Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/1987, n. 5063
CASS
Sentenza 10 giugno 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Nella Assicurazione della responsabilità civile l'ipotesi della mala gestio a carico dell'assicuratore è configurabile non solo nel caso in cui questi, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da recare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero nel caso in cui l'assicuratore, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi così pregiudicando gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti senza un apprezzabile motivo, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato. Conseguentemente la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore comporta che l'assicurato che sia stato condannato a corrispondere un risarcimento superiore al massimale, ha diritto di ottenere la differenza dall'assicuratore per il colpevole inadempimento da parte dello stesso agli obblighi nascenti dal rapporto assicurativo. ( V 5412/82, mass n 423179, sul primo principio; ( V 6342/81, mass n 417133, sul primo principio; ( V 4025/79, mass n 400516, sul primo principio; ( V 2118/78, mass n 391502, sul primo principio; ( V 3802/75, mass n 378012, sul secondo principio; ( V 2455/73, mass n 365864, sul secondo principio; ( V 3715/71, mass n 355497, sul secondo principio).*

Nell'Assicurazione della responsabilità civile, allorquando si tratti di determinare, nei riguardi dei congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui, il danno da lucro cessante, agli stessi derivato per essere venuto meno il concreto e sicuro beneficio economico ad essi apportato dal defunto, il criterio normale di liquidazione non può essere che equitativo, stante la pratica impossibilità di procedere alla relativa Determinazione con assoluta precisione. Su tale attività il giudice del merito ha ampi poteri di apprezzamento e valutazione e la pronuncia al riguardo emessa non è suscettibile di censura in Sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici e di diritto. ( V 2112/80, mass n 405768; ( V 3106/77, mass n 386656; ( V 2399/70, mass n 348641).*

Nell'Assicurazione per la responsabilità civile le spese processuali che il responsabile assicurato deve rimborsare al terzo danneggiato costituiscono una componente del danno da risarcire e l'assicurato dev'esserne tenuto indenne dall'assicuratore. ( V 3802/75, mass n 378012; ( V 3715/71, mass n 355497).*

Nella Determinazione del danno extracontrattuale, costituente debito di valore, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale, devesi tener conto della svalutazione monetaria sino al momento della sentenza di appello, la quale rappresenta la pronuncia definitiva di merito che attua la liquidazione del credito e, essendo immediatamente esecutiva, consente la reintegrazione spontanea o coattiva del pregiudizio subito. La Determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria costituisce apprezzamento di merito e, come tale, non è suscettibile di Sindacato in Sede di legittimità.(nella specie i giudici di merito hanno rivalutato la svalutazione monetaria per danni conseguenti a spese funerarie, sino alla data del deposito della sentenza di secondo grado). ( V 3378/86, mass n 446341, sulla seconda parte; ( V 4029/83, mass n 428976, sulla prima parte; ( V 2710/82, mass n 420571, sulla prima parte; ( V 179/82, mass n 417866, sulla seconda parte; ( V 132/82, mass n 417826, sulla seconda parte; ( V 4430/82, mass n 415133, sulla prima parte; ( V 3900/81, mass n 414577, sulla prima parte; ( V 723/80, mass n 404169, sulla seconda parte; ( V 4858/79, mass n 401475, sulla seconda parte).*

Commentari5

  • 1Unitarietà del danno non patrimoniale, cosa pensa la Cassazione
    Avv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24210 Presidente Petti – Relatore Scarano Il caso. Sebbene ci si trovi di fronte a una motivazione “robusta” (la sentenza è di 30 pagine), davvero poche righe vengono dedicate al fatto storico da cui è scaturito il giudizio: sappiamo solo che si tratta di una domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da un trasportato a titolo di cortesia nei confronti del proprietario-conducente e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e che, per quel che attiene il punto di vista processuale, dopo il rigetto del Tribunale, la Corte d'appello aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento. La liquidazione equitativa …

     Leggi di più…

  • 2Tumore diagnosticato in ritardo: risarcimento danni
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 ottobre 2022

  • 3Danno biologico, morale, esistenziale: risarcimento
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 febbraio 2019

  • 4Perdita della vita, danno, risarcibilità, danno non patrimoniale, liquidazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 giugno 2014

  • 5Danno alla vita: Cassazione detta i criteri per individuazione e liquidazioneAccesso limitato
    Roberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2014
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/1987, n. 5063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5063
Data del deposito : 10 giugno 1987

Testo completo