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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.51 CPC) sul ricorso iscritto al n. 1131/2024 ruolo generale affari contenziosi civili presentato da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
con l'avv. Ramona Rugna - RICORRENTE – C.F._1
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) con l'avv. Odette Carignola - RESISTENTE - C.F._2
E
PUBBLICO MINISTERO - INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio religioso (legge n. 898/1970 e succ. mod. ‒ artt. 473 bis e ss. CPC – nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d. “riforma Cartabia”)
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso presentato in data 07.06.2024 ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Corigliano Calabro in data 21.07.2001 (registro atti di matrimonio CP_1 del detto Comune, anno 2001, parte II^, serie A, atto n. 68).
Il ricorrente ha dedotto: che dalla loro unione nascevano i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a
[...] Persona_2
Corigliano Calabro il 04.04.2008); di essere separato dalla moglie in forza di accordo omologato con decreto n. 12514/2020 del 10.12.2020; che la convivenza non si era più ricostituita.
1 Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al decreto di omologazione della separazione (giusta successivo provvedimento di correzione di errore materiale).
2. Si è costituita in giudizio, in data 13.01.2025, dichiarando di CP_1 aderire alla domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, tenuto conto della circostanza che nelle more il figlio maggiorenne è Persona_1 divenuto economicamente autosufficiente.
In data 22.01.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulla domanda di divorzio, prodotto e sottoscritto dalle parti, alle seguenti condizioni:
«
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi;
2. Disporre a carico del Sig, il pagamento in favore della Sig.ra Parte_1
della somma di €200,00 mensili quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio minore da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese, con Persona_2 rivalutazione ed adeguamento secondo gli indici ISTAT, oltre, ancora, alle spese straordinarie relative alla salute, all'istruzione, al tempo libero e all'educazione del minore (o degli stessi) nella misura del 50% delle spese straordinarie;
3. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 congiuntamente la potestà sullo stesso, con l'impegno da parte di entrambi di provvedere alla loro salute, educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse di quest'ultimo, avendo riguardo alle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali e che e continuerà a vivere presso la madre, sig.ra , presso la casa di abitazione sita in Corigliano Rossano - CP_1
Area Urbana Corigliano, Via Fontanelle Cas. . 6; CP_2
4. il sig. abiterà nella dimora estiva sita in Schiavonea alla Via Anzio, n. 17 Pt_1 formalmente intestata allo stesso, alla sig.ra ed ai figli. Le parti convengono CP_1 sin d'ora che, nel caso in cui il trovi altra sistemazione la casa potrà essere Pt_1 messa a reddito;
5. Il sig. può esercitare liberamente il diritto di visita del minore, Pt_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso e previo congruo avviso alla sig.ra ; CP_1
6. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti validi per l'espatrio ed altresì della carta di identità con identica valenza;
7. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge».
Il PM ha espresso parere non oppositivo alla pronuncia di divorzio.
***
3. La domanda di divorzio, avanzata dall'uno e dall'altro dei coniugi, merita accoglimento stante l'accertata impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed il protrarsi dello stato di separazione per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento
2 di separazione (causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n.
2 lettera b della legge n. 898/1970 e successive modifiche).
P.Q.M.
Vista la legge n. 898/1970 e succ. mod., visti gli artt. 473 bis e ss. CPC,
Il Tribunale:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto da e in Corigliano Calabro in data Parte_1 CP_1
21.07.2001 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 2001, parte II, seria A, atto n. 68), alle condizioni indicate in parte motiva;
- ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano di provvedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 01/04/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'
Ufficio per il processo
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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