quel che attiene al primo motivo di opposizione, relativo all'asserita indeterminatezza e genericità del precetto opposto per mancata e/o generica indicazione dei criteri di quantificazione della richiesta, basterà osservare che, per costante giurisprudenza, non è necessario che tali elementi siano specificati nel precetto, ben potendo l'intimazione solo riportare la somma intimata.
“L'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (id est Cass.19/12/2013
n.4008).
Inoltre, diversamente da quanto genericamente eccepito da parte opponente, l'atto di precetto opposto appare piuttosto dettagliato, sia con riferimento alle voci di credito ed ai relativi importi richiesti, sia con riferimento ai diversi periodi temporali cui la pretesa creditoria si riferisce.
Ne è conferma il fatto che parte opponente ha contestato nel dettaglio ciascuno degli importi richiesti ed ha fornito a sostegno tutta la documentazione relativa agli stessi periodi oggetto dell'atto di precetto.
6 L'eccezione appare, pertanto, infondata e deve essere respinta.
Quanto al secondo motivo di opposizione relativo al dedotto accordo verbale tra le parti con conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento previsto dal titolo di euro 50,00, va osservato che la S.C. di Cassazione, con ordinanza del 14 dicembre 2018, n. 32529, ha chiarito che il contributo a favore della prole sfugge alla disponibilità del genitore collocatario, il quale non può né rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, né ridurlo.
Non si può, quindi, rinunciare all'assegno di mantenimento dei figli, poiché il genitore che riceve l'assegno non è titolare di un diritto proprio.
Il figlio è l'unico titolare dell'assegno e del diritto a percepirlo, anche se materialmente il versamento si effettua nelle mani del genitore collocatario e, neppure la rinuncia da parte del figlio, qualora maggiorenne e capace, può esonerare il genitore dal pagamento dell'assegno mensile.
Il diritto al mantenimento dei figli fa, infatti, parte dei cosiddetti “diritti indisponibili” con la conseguenza che spetta solo al giudice valutare se revocare (o meno) l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio e che qualsiasi patto che ne limiti la portata è nullo.
Nel caso di specie il dedotto accordo intervenuto tra le parti - secondo il quale, considerate le difficoltà economiche del sig. la sig.ra gli aveva accordato una riduzione di euro Pt_1 CP_1
50,00 mensili – è, dunque, da considerarsi a tutti gli effetti nullo ed in quanto tale privo di efficacia.
Pertanto, considerato che il titolo esecutivo - costituito dal decreto di omologazione del Tribunale
Civile di Roma del 21.4.2021 dell'accordo sottoscritto dalle parti – ha stabilito in euro 300,00
l'assegno di mantenimento per la minore con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo, ovvero dal 10 dicembre 2020 (e non dal 1° gennaio 2021, come erroneamente sostenuto da controparte) rivalutabili secondo legge, oltre le spese straordinarie, e che non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni di separazione, alla data della notifica dell'atto di precetto residuava un credito della per omesso e/o incompleto versamento dell'assegno di CP_1
mantenimento in favore della figlia, di euro 8.521,86, oltre le competenze del precetto e le spese di notifica, come correttamente intimato.
L'eccezione pertanto appare infondata e dovrà essere respinta.
Altrettanto infondata appare l'ulteriore eccezione relativa all'erroneità del calcolo degli interessi maturati. posto che parte creditrice, odierna opposta, ha tenuto correttamente conto dei versamenti
7 parziali eseguiti dall'opponente e la somma richiesta a tale titolo (euro 524,18) risulta correttamente determinata in relazione all'intero importo mensile dovuto a titolo di assegno di mantenimento della minore ed alle singole scadenze.
L'opposizione dev'essere pertanto respinta risultando totalmente infondati tutti i motivi proposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono compensate per la metà in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale formulata dal convenuto e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale
Resta, infine, da esaminare la domanda, formulata dall'opposta, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
La legge 18.6.2009 n. 69 ha aggiunto all'articolo 96 il 3° comma, con cui si introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, la condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente determinata.
In particolare, con la possibilità della pronuncia d'ufficio e la quantificazione della somma svincolata da eventuali danni subiti dalle parti, la condanna del litigante temerario trascende l'ambito squisitamente privatistico ed assume un rilievo pubblicistico, non più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata. Essa, in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo, diviene uno strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, perciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. n. 7726/2016).
Inoltre, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità e di merito, non si può prescindere dalla valutazione della esistenza della mala fede o della colpa grave, in capo alla parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio, in quanto ove si prescindesse dai predetti requisisti, il solo agire o resistere in giudizio finirebbe per essere sufficiente a giustificare la condanna.
8 Si ritiene che, nel caso di specie, non sussistano le condizioni perché si condanni l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, 3° comma c.p.c, non rinvenendosi il necessario requisito della mala fede o della colpa grave.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 CP_1
, di ½ delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 5.077,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 1° luglio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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