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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di impresa
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 353/2018 R.G., di appello avverso la sentenza n. 109/2018, pronunciata dal Tribunale delle imprese di Campobasso il 16.2.2018 nella controversia n.
1784/2013 R.G., avente ad oggetto responsabilità degli organi amministrativi;
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cappellu, in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1 persona del liquidatore e l. r. in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Castrignanò, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
E
pag. 1 di 16 , CP_2
, Controparte_3
, Controparte_4
, Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Castrignanò, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
-in accoglimento del proposto gravame, annullare e revocare la sentenza n. 109/2018 emessa dal Tribunale delle imprese di Campobasso in data 15.02.2018 e depositata il
16.02.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al N. RG 1784/2013 per tutte le ragioni e motivi di gravame innanzi illustrati e, conseguentemente, accertare e rigettare perché inammissibili, improcedibili, improponibili e, comunque, infondate le domande proposte da
e Parte_2 Parte_3
in persona del liquidatore con l'atto di
[...] CP_2 citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
-rigettare la domanda proposta contro l'appellante per inesistenza del danno e di ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per gli appellati:
-in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello interposto alla sentenza n. 109/2018 del Tribunale delle Imprese di Campobasso resa nel procedimento iscritto al n. R.G.
1784/2013, in data 15.02.2018 e depositata in data 16.02.2018 per difetto dei presupposti all'uopo previsti dalla legge;
-nel merito, previo riesame delle istanze e risultanze istruttorie, ammesse e non ammesse, respingere l'appello in parola in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte nei propri atti e scritti difensivi e, per l'effetto, confermare in toto l'impugnata sentenza n. 109/2018 del Tribunale delle Imprese di Campobasso resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 1784/2013, in data 15.02.2018 e depositata in data 16.02.2018;
-vinte le spese del presente grado di giudizio.
pag. 2 di 16 FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale delle imprese di Campobasso, con sentenza n. 109 del 16.2.2018, pronunciando sulle domande, proposte da e e Controparte_1 CP_1 Parte
(di seguito nonché dai soci , Controparte_1 CP_2
, , e , nei confronti di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_5
, già amministratrice della società, ha: accolto per quanto di Parte_1 Parte ragione la domanda proposta dalla società condannando al Parte_1 risarcimento dei danni in favore della società, liquidati in € 508.517,00, oltre interessi dalla domanda;
rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai soci;
posto a carico dell'appellante metà delle spese di giudizio, comprensive di quelle relative alla c.t.u., compensando la restante metà. Parte La società e i singoli soci sopra indicati hanno agito per sentire accertare la responsabilità esclusiva di , nella sua qualità di amministratrice Parte_1 unica della società in ordine ai fatti descritti nella narrativa dell'atto di citazione, “per violazione degli obblighi di diligenza ex contractu”; per sentire escludere qualsiasi responsabilità dell'ex amministratrice per il breve periodo in cui ha Controparte_3 ricoperto l'incarico; per accertare il diritto della società e dei soci alla reintegrazione del patrimonio sociale nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dalla condotta dell'appellante, quantificati nella misura complessiva di € 502.671,04 o in quella minore determinata in corso di causa, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria. Parte Hanno dedotto che la costituita nel 1974 come s.n.c. tra i fratelli e CP_1 [...]
, nel 1986 era stata trasformata in s.r.l., di cui era stata nominata amministratrice CP_1 unica , figlia di;
alla morte dei soci fondatori erano Parte_1 CP_1 succeduti i rispettivi eredi, tra cui , , e , CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 eredi di;
nel 2008, a seguito della mancata concessione di un mutuo richiesto a un CP_1 istituto bancario, era emersa un'esposizione debitoria della società, di incerta quantificazione, nei confronti dei fornitori, delle banche, dello Stato e di vari enti impositori, che era rimasta celata a causa delle reticenze dell'amministratrice e della iscrizione di voci di bilancio non reali;
i soci eredi di avevano quindi incaricato propri CP_1 consulenti legali e contabili di ricostruire la reale situazione patrimoniale della società, dalla quale era risultata una pesante esposizione per debiti tributari e previdenziali (per i quali era stata iscritta ipoteca legale su tutti i beni societari), per debiti verso fornitori, personale dipendente e banche;
nel corso dell'assemblea totalitaria dell'11.10.2008
[...]
aveva rassegnato le sue dimissioni ed era stata nominata Parte_1 amministratrice unica;
il 28.11.2008, emergendo dal conto economico Controparte_3 una perdita di € 386.746,00, con conseguente patrimonio netto negativo, si prendeva atto pag. 3 di 16 che si era verificata una ipotesi di scioglimento della società che veniva così posta in liquidazione;
da un'indagine ispettiva da parte della Guardia di Finanza nell'ottobre 2008 emergevano violazioni formali e sostanziali per irregolare tenuta dei registri iva e per l'omesso versamento di tale imposta nel periodo dal 2005 al 2008, a cui seguivano gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
erano seguiti contenziosi tributari, istanze di accertamento con adesione e richieste di dilazione per il pagamento delle imposte non versate;
pagati i debiti relativi, portati da tre cartelle esattoriali, per i quali la società era stata dichiarata decaduta da due dilazioni in precedenza concesse, erano state presentate ulteriori due istanze di dilazione per i debiti accumulati dal 2002 al 2008, che però la società era stata in grado di onorare solo fino a gennaio 2012; erano emersi ulteriori debiti nei confronti di istituti di credito, le cui posizioni erano state risolte con transazioni.
Costituitasi ed espletata l'istruttoria, mediante prove orali e Parte_1 documentali e c.t.u., il tribunale, ricostruiti i principi in tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali nei confronti della società e dei singoli soci, ha disatteso l'eccezione di nullità della deliberazione dell'assemblea ex art. 2474 c.c. con cui la società era stata autorizzata alla proposizione dell'azione di responsabilità; ha ritenuto, all'esito delle prove orali espletate, non fornita la dimostrazione di una gestione partecipata della società; ha ritenuto provata le condotta dannosa ascritta all'appellante, sulla base della documentazione prodotta e delle indagini compiute dal c.t.u.; recependo gli accertamenti del tecnico, ha quantificato il danno subito dalla società in € 508.517,00, pari alle perdite latenti occultate ai soci e derivanti dalla rettifica di magazzino di euro
279.516,00 e alla sopravvenienza passiva di euro 229.001,00; ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai singoli soci.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , con Parte_1 atto di citazione notificato il 17.9.2018, chiedendone la riforma, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si sono costituiti la , nonché i soci , , Controparte_6 CP_2 Controparte_3
e e hanno concluso chiedendo che l'impugnazione sia Controparte_4 Controparte_5 dichiarata inammissibile o che sia, comunque, rigettata nel merito.
Con ordinanza del 17.6.2019 l'istanza di inibitoria è stata accolta limitatamente all'importo di € 229.001,00.
Riservata una prima volta in decisione, con ordinanza del 3.7.2022 la causa è stata rimessa sul ruolo allo scopo di sanare il difetto di autorizzazione alla proposizione dell'azione ex art. 182 c.p.c.
Quindi, all'esito dell'udienza del 29.3.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
pag. 4 di 16 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione è stata correttamente proposta da nei confronti Parte_1 Parte della sola società n liquidazione, non anche dei soci, la cui domanda risarcitoria è stata rigettata in primo grado, non sussistendo un litisconsorzio necessario processuale in considerazione della diversità della domanda risarcitoria dei soci rispetto a quella proposta dalla società.
Pertanto la costituzione in giudizio di in proprio, , CP_2 Controparte_3 [...]
e , che devono qualificarsi come intervenuti e non appellati, è CP_4 Controparte_5 da ritenersi inammissibile, non avendo essi neppure proposto appello incidentale avverso la pronuncia di rigetto della domanda dagli stessi proposta in primo grado, con la conseguenza che le spese dagli stessi sostenute per la partecipazione al presente grado di giudizio restano a loro carico.
2. Deve, poi, darsi atto della sanatoria della carenza della delibera assembleare del
3.10.2013, di autorizzazione alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti della ex amministratrice della società.
Nel ribadire quanto rilevato con l'ordinanza collegiale del 3.7.2022 in merito alla necessità, in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di azione sociale di responsabilità nelle s.p.a. (Cass., n. 21245/2021), che dalla delibera di autorizzazione risultino gli addebiti mossi all'amministratore, deve prendersi atto della intervenuta sanatoria delle carenze della delibera del 3.10.2013, per mezzo della delibera dell'assemblea del
4.11.2022, recante l'indicazione analitica delle censure mosse alla condotta dell'organo gestorio che si intendono far valere in giudizio.
Priva di rilievo nel presente giudizio è il richiamo, fatto da parte appellante, al principio secondo cui il meccanismo di assegnazione del termine per la sanatoria ex art. 182 c.p.c. non opera a fronte della tempestiva proposizione di eccezione di difetto di rappresentanza, ma solo nel caso di suo rilievo ufficioso (Cass., n. 29244/2021).
Come già rilevato con la sentenza impugnata, nel presente caso la questione della nullità della deliberazione ex art. 2476 c.c. è stata oggetto di esame ufficioso, essendo stata rilevata la tardività della relativa eccezione (v., sul punto, la motivazione di pag. 10 della sentenza impugnata); sussistevano, quindi, le condizioni per la fissazione di un termine perentorio per la sanatoria ex art. 182 c.p.c., che, a fronte di una valutazione negativa da parte del tribunale, poteva essere stabilito dal giudice d'appello (circa la sanabilità del difetto di rappresentanza in fase di impugnazione v. Cass., SU n. 4248/2016).
Non può, del resto, configurarsi un onere di sanatoria immediata a carico della società appellata, a seguito della proposizione dell'impugnazione con articolazione del motivo relativo alla nullità della delibera assembleare di autorizzazione, in quanto la decisione del pag. 5 di 16 tribunale di ritenere valida la delibera suddetta determina un legittimo affidamento sulla non necessità di una sanatoria.
3. L'impugnazione è argomentata in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
4. L'appello si articola in sei motivi, con i quali si deduce: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione (violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.); 2) erronea valutazione dell'eccezione di improponibilità della domanda per nullità della delibera assembleare del 03.10.2013; violazione art. 2476 c.c. e art. 2479 c.c.; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio;
violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per vizio di omesso esame di un punto decisivo degli elementi probatori;
4) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc: extrapetizione della sentenza appellata con riferimento al pregiudizio allegato in sede di articolazione della causa petendi dell'azione risarcitoria;
5) illegittima liquidazione del danno: omessa prova dell'esistenza del danno (violazione dell'art. 1223 c.c.); utilizzo a fini probatori di documenti consegnati dalla società appellata al CTU;
violazione dei termini perentori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.; 6) violazione degli art. 2476 – 2392 - 1176 – 1218 – 1223 – 2043 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.; insussistenza della responsabilità e del danno;
mancanza o insufficienza di prove relativa alle condotte inadempienti dell'appellante; inconfigurabilità di condotte inadempienti e/o di diligenza nell'adempimento imputabili all'appellante; insussistenza del nesso causale.
5. È infondato il primo motivo, con cui l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per mancanza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto non sarebbero state prese in considerazione le argomentazioni svolte dall'appellante, in particolare quella riguardanti la questione della insussistenza di danni e del nesso eziologico tra fatto e danno.
pag. 6 di 16 Premesso che la motivazione inesistente (o solo apparente) della sentenza di primo grado non esime il giudice di appello dall'esame del merito della controversia nei limiti del devolutum e, quindi, in ipotesi di conferma della decisione, dalla integrazione e/o correzione dei motivi, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni poste a base della decisione adottata in ordine sia alla sussistenza della responsabilità dell'appellante sia al nesso causale tra il fatto e il danno lamentato, recependo, quanto alla determinazione del danno, le conclusioni del c.t.u., non essendo certo richiesto che il giudice, al fine di giustificare la soluzione adottata, prenda in esame e confuti ogni singola argomentazione svolta nel corso del giudizio a sostegno della tesi contraria (Cass., n.
2153/2020).
6. Il secondo motivo, con cui viene riproposta l'eccezione di improponibilità della domanda per nullità della delibera assembleare del 3.10.2013, resta assorbito, per quanto detto al precedente par. 2, in conseguenza della sanatoria, con efficacia ex tunc, della delibera di autorizzazione all'azione di responsabilità sociale adottata dall'assemblea dei soci il
4.11.2022.
7. Il terzo motivo ripropone la prospettazione, disattesa dal primo giudice, secondo cui la Parte società anche dopo la trasformazione da s.n.c. a s.r.l., sarebbe stata di fatto gestita da tutti i soci, i quali avrebbero avuto piena consapevolezza e condivisione delle azioni poste in essere dall'amministratrice e del contenuto della contabilità, liberamente accessibile a tutti.
Secondo l'appellante il tribunale avrebbe travisato le risultanze istruttorie di causa, dalle quali emergerebbe una gestione della società "a conduzione familiare", con la partecipazione a tutte le vicende amministrative e contabili da parte dei soci, che di fatto avrebbero operato unitamente all'amministratrice, anch'ella socia;
la condivisione delle strategie aziendali ed economiche non consentirebbe, quindi, di ipotizzare alcuna mala gestio in capo a . Parte_1
La censura è infondata.
7.1. Chi è formalmente investito della gestione sociale, come lo era l'appellante nel periodo a cui si riferiscono gli addebiti su cui si fonda l'azione di responsabilità proposta, risponde per ciò solo delle conseguenze dannose per la società degli atti di amministrazione compiuti o delle omissioni rispetto agli obblighi che, in forza dell'investitura ricevuta, è tenuto ad osservare.
Le eventuali ingerenze nell'amministrazione da parte di soggetti non formalmente investiti, anche se di portata tale da determinare una coamministrazione di fatto, non escludono la responsabilità dell'amministratore formale nei confronti della società, ma al limite solo quella nei confronti dei soci che si siano ingeriti nell'amministrazione e che per tale ragione pag. 7 di 16 non hanno titolo a pretendere il risarcimento dei danni che essi stessi hanno concorso a cagionare.
Come ricordato, l'azione di responsabilità proposta dai singoli soci è stata rigettata dal tribunale e la relativa pronuncia non è stata impugnata, discutendosi nel presente giudizio di appello unicamente della responsabilità dell'appellante nei confronti della società; pertanto l'eventuale ingerenza di altri soci nell'amministrazione della società è priva di rilievo ai fini di causa, potendo dar vita, al più, a un concorso nella responsabilità dell'amministratore formale, non valendo giammai ad escluderla: in questo senso Cass., n.
21730/2020 e Cass., n. 21567/2017, secondo cui l'amministratore di fatto di una società di capitali, fermi restando i presupposti per la sua individuazione, può concorrere con gli amministratori di diritto, la cui responsabilità non è esclusa, a cagionare un danno alla società ed essere, quindi, destinatario di azione di responsabilità.
Escluso, quindi, che l'amministratore di diritto possa andare esente da responsabilità in caso di gestione sociale condivisa con altri amministratori di fatto, la circostanza che la Parte società bbia deliberato di agire nei confronti della sola è frutto di una Parte_1 scelta discrezionale non censurabile in questa sede, atteso che rispetto ai diversi soggetti che abbiano partecipato, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile della società e, mediante la loro condotta attiva od omissiva, abbiano cagionato un danno alla stessa non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, dando vita le condotte di ciascuno di essi a rapporti distinti, anche se collegati, così da escludersi l'inscindibilità delle relative posizioni processuali (Cass., n. 21497/2020; Cass., n.
21567/2017).
7.2. Pur se decisive, le considerazioni che precedono non esimono dal rilevare, comunque, l'infondatezza delle doglianze relative alla valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla dedotta ingerenza gestoria degli altri soci della società appellata.
Va, in primo luogo, precisato che l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto a un terzo non formalmente investito dell'amministrazione della società richiede la dimostrazione dell'adozione di scelte operative mediante effettivo compimento di atti gestori in via sistematica e stabile e non meramente occasionale (v. Cass., n. 7864/2024;
Cass., n. 4045/2016; Cass., n. 2586/2014), prova che non può dirsi fornita all'esito della prova testimoniale espletata.
Anche i testimoni che hanno fatto riferimento al ruolo svolto da all'interno CP_2 della compagine sociale non hanno mai parlato di direttive dalla stessa impartite per l'amministrazione della società né di un ruolo di condizionamento dalla stessa svolta in ordine all'attività gestoria dell'amministratrice di diritto.
Di particolare rilievo sono le dichiarazioni del teste agente di commercio che da Tes_1 lungo tempo lavora con il mobilificio, il quale ha riferito di aver visto nel negozio sempre pag. 8 di 16 e a volte e : soltanto la prima si occupava Parte_1 CP_2 Controparte_4 delle questioni amministrative, impartendo le direttive in merito;
la si occupava, CP_2 insieme a , dell'aspetto commerciale e della presentazione dei prodotti, Parte_1 mentre provvedeva alla consegna dei mobili. Controparte_4
È evidente che la collaborazione nell'attività di commercio (di cui ha riferito anche il teste
) non dimostra l'ingerenza nelle scelte di gestione e, in particolare, in quelle Tes_2 inerenti la tenuta della contabilità: si tratta di attività del tutto separata dalla gestione amministrativa, che, al pari di quella materiale di consegna dei mobili, può essere svolta anche da un lavoratore dipendente.
Non è utile nel senso prospettato dall'appellante neppure la testimonianza del rag.
consulente esterno per la tenuta della contabilità aziendale durante Testimone_3
l'amministrazione , il quale ha puntualizzato che "questioni relative ai bilanci Pt_1 annuali e infrannuali le ho discusse sempre con , direttamente in azienda", Parte_1 precisando che con la "può esserci stato uno scambio di pareri e interpretazioni CP_2 su alcune voci di bilancio, quali le rimanenze e i crediti".
Il teste, quindi, non ha fatto alcun riferimento a direttive impartite dalla sulle voci CP_2 da iscrivere nel bilancio, ma solo a uno "scambio di pareri", certamente inidoneo a integrare quella ingerenza gestoria sistematica rilevante ai fini della configurabilità della figura dell'amministratore, o coamministratore, di fatto, tanto più le discussioni in esame erano saltuarie, in quanto legate alla presenza della in azienda, che non era CP_2 costante ("poteva esserci").
Neppure può assumere rilevanza nel senso prospettato dall'appellante la facile accessibilità dei registri contabili presso la sede aziendale, non potendo configurarsi a carico dei soci alcun obbligo di controllo della regolarità della gestione amministrativa della società e di veridicità dei dati contabili, al pari di quello gravante sul collegio sindacale nelle s.p.a.; del resto, ritenere sussistente un obbligo di controllo della corretta tenuta della contabilità in capo ai soci di una società di capitali significherebbe, contro ogni logica, escludere in radice la configurabilità di qualsiasi ipotesi di responsabilità dell'amministratore per cattiva gestione realizzata attraverso la rappresentazione in bilancio di dati aziendali non veritieri.
Infine, la conoscenza, da parte della , della reale situazione economica della CP_2 società, che l'appellante deduce dai consistenti versamenti effettuati a titolo di ripianamento della situazione debitoria della società, non può considerarsi elemento dimostrativo della sua ingerenza nell'amministrazione e, in particolare, della compartecipazione alle specifiche scelte gestorie della che sono poste a base Pt_1 della sua affermata responsabilità.
pag. 9 di 16 Peraltro si tratterebbe, al limite, della consapevolezza della generica necessità di un finanziamento della società negli specifici periodi di tempo in cui si collocano i versamenti, non già di una specifica conoscenza dell'esistenza di perdite latenti non esplicitate nei bilanci e della condivisione delle scelte a tal fine operate dall'amministratrice di diritto.
8. Con il quarto motivo l'appellante deduce il vizio di extrapetizione, per avere la sentenza appellata, con richiamo integrale al contenuto della c.t.u., riconosciuto il diritto della società al risarcimento per ragioni diverse da quelle allegate con l'atto di citazione: con l'atto introduttivo era stato chiesto il risarcimento del danno, ricondotto per una parte (€ 382.671,04) all'omessa corresponsione di importi non versati allo Stato e per altra parte (€
120.000,00) a un non meglio precisato titolo di risarcimento, mentre la sentenza ha ritenuto fonte di danno la condotta dell'amministratrice consistente nella mancata indicazione in bilancio della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, "che avrebbe dovuto, invece, sin dal 2001 portare la società a decidere una ricapitalizzazione ovvero una messa in liquidazione, decisioni che non sono state prese e che quindi hanno aggravato la situazione perpetuando l'accumulo dei debiti", parametrandolo a un importo corrispondente a quello delle perdite emerse nel corso dell'anno 2008
La censura non è fondata.
L'atto introduttivo, nel ricostruire le vicende che hanno portato all'emersione della reale Parte situazione economica della società in particolare della esposizione debitoria nei confronti di fornitori, Stato, enti impositori e banche, deduce che questa "era rimasta celata non solo a causa della perdurante reticenza dell'ex amministratore ma anche in virtù di voci di bilancio non reali che generavano l'erronea convinzione che la società fosse in bonis".
Aggiunge che dopo la ricostruzione della reale situazione debitoria della società, con l'ausilio di consulenti legali e contabili, si era proceduto all'approvazione della situazione economico patrimoniale al 30.9.2008, dalla quale risultava che si era verificata un'ipotesi di scioglimento della società (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale); all'esito della verifica compiuta dalla Guardia di finanza, sempre nel 2008 si era concretizzato il danno subito dalla società, consistente in imposte non versate, irregolare tenuta dei registri e relative sanzioni, ed esso era da addebitare interamente alla Pt_1
"poiché la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento della società erano a lei noti molto prima rispetto a quanto sono stati esternalizzati al resto della compagine sociale, circostanza che avrebbe comportato la messa in stato di liquidazione della società in data antecedente rispetto all'accesso della Guardia di finanza, evitando le conseguenze sopra descritte".
La causa petendi della pretesa azionata, ricostruibile sulla base delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo, consiste quindi nella prospettazione della violazione dei doveri di pag. 10 di 16 diligenza dell'amministratrice nel celare, anche attraverso l'iscrizione di voci di bilancio non corrispondenti al vero, la reale situazione debitoria della società amministrata, in tal modo consentendole di operare sul mercato, aggravando la propria posizione, anziché porla in stato di liquidazione.
Emerge, quindi, con assoluta evidenzia, anche dal semplice confronto dei passi delle motivazione della sentenza di primo grado e dell'atto di citazione in primo grado sopra indicati, che con la pronuncia impugnata è stata recepita la prospettazione contenuta nell'atto introduttiva, senza alcuna immutazione dei fatti.
Alla luce di quanto evidenziato è da escludere la sussistenza del vizio di extrapetizione denunciato, mentre la liquidazione dei danni in riferimento alle perdite occultate ed emerse nel 2008, anziché all'omesso versamento di importi dovuti allo Stato e agli enti concessionari, come richiesto con l'atto introduttivo, non integra il vizio denunciato ma attiene alla correttezza del metodo di liquidazione del danno, il cui esame riguarda i successivi motivi di appello.
9. Richiedono un esame congiunto, per la loro stretta connessione, il quinto e il sesto motivo, con cui l'appellante deduce: l'illegittimità della liquidazione del danno, sia sotto il profilo della prova della sua esistenza e del suo ammontare sia per l'utilizzo a fini probatori, da parte del c.t.u., di documenti consegnati dalla società appellata in violazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; la mancanza o insufficienza di prove relative alla responsabilità dell'amministratrice per l'insussistenza di condotte inadempienti in violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'amministratore e del nesso causale tra condotte addebitate e danno.
A tal riguardo l'appellante deduce che: come rilevato dal c.t.u. ed evidenziato nella stessa sentenza impugnata, non sono configurabili atti distrattivi dell'amministratrice, peraltro mai allegati dalla stessa parte appellata, e gli omessi pagamenti di oneri fiscali e contributivi sono derivati dallo stato di deficit finanziario della società; la scelta di continuare l'attività commerciale, nonostante la mancanza di risorse per il pagamento dei debiti (come testimoniato dalla mancanza di liquidità e dalla circostanza che i conti correnti erano utilizzati al massimo e anche oltre i limiti di fido), è riferibile a tutti i soci.
Secondo la sua prospettazione, deve negarsi rilievo causale sulla produzione del danno alla società delle irregolarità contabili, dell'occultamento dei debiti in bilancio e dell'omissione di provvedimenti di ricapitalizzazione, in quanto la società non era comunque in grado, a causa dello stato di deficit finanziario, di far fronte agli oneri economici;
il comportamento dell'amministratrice sarebbe, quindi, esente da colpa stante l'impossibilità di adempimento, non essendo neanche stata dedotta e dimostrata la diminuzione del patrimonio della società.
pag. 11 di 16 In ogni caso il danno derivante dall'omessa iscrizione in bilancio di perdite patrimoniali non poteva mai essere parametrato al valore contabile delle perdite, in quanto l'adempimento puntuale della prestazione non avrebbe mai potuto comportare il loro azzeramento.
Le doglianze sono in parte fondate.
9.1. Deve essere confermata la valutazione del primo giudice di sussistenza della responsabilità della per aver omesso di adottare le misure necessarie a Pt_1 fronteggiare per tempo l'esposizione debitoria della società, determinandone, così, il progressivo aggravamento, non contabilizzando in modo veritiero le perdite della società anni dal 2001 al 2008.
Posto che le condotte attive e omissive addebitate alla non sono contestate, Pt_1
l'appellante non può invocare a giustificazione delle stesse il consenso dei soci alla prosecuzione dell'attività nonostante la situazione debitoria, che, come visto in precedenza, non può dirsi dimostrato e che, in ogni caso, potrebbe al limite escludere la sua responsabilità nei confronti dei soci, non anche nei confronti della società.
L'iscrizione di dati di bilancio non veritieri, in quanto idonea a determinare nei terzi che entrano in contatto con la società (fornitori, banche, etc.) l'affidamento sull'esistenza di una situazione economica compatibile con lo svolgimento di attività commerciale, costituisce il presupposto per consentire alla società di operare sul mercato pur in mancanza delle condizioni e, in tal modo, di contrarre ulteriori obbligazioni, che vanno inevitabilmente ad aggravare l'esposizione debitoria.
Le condotte della hanno causato alla società un danno, essendo evidente che il Pt_1 tempestivo rilievo, mediante corretta tenuta della contabilità, della reale situazione debitoria, avrebbe consentito di farvi fronte tempestivamente e di non erodere il patrimonio sociale fino al risultato del patrimonio netto negativo, emerso e riportato nel bilancio 2008.
Non può considerarsi rilevante in senso contrario la circostanza, accertata dal c.t.u. e, comunque, pacifica tra le parti, che gli omessi versamenti dei debiti tributari non sono riconducibili a scelte volontarie dell'amministratrice ma sono dipesi dalla mancanza di risorse finanziarie della società; a tal proposito il consulente, analizzando i partitari del danaro in cassa, delle banche e dei debiti verso l'Erario e gli enti previdenziali e assistenziali nel periodo 2001 – 2008, nonché la documentazione bancaria in atti, ha rilevato che sin dalla prima obbligazione tributaria non onorata nel 2001 (Iva non versata per € 11.779,35), la società si trovava nell'impossibilità di far fronte all'obbligazione tributaria con le disponibilità di cassa o con l'utilizzazione della linea di fido sul rapporto di conto corrente (all'epoca con il Banco di Napoli, con un fido iniziale di £ 140.0000.000, poi mutato nel tempo), che risultava già utilizzato oltre il limite;
anche per i debiti tributari e previdenziali non onorati negli anni successivi il consulente ha accertato la mancanza di risorse finanziarie sufficienti sia di cassa sia di banca, pure in riferimento ai rapporti di pag. 12 di 16 conto corrente iniziati successivamente con altre banche e agli affidamenti collegati, anche in tal caso utilizzati al limite del fido e anche ultrafido.
In presenza di una perdurante mancanza di risorse finanziarie per far fronte alle obbligazioni, l'amministratrice avrebbe dovuto prontamente attivare le strategie funzionali al suo superamento, o attraverso l'intervento di un finanziamento dei soci funzionale a una ricapitalizzazione, o, in mancanza, con la presa d'atto della impossibilità della società di proseguire la sua attività e con la sua messa in liquidazione, come avvenuto soltanto a distanza di anni, dopo l'emersione della reale situazione debitoria della società nel 2008.
La mancata adozione di tali misure ha comportato la progressiva erosione del patrimonio sociale, come dimostrato dal risultato del patrimonio netto negativo nel bilancio al
31.12.2008.
A fronte di tale violazione degli obblighi di corretta gestione sopra indicati, irrilevante è anche la circostanza che non siano stati accertati atti di distrazione del patrimonio sociale da parte della , del resto mai prospettati da parte appellata. Pt_1
9.2. Ferma restando la correttezza della decisione sull'an della responsabilità dell'appellante per violazione degli obblighi di diligenza da parte sua, la sentenza impugnata deve essere, invece, riformata nella parte riguardante la liquidazione dei danni Parte subiti dalla società
Il primo giudice ha recepito le indicazioni del c.t.u., secondo cui il danno emergente "non può che coincidere con l'ammontare delle perdite emerse nel corso del 2008", ma tale affermazione confligge con quanto accertato dallo stesso consulente, secondo cui l'accumularsi dell'esposizione debitoria non è addebitabile a una scelta deliberata dell'amministratrice, ma si è prodotta per la mancanza di risorse finanziarie sufficienti a consentire il pagamento tempestivo dei debiti.
Se così è, solo una parte delle perdite può essere causalmente collegata alla condotta di gestione della società, precisamente quella che si è determinata per effetto della scelta di proseguire l'attività commerciale pur in presenza di condizioni che rendevano necessaria la ricapitalizzazione o la liquidazione.
La giurisprudenza ha da tempo elaborato il criterio della differenza tra patrimoni netti, allo scopo di offrire un parametro per la liquidazione equitativa del danno derivante dalla violazione del dovere di gestione meramente conservativa che incombe sull'amministratore al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società costituita dalla perdita del capitale sociale.
Detto criterio, peraltro, è stato codificato con la modifica dell'art. 2486 comma 3 c.c., ad opera dell'art. 378, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019: in forza dell'attuale formulazione della norma, "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla
pag. 13 di 16 differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione".
Il criterio sopra indicato, sebbene introdotto nel codice con un provvedimento normativo del 2019, è in astratto applicabile alla presente controversia: proprio perché si tratta di previsione che recepisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato e attinente a un valutazione equitativa del danno, la norma in questione è ritenuta pacificamente applicabile ai giudizi e alle condotte anteriori alla data della sua entrata in vigore (Cass., n.
8069/2024; Cass., n. 5252/2024; Cass., n. 4347/2022).
In concreto, tuttavia, non sussistono i presupposti per la sua applicazione al caso che viene in esame.
In primo luogo difetta una deduzione specifica, oltre che la relativa prova, da parte della società, del verificarsi, in un determinato momento del periodo di amministrazione della oggetto di contestazione (2001-2008), delle condizioni per lo scioglimento della Pt_1 società per perdita del capitale sociale (Cass., n. 198/2022).
Anche la ricostruzione della gestione aziendale operata dal c.t.u. in riferimento al periodo in esame non ha consentito di pervenire a risultati certi riguardo all'individuazione del momento preciso in cui le perdite della società avrebbero determinato l'erosione del capitale sociale.
È evidente che la conoscenza certa del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società è imprescindibile per l'applicazione del criterio dell'incremento del deficit patrimoniale (o della differenza dei patrimoni netti), in quanto il raffronto da operare per quantificare il danno va fatto tra il patrimonio netto al momento della cessazione della carica di amministratore e quello al momento del verificarsi della causa di scioglimento della società.
Altra ragione di inapplicabilità del criterio in esame è l'irregolare tenuta della contabilità, che, come detto, non ha rappresentato fedelmente la realtà economica dell'azienda, occultando le perdite, emerse nella loro reale consistenza solo nel 2008; il bilancio 2001 e quelli successivi fino al 2007, quindi, proprio per la mancata applicazione dei principi di chiarezza e verità, specie per ciò che attiene al valore delle rimanenze di magazzino, non offrono una fedele rappresentazione del valore del patrimonio netto, rispetto al quale operare il raffronto richiesto.
Conferma di tanto si ricava dall'ultima parte dell'art. 2486 comma 3 c.c., che, nel caso in cui "mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati", fissa un criterio supplementare pag. 14 di 16 (differenza tra attivo e passivo accertati, cd. deficit fallimentare) solo nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, nel caso di specie non ricorrente.
Ne deriva che a fronte dell'impossibilità di determinare i netti patrimoniali e in mancanza di una specifica allegazione del momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società, la quantificazione del danno patrimoniale subito dalla società, quando non viene aperta una procedura concorsuale, deve essere compiuta in base a una valutazione equitativa, dovendosi dare atto della impossibilità o notevole difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare.
Elemento da valorizzare a tal fine è l'affermazione, contenuta nell'atto di citazione in primo grado (pag. 16 e ss.), secondo cui "allo stato attuale la società … ritiene di aver subito all'amministratore unico un danno pari all'importo di interessi, Parte_1 sanzioni, compensi, spese e qualsiasi altra voce eccedente la quota capitale delle somme dovute allo Stato per omesso o ritardato pagamento di oneri fiscali e contributivi, che di seguito è calcolato sottraendo dall'importo complessivo della cartelle o della dilazione la quota capitale del debito", quantificato in € 152.229,71.
Nessuna altra voce di danno viene indicata come specificamente riferibile a condotte attive od omissive dell'appellante, in particolare per quanto attiene ai debiti emersi nei confronti di istituti di credito, riferibili a rapporti di conto corrente funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa e, secondo quanto prospettato, tutti definiti in via transattiva.
A fronte della specifica indicazione sopra riportata, non si giustifica né la richiesta di pagamento dell'intero debito sociale (€ 382.671,04, come riportato nell'atto di citazione in primo grado), che non può essere addebitato alla condotta dell'amministratrice per la parte riguardante la quota capitale del debito, né, tanto meno, dell'ulteriore somma di €
120.000,00, pretesa a "titolo di risarcimento" generico, senza altra specificazione. Parte La rideterminazione in € 152.229,71 del danno subito dalla società orrisponde non solo alla percezione di tale danno esternata dalla stessa società nell'atto introduttivo, ma anche alla normalità delle conseguenze (in termini di sanzioni, interessi e ogni altra voce eccedente la quota capitale) derivanti dal mancato tempestivo pagamento di tributi e oneri previdenziali e si fonda sull'addebitabilità all'amministratore del mancato adempimento agli obblighi tributari anche in mancanza di disponibilità di sufficienti risorse finanziarie;
a tal proposito Cass., n. 5105/2014, non massimata, ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso che il comportamento omissivo dell'amministratore potesse essere giustificato dalla mancanza di disponibilità finanziaria, sul presupposto che la presenza di una crisi di liquidità avrebbe dovuto indurre l'amministratore a convocare l'assemblea per deliberare l'aumento del capitale sociale o, altrimenti, per proporre la liquidazione della società.
pag. 15 di 16 10. Alla riforma, sia pure parziale, della pronuncia impugnata, consegue la nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante nella misura della metà (come già disposto dal primo giudice), dovendosi disporre la compensazione per la restante parte in ragione della notevole riduzione del quantum, che integra una parziale soccombenza reciproca.
Le spese del primo grado di giudizio restano quindi liquidate nella misura indicata nella sentenza impugnata, e per il presente grado si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., in misura pari ai valori medi e avuto riguardo al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Nulla va disposto per le spese rispetto agli intervenuti.
P.Q.M.
la Corte di appello di Campobasso – sezione specializzata in materia di impresa, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 109/2018 pronunciata il
16.2.2018 dal Tribunale delle imprese di Campobasso, proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato il 17.9.2018, nei confronti di
[...] [...]
e , con l'intervento di Controparte_1 Controparte_1 [...]
, , e , così provvede: CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1) dichiara inammissibile l'intervento di , , CP_2 Controparte_3
e ; Controparte_4 Controparte_5
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina il danno liquidato in € 152.229,71, otre interessi dalla domanda;
3) condanna l'appellante, in solido, a rimborsare alle società appellata la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che per il primo grado restano liquidate nella misura stabilita nella sentenza impugnata e per il presente grado vengono liquidate, per la quota della metà, in € 4.995,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara compensata tra le parti la restante metà;
4) nulla per le spese rispetto agli intervenuti.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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