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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
55 bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3537/2024 R.G. vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Mattarelli Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 634/2024 del
23.5.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato , coniuge del sig. Parte_1 Parte_2 ed a suo carico al momento del decesso, ha insistito nel riconoscimento del nesso causale tra l'emotrasfusione e la epatopatia HCV correlata (già confermato dalla CMO con verbale del
10.9.2021) e chiesto altresì l'accertamento del nesso causale tra la epatopatia e le conseguenti patologie ed il decesso del coniuge.
Nel contraddittorio con il disposta consulenza medico legale affidata Controparte_1 al dr. (specialista in medicina legale) il quale, con relazione articolata ed ap- Persona_1 profondita, confermava l'origine trasfusionale dell'epatite contratta dal , escludendo- Pt_2 ne, tuttavia, il nesso causale con il decesso-il Tribunale ha così deciso: “- rigetta il ricorso;
1 - condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.200 oltre ac- cessori come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto definitivamente a carico della parte ricorrente”.
2.Proponeva gravame lamentando con articolate argomentazioni Parte_1
l'erronea esclusione del nesso di causalità tra l'epatopatia e il decesso e insistendo per il rin- novo della c.t.u. medico-legale.
Resisteva l'appellato nel gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3. L'appellante non presenziava alla prima udienza di discussione né a quella di rinvio dispo- sta all'esito, nonostante la ritualità dei relativi avvisi.
Tale comportamento inerte comporta l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SU
5839/93).
Le spese del grado restano compensate tra le parti, stante il disinteresse all'esito del giudizio manifestato anche dall'appellato, che pure non è comparso alle predette udienze.
Infine, tenuto conto della data di deposito del ricorso in appello, va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del dpr 115/2002 per il versamen- to di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa im- pugnazione.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile l'appello;
-spese del grado compensate;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del dpr
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 8.7.2025
Il Cons. rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Glauco ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere all'udienza dell'8.7.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3537/2024 R.G. vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Mattarelli Parte_1 appellante e
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 634/2024 del
23.5.2024 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato , coniuge del sig. Parte_1 Parte_2 ed a suo carico al momento del decesso, ha insistito nel riconoscimento del nesso causale tra l'emotrasfusione e la epatopatia HCV correlata (già confermato dalla CMO con verbale del
10.9.2021) e chiesto altresì l'accertamento del nesso causale tra la epatopatia e le conseguenti patologie ed il decesso del coniuge.
Nel contraddittorio con il disposta consulenza medico legale affidata Controparte_1 al dr. (specialista in medicina legale) il quale, con relazione articolata ed ap- Persona_1 profondita, confermava l'origine trasfusionale dell'epatite contratta dal , escludendo- Pt_2 ne, tuttavia, il nesso causale con il decesso-il Tribunale ha così deciso: “- rigetta il ricorso;
1 - condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.200 oltre ac- cessori come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato decreto definitivamente a carico della parte ricorrente”.
2.Proponeva gravame lamentando con articolate argomentazioni Parte_1
l'erronea esclusione del nesso di causalità tra l'epatopatia e il decesso e insistendo per il rin- novo della c.t.u. medico-legale.
Resisteva l'appellato nel gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza contestuale.
3. L'appellante non presenziava alla prima udienza di discussione né a quella di rinvio dispo- sta all'esito, nonostante la ritualità dei relativi avvisi.
Tale comportamento inerte comporta l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SU
5839/93).
Le spese del grado restano compensate tra le parti, stante il disinteresse all'esito del giudizio manifestato anche dall'appellato, che pure non è comparso alle predette udienze.
Infine, tenuto conto della data di deposito del ricorso in appello, va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del dpr 115/2002 per il versamen- to di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa im- pugnazione.
P.Q.M.
-dichiara improcedibile l'appello;
-spese del grado compensate;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del dpr
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 8.7.2025
Il Cons. rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
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