Ordinanza collegiale 24 luglio 2020
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2020
Decreto presidenziale 7 aprile 2021
Sentenza 11 maggio 2021
Ordinanza cautelare 22 novembre 2021
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 22 aprile 2022
Ordinanza collegiale 1 luglio 2022
Ordinanza collegiale 25 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 10 ottobre 2023
Commentario • 1
- 1. Si al distacco minimo di dieci metri tra pareti finestrate di edifici frontistantiAccesso limitatoMaria Grazia Capolupo · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 07/04/2021, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2021
N. 00183/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01467/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2019, proposto da
Fiven Real Estate S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni De Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cerea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Barozzi Sarzina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VE TA e ON TO, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Biondaro e Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza 15.11.2019 (prot. n. 19247, RG n. 2) del Responsabile del Procedimento Amministrativo e Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Cerea (VR) a mezzo della quale è stata annullata in autotutela la SCIA alternativa al permesso di costruire n. 2017/117 (SUAP id. pratica 90178980273-31072017-1600, prot. Supro 0013675 del 21.8.2017) ed ordinato alla ricorrente la conseguente rimessione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerea e dei controinteressati VE TA e ON TO;
Visto il ricorso 1467/19 assegnato alla PU del 15 aprile 2021;
Viste le istanze di discussione orale da remoto depositate dal Comune resistente e dai controinteressati ai sensi dell' art. 4 del DL 28/20;
Vista e valutata la opposizione dei ricorrenti alla discussione da remoto;
Ritenuto che dalla stessa non emergono impedimenti nè controindicazioni allo svolgimento della discussione orale in modalità da remoto;
Visti gli artt. 4 del DL 28/20 e 25 del DL 137/20.
P.Q.M.
Accoglie le istanze di discussione da remoto del Comune e dei controinteressati, e respinge l'opposizione dei ricorrenti.
Ammette le parti alla discussione orale da remoto nella PU del 15 aprile 2020.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso in Venezia il giorno 7 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO