Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 27278 / 2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 27278/2022 r.g. tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Antonio Iodice (C.F. ) e C.F._2
(C.F. ), presso il cui studio in Napoli alla CP_1 C.F._3
Via Andrea d'Isernia n.16 elettivamente domicilia.
- Attrice
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_2 C.F._4
231.5.1965, e (C.F. ), nata a [...] il CP_3 C.F._5
20.8.1970, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Simone Cerrano (C.F. C.F._6
) e dall'Avv. NN Di Salle (C.F. ) , presso il
[...] C.F._7
cui studio in Napoli alla Via Ponte di Tappia n. 62 elettivamente domiciliano.
- Convenuti
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare dell'8.11.2024
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e premettendo di essere creditrice del in CP_2 CP_3 CP_2
ordine alla sentenza n. 10033/2021, pubblicata in data 13.12.2021, pronunciata dal Tribunale di Napoli con cui veniva accertata la responsabilità dell'odierno convenuto relativamente alle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento di proprietà dell'odierna attrice e, pertanto, veniva condannato al CP_2
pagamento del risarcimento del danno per una somma di € 30.424,31 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali del giudizio.
In particolare, precisava l'attrice di aver proposto dapprima un ATP ex artt.
696 c.p.c. e 696 bis c.p.c. rubricato al n. 1665/2015 del Tribunale di Napoli e successivamente, accertata la responsabilità del quale proprietario CP_2
dell'immobile da cui provenivano le infiltrazioni che tali danni avevano prodotto, introdusse la causa di merito, la quale veniva riunita al giudizio proposto da avente ad oggetto la medesima doglianza Controparte_4
(infiltrazioni provocate dall'immobile del a suo danno). CP_2
Il giudizio, così riunito al n. rg. 7417/2015, si concludeva con la sentenza n.
10033/2021 succitata.
Per le suddette ragioni, istaurava l'odierno giudizio, assumendo la Parte_1
preordinata diminuzione della garanzia del credito da lei vantato nei confronti del , al fine di sentir dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. CP_2
2901 e ss. c.c., la inefficacia e la conseguente inopponibilità nei suoi confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (datato 7.5.2019) intercorso tra e . CP_2 CP_3
Subordinatamente, l'attrice chiedeva di accertarsi la nullità del detto atto, in quanto oggetto di simulazione assoluta, atteso che la costituzione del fondo patrimoniale non avvenisse né in vista del matrimonio, né in ordine alla nascita dei figli dei coniugi convenuti.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.2901 e sgg c.c. la inefficacia e la conseguente inopponibilità nei confronti della istante dell'atto per Notar del Per_1
07/05/2019, Rep.n°21785 – Racc.n°17119 di costituzione del Fondo
2 Patrimoniale, come analiticamente descritto in premessa;
- subordinatamente dichiarare la simulazione assoluta del detto atto di costituzione di fondo patrimoniale, essendo lo stesso posto in essere all'apparente scopo di creare un fondo ad sustinendum onera matrimonii, ma in realtà avente il solo fine di rendere inattaccabili i relativi beni che lo compongono alle pretese risarcitorie di parte attrice (e per quanto possa occorrere anche a quelle parimenti risarcitorie di , anch'essa parte vittoriosa nei Controparte_4
giudizi riuniti in narrativa menzionati). - dichiarare in ogni caso che la sig.ra può agire in executiviis sui beni del sig. conferiti Parte_1 CP_2
nel detto fondo patrimoniale al fine di soddisfarsi dei suoi crediti come indicati nei titoli formatisi all'esito delle procedure giudiziarie in atti indicate.
Il tutto, con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.
Si costituivano in giudizio e eccependo CP_2 CP_3
preliminarmente la carenza di interesse ad agire della attrice, attesa la esigua produzione documentale inidonea a provare l'asserito diritto da lei vantato, nonché la mancanza dell'annotazione della costituzione del fondo nei registri di stato civile.
Resistevano in giudizio, altresì, contestando la posizione creditoria della rappresentando la carenza dei requisiti utili all'esperimento dell'azione Pt_1 revocatoria ordinaria (con riferimento, particolarmente, all'eventus damni) e osservavano, relativamente alla azione di simulazione, che e CP_2 CP_3
avessero specifica volontà di creare un vincolo sui beni in favore della famiglia, e ciò non per creare un ostacolo utile alla sottrazione dei beni alla esecuzione dei creditori.
Concludevano, infatti, chiedendo di rigettare la domanda di revoca del fondo patrimoniale come proposta poiché inammissibile, improponibile, non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto;
rigettare la domanda di simulazione assoluta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale come proposta poiché inammissibile, improponibile, non provata oltre che infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
La causa veniva istruita con deposito di documenti e, in data 27.11.2024, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
3 c.p.c.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire della attrice spiegata da parte convenuta.
Nel caso di specie, alla luce della produzione documentale deve ritenersi sussistenza di un interesse ad agire in revocatoria da parte dell'attrice .
Ed invero, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile, non esclude l'interesse ad agire ex art 100 cp.c , atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca , tenuto conto della circostanza che l'atto puo' divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del credito( V. Cass. 25853/2020).
Ciò perché il sistema di pubblicità di cui all'articolo 163 c.c., comma 3, fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori (v. Cass. sent. nn. 5356/2023, 25853/2020 e
6450/2019).
Del resto, “nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione e' rimessa alla discrezionalita' del giudice (Cass. 25733/2015), cosi' che l'atto, anche se non opponibile al momento, puo' comportare un pericolo di danno a cagione della sempre concreta possibilita' di annotarlo e dunque di renderlo opponibile”.
Passando all'esame del merito della domanda, va precisato quanto segue.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., nel cui genus va ricondotta l'azione de qua, costituisce uno strumento riconosciuto al creditore che consente di ricostruire la garanzia generica del credito di cui all'art 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto di uno o più atti di disposizione compiuti dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale funzione, tale azione, ove esperita vittoriosamente, non
4 determina il travolgimento dell'atto dispositivo, ma semplicemente la sua inefficacia nei confronti del creditore che la abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene, oggetto dell'atto, l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c. per la realizzazione del credito.
Come è noto, l'art. 2901 cc prevede quali requisiti indispensabili dell'azione:
1) la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore.
Condizione preliminare per l'esercizio di tale azione è, infatti, l'esistenza di un credito in capo all'istante, anche se sottoposto a condizione o termine. Quanto all'ambito di applicazione della norma de qua, mette conto evidenziare che il
Tribunale adito ritiene di condividere il principio espresso dalla consolidata
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale (v. 12678/2001; Cass. n. 12144-99; Cass. n. 5863-
98; Cass. n. 1712-98).
Inoltre, quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non ponendosi il conflitto tra giudicati che tale norma intende evitare. L'accertamento svolto
"incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (v. ex multis
Cass. civile n. 28141 /2023, n. 15275 /2023; Cass n. 17257/ 2013).
2) l'eventus damni.
Tale requisito consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore (cfr. Cass. n.
3126/87) e sussiste, non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile, ma anche quando renda solo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass, n.12678/2001, Cass. n. 12144/1999).
3) scientia damni; consilium fraudis.
5 Se l'atto di disposizione compiuto dal creditore è anteriore al sorgere del credito, occorre accertare che l'autore abbia compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo credito . Se, invece, si tratta di atto successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore con il proprio atto .
Inoltre, nel caso in cui il debitore ponga in essere un atto a titolo oneroso, per ciò che concerne la posizione del terzo, occorre distinguere a seconda che si tratti di un atto successivo o anteriore al sorgere del credito: nel primo caso, è necessario la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo;
nel secondo caso, invece, occorre una partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare il creditore: la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni ( v. ex multis v. Cass. n. 28423/2021, Cass, 6272/1997; Cass. n. 4077/1996).
Ciò posto, in via preliminare con riferimento alla fattispecie in esame va riconosciuta la legittimazione passiva dei coniugi convenuti, stante la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che oggetto dell'azione de qua è l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale.
Invero, sul punto mette conto evidenziare che in caso di costituzione di un fondo patrimoniale, in assenza di un atto dispositivo, il bene rimane in comunione legale- che integra un' ipotesi di comunione senza quote o cd a mani riunite (v. Corte Costituzionale n. 311 del 17 marzo 1988), atteso che l'apposizione del vincolo non è annoverata tra le cause di scioglimento di cui all'art. 191 c.c., sicché la revocatoria deve riguardare l'atto nella sua interezza e il coniuge non debitore deve ritenersi litisconsorte necessario ( v. Cass. sent n. 9536/2023).
Tanto premesso, alla luce dei principi evidenziati in materia di azione revocatoria e in applicazione degli stessi , vanno ritenuti altresì sussistenti i presupposti di cui all'art 2901 c.c.
In primis, Il credito in funzione del quale viene esperita l'azione de qua è stato accertato con la sentenza n. 10033/2021, emessa in data 13.12.2021 dal
Tribunale di Napoli, e preliminarmente oggetto di un procedimento ATP ex artt. 696 c.p.c. e 696 bis c.p.c.
6 Inoltre, è da ritenersi irrilevante in questa sede la circostanza che tale credito sia ancora sub iudice, essendo stata impugnata la sentenza di primo atteso che la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, come innanzi precisato.
L'azione ex art 2901 c.c., dunque, non è soggetta a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non ponendosi neanche in astratto un conflitto tra giudicati che tale norma intende evitare.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito alla sussistenza del requisito dell'eventus damni nell'accezione di cui si è detto innanzi, avuto riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore conferito nel fondo patrimoniale, che in concreto ha reso più difficile la soddisfazione coattiva del credito.
In particolare, dalla documentazione depositata in giudizio risulta che sono stati conferiti nel detto fondo, in relazione a quelli riferibili al , i CP_2
seguenti beni e diritti:
1) piena proprietà della consistenza immobiliare sita in Napoli, facente parte del fabbricato sito in via Ascensione n.8, e precisamente: -appartamento sito al terzo piano, avente accesso dalla porta a destra sul ballatoio per chi vi giunge salendo dalle scale, della consistenza catastale di vani 7 (sette); confinante con ripiano e gabbia scale, con corte e con la detta Via, salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini;
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di
Napoli – in ditta aggiornata all'attuale parte intestataria catastale, che risulta conforme con le risultanze del RR.II, - alla sez.CHI, foglio 14, particella 134 sub.13, (già subalterni 102 e 103) - z.c. 11, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 7 (sette), superficie catastale;
150 (centocinquanta) mq., totale escluse aree scoperte: 141 (centoquarantuno) mq., Rendita catastale euro 1.952,21,
Via Ascensione n.8, piano 3;
2) nuda proprietà della quota pari ad ½ (un mezzo) dell'intero, della seguente consistenza immobiliare ubicata nel Comune di Napoli e precisamente: -intero fabbricato, avente accesso sia dalla Via Marchese Giuseppe Pamieri n.ri civici
85, 87 e 89, che dalla Via Giuseppe Pianell n.ri 1, 1A e 1Bis, sviluppatesi su tre livelli fuori terra, oltre al piano seminterrato;
- confinante nel suo insieme
7 con le dette vie, con Via Generale Guglielmo Pepe e con corte per due lati, salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini;
- riportato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Napoli – in ditta aggiornata all'attuale parte intestata catastale, che risulta conforme con le risultanze del RR.II. - con i seguenti dati: sez. VIC, foglio 4, particella 1 sub. 7, z.c. 8, categoria C/1, classe 122, consistenza mq. 131 (centotrentuno), Superficie Catastale Totale 155
(centocinquantacinque) mq., Rendita Catastale euro 5.486,89 – Via Generale
Pianell n.1 n.1Bis, piano T;
sez. VIC, foglio 4, particella 1 sub.9, z.c. 8, categoria B/5, classe 1, consistenza mq. 767 (settecentosessantasette),
Superficie Catastale Totale 197 (centonovantasette), Superficie Catastale
Totale:197 (centonovantasette) mq., Rendita Catastale euro 1.584,49-Via
Generale Pianell n.1B, piano 1, interno 4; sez. VIC, foglio 4, particella 1 sub,8, z.c. 8, categoria B/5, classe 1, consistenza mq.305 (trecentocinque),
Superficie Catastale Totale: 80 (ottanta) mq., Rendita catastale euro 630,08 –
Via Generale Pianell n.1, n.1B, piano 1, interno 3; sez. VIC, foglio 4 particella
1 sub.10, z.c. 8., categoria B/5, classe 1, consistenza mq. 311 (trecentoundici),
Superficie Catastale Totale: 90 (novanta) mq., Rendita Catastale euro 642,47-
Via Generale Pianell n.1B, piano 2, interno 5,: sez. VIC. foglio 4 particella 1 sub.1, (a cui sono graffate le particelle 393 sub.1, 419 sub.1 e 420 sub.1), zc.
8, categoria D/4, Rendita Catastale euro 10.690,66 – Via Marchese Giuseppe
Palmieri n.85, n.87, n.89; - sez. VIC, foglio 4, particella 1 sub.11. z.c.8, categoria C/1, classe 12, consistenza mq.160 (centosessanta), Superficie catastale Totale: 219 (duecentodiciannove) mq., Rendita Catastale euro
6.701,54 – Via Marchese Giuseppe Palmieri n.89, piano T;
sez. VIC, foglio 4, particella 1 sub 6, z.c.8, categoria C/1, classe 12, consistenza mq.60 (sessanta),
Superficie Catastale Totale:73 (settantatré) mq., Rendita Catastale euro
2.513,08 – Via Generale Pianell n.1, n.1A, n.1B, piano T.
3) piena proprietà della seguente consistenza immobiliare ubicata nel Comune di Melizzano (BN), alla Contrada “Laura”, e precisamente: appezzamento di terreno di natura agricola, della superficie complessiva di are 52
(cinquantadue) e centiare 90 (novanta), (in parte ricadente in zona agricola normale “En” a cui si accede da strada interpoderale); - confinante con proprietà di e suoi aventi causa, con strada Vicinale, con Persona_2
8 proprietà di NN o suoi aventi causa, e con proprietà , CP_5 CP_6
salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini;
- riportato nel Catasto terreni del Comune di Melizzano (BN), in ditta aggiornata all'attuale parte intestataria catastale, che risulta conforme con le risultanze dei RR.II. con i seguenti dati:- foglio 19: particella 13: - porz.AA, qualità uliveto, classe 3, superficie catastale are 8,81, Reddito Dominicale euro 2,73, Reddito Agrario euro 1,59; - porz.AB, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale are 0,89 Reddito Dominicale euro 0,48, reddito Agrario euro 0,51; foglio 19, particella 14: -qualità uliveto, classe 3, superficie catastale ARE 21,70 Reddito
Dominicale 6,72, reddito Agrario euro 3,92; -foglio 19 particella 228: -
Porz.AA, qualità uliveto, classe 3, superficie catastale are 14,21, reddito
Dominicale euro 4,40, Reddito Agrario euro 2,57; - Porz. AB, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie catastale ARE 7,29 Reddito
Dominicale euro 3,95, reddito Agrario euro 4,14;
4) piena proprietà della seguente consistenza immobiliare ubicata nel Comune di Melizzano (BN) alla contrada “Laura”, e precisamente:
A) unità immobiliare indipendente ad uso abitazione, sviluppantesi al piano terra, della consistenza catastale di vani 3 (tre); -confinante per tutti i lati con il terreno di seguito descritto;
-riportata nel Catasto fabbricati del Comune di
Melizzano (BN) – in ditta aggiornata all'attuale parte intestataria catastale, che risulta conforme con le risultanze dei RR.II. - al foglio 19, particella 397, categoria A/4, classe 5, consistenza vani 3 (tre), Superficie Catastale Totale:
53 (cinquantatré) mq., Totale escluse aree scoperte: 53 (cinquantatré) mq.,
Rendita Catastale Euro 139,44-Contrada Laura, piano: T;
B)Appezzamento di terreno della superficie di ettari 1 (uno), are 6 (sei) e centiare 33 (trentatré); - confinante con il fabbricato innanzi descritto, con la
Vecchia Strada Letizia, con Via Bosco, e con proprietà o aventi causa, CP_6
salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini, -riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Melizzano (BN) – al foglio 19, particelle:360,
Porz.AA- qualità Uliveto, classe 3, superficie are 10,54, Reddito Dominicale Con Euro 3,27 – reddito Agrario Euro 1,91; -Porz. qualità seminativo arborato, classe 3, Superficie are 4,91 – Reddito Dominicale Euro 2,66 – Reddito
Agrario Euro 2,79; - 225, Porz AA qualità Pascolo Arb., classe U, Superficie
9 are 23,00 – reddito dominicale Euro 1,07 reddito Agrario 1,08 –Porz AB, qualità Bosco ceduo, classe 3 superficie Are 1,50 reddito Domenicale Euro
0,11 – Reddito Agrario euro 0,05; -227, Porz AA, Qualità Pascolo Arb Cl. U, superficie are 9,91 – reddito Domenicale euro 0,46 – Reddito Agrario euro Con 0,20 – porz qualità Bosco ceduo, classe 3, superficie centiare 59, Reddito domenicale euro 0,04- Reddito agrario 0,02 – 361 Porz AA, Qualità Pt_2
Cl. 3, superficie are 4,00 – reddito Domenicale euro 1,24 – Reddito Agrario Con euro 0,72 - Porz Qualità Seminativo Arborato Cl. 5, superficie are 2,92 – reddito Domenicale euro 0,53 – Reddito Agrario euro 0,98;-395 Porz AA,
Qualità Pascolo Arb Cl. U, superficie are 13,80 – reddito euro Per_3
Con 0,64 – Reddito Agrario euro 0,29 - Porz Qualità Seminativo Arborato Cl.
3, superficie are 5,16 – reddito euro 2,80 – Reddito Agrario euro Per_3
2,93; -38, Porz AA, qualità , classe 2, Superficie are 1,26, Reddito Pt_3
Con Dominicale Euro 1,37 – Reddito Agrario euro 1,11; - Porz qualità Pascolo
Arb, classe U, Superficie are 10,74, Reddito Dominicale Euro 0,50 - Reddito
Agrario Euro 0,22; - 396, Porz AA, qualità , classe 3, Superficie are Pt_2
13,00 - Reddito Dominicale Euro 4,03 - Reddito Agrario Euro 2,35; - Porz
Con
qualità Pascolo Arb, classe U, Superficie are 14,91 – Reddito Dominicale
Euro 0,69 - Reddito Agrario Euro 0,31; - Porz AC, qualità Seminativo Arb, classe 3, Superficie are 5,00, Reddito Dominicale Euro 2,71 - Reddito Agrario
Euro 2,84;
5) piena proprietà della seguente consistenza immobiliare ubicata nel Comune di MELIZZANO (BN) alla contrada "Laura", e precisamente: - zona di terreno di natura agricola, della superficie catastale di ettari 1 (uno), are 34
(trentaquattro) e centiare 90 (novanta), con entrostante rudere di fabbricato rurale;
-confinante con proprietà o aventi causa, con proprietà Persona_4
o aventi causa, con strada Comunale LAURA, e con ruscello Persona_5
Ienale, salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini;
- riportato nel
Catasto Terreni del Comune di MELIZZANO (BN) - al foglio 19, particelle: -
12, qualità , classe 3, Superficie are 1,60, Reddito Dominicale Euro Pt_2
0,50 Reddito Agrario Euro 0,29; - 427, qualità , classe 3, Superficie Pt_2
Ettari 1.05.44, Reddito Dominicale Euro 32,67 - Reddito Agrario Euro 19,06;
- 428, qualità , classe 3, Superficie Are 15,90, Reddito Dominicale Pt_2
10 Euro 4,93 - Reddito Agrario Euro 2,87; - 429, Porz AA, Qualità , Pt_2
Classe 3, Superficie are 8,67, Reddito Dominicale Euro 2,69 - Reddito Agrario Con Euro 1,57; - Porz Qualità Pascolo, Classe 1, Superficie centiare 21,
Reddito Dominicale euro 0,03, Reddito Agrario Euro 0,02; - 430, Porz AA, qualità , classe 3, superficie are 3,06, Reddito Dominicale Euro 0,95 - Pt_2
Con Reddito Agrario Euro 0,55; - Porz. qualità Pascolo, classe 1, Superficie centiare 2, Reddito Dominicale Euro 0,01 - Reddito Agrario Euro 0,01;
6) – nuda proprietà della seguente consistenza immobiliare ubicata nel
Comune di MELIZZANO (BN) alla contrada "Laura", e precisamente: A) - fabbricato adibito in parte a struttura ricettiva ( piano seminterrato e piano terra), ed in parte adibito ad uso abitativo, (primo e secondo piano); confinante con corte comune per tre lati, salvo altri e più aggiornati confini;
- riportata nel
Catasto Fabbricati del Comune di MELIZZANO (BN) - in ditta aggiornata all'attuale parte intestataria catastale, che risulta conforme con le risultanze dei
RR.II. - con i seguenti dati: - foglio 19, particella 401 sub. 5, categoria D/10,
Rendita Catastale Euro 4.564,00 - Contrada Laura snc, piano: S1-T; - foglio
19, particella 401 sub. 3, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 9 (nove),
Superficie catastale totale: 275 (duecentosettantacinque) mq., totale escluse aree scoperte:261 (duecentosessantuno) mq., Rendita Catastale Euro 650,74 -
Contrada Laura, piano: 1-2; B) - zona di terreno di natura agricola, della superficie catastale complessiva di ettari 1 (uno) are 29 (ventinove) e centiare
49 (quarantanove),con sovrastante piccolo fabbricato rurale, composto da due piccoli vani al piano terra;
- confinante nel suo insieme con la corte annessa al fabbricato innanzi descritto, con strada comunale, e con strada vicinale
Letizia, salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini;
- riportata nel
Catasto Terreni del Comune di MELIZZANO (BN) - al foglio 19, particelle: -
358, porz. AA, qualità uliveto, classe 3, consistenza are 2,00, Reddito
Con Dominicale Euro 0,62 - Reddito Agrario Euro 0,36; - porz. qualità seminativo arbor. classe 3, superficie centiare 91, Reddito Dominicale Euro
0,49 - Reddito Agrario Euro 0,52;- 335, qualità Fabbricato rurale, superficie centiare 40, senza altre indicazioni;
- 457, qualità Uliveto, classe 3, superficie are 23,40, Reddito Dominicale Euro 7,25 – Reddito Agrario Euro 4,23;- 362, qualità seminativo arbor., classe 5, superficie are 2,64, Reddito Dominicale
11 Euro 0,48 - Reddito Agrario Euro 0,89;- 40, qualità seminativo arbor., classe
4, superficie are 12,70 - Reddito Dominicale Euro 4,26 - Reddito Agrario Euro
5,90; - 455, qualità , classe 3, superficie are 20,98, Reddito Dominicale Pt_2
Euro 6,50 - Reddito Agrario Euro 3,79;- 453, porz AA, qualità , classe Pt_3
2, Superficie are 4,16 - Reddito Dominicale Euro 4,51 - Reddito Agrario Euro Con
3,65; - porz. qualità seminativo arbor., classe 3, superficie are 20,40 –
Reddito dominicale Euro 11,06 - Reddito Agrario Euro 11,59; - 221,qualità
, classe 3, Superficie are 22,30 - Reddito Dominicale Euro 6,91- Pt_2
Reddito Agrario Euro 4,03; - 223, qualità , classe 3, Superficie are Pt_2
19,60 - Reddito Dominicale Euro 6,07 – Reddito Agrario Euro 3,54;
7) - piena proprietà della zona di terreno di natura agricola, sita nel comune di
MELIZZANO (BN) alla contrada Laura, della superficie catastale complessiva di mq. 1800 (milleottocento); - confinante con proprietà o Per_6
aventi causa, con proprietà o aventi causa, con strada comunale e con Per_7
strada vicinale, salvo altri, più nuovi, recenti ed aggiornati confini;
- riportata nel Catasto Terreni del COMUNE DI MELIZZANO (BN) - al foglio 12, particelle: - 280, qualità Seminativo arbor., classe 4, superficie are 6,40 -
Reddito Dominicale Euro 2,15 - Reddito Agrario Euro 2,97;- 284, qualità
Seminativo arbor., classe 3, superficie are 11,60 - Reddito Dominicale Euro
6,29 - Reddito Agrario Euro 6,59;
8) nuda proprietà della quota pari ad un mezzo dell'intero, della seguente consistenza immobiliare ubicata nel Comune di Napoli facente parte del fabbricato, denominato “Palazzina C/2) sito alla via Stazio n.15, e precisamente: -appartamento sito al piano terra, contraddistinto con le lettere
“H” ed “F”, avente ingresso dalla prima e seconda porta a destra per che entra nell'androne della palazzina “C2” provenendo dal viale privato, della consistenza catastale di vani 6 (sei); - confinante con tromba delle scale per il piano sottoscale e l'androne, con viale privato, con la rampa del garage, e con muro di confine con proprietà ed o aventi causa, salvo altri, Per_8 Per_9
più nuovi, recenti ed aggiornato confini;
- riportato nel catasto fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 40, particella 417 sub 108, categoria
A/2, classe 9, consistenza vani 6 (sei), Superficie Catastale Totale: 118
(centodiciotto) mq., Totale escluse aree scoperte. 101 (centouno) mq., rendita
12 Catastale euro 1.998,69 – Via Stazio n.15, piano T, interno: F/H.
La considerevole consistenza degli immobile ( ben 8 immobili ) conferiti nel fondo patrimoniale portano dunque a ritenere ictu oculi che l'atto costitutivo del fondo de quo abbia di fatto reso impossibile o comunque altamente difficile la soddisfazione del credito (v. sul punto Cass. 20232/2023; Cass. n.
16221/2019; Cass. civile sez. III, 1558/2024).
Né può l'esistenza di iscrizioni di ipoteche volontarie su alcuni beni confluiti nel fondo (e precisamente quelle del 24.12.2008 in favore della
[...]
, del 01.07.2011 in favore della Controparte_8 [...]
e del 22.02.2019 in favore dell ) Controparte_8 CP_9
escludere il presupposto dell' eventus damni, atteso che la valutazione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (cfr. Cass.
11121/2020).
Va infine ritenuto sussistente il requisito soggettivo prescritto dall'art 2901 1 co. n.
1. c.c.
Ed invero, prima della costituzione del fondo era stato già' stato instaurato
(nel 2014) un procedimento di atp al fine dell'accertamento del credito in cui era stata accertata la responsabilità del convenuto debitore e quantificato il debito risarcitorio nei confronti dell'istante, sicchè puo' ritenersi che il convenuto fosse a conoscenza della ragione di credito vantata in questa sede già prima della costituzione del fondo . A cio' deve aggiungersi che l'atto dispositivo ha riguardo considerevoli beni facenti parte del patrimonio del convenuto e sia stato posto in essere all'esito dell'istruttoria esperita nel corso del giudizio che ha portato all'accertamento del credito con sentenza .
Tali elementi considerati nel suo complesso, tenuto conto della tempista in cui
è stato posto in essere l'atto e la consistenza immobiliare confluita nel fondo portano a ritenere che l'atto sia stato preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito di cui aveva già aveva avuto contezza all'esito dell'espletamento del procedimento di ATP.
13 Ciò posto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, il Tribunale accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di cui al rogito Notar
del 07.05.2019, Rep. n. 21785 – Racc. n.17119 di Persona_10
costituzione del Fondo Patrimoniale.
Stante l'accoglimento dell'azione revocatoria, restano assorbite in tale pronuncia la decisione sulle altre domande ed eccezioni formulate .
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa) del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_2
e , ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
[...] CP_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di cui al rogito Notar del 07.05.2019, Rep. n. 21785 – Racc. Persona_10
n.17119 di costituzione del Fondo Patrimoniale;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza, ex art 2655 c.c.
condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 518,00 € per spese, euro 6000,00 per compensi oltre Iva, CPA e spese generali come per legge con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari Antonio Iodice e
. CP_1
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
14 SENTENZA
15 SENTENZA
16