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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6534 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Pt_4 C.F._4 dall'avv. Marianna Cuccini, presso il cui studio in Napoli alla via del Parco Margherita n. 31 hanno eletto domicilio;
- ATTORI - CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._5 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Arturo Testa, presso il cui studio in Napoli alla Via dei Mille n. 47 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 8 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'atto di citazione del presente giudizio gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di loro proprietà ed usufrutto, sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio n. 70/B,
, identificato in Catasto alla Sez. Controparte_2
CHI, foglio 9, p.lla 957, sub. 9, quali quantificati, nell'ambito di procedimento di consulenza preventiva che ha preceduto l'instaurazione del giudizio di merito, dal consulente d'ufficio ing. esponendo che, dopo suddetto Persona_1 procedimento, nell'ambito del quale il C.T.U. aveva ritenuto che tutte le cause del danno provenissero da beni del convenuto, si stava raggiungendo intesa transattiva fra le parti ma che, per decisione unilaterale del convenuto, era stata risarcita loro solo metà della somma richiesta in via stragiudiziale.
In particolare avevano richiesto il pagamento delle seguenti somme: - € 7.073,84 oltre iva quali lavori quantificati dal CTU per il ripristino del locale box danneggiato (totale euro 8.630,08 iva inclusa); - € 732,00 quale costo della video ispezione disposta dal
C.T.U. ed anticipata da - € 1.850,00 quali spese di C.T.U. come Parte_4 liquidate dal Tribunale e versate da - € 1.562,00 quali spese di C.T.P. Parte_4 sostenute dai ricorrenti, come da fattura dell'arch. ; - € 1.542,00, quali spese Per_2 legali sostenute per l'A.T.P. Il tutto per un totale di euro 14.316,08.
A fronte di tale richiesta era stato loro corrisposto il solo importo di € 7.158,04, mentre i lavori che il convenuto si era impegnato ad eseguire, quali individuati dal consulente d'ufficio per l'eliminazione delle cause del fenomeno dannoso, non erano mai principiati.
Hanno perciò richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.316,08 al netto della somma di € 7.158,08 già versata e la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori occorrenti per la rimessione in pristino dell'immobile danneggiato. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il convenuto contestando di dover rispondere dei danni causati dallo scarico pluviale e dai pozzetti presenti sul terrazzo giardino di sua proprietà, giacché detti beni avevano natura condominiale, riversandosi negli stessi le acque, meteoriche e non, che dalla facciata del fabbricato, dalle balaustre, dai cornicioni e dai balconi, ricadevano sul terrazzo di sua proprietà. Ritenendo, per tale ragione, di dover rispondere dei soli danni conseguiti alla vetusta impermeabilizzazione della
2 pavimentazione originaria del terrazzo giardino, ha concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo proprietario della rete fognaria di raccolta dell'acqua piovana e delle acque di dilavamento del terrazzo-giardino, e ritenendo che la tubazione di scarico pluviale, il pozzetto, la griglia di raccolta ed il chiusino posti sul terrazzo a livello di sua proprietà siano di proprietà condominiale del Via M. Controparte_3
Caravaggio 70/B. Per l'effetto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, nonché acquisto il fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
5403/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli;
ritenuta la causa matura per la decisione;
nel corso dell'udienza del 8 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2.1 Occorre premettere che compete al giudice la sua corretta qualificazione giuridica, rientrando “nel potere - dovere del giudice procedere alla interpretazione e qualificazione delle richieste formulate dalle parti, al fine di determinare l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione nell'ambito del diritto sostanziale” (cfr Cass. civ., sent. n. 10012 del
09.10.1998).
Nell'esercizio del suddetto potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto dell'“intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa” (cfr Cass. civ., sent. n.
14751 del 26.06.2007; conforme Cass. civ., sent. n. 10493 del 24.09.1999; Cass. civ., sent.
n. 2574 del 20.03.1999).
Orbene, gli attori hanno imputato la responsabilità delle infiltrazioni allo stato del lastrico solare/giardino di proprietà esclusiva del convenuto, sicché la domanda spiegata deve essere correttamente qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., poiché trattasi di danno cagionato dalla cosa di per sé sola considerata e non già da una attività, commissiva o omissiva, del convenuto (nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c.).
3 Il bene può essere considerato pericoloso anche quando la sua pericolosità derivi non già dalla sua intrinseca natura, bensì “per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni” e, quindi, per effetto della combinazione del bene con tale elemento esterno (cfr Cass. civ., sent. n. 25243 del 29.11.2006), purché tale elemento non comporti una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in alcun modo ipotizzabile dal custode e, quindi, tale da integrare il fortuito (cfr
Cass. civ., sent. n. 4495 del 24.02.2011; Cass. civ., ord. n. 6703 del 19.03.2018; Cass. civ., ord. n. 16295 del 18.06.2019; Cass. civ. ord. n. 6826 del 11.03.2021).
La responsabilità del custode si configura pertanto come responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda fondata sul disposto dell'art. 2051 c.c. la prova di un nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la colpa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, di talché il caso fortuito idoneo ad integrare prova liberatoria dalla responsabilità del custode non attiene ad un comportamento del soggetto responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, il quale deve risultare cagionato da un fattore esterno, avente i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che potrebbe essere costituito da un comportamento colposo del medesimo danneggiato
(cfr, fra le altre, Cass. civ., sent. n. 20359 del 21.10.2005; Cass. civ., sent. n. 20317 del
20.10.2005; Cass. civ., sent. n. 15384 del 06.07.2006).
2.2 Ciò premesso, il terrazzo da cui provengono le infiltrazioni è pacificamente di proprietà esclusiva del convenuto e lo stesso non funge, se non in minima parte in corrispondenza della parete di fondo, da copertura del locale degli attori, adibito a box auto.
Non vi sono altre unità immobiliari che sovrastino, in linea d'aria, detto terrazzo e, esaminando gli allegati grafici - allegato 3 alla relazione peritale - e la documentazione fotografica prodotta - in particolare la fotografia “figura 2” dell'allegato 2 della relazione peritale e le fotografie allegate alla relazione di parte dell'arch. Per_3
, doc. 7 allegato all'atto di citazione – il terrazzo non ha funzione di copertura
[...] di altre unità immobiliari, eccettuato, per come detto, in minima parte in corrispondenza della parete di fondo, il locale box auto di proprietà degli attori ed i due box auto attigui.
4 Detto terrazzo si estende in parte alle spalle del fabbricato condominiale, nello spazio esistente fra lo stesso ed un muraglione di contenimento retrostante il fabbricato, ed in parte lateralmente allo stesso, in spazio antistante la prosecuzione di detto muraglione.
Va osservato che i beni condominiali si individuano sulla base di una loro destinazione funzionale a servire le parti comuni di un fabbricato, sicché è pacifico che i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ove collocati su di un bene con funzione comune, abbiano natura condominiale, esemplificativamente nel caso in cui siano collocati su di un lastrico con funzione comune, poiché svolge funzione copertura e riparazione di più unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Nel caso specifico, peraltro, il terrazzo non ha natura condominiale, non avendo funzione di copertura di più unità immobiliari di proprietà esclusiva site nel condominio, né tantomeno altra funzione comune, sicché dei danni derivanti dalla non corretta tenuta impermeabilizzante della sua copertura risponde, in via esclusiva, il convenuto che, del resto, non ha contestato in via stragiudiziale di essere responsabile dei danni causati dalla vetusta impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo/giardino.
Il consulente d'ufficio, peraltro, ha ritenuto che le cause delle infiltrazioni siano imputabili, oltre che alla vetusta impermeabilizzazione della pavimentazione originaria del terrazzo-giardino, con pari incidenza percentuale del 50%, anche al cattivo stato manutentivo della condotta di scarico pluviale ed alla mancanza di adeguata impermeabilizzazione delle pareti del pozzetto indicato come n. 2, posto alle spalle del fabbricato e della parete di fondo del box auto degli attori. CP_4
La rete idrica posta sul terrazzo, che si compone di quattro griglie di raccolta e di un chiusino finale, raccordate da una condotta nella quale sono convogliate le acque che defluiscono sul terrazzo-giardino di proprietà , è stata nel computo metrico CP_1 stilato dal C.T.U. nel procedimento di consulenza preventiva avente n. 5403/2022
R.G.A.C. e nella relazione di ispezione televisiva della “La Campania Ecologica
s.r.l.s.” impropriamente definita come “condotta fognaria”.
Nella relazione peritale è stato, però, adeguatamente chiarito che la conduttura, di cui
è stata rilevata la struttura ed il percorso, raccoglie in via esclusiva le acque meteoriche
5 che si riversano sul terrazzo di proprietà esclusiva del sig. , così come CP_1 descritto nella rappresentazione planimetrica allegato 3 alla relazione peritale.
Ne consegue che, esaminando i luoghi di causa e rispondendo ai quesiti, nei quali si chiedeva di accertare se il danno provenisse da condutture di proprietà condominiale, il consulente d'ufficio, per conformazione dei luoghi, ha escluso che le stesse abbiano natura condominiale.
In alcun modo è stato provato l'assunto del convenuto, secondo cui le acque che colpiscono la facciata ed altri beni comuni si riverserebbero nel CP_4 terrazzo/giardino del convenuto, con conseguente natura condominiale del sistema di regimentazione delle acque presente sul terrazzo, giacché non vi è prova che vi siano canali di gronda e di scolo delle acque meteoriche che, dalla facciata del palazzo, si riversano nella conduttura posta sul terrazzo di proprietà del convenuto, con raccordo fra i due sistemi di smaltimento delle acque.
Invero, costituisce principio pacifico che “le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27154 del 22.12.2014).
Nel caso di specie, invece, non vi è nessuna prova del fatto che vi siano elementi di raccordo che rendano le acque smaltite provenienti dal lastrico solare del fabbricato sicché i canali, i pozzetti e le griglie di smaltimento delle acque CP_4 meteoriche sono posti al servizio esclusivo del solo immobile di parte convenuta, con conseguente responsabilità per la loro custodia ricadente in via esclusiva in capo a lui.
Il convenuto, nelle proprie note conclusionali, cita un regolamento condominiale prodotto dal nel procedimento di consulenza preventiva. Controparte_2
Va, in primo luogo, osservato che, sebbene il fascicolo del procedimento predetto sia un fascicolo telematico - sicché unitamente al fascicolo d'ufficio sono visualizzabili anche gli atti di parte - quello citato è un documento prodotto da una delle parti che non ha partecipato al presente giudizio, ovvero il Controparte_2
Trattasi, quindi, di documentazione di parte non nuovamente prodotta nel presente
6 giudizio di merito. Va a ciò aggiunto che il regolamento condominiale prodotto è un regolamento del supercondominio, il quale sancisce la proprietà comune delle reti fognarie, siano esse di smaltimento di acque nere o bianche, poste a servizio dei fabbricati costituenti il supercondominio (“rete fognaria per lo smaltimento delle acque bianche e nere dei fabbricati e di quelle di scorrimento stradale per i tratti compresi dai rami di allacciamento dei singoli fabbricati esclusi e sino alla immissione nella fogna comunale”). Le reti fognarie di proprietà del supercondominio sono solo quelle comuni a tutti i fabbricati, che si dipartono dagli stessi attraversando i viali comuni fino all'immissione nel collettore comunale. Trattasi, quindi, di tratti diversi rispetto a quello oggetto di causa, servente beni di proprietà esclusiva e, quindi, in alcun modo servente rispetto al complesso degli edifici del parco.
Di entrambi i fattori di danno, per le ragioni anzidette, è perciò chiamato a rispondere il convenuto.
2.3 Ne consegue che la domanda di parte attrice deve essere accolta, con conseguente condanna del convenuto a risarcire la metà rimanente del danno, parametrato ai lavori occorrenti alla rimessione in pristino dell'immobile di parte attrice, pari ad €
4.315,04, comprensivo di I.V.A.
Deve essere riconosciuto anche il rimborso dell'I.V.A. “a meno che il danneggiato, per
l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” ma, nella fattispecie, non è provato che l'attrice svolga attività imprenditoriale che dia diritto al rimborso o alla detrazione dell'I.V.A. (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del 14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del danno, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta purché l'I.V.A. debba essere addebitata al committente dei lavori (cfr Trib. Pisa, sent.
n. 912 del 06.07.2021, pronunciata in materia di riparazioni automobilistiche, ma con principio applicabile alla fattispecie).
Tale importo risarcitorio deve essere maggiorato per il cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di debito di valore, occorre riconoscere il
7 danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, gli interessi devono essere riconosciuti sulla somma di anno in anno rivalutata.
Giacché l'importo dei lavori di rimessione in pristino è stato calcolato alla data di deposito della relazione peritale (06.12.2022), sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo di € 4.315,04, rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT
Foi, a partire dal 06.12.2022 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno è pari ad € 4.768,22, dovendo essere riconosciuti interessi per l'importo di €
345,30 e la rivalutazione monetaria per l'importo di € 107,88.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di accessori e di
I.V.A., è quindi pari ad € 4.768,22, sono dovuti interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Il convenuto deve, inoltre, essere condannato all'immediata esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del danno, indicati a pag. 11 della relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 5403/2022 R.G.A.C. del
Tribunale di Napoli, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, e di cui alla contabilità allegato 5 alla predetta relazione peritale, pari al complessivo ammontare economico di € 11.354,00.
3. Spettano, inoltre, alla parte attrice le spese legali del procedimento di consulenza preventiva, da liquidare a titolo di spese giudiziali, detratte le somme già ricevute a tale titolo (€ 771,00), per il complessivo ammontare di € 1.170,00 oltre accessori, calcolato applicando i valori minimi sullo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 per
8 le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, data l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa, rimborsandosi, a titolo di spese vive, le spese documentate e le spese di C.T.P. sostenute nel procedimento di consulenza preventiva, detratto l'importo di € 781,00 già versato dal convenuto. Va rimarcato che il pagamento di detti importi è stato richiesto dal convenuto, sebbene erroneamente indicato (così come le spese di C.T.U.) come importo risarcitorio e che la relativa liquidazione deve ritenersi ricompresa nella richiesta di liquidazione delle spese giudiziali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 sullo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva ed in misura minima per le fasi istruttoria e decisionale, articolatesi nel solo deposito delle note ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella discussione orale preceduta dal deposito di note illustrative, e riconoscendosi come dovute le spese vive documentate.
Le spese della consulenza d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per pacifica giurisprudenza, “vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr Cass. civ., sent. n. 14268 del 08.06.2017 e, in senso conforme,
Cass. civ., sent. n. 9735 del 26.05.2020). Le stesse vanno perciò definitivamente poste a carico del convenuto, detratto l'importo di € 1.316,00 già corrisposto (€ 950,00 per spese di C.T.U. ed € 366,00 per spese vive di videoispezione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 6534/2023 R.G.A.C., pendente tra , Parte_1
, ed contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, CP_1 in favore di ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 4.768,22, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma,
c.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
9 b) condanna all'immediata esecuzione dei lavori di eliminazione delle CP_1 cause del danno, indicati a pag. 11 della relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 5403/2022 R.G.A.C. del Tribunale di
Napoli, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, e di cui alla contabilità allegato 5 alla predetta relazione peritale;
c) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 [...]
ed delle spese del procedimento di Pt_2 Parte_3 Parte_4 consulenza preventiva che si liquidano in misura pari ad € 1.739,19 per spese vive, detratto l'acconto di € 781,00 già corrisposto, ed € 1.170,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, detratto l'importo già corrisposto di € 771,00;
d) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 [...]
ed , delle spese del presente procedimento Pt_2 Parte_3 Parte_4 si liquidano in misura pari ad € 280,17 per spese vive ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
e) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate nel CP_1 procedimento iscritto al n. 5403/2022 R.G.A.C.
Napoli, 9 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6534 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, responsabilità extracontrattuale vertente
TRA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. ed C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Pt_4 C.F._4 dall'avv. Marianna Cuccini, presso il cui studio in Napoli alla via del Parco Margherita n. 31 hanno eletto domicilio;
- ATTORI - CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._5 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Arturo Testa, presso il cui studio in Napoli alla Via dei Mille n. 47 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 8 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'atto di citazione del presente giudizio gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a fenomeni infiltrativi verificatisi nell'immobile di loro proprietà ed usufrutto, sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio n. 70/B,
, identificato in Catasto alla Sez. Controparte_2
CHI, foglio 9, p.lla 957, sub. 9, quali quantificati, nell'ambito di procedimento di consulenza preventiva che ha preceduto l'instaurazione del giudizio di merito, dal consulente d'ufficio ing. esponendo che, dopo suddetto Persona_1 procedimento, nell'ambito del quale il C.T.U. aveva ritenuto che tutte le cause del danno provenissero da beni del convenuto, si stava raggiungendo intesa transattiva fra le parti ma che, per decisione unilaterale del convenuto, era stata risarcita loro solo metà della somma richiesta in via stragiudiziale.
In particolare avevano richiesto il pagamento delle seguenti somme: - € 7.073,84 oltre iva quali lavori quantificati dal CTU per il ripristino del locale box danneggiato (totale euro 8.630,08 iva inclusa); - € 732,00 quale costo della video ispezione disposta dal
C.T.U. ed anticipata da - € 1.850,00 quali spese di C.T.U. come Parte_4 liquidate dal Tribunale e versate da - € 1.562,00 quali spese di C.T.P. Parte_4 sostenute dai ricorrenti, come da fattura dell'arch. ; - € 1.542,00, quali spese Per_2 legali sostenute per l'A.T.P. Il tutto per un totale di euro 14.316,08.
A fronte di tale richiesta era stato loro corrisposto il solo importo di € 7.158,04, mentre i lavori che il convenuto si era impegnato ad eseguire, quali individuati dal consulente d'ufficio per l'eliminazione delle cause del fenomeno dannoso, non erano mai principiati.
Hanno perciò richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.316,08 al netto della somma di € 7.158,08 già versata e la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori occorrenti per la rimessione in pristino dell'immobile danneggiato. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituito il convenuto contestando di dover rispondere dei danni causati dallo scarico pluviale e dai pozzetti presenti sul terrazzo giardino di sua proprietà, giacché detti beni avevano natura condominiale, riversandosi negli stessi le acque, meteoriche e non, che dalla facciata del fabbricato, dalle balaustre, dai cornicioni e dai balconi, ricadevano sul terrazzo di sua proprietà. Ritenendo, per tale ragione, di dover rispondere dei soli danni conseguiti alla vetusta impermeabilizzazione della
2 pavimentazione originaria del terrazzo giardino, ha concluso chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e la carenza di titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo proprietario della rete fognaria di raccolta dell'acqua piovana e delle acque di dilavamento del terrazzo-giardino, e ritenendo che la tubazione di scarico pluviale, il pozzetto, la griglia di raccolta ed il chiusino posti sul terrazzo a livello di sua proprietà siano di proprietà condominiale del Via M. Controparte_3
Caravaggio 70/B. Per l'effetto ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, nonché acquisto il fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
5403/2022 R.G.A.C. del Tribunale di Napoli;
ritenuta la causa matura per la decisione;
nel corso dell'udienza del 8 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
2.1 Occorre premettere che compete al giudice la sua corretta qualificazione giuridica, rientrando “nel potere - dovere del giudice procedere alla interpretazione e qualificazione delle richieste formulate dalle parti, al fine di determinare l'effettivo contenuto e l'appropriata collocazione nell'ambito del diritto sostanziale” (cfr Cass. civ., sent. n. 10012 del
09.10.1998).
Nell'esercizio del suddetto potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto dell'“intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa” (cfr Cass. civ., sent. n.
14751 del 26.06.2007; conforme Cass. civ., sent. n. 10493 del 24.09.1999; Cass. civ., sent.
n. 2574 del 20.03.1999).
Orbene, gli attori hanno imputato la responsabilità delle infiltrazioni allo stato del lastrico solare/giardino di proprietà esclusiva del convenuto, sicché la domanda spiegata deve essere correttamente qualificata come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., poiché trattasi di danno cagionato dalla cosa di per sé sola considerata e non già da una attività, commissiva o omissiva, del convenuto (nel qual caso la domanda avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c.).
3 Il bene può essere considerato pericoloso anche quando la sua pericolosità derivi non già dalla sua intrinseca natura, bensì “per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni” e, quindi, per effetto della combinazione del bene con tale elemento esterno (cfr Cass. civ., sent. n. 25243 del 29.11.2006), purché tale elemento non comporti una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in alcun modo ipotizzabile dal custode e, quindi, tale da integrare il fortuito (cfr
Cass. civ., sent. n. 4495 del 24.02.2011; Cass. civ., ord. n. 6703 del 19.03.2018; Cass. civ., ord. n. 16295 del 18.06.2019; Cass. civ. ord. n. 6826 del 11.03.2021).
La responsabilità del custode si configura pertanto come responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda fondata sul disposto dell'art. 2051 c.c. la prova di un nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la colpa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, di talché il caso fortuito idoneo ad integrare prova liberatoria dalla responsabilità del custode non attiene ad un comportamento del soggetto responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, il quale deve risultare cagionato da un fattore esterno, avente i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità, che potrebbe essere costituito da un comportamento colposo del medesimo danneggiato
(cfr, fra le altre, Cass. civ., sent. n. 20359 del 21.10.2005; Cass. civ., sent. n. 20317 del
20.10.2005; Cass. civ., sent. n. 15384 del 06.07.2006).
2.2 Ciò premesso, il terrazzo da cui provengono le infiltrazioni è pacificamente di proprietà esclusiva del convenuto e lo stesso non funge, se non in minima parte in corrispondenza della parete di fondo, da copertura del locale degli attori, adibito a box auto.
Non vi sono altre unità immobiliari che sovrastino, in linea d'aria, detto terrazzo e, esaminando gli allegati grafici - allegato 3 alla relazione peritale - e la documentazione fotografica prodotta - in particolare la fotografia “figura 2” dell'allegato 2 della relazione peritale e le fotografie allegate alla relazione di parte dell'arch. Per_3
, doc. 7 allegato all'atto di citazione – il terrazzo non ha funzione di copertura
[...] di altre unità immobiliari, eccettuato, per come detto, in minima parte in corrispondenza della parete di fondo, il locale box auto di proprietà degli attori ed i due box auto attigui.
4 Detto terrazzo si estende in parte alle spalle del fabbricato condominiale, nello spazio esistente fra lo stesso ed un muraglione di contenimento retrostante il fabbricato, ed in parte lateralmente allo stesso, in spazio antistante la prosecuzione di detto muraglione.
Va osservato che i beni condominiali si individuano sulla base di una loro destinazione funzionale a servire le parti comuni di un fabbricato, sicché è pacifico che i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, ove collocati su di un bene con funzione comune, abbiano natura condominiale, esemplificativamente nel caso in cui siano collocati su di un lastrico con funzione comune, poiché svolge funzione copertura e riparazione di più unità immobiliari in proprietà esclusiva.
Nel caso specifico, peraltro, il terrazzo non ha natura condominiale, non avendo funzione di copertura di più unità immobiliari di proprietà esclusiva site nel condominio, né tantomeno altra funzione comune, sicché dei danni derivanti dalla non corretta tenuta impermeabilizzante della sua copertura risponde, in via esclusiva, il convenuto che, del resto, non ha contestato in via stragiudiziale di essere responsabile dei danni causati dalla vetusta impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo/giardino.
Il consulente d'ufficio, peraltro, ha ritenuto che le cause delle infiltrazioni siano imputabili, oltre che alla vetusta impermeabilizzazione della pavimentazione originaria del terrazzo-giardino, con pari incidenza percentuale del 50%, anche al cattivo stato manutentivo della condotta di scarico pluviale ed alla mancanza di adeguata impermeabilizzazione delle pareti del pozzetto indicato come n. 2, posto alle spalle del fabbricato e della parete di fondo del box auto degli attori. CP_4
La rete idrica posta sul terrazzo, che si compone di quattro griglie di raccolta e di un chiusino finale, raccordate da una condotta nella quale sono convogliate le acque che defluiscono sul terrazzo-giardino di proprietà , è stata nel computo metrico CP_1 stilato dal C.T.U. nel procedimento di consulenza preventiva avente n. 5403/2022
R.G.A.C. e nella relazione di ispezione televisiva della “La Campania Ecologica
s.r.l.s.” impropriamente definita come “condotta fognaria”.
Nella relazione peritale è stato, però, adeguatamente chiarito che la conduttura, di cui
è stata rilevata la struttura ed il percorso, raccoglie in via esclusiva le acque meteoriche
5 che si riversano sul terrazzo di proprietà esclusiva del sig. , così come CP_1 descritto nella rappresentazione planimetrica allegato 3 alla relazione peritale.
Ne consegue che, esaminando i luoghi di causa e rispondendo ai quesiti, nei quali si chiedeva di accertare se il danno provenisse da condutture di proprietà condominiale, il consulente d'ufficio, per conformazione dei luoghi, ha escluso che le stesse abbiano natura condominiale.
In alcun modo è stato provato l'assunto del convenuto, secondo cui le acque che colpiscono la facciata ed altri beni comuni si riverserebbero nel CP_4 terrazzo/giardino del convenuto, con conseguente natura condominiale del sistema di regimentazione delle acque presente sul terrazzo, giacché non vi è prova che vi siano canali di gronda e di scolo delle acque meteoriche che, dalla facciata del palazzo, si riversano nella conduttura posta sul terrazzo di proprietà del convenuto, con raccordo fra i due sistemi di smaltimento delle acque.
Invero, costituisce principio pacifico che “le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva, né trovi applicazione il regime sulle spese stabilito dall'art. 1126 cod. civ., il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27154 del 22.12.2014).
Nel caso di specie, invece, non vi è nessuna prova del fatto che vi siano elementi di raccordo che rendano le acque smaltite provenienti dal lastrico solare del fabbricato sicché i canali, i pozzetti e le griglie di smaltimento delle acque CP_4 meteoriche sono posti al servizio esclusivo del solo immobile di parte convenuta, con conseguente responsabilità per la loro custodia ricadente in via esclusiva in capo a lui.
Il convenuto, nelle proprie note conclusionali, cita un regolamento condominiale prodotto dal nel procedimento di consulenza preventiva. Controparte_2
Va, in primo luogo, osservato che, sebbene il fascicolo del procedimento predetto sia un fascicolo telematico - sicché unitamente al fascicolo d'ufficio sono visualizzabili anche gli atti di parte - quello citato è un documento prodotto da una delle parti che non ha partecipato al presente giudizio, ovvero il Controparte_2
Trattasi, quindi, di documentazione di parte non nuovamente prodotta nel presente
6 giudizio di merito. Va a ciò aggiunto che il regolamento condominiale prodotto è un regolamento del supercondominio, il quale sancisce la proprietà comune delle reti fognarie, siano esse di smaltimento di acque nere o bianche, poste a servizio dei fabbricati costituenti il supercondominio (“rete fognaria per lo smaltimento delle acque bianche e nere dei fabbricati e di quelle di scorrimento stradale per i tratti compresi dai rami di allacciamento dei singoli fabbricati esclusi e sino alla immissione nella fogna comunale”). Le reti fognarie di proprietà del supercondominio sono solo quelle comuni a tutti i fabbricati, che si dipartono dagli stessi attraversando i viali comuni fino all'immissione nel collettore comunale. Trattasi, quindi, di tratti diversi rispetto a quello oggetto di causa, servente beni di proprietà esclusiva e, quindi, in alcun modo servente rispetto al complesso degli edifici del parco.
Di entrambi i fattori di danno, per le ragioni anzidette, è perciò chiamato a rispondere il convenuto.
2.3 Ne consegue che la domanda di parte attrice deve essere accolta, con conseguente condanna del convenuto a risarcire la metà rimanente del danno, parametrato ai lavori occorrenti alla rimessione in pristino dell'immobile di parte attrice, pari ad €
4.315,04, comprensivo di I.V.A.
Deve essere riconosciuto anche il rimborso dell'I.V.A. “a meno che il danneggiato, per
l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata” ma, nella fattispecie, non è provato che l'attrice svolga attività imprenditoriale che dia diritto al rimborso o alla detrazione dell'I.V.A. (cfr Cass. civ., sent. n. 10023 del 14.10.1997; in termini Cass. civ., sent. n. 1688 del 27.01.2010; Cass. civ., sent. n. 21739 del 27.08.2019).
È indifferente, a tal fine, la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione del danno, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. Per tale motivo, il risarcimento del danno si estende a tutti gli oneri accessori e comprende anche l'I.V.A., anche se la riparazione non è ancora avvenuta purché l'I.V.A. debba essere addebitata al committente dei lavori (cfr Trib. Pisa, sent.
n. 912 del 06.07.2021, pronunciata in materia di riparazioni automobilistiche, ma con principio applicabile alla fattispecie).
Tale importo risarcitorio deve essere maggiorato per il cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di debito di valore, occorre riconoscere il
7 danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent.
n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, gli interessi devono essere riconosciuti sulla somma di anno in anno rivalutata.
Giacché l'importo dei lavori di rimessione in pristino è stato calcolato alla data di deposito della relazione peritale (06.12.2022), sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo di € 4.315,04, rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT
Foi, a partire dal 06.12.2022 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno è pari ad € 4.768,22, dovendo essere riconosciuti interessi per l'importo di €
345,30 e la rivalutazione monetaria per l'importo di € 107,88.
L'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, comprensivo di accessori e di
I.V.A., è quindi pari ad € 4.768,22, sono dovuti interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo.
Il convenuto deve, inoltre, essere condannato all'immediata esecuzione dei lavori di eliminazione delle cause del danno, indicati a pag. 11 della relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 5403/2022 R.G.A.C. del
Tribunale di Napoli, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, e di cui alla contabilità allegato 5 alla predetta relazione peritale, pari al complessivo ammontare economico di € 11.354,00.
3. Spettano, inoltre, alla parte attrice le spese legali del procedimento di consulenza preventiva, da liquidare a titolo di spese giudiziali, detratte le somme già ricevute a tale titolo (€ 771,00), per il complessivo ammontare di € 1.170,00 oltre accessori, calcolato applicando i valori minimi sullo scaglione di valore fino ad € 26.000,00 per
8 le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, data l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa, rimborsandosi, a titolo di spese vive, le spese documentate e le spese di C.T.P. sostenute nel procedimento di consulenza preventiva, detratto l'importo di € 781,00 già versato dal convenuto. Va rimarcato che il pagamento di detti importi è stato richiesto dal convenuto, sebbene erroneamente indicato (così come le spese di C.T.U.) come importo risarcitorio e che la relativa liquidazione deve ritenersi ricompresa nella richiesta di liquidazione delle spese giudiziali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14 sullo scaglione di valore fino ad € 26.000,00, applicabile in ragione del valore della domanda, così come accolta, riconoscendo i compensi in misura media per le fasi di studio, introduttiva ed in misura minima per le fasi istruttoria e decisionale, articolatesi nel solo deposito delle note ex art. 183, VI comma, c.p.c. e nella discussione orale preceduta dal deposito di note illustrative, e riconoscendosi come dovute le spese vive documentate.
Le spese della consulenza d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., per pacifica giurisprudenza, “vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva
l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (cfr Cass. civ., sent. n. 14268 del 08.06.2017 e, in senso conforme,
Cass. civ., sent. n. 9735 del 26.05.2020). Le stesse vanno perciò definitivamente poste a carico del convenuto, detratto l'importo di € 1.316,00 già corrisposto (€ 950,00 per spese di C.T.U. ed € 366,00 per spese vive di videoispezione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 6534/2023 R.G.A.C., pendente tra , Parte_1
, ed contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna al pagamento, CP_1 in favore di ed , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 dell'importo di € 4.768,22, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma,
c.c. dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
9 b) condanna all'immediata esecuzione dei lavori di eliminazione delle CP_1 cause del danno, indicati a pag. 11 della relazione peritale depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 5403/2022 R.G.A.C. del Tribunale di
Napoli, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, e di cui alla contabilità allegato 5 alla predetta relazione peritale;
c) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 [...]
ed delle spese del procedimento di Pt_2 Parte_3 Parte_4 consulenza preventiva che si liquidano in misura pari ad € 1.739,19 per spese vive, detratto l'acconto di € 781,00 già corrisposto, ed € 1.170,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge, detratto l'importo già corrisposto di € 771,00;
d) condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 [...]
ed , delle spese del presente procedimento Pt_2 Parte_3 Parte_4 si liquidano in misura pari ad € 280,17 per spese vive ed € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
e) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. liquidate nel CP_1 procedimento iscritto al n. 5403/2022 R.G.A.C.
Napoli, 9 aprile 2025.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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