Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05178/2025REG.PROV.COLL.
N. 07984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7984 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità di affidatari delle minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Mossali, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Ponteranica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ticozzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 198/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ponteranica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Mario Mossali e Massimo Ticozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella loro qualità di affidatari delle nipoti minorenni -OMISSIS- e -OMISSIS-, impugnavano il provvedimento con il quale il Comune di Ponteranica aveva rifiutato l’erogazione del contributo di cui all’art. 80 l. n. 184 del 1983, unitamente agli atti ad esso presupposti, nei limiti in cui prevedevano contribuzione pari ad euro zero nel caso di affidamento dei minori a parenti entro il IV grado.
I ricorrenti, affidatari delle nipoti -OMISSIS- e -OMISSIS-, giusta decreto del Tribunale per i minorenni di Brescia n. -OMISSIS- del 21 maggio 2018, confermato con successivo decreto del 9 gennaio 2024, stigmatizzavano la scelta – ancorché discrezionale – del Comune di riconoscere il detto contributo ai soli affidatari che non fossero parenti entro il IV grado, in quanto irragionevole, illogica e discriminatoria, nonché in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e buona amministrazione e, più in generale, con l’«impegno sociale» dei nonni affidatari, aspetto quest’ultimo che, secondo gli appellanti, rappresenterebbe – ex lege – l’elemento costitutivo dirimente ai fini dell’elargizione del sostegno economico negato.
Ancora, i ricorrenti contestavano il fatto che il Comune – a fronte di presunte limitate disponibilità di bilancio – avesse previsto il versamento di euro 400,00 fissi mensili per affidi etero familiari e 0 per affidi a parenti entro il IV grado, anziché optare per il versamento, indistintamente a tutti gli affidatari, a titolo di “ riconoscimento per l’impegno sociale svolto ” di un importo di minore entità.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione comunale concludeva per l’infondatezza del gravame, chiedendo che fosse respinto.
Con sentenza 11 marzo 2024, n. 198, il giudice adito respingeva il gravame, evidenziando come la scelta dell’amministrazione comunale di erogare un contributo fisso mensile di 400,00 euro in caso di affidi etero familiari e di non erogarne alcuno in caso di affidi intra familiari (se non in caso di incapienza dei parenti affidatari) altro non fosse che una delle tante possibili, e legittime, esplicazioni della discrezionalità riservata in materia all’ente locale, tenuto a far fronte alla limitatezza delle risorse disponibili.
In questi termini, evidenziava il primo giudice, le linee guida regionali non erano in contrasto con le previsioni regolamentari impugnate dai ricorrenti, “ trattandosi di disposizioni di indirizzo e non
vincolanti che, in ogni caso, rimettono la determinazione concreta del contributo alle “decisioni delle singole Amministrazioni”. Analogamente, come detto, anche le Linee Guida predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Raccomandazione 222.1, indicano la mera la possibilità - e non l’obbligo - dell’erogazione di sostegni economici “ai parenti che si rendano disponibili per l’affidamento familiare intrafamiliare ”.
Avverso tale decisione i ricorrenti interponevano appello, affidato ad un unico motivo di impugnazione, così rubricato: “ Erronea applicazione della normativa nazionale in materia di contributo ai soggetti affidatari e delle conformi disposizioni regionali e ministeriali. Violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3, 30, 31, 97, comma 2, della Costituzione, in particolare dei principi costituzionali di buona amministrazione e di non discriminazione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, per ingiustizia manifesta e per illogicità ”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Ponteranica, insistendo per il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 27 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con l’unico motivo di appello, pur riconoscendo che la vigente normativa in materia di erogazione, in favore dei soggetti affidatari di minori, di un contributo economico (artt. 5, comma 4, ed 80, comma 4, l. n. 184 del 1983) non determina alcun obbligo in capo alle amministrazioni locali, per l’effetto non attribuendo ai possibili beneficiari alcun diritto soggettivo a percepire la misura di sostegno e così lasciando inalterata la piena discrezionalità delle medesime amministrazioni, si eccepisce che il TAR non avrebbe comunque “ considerato l’esatta natura e il puntuale obiettivo del sostegno economico per cui si controverte e non abbia posto la dovuta attenzione alle norme di specificazione dei principi legislativi derivanti dalle corrispondenti disposizioni regionali ”.
A conforto di tale rilievo viene richiamato il contenuto della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. IX/1772 del 24 maggio 2011, recante le “ Linee guida per l’affidamento familiare ”, nelle quali si prevede che “ Il contributo mensile percepito dalla famiglia affidataria è svincolato dal reddito in quanto si pone quale riconoscimento per l’impegno sociale di accoglienza svolto dalla famiglia affidataria. L’importo del contributo è determinato dall’entità dell’impegno richiesto alla famiglia affidataria (anche parentale) e dalle decisioni delle singole Amministrazioni ”.
Per l’effetto, concludono gli appellanti, “[i] l vincolare la quantità del contributo, anche per l’affido parentale, all’entità dell’impegno richiesto alla medesima non poteva consentire scelte che andassero a discriminare proprio l’elemento fondamentale: per l’appunto, l’impegno richiesto alla
famiglia affidataria ”: la norma di indirizzo regionale, infatti, nel ribadire il principio in forza del quale l’erogazione del contributo doveva prescindere dalle condizioni economiche della famiglia affidataria, avendo la finalità di ricompensare “ l’impegno sociale di accoglienza ” svolto dalla medesima, contraddirebbe la scelta operata dal Comune, modulata invece proprio sul principio del reddito degli affidatari (ove parenti entro il IV grado degli affidati).
Per contro, aver limitato il contributo in favore dei soli non parenti, anziché determinarlo in termini generali secondo l’impegno dei soggetti affidatari, avrebbe carattere ingiustamente discriminatorio.
Neppure varrebbe – a giustificare la scelta dell’amministrazione – il richiamo, operato in sentenza, agli “ obblighi discendenti dalla normativa civilistica (artt. 316 bis e 433 c.c.) ”, da ritenersi del tutto improprio, in quanto non terrebbe conto del fatto che “ gli alimenti sono istituto ben diverso dal “mantenimento” e come solo quest’ultimo rilevi in materia di affidamento ”.
Il motivo non può essere accolto.
Ritiene il Collegio di poter superare la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame per genericità, formulata dalla parte pubblica appellata, in ragione dell’infondatezza, nel merito, delle censure dedotte.
Va infatti esclusa l’irragionevolezza (e con essa il dedotto contrasto con la normativa di riferimento) del regolamento comunale impugnato, nella parte in cui attribuisce il beneficio economico in favore dei soli affidatari non parenti, limitando per contro l’attribuzione del medesimo in favore dei parenti entro il IV grado alle sole ipotesi di stato di bisogno degli affidatari.
Destinatari della tutela accordata dal regolamento e – più in generale – dalla normativa in tema di affidamento nel su complesso – sono direttamente i minori, non già gli eventuali parenti affidatari; su questi ultimi, del resto, grava un obbligo di mantenimento (ai sensi dell’art. 316 bis Cod. civ.) e comunque, in termini più generali, quello alimentare ex art. 433 n. 3 Cod. civ., ove lo stesso non possa essere assolto dai genitori.
Alla luce di tali considerazioni il regolamento impugnato non può considerarsi illegittimo – per aver operato un’indebita discriminazione tra posizioni analoghe – nella parte in cui esclude i parenti (già autonomamente obbligati) dai fruitori del sussidio, ove a loro volta gli stessi non versino in stato di bisogno.
La sussistenza infatti di un autonomo obbligo alimentare in capo a questi ultimi non consente di assimilarli ai terzi affidatari, per i quali ultimi non può quindi dirsi a priori irragionevole la previsione di un sussidio fisso ed automatico (avente, in prospettiva., anche una indiretta natura “premiale”), che prescinda cioè dalle condizioni reddituali degli stessi, a differenza di quanto previsto per i parenti entro il quarto grado.
Ciò premesso, va rilevato che né la legge 4 maggio 1983, n. 184, né la disciplina di dettaglio regionale (in particolare, la l.r. Lombardia n. 34 del 2004) prevedono in capo alle amministrazioni locali un obbligo di erogare il contributo in questione ai soggetti affidatari, i quali non sono pertanto titolari di alcun diritto soggettivo a percepire la misura di sostegno, come correttamente evidenziato dal primo giudice; tale possibilità, inoltre, una volta esercitata va comunque definita alla luce del complessivo quadro normativo in materia, tenendo altresì conto dei “ limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci ” espressamente contemplati dall’art. 5, comma quarto l. 4 maggio 1983, n. 184.
Alla luce di tali precisazioni, non può quindi neppure sostenersi che l’amministrazione, una volta deciso di concedere il sussidio in questione, sarebbe stata per ciò solo tenuta ad erogarlo indistintamente e paritariamente a tutti i soggetti affidatari, senza poter distinguere tra soggetti in alcun modo tenuti a prendersi altrimenti cura dei minori loro affidati (ossia coloro che non rivestivano la qualifica di parenti entro il quarto grado degli stessi) e soggetti invece già tenuti a farlo – ancorché a condizioni in parte differenti – sulla base di un preciso obbligo di legge ed in ogni caso a subordinare l’erogazione delle provvidenze, in quest’ultimo caso, all’effettiva sussistenza di uno stato di bisogno familiare.
Quanto infine al dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e le prescrizioni della Deliberazione n. IX/1772, in data 24 maggio 2011, della Giunta regionale della Lombardia, va ribadita la natura puramente orientativa (o “di indirizzo” come ritenuto dal primo giudice, non certo vincolante) delle indicazioni ivi riportate; la stessa delibera, peraltro, nel rinviare espressamente alle “ determinazioni delle amministrazioni competenti ” dà atto della discrezionalità delle valutazioni dalle stesse svolte in tale contesto, in ordine sia all’ an che al quomodo (oltre che, ovviamente, al quantum ) delle erogazioni concesse.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque respinto.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dei soggetti interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.