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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3113 del R.G. 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 ed avente ad oggetto:
separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lazzaro Marianna, come da Parte_1
mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgino Giuseppina, come da CP_1
mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
e , rappresentati e difesi dall'avv. Lazzaro CP_2 CP_3
1 Marianna, come da mandato in atti,
INTERVENUTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 25.05.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto in data 03.07.1999 con e che dalla CP_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il 03.08.2000, il CP_3 CP_2 Per_1
06.02.2002 ed il 26.10.2006, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla moglie, esponendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa del suo comportamento infedele;
deduceva infatti che dal febbraio del 2022 la convenuta aveva intrattenuto una relazione segreta con altro uomo e che, sorpresa a chattare di nascosto ed ammesso il tradimento, aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale nel maggio dello stesso anno, sottraendosi sin da allora agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del nucleo familiare;
sottolineava che il comportamento disinibito della resistente doveva ritenersi fortemente lesivo del benessere psicofisico dei figli e, in particolare, della figlia minore insisteva, infine, per l'affidamento condiviso di Per_1
quest'ultima, con onere a carico della convenuta di corrispondergli la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli con lui conviventi.
Intervenivano in giudizio i figli maggiorenni ed i quali, entrambi non CP_3 CP_2
economicamente indipendenti, insistevano affinché il Tribunale ponesse a carico della n contributo per il loro mantenimento per un importo non inferiore ad euro 150,00 CP_1
mensili ciascuno, da versare in favore del Vitale, con cui convivevano, oltre all'intero
2 assegno unico ed al 50% delle spese straordinarie necessarie per le loro esigenze.
Con comparsa depositata in data 24.10.2022, si costituiva in giudizio la la quale CP_1
negava di aver intrattenuto una relazione sentimentale in costanza di matrimonio e,
viceversa, evidenziava che il l'aveva allontanata dalla casa familiare, ponendo in Pt_1
essere condotte ostruzionistiche, lesive del suo rapporto con i figli, in particolar modo compromettendo il legame con la figlia minore dichiarava di aver trovato Per_1
ospitalità presso parenti ed amici e, a causa della sua precaria condizione economica, di essere stata costretta, talvolta, a dormire nella propria autovettura, insistendo, per tali motivi, per l'assegnazione della casa coniugale;
si opponeva al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli ed poiché maggiorenni ed CP_3 CP_2
economicamente indipendenti;
insisteva per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e della figlia minorenne per un importo complessivo Per_1
non inferiore ad euro 600,00 mensili da porre a carico del , di cui evidenziava i Pt_1
maggiori redditi;
lamentava, infine, la percezione arbitraria da parte del ricorrente dell'intero assegno unico e la sottrazione indebita di somme dal conto corrente cointestato.
Con ordinanza del 28.11.2022 il giudice delegato adottava i provvedimenti presidenziali, i quali prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore e la sua Per_1
collocazione presso il padre, cui era assegnata la casa coniugale;
veniva altresì posto a carico del l'obbligo di versare alla a somma mensile di euro 200,00 a titolo Pt_1 CP_1
di assegno di mantenimento, mentre quest'ultima era a sua volta onerata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli e oltre al 30% delle spese straordinarie. Per_1 CP_3
Nel corso del giudizio, entrambe le parti proponevano istanze di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, il domandava l'incremento del Pt_1
contributo per il mantenimento delle figlie e insistendo per la revoca CP_3 Per_1
3 dell'assegno previsto in favore della resistente in ragione del suo pieno inserimento nel mondo del lavoro;
egli chiedeva, inoltre, disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore con contestuale adozione dei provvedimenti sospensivi o Per_1
ablativi della responsabilità genitoriale ritenuti più idonei a norma dell'art. 330-333 c.c nei confronti della in ragione dei suoi comportamenti fortemente lesivi dell'interesse CP_1
della figlia;
la resistente, viceversa, si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo spiegata dal ed insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in Pt_1
favore della figlia già economicamente indipendente. CP_3
Con ordinanza del 02.05.2023 il giudice istruttore disponeva un'apposita CTU al fine di “
delineare il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione della minore ( Per_1
che siano meglio confacenti alle peculiarità della fattispecie, (…) ; b) di favorire la
graduale evoluzione della vicenda verso un auspicabile approdo di serenità e di
normalizzazione e di rendere possibile, con gli opportuni rimedi correttivi, il superamento
degli ostacoli che si frappongono alla compiuta attuazione del regime di collocazione della
minore e del regime di frequentazione del coniuge non collocatario”
Con ordinanza del 21.11.2023 il giudice istruttore revocava gli assegni di mantenimento previsti in favore della e delle figlie in ragione della operatività della CP_1
compensazione legale tra gli stessi.
Espletata la CTU, con ordinanza dell'11.04.2024 il giudice istruttore rimetteva alla volontà
della minore ormai quasi maggiorenne, le modalità di incontro con la madre. Per_1
La causa quindi, all'udienza del 23.10.2024, veniva rimessa alla decisione del collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata
4 mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va tuttavia pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata intollerabilità della vita in comune.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente è rimasta infatti priva di prova sufficiente,
essendo invece risultata dimostrata una condizione di indiscussa ed oggettiva improseguibilità dell'unione coniugale.
Ed invero, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale addebitasse la separazione al comportamento della fondando tale domanda sulla “ampia prova documentale (…) CP_1
che ha da ultimo trovato conferma anche nelle risultanze delle operazioni peritali, in
occasione delle quali la sig.ra ha reso alla CTU dichiarazioni pienamente CP_1
assimilabili a confessione stragiudiziale” (comparsa conclusionale ricorrente, depositata in data 23.12.2024).
Occorre quindi accertare preliminarmente il valore probatorio da ascrivere alle dichiarazioni rese durante le operazioni peritali, al fine di individuare se e in che misura,
nel caso di specie, tali dichiarazioni possano avere una loro rilevanza in ordine alla fondatezza o infondatezza della domanda di addebito della separazione e, in secondo luogo, in che relazione le stesse si pongano rispetto alle altre risultanze di causa.
Ritiene a tal proposito il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che
attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda
parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno
efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla
formazione del convincimento del giudice” (Cassazione civile sez. III, 04/11/2020,
5 n.24468).
La consulenza espletata, lungi dal voler ricercare direttamente od indirettamente le cause della crisi coniugale, risultava orientata all'individuazione del regime di affidamento e di frequentazione che meglio rispondesse all'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
con l'auspicio di recuperare la frattura originatasi nel rapporto madre-figlia; ed in tale specifico contesto, le dichiarazioni rese dalla dalla figlia, all'epoca minorenne, si CP_1
sono limitate, nella sostanza, a rappresentare reciproche recriminazioni e dissapori relativi a fatti e circostanze che non hanno poi trovato adeguato riscontro nella istruttoria del giudizio;
va a tal proposito sottolineato che lo stesso ricorrente, rinunciando ai termini di cui all'art. 183 c.p.c., ha implicitamente desistito dal tentare di fornire una prova circostanziata delle cause della fine del matrimonio e quindi idonea ad avvalorare la richiesta di addebito;
ed infatti, egli, pur lamentando il comportamento infedele e disinibito della resistente, non ha insistito nel corso del giudizio per l'assunzione dei mezzi di prova formulati nel ricorso, quali l'interrogatorio formale e la prova testimoniale,
omettendo quindi di provare che il dedotto comportamento infedele della d il suo CP_1
allontanamento dalla casa coniugale fossero stati effettivamente la causa del venir meno
dell'affectio coniugalis.
D'altro canto, la scarna documentazione versata in atti, costituita da foto, stati e messaggistica WhatsApp, molto spesso sfornita di coordinate temporali (vedi note autorizzate depositate in data 9.11.2022 dalla parte ricorrente), lungi dal dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'Adduci e l'intollerabilità di una convivenza, ha palesato in tutta la sua gravità lo stato di conflitto dei coniugi, del tutto incapaci di superare le reciproche recriminazioni anche di fronte ai dolorosi eventi riguardanti la figlia Per_1
Quanto alla relazione investigativa della “GPR S.C.A.R.L. investigazione” depositata dal ricorrente in data 21.11.2022, occorre evidenziare che la stessa, riferendosi ad un periodo
6 d'osservazione (settembre 2022) successivo all'instaurazione del presente giudizio
(maggio 2022), nulla ha potuto accertare in ordine all'anteriorità alla separazione della presunta relazione sentimentale intrattenuta dalla resistente.
Del tutto sfornite di prova, allo stesso modo, si sono rivelate le deduzioni della resistente a proposito di una antecedente crisi coniugale dovuta ai comportamenti infedeli e vessatori del . Pt_1
Ciò premesso quanto alle carenze probatorie addebitabili alle parti, è opportuno osservare che, ai fini della pronunzia di addebito, il Giudice non può comunque limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione (del tutto indimostrato nella fattispecie) fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e quindi valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico
dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando
era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sent.n.
11929/2017).
In conclusione, il materiale probatorio acquisito non consente di affermare che il comportamento di uno od entrambi i coniugi sia stato la causa del fallimento della
7 convivenza, giustificando il rigetto della domanda di addebito.
Quanto agli aspetti accessori della domanda, e, in particolare, all'assegno di mantenimento richiesto dalla convenuta, rileva il Tribunale che nel caso di specie, così come emerge dagli atti e documenti di causa e, in particolar modo, dall'estratto del conto previdenziale depositato in data 07.11.2023, risulta che la abbia svolto con una certa continuità CP_1
attività lavorativa stagionale, dimostrando una concreta attitudine al lavoro, trasferendosi per esigenze di impiego anche in altre regioni all'indomani della cessazione della convivenza;
ella ha sostanzialmente dimostrato nel corso degli anni per età, condizioni di salute, attitudini lavorative e scelte di vita, di essere pienamente in grado di affrancarsi dalla tutela offerta dal coniuge nell'arco della vita matrimoniale.
Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto della domanda relativa all'assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
Con riferimento al contributo economico previsto per i figli, osserva il Tribunale che nulla
è stato richiesto per il mantenimento del figlio maggiorenne ormai CP_2
economicamente indipendente, e che la figlia maggiorenne così come emerge CP_3
dagli atti di causa (estratto conto previdenziale depositato dalla resistente in data
5.11.2023), ha svolto attività lavorativa con una certa continuità, tanto da indurre a ritenere che sia ormai pienamente inserita nel mondo del lavoro.
Quanto alla figlia maggiorenne studentessa presso l'Istituto Alberghiero “Elsa Per_1
Morante” di Crispiano e convivente con il padre, sussistono i presupposti per porre a carico della un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento;
tale somma può CP_1
quantificarsi a parere del Tribunale in euro 100,00 mensili, in ragione della maggiore disponibilità economica del Vitale, operaio specializzato presso la “VESTAS BLADES
S.R.L.” (reddito da lavoro dipendente 730/2021 euro 42.862,00; 730/2022 euro 39.488,00;
8 730/2023 euro 38.402,00, produzione documentale ricorrente dell '11.10.2023).
Ciò detto quanto alle spese ordinarie, la convenuta dovrà inoltre contribuire in ragione di un terzo al pagamento delle spese di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle Per_1
comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come analiticamente indicate dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale da intendersi qui integralmente richiamato.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, decidendo sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così Pt_1 CP_1
provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi, , nato a Parte_1
RU AN (NA) il 15.10.1973 e nata a [...] il [...], CP_1
uniti in matrimonio in Taranto il 03.07.1999, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 39, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1999;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) revoca con effetto dalla data della presente pronunzia l'assegno di mantenimento previsto in favore della ponendo a carico di quest'ultima l'obbligo di CP_1
corrispondere al a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Pt_1
maggiorenne la somma mensile di euro 100,00; oltre al 30% delle spese Per_1
9 straordinarie ed alla rivalutazione Istat;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 04.04.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3113 del R.G. 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024 ed avente ad oggetto:
separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Lazzaro Marianna, come da Parte_1
mandato in atti,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgino Giuseppina, come da CP_1
mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
e , rappresentati e difesi dall'avv. Lazzaro CP_2 CP_3
1 Marianna, come da mandato in atti,
INTERVENUTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 25.05.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Taranto in data 03.07.1999 con e che dalla CP_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il 03.08.2000, il CP_3 CP_2 Per_1
06.02.2002 ed il 26.10.2006, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito alla moglie, esponendo che la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa del suo comportamento infedele;
deduceva infatti che dal febbraio del 2022 la convenuta aveva intrattenuto una relazione segreta con altro uomo e che, sorpresa a chattare di nascosto ed ammesso il tradimento, aveva abbandonato volontariamente il tetto coniugale nel maggio dello stesso anno, sottraendosi sin da allora agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del nucleo familiare;
sottolineava che il comportamento disinibito della resistente doveva ritenersi fortemente lesivo del benessere psicofisico dei figli e, in particolare, della figlia minore insisteva, infine, per l'affidamento condiviso di Per_1
quest'ultima, con onere a carico della convenuta di corrispondergli la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli con lui conviventi.
Intervenivano in giudizio i figli maggiorenni ed i quali, entrambi non CP_3 CP_2
economicamente indipendenti, insistevano affinché il Tribunale ponesse a carico della n contributo per il loro mantenimento per un importo non inferiore ad euro 150,00 CP_1
mensili ciascuno, da versare in favore del Vitale, con cui convivevano, oltre all'intero
2 assegno unico ed al 50% delle spese straordinarie necessarie per le loro esigenze.
Con comparsa depositata in data 24.10.2022, si costituiva in giudizio la la quale CP_1
negava di aver intrattenuto una relazione sentimentale in costanza di matrimonio e,
viceversa, evidenziava che il l'aveva allontanata dalla casa familiare, ponendo in Pt_1
essere condotte ostruzionistiche, lesive del suo rapporto con i figli, in particolar modo compromettendo il legame con la figlia minore dichiarava di aver trovato Per_1
ospitalità presso parenti ed amici e, a causa della sua precaria condizione economica, di essere stata costretta, talvolta, a dormire nella propria autovettura, insistendo, per tali motivi, per l'assegnazione della casa coniugale;
si opponeva al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei figli ed poiché maggiorenni ed CP_3 CP_2
economicamente indipendenti;
insisteva per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e della figlia minorenne per un importo complessivo Per_1
non inferiore ad euro 600,00 mensili da porre a carico del , di cui evidenziava i Pt_1
maggiori redditi;
lamentava, infine, la percezione arbitraria da parte del ricorrente dell'intero assegno unico e la sottrazione indebita di somme dal conto corrente cointestato.
Con ordinanza del 28.11.2022 il giudice delegato adottava i provvedimenti presidenziali, i quali prevedevano l'affidamento condiviso della figlia minore e la sua Per_1
collocazione presso il padre, cui era assegnata la casa coniugale;
veniva altresì posto a carico del l'obbligo di versare alla a somma mensile di euro 200,00 a titolo Pt_1 CP_1
di assegno di mantenimento, mentre quest'ultima era a sua volta onerata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli e oltre al 30% delle spese straordinarie. Per_1 CP_3
Nel corso del giudizio, entrambe le parti proponevano istanze di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
in particolare, il domandava l'incremento del Pt_1
contributo per il mantenimento delle figlie e insistendo per la revoca CP_3 Per_1
3 dell'assegno previsto in favore della resistente in ragione del suo pieno inserimento nel mondo del lavoro;
egli chiedeva, inoltre, disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore con contestuale adozione dei provvedimenti sospensivi o Per_1
ablativi della responsabilità genitoriale ritenuti più idonei a norma dell'art. 330-333 c.c nei confronti della in ragione dei suoi comportamenti fortemente lesivi dell'interesse CP_1
della figlia;
la resistente, viceversa, si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo spiegata dal ed insisteva per la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in Pt_1
favore della figlia già economicamente indipendente. CP_3
Con ordinanza del 02.05.2023 il giudice istruttore disponeva un'apposita CTU al fine di “
delineare il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione della minore ( Per_1
che siano meglio confacenti alle peculiarità della fattispecie, (…) ; b) di favorire la
graduale evoluzione della vicenda verso un auspicabile approdo di serenità e di
normalizzazione e di rendere possibile, con gli opportuni rimedi correttivi, il superamento
degli ostacoli che si frappongono alla compiuta attuazione del regime di collocazione della
minore e del regime di frequentazione del coniuge non collocatario”
Con ordinanza del 21.11.2023 il giudice istruttore revocava gli assegni di mantenimento previsti in favore della e delle figlie in ragione della operatività della CP_1
compensazione legale tra gli stessi.
Espletata la CTU, con ordinanza dell'11.04.2024 il giudice istruttore rimetteva alla volontà
della minore ormai quasi maggiorenne, le modalità di incontro con la madre. Per_1
La causa quindi, all'udienza del 23.10.2024, veniva rimessa alla decisione del collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il fallimento del tentativo di conciliazione, il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza senza che sia stata
4 mai più ripristinata ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va tuttavia pronunziata senza addebito ad alcuna delle parti, ma per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata intollerabilità della vita in comune.
La domanda di addebito formulata dal ricorrente è rimasta infatti priva di prova sufficiente,
essendo invece risultata dimostrata una condizione di indiscussa ed oggettiva improseguibilità dell'unione coniugale.
Ed invero, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale addebitasse la separazione al comportamento della fondando tale domanda sulla “ampia prova documentale (…) CP_1
che ha da ultimo trovato conferma anche nelle risultanze delle operazioni peritali, in
occasione delle quali la sig.ra ha reso alla CTU dichiarazioni pienamente CP_1
assimilabili a confessione stragiudiziale” (comparsa conclusionale ricorrente, depositata in data 23.12.2024).
Occorre quindi accertare preliminarmente il valore probatorio da ascrivere alle dichiarazioni rese durante le operazioni peritali, al fine di individuare se e in che misura,
nel caso di specie, tali dichiarazioni possano avere una loro rilevanza in ordine alla fondatezza o infondatezza della domanda di addebito della separazione e, in secondo luogo, in che relazione le stesse si pongano rispetto alle altre risultanze di causa.
Ritiene a tal proposito il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale “alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che
attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda
parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno
efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla
formazione del convincimento del giudice” (Cassazione civile sez. III, 04/11/2020,
5 n.24468).
La consulenza espletata, lungi dal voler ricercare direttamente od indirettamente le cause della crisi coniugale, risultava orientata all'individuazione del regime di affidamento e di frequentazione che meglio rispondesse all'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
con l'auspicio di recuperare la frattura originatasi nel rapporto madre-figlia; ed in tale specifico contesto, le dichiarazioni rese dalla dalla figlia, all'epoca minorenne, si CP_1
sono limitate, nella sostanza, a rappresentare reciproche recriminazioni e dissapori relativi a fatti e circostanze che non hanno poi trovato adeguato riscontro nella istruttoria del giudizio;
va a tal proposito sottolineato che lo stesso ricorrente, rinunciando ai termini di cui all'art. 183 c.p.c., ha implicitamente desistito dal tentare di fornire una prova circostanziata delle cause della fine del matrimonio e quindi idonea ad avvalorare la richiesta di addebito;
ed infatti, egli, pur lamentando il comportamento infedele e disinibito della resistente, non ha insistito nel corso del giudizio per l'assunzione dei mezzi di prova formulati nel ricorso, quali l'interrogatorio formale e la prova testimoniale,
omettendo quindi di provare che il dedotto comportamento infedele della d il suo CP_1
allontanamento dalla casa coniugale fossero stati effettivamente la causa del venir meno
dell'affectio coniugalis.
D'altro canto, la scarna documentazione versata in atti, costituita da foto, stati e messaggistica WhatsApp, molto spesso sfornita di coordinate temporali (vedi note autorizzate depositate in data 9.11.2022 dalla parte ricorrente), lungi dal dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'Adduci e l'intollerabilità di una convivenza, ha palesato in tutta la sua gravità lo stato di conflitto dei coniugi, del tutto incapaci di superare le reciproche recriminazioni anche di fronte ai dolorosi eventi riguardanti la figlia Per_1
Quanto alla relazione investigativa della “GPR S.C.A.R.L. investigazione” depositata dal ricorrente in data 21.11.2022, occorre evidenziare che la stessa, riferendosi ad un periodo
6 d'osservazione (settembre 2022) successivo all'instaurazione del presente giudizio
(maggio 2022), nulla ha potuto accertare in ordine all'anteriorità alla separazione della presunta relazione sentimentale intrattenuta dalla resistente.
Del tutto sfornite di prova, allo stesso modo, si sono rivelate le deduzioni della resistente a proposito di una antecedente crisi coniugale dovuta ai comportamenti infedeli e vessatori del . Pt_1
Ciò premesso quanto alle carenze probatorie addebitabili alle parti, è opportuno osservare che, ai fini della pronunzia di addebito, il Giudice non può comunque limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma deve pur sempre verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione (del tutto indimostrato nella fattispecie) fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e quindi valutare se ed in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale.
Ed infatti, secondo il costante orientamento del Supremo Collegio, “la pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico
dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando
era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. sent.n.
11929/2017).
In conclusione, il materiale probatorio acquisito non consente di affermare che il comportamento di uno od entrambi i coniugi sia stato la causa del fallimento della
7 convivenza, giustificando il rigetto della domanda di addebito.
Quanto agli aspetti accessori della domanda, e, in particolare, all'assegno di mantenimento richiesto dalla convenuta, rileva il Tribunale che nel caso di specie, così come emerge dagli atti e documenti di causa e, in particolar modo, dall'estratto del conto previdenziale depositato in data 07.11.2023, risulta che la abbia svolto con una certa continuità CP_1
attività lavorativa stagionale, dimostrando una concreta attitudine al lavoro, trasferendosi per esigenze di impiego anche in altre regioni all'indomani della cessazione della convivenza;
ella ha sostanzialmente dimostrato nel corso degli anni per età, condizioni di salute, attitudini lavorative e scelte di vita, di essere pienamente in grado di affrancarsi dalla tutela offerta dal coniuge nell'arco della vita matrimoniale.
Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto della domanda relativa all'assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
Con riferimento al contributo economico previsto per i figli, osserva il Tribunale che nulla
è stato richiesto per il mantenimento del figlio maggiorenne ormai CP_2
economicamente indipendente, e che la figlia maggiorenne così come emerge CP_3
dagli atti di causa (estratto conto previdenziale depositato dalla resistente in data
5.11.2023), ha svolto attività lavorativa con una certa continuità, tanto da indurre a ritenere che sia ormai pienamente inserita nel mondo del lavoro.
Quanto alla figlia maggiorenne studentessa presso l'Istituto Alberghiero “Elsa Per_1
Morante” di Crispiano e convivente con il padre, sussistono i presupposti per porre a carico della un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento;
tale somma può CP_1
quantificarsi a parere del Tribunale in euro 100,00 mensili, in ragione della maggiore disponibilità economica del Vitale, operaio specializzato presso la “VESTAS BLADES
S.R.L.” (reddito da lavoro dipendente 730/2021 euro 42.862,00; 730/2022 euro 39.488,00;
8 730/2023 euro 38.402,00, produzione documentale ricorrente dell '11.10.2023).
Ciò detto quanto alle spese ordinarie, la convenuta dovrà inoltre contribuire in ragione di un terzo al pagamento delle spese di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse della figlia tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle Per_1
comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come analiticamente indicate dal Protocollo in vigore presso il
Tribunale da intendersi qui integralmente richiamato.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, decidendo sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così Pt_1 CP_1
provvede:
1) pronunzia la separazione per fatti oggettivi dei coniugi, , nato a Parte_1
RU AN (NA) il 15.10.1973 e nata a [...] il [...], CP_1
uniti in matrimonio in Taranto il 03.07.1999, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 39, parte II, serie A, ufficio 2, anno 1999;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al comune competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) revoca con effetto dalla data della presente pronunzia l'assegno di mantenimento previsto in favore della ponendo a carico di quest'ultima l'obbligo di CP_1
corrispondere al a titolo di assegno di mantenimento per la figlia Pt_1
maggiorenne la somma mensile di euro 100,00; oltre al 30% delle spese Per_1
9 straordinarie ed alla rivalutazione Istat;
4) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 04.04.2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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