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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 74/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 74/2025
PROMOSSA DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F.: deceduta in data 8.2.2025, Persona_1 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Gibilisco sito in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._5 procura in atta dall'avv. Alessandro Boccadifuoco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo digitale;
APPELLATO
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2299 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato , rimasta contumace in giudizio, al Persona_1
pagamento della somma di Euro 17.870,01 in favore dell'avv. Controparte_1
a titolo di compensi professionali per l'attività da quest'ultimo espletata quale difensore della in seno a tre procedimenti tributari svoltisi avanti la Per_1
Suprema Corte di Cassazione: il Tribunale ha ritenuto provato l'espletamento del mandato difensivo ad opera dell'avv. nonché congrui gli Controparte_1
importi chiesti dal professionista a tacitazione dell'opera svolta.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 2299 del 2024 Persona_1
rilevando, tra l'altro, la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per il fatto di essere stata citata nel giudizio di prime cure personalmente, presso la di lei residenza, e non in persona dell'amministratore di sostegno all'uopo nominatole, giusta decreto di nomina del Tribunale di Siracusa datato 13 aprile 2022 in atti, ad onta del fatto che la parte attrice in prime cure, avv. , Controparte_1
fosse perfettamente a conoscenza del proprio stato soggettivo di malata di
Alzhaimer atteso il pregresso contenzioso che aveva interessato le medesime parti di causa avanti la Corte d'Appello di Palermo: ha riferito che Persona_1
l'avv. aveva incoato un precedente giudizio contra se avanti Controparte_1
alla Corte d'Appello di Palermo nel quale ella si era costituita a mezzo di amministratore di sostegno nella persona del figlio giudizio Parte_1
conclusosi con declaratoria di inammissibilità giusta ordinanza datata 5 novembre
2022.
pagina 2 di 5 Si è costituito in giudizio l'avv. contestando in fatto e diritto Controparte_1
il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del gravame proposto da
. Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e Parte_1 Parte_2
quali eredi di , nella more mancata ai vivi: con Parte_3 Persona_1
ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la fondatezza del primo motivo di impugnazione.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio 2025, previo deposito, ad opera di entrambe le parti, di note riepilogative con le quali l'avv. ha dichiarato di non Controparte_1
opporsi al primo motivo di impugnazione salvo chiedere l'accertamento delle proprie spettanze nell'incardinato giudizio di appello.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa meritevole di accoglimento l'appello fatto valere da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella more mancata ai vivi, per i motivi di seguito evidenziati. Persona_1
La Suprema Corte di Cassazione ha, con ordinanza n. 3762 del 12/02/2024, affermato che “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto
pagina 3 di 5 della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza”: in entrambe le ipotesi prese in considerazione dalla Suprema Corte l'atto introduttivo del giudizio che coinvolga un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve essere notificato a quest'ultimo, in via esclusiva nel caso in cui l'amministratore risulti titolare di poteri sostitutivi ed in via concorrente con l'amministrato ove l'amministratore risulti titolare di poteri di mera assistenza, prospettandosi per entrambe le ipotesi, in mancanza della notifica dell'atto all'amministratore di sostegno, la nullità della notificazione della citazione che impone la rimessione del giudizio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 del codice di rito civile.
L'assegnazione alla dell'amministratore di sostegno, nella persona del Per_1
figlio di quest'ultima era circostanza nota all'avv. Parte_1 [...]
a seguito del precedente contenzioso sopra menzionato, evidenza che CP_1
avrebbe dovuto indurre il a evocare nel giudizio di primo grado la CP_1
soggetto affetto da Alzhaimer, anche per il tramite del suo amministratore: Per_1
si impone, stante la nullità della notificazione del ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado, la declaratoria di nullità della sentenza emessa dal
Tribunale di Siracusa n. 2299 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, e la rimessione della causa in primo grado avanti al Tribunale di Siracusa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri Controparte_1
minimi delle controversie del valore che va da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 stante il riconoscimento ad opera della parte appellata, sia pur con le note conclusive, della fondatezza del primo motivo di impugnazione.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 74/2025 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
quali eredi di , avverso la sentenza del Tribunale
[...] Persona_1
di Siracusa n. 2299 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza rimettendo ex art. 354
c.p.c. la causa in primo grado avanti al Tribunale di Siracusa;
2. Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese processuali del presente grado di giudizio che Persona_1
si liquidano in euro 355,00 per esborsi e in euro 2.906,00 per compenso di avvocato (di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 74/2025
PROMOSSA DA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F.: deceduta in data 8.2.2025, Persona_1 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Gibilisco sito in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta Controparte_1 C.F._5 procura in atta dall'avv. Alessandro Boccadifuoco ed elettivamente domiciliato presso indirizzo digitale;
APPELLATO
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2299 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato , rimasta contumace in giudizio, al Persona_1
pagamento della somma di Euro 17.870,01 in favore dell'avv. Controparte_1
a titolo di compensi professionali per l'attività da quest'ultimo espletata quale difensore della in seno a tre procedimenti tributari svoltisi avanti la Per_1
Suprema Corte di Cassazione: il Tribunale ha ritenuto provato l'espletamento del mandato difensivo ad opera dell'avv. nonché congrui gli Controparte_1
importi chiesti dal professionista a tacitazione dell'opera svolta.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 2299 del 2024 Persona_1
rilevando, tra l'altro, la nullità della sentenza impugnata e del giudizio di primo grado per il fatto di essere stata citata nel giudizio di prime cure personalmente, presso la di lei residenza, e non in persona dell'amministratore di sostegno all'uopo nominatole, giusta decreto di nomina del Tribunale di Siracusa datato 13 aprile 2022 in atti, ad onta del fatto che la parte attrice in prime cure, avv. , Controparte_1
fosse perfettamente a conoscenza del proprio stato soggettivo di malata di
Alzhaimer atteso il pregresso contenzioso che aveva interessato le medesime parti di causa avanti la Corte d'Appello di Palermo: ha riferito che Persona_1
l'avv. aveva incoato un precedente giudizio contra se avanti Controparte_1
alla Corte d'Appello di Palermo nel quale ella si era costituita a mezzo di amministratore di sostegno nella persona del figlio giudizio Parte_1
conclusosi con declaratoria di inammissibilità giusta ordinanza datata 5 novembre
2022.
pagina 2 di 5 Si è costituito in giudizio l'avv. contestando in fatto e diritto Controparte_1
il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto del gravame proposto da
. Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti e Parte_1 Parte_2
quali eredi di , nella more mancata ai vivi: con Parte_3 Persona_1
ordinanza del 29 aprile 2025 la Corte ha disposto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante la fondatezza del primo motivo di impugnazione.
Indi la causa è giunta al naturale epilogo a seguito della discussione avvenuta all'udienza del 19 maggio 2025, previo deposito, ad opera di entrambe le parti, di note riepilogative con le quali l'avv. ha dichiarato di non Controparte_1
opporsi al primo motivo di impugnazione salvo chiedere l'accertamento delle proprie spettanze nell'incardinato giudizio di appello.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa meritevole di accoglimento l'appello fatto valere da e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella more mancata ai vivi, per i motivi di seguito evidenziati. Persona_1
La Suprema Corte di Cassazione ha, con ordinanza n. 3762 del 12/02/2024, affermato che “Al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza: nel primo caso gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore; nel secondo caso, invece, il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato esclusivamente quando l'atto sia portato a conoscenza tanto
pagina 3 di 5 della parte quanto dell'amministratore, così da permettere a quest'ultimo di svolgere la sua funzione di assistenza”: in entrambe le ipotesi prese in considerazione dalla Suprema Corte l'atto introduttivo del giudizio che coinvolga un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve essere notificato a quest'ultimo, in via esclusiva nel caso in cui l'amministratore risulti titolare di poteri sostitutivi ed in via concorrente con l'amministrato ove l'amministratore risulti titolare di poteri di mera assistenza, prospettandosi per entrambe le ipotesi, in mancanza della notifica dell'atto all'amministratore di sostegno, la nullità della notificazione della citazione che impone la rimessione del giudizio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 del codice di rito civile.
L'assegnazione alla dell'amministratore di sostegno, nella persona del Per_1
figlio di quest'ultima era circostanza nota all'avv. Parte_1 [...]
a seguito del precedente contenzioso sopra menzionato, evidenza che CP_1
avrebbe dovuto indurre il a evocare nel giudizio di primo grado la CP_1
soggetto affetto da Alzhaimer, anche per il tramite del suo amministratore: Per_1
si impone, stante la nullità della notificazione del ricorso che ha dato la stura al giudizio di primo grado, la declaratoria di nullità della sentenza emessa dal
Tribunale di Siracusa n. 2299 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024, e la rimessione della causa in primo grado avanti al Tribunale di Siracusa.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri Controparte_1
minimi delle controversie del valore che va da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 stante il riconoscimento ad opera della parte appellata, sia pur con le note conclusive, della fondatezza del primo motivo di impugnazione.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 74/2025 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
quali eredi di , avverso la sentenza del Tribunale
[...] Persona_1
di Siracusa n. 2299 del 2024, pubblicata in data 12 novembre 2024 e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza rimettendo ex art. 354
c.p.c. la causa in primo grado avanti al Tribunale di Siracusa;
2. Condanna al pagamento in favore degli appellanti Controparte_1
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese processuali del presente grado di giudizio che Persona_1
si liquidano in euro 355,00 per esborsi e in euro 2.906,00 per compenso di avvocato (di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 19 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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