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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(Sezione specializzata per le imprese)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Parroni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica , come da Email_1
procura allegata all'atto di appello Appellante
e
, in persona del Curatore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Orvieto, Via del Popolo n.36, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.307/2023 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Nel merito in via principale: - in riforma integrale della sentenza di primo grado, in ipotesi anche all'esito dell'invocata C.T.U. contabile, dichiarare insussistente la responsabilità del Sig. , in qualità di Parte_1 amministratore della società e, per l'effetto respingere la domanda attrice in Controparte_1
quanto infondata in fatto e/o in diritto.
Nel merito, in via subordinata:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, anche sulla scorta decisione del Tribunale Penale di Terni resa nel procedimento penale n. 2656/2018 R.G.N.R. e 603/2022 R. Dib., dichiarare insussistente la responsabilità per l'omessa e/o non corretta tenuta delle scritture contabili nonché per la compensazione dei crediti vantati dalla società fallita nei confronti della Controparte_2
nonché, in base a quanto affermato dalla Dott.ssa nel predetto procedimento, Persona_1
dichiarare che le disponibilità liquide al termine dell'esercizio 2013 erano pari ad € 19.731,00 anziché ad € 157.903,00, con conseguente esclusione e/ riduzione del pregiudizio economico indicato nella sentenza del Tribunale di Perugia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Per Controparte_1
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte negli scritti difensivi depositati, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, voglia respingere l'appello interposto dal sig. perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e confermare la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Perugia Sezione Speciale delle Imprese pubblicata in data 17 febbraio 2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 2801/2019 R.G.A.C.C. T.
Perugia Sezione Speciale delle Imprese nella parte in cui il Tribunale adito: “…in accoglimento della domanda, accerta(va) e dichiara(va) la responsabilità di in qualità di Parte_1
Amministratore Unico della società dichiarata fallita con sentenza del Controparte_1
Tribunale di Terni n. 29/2018 del 21.06.2018…”; per l'effetto, condannare Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. , al CodiceFiscale_1
pagamento in favore della (partita iva ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale a Montefranco in Via Armando Fioretti s.n.c. Fraz. Fontechiaruccia ZI in persona del curatore Avv. Enrico Colasanti (C.F. , a titolo di risarcimento del danno, C.F._2 dell'importo quantificato dal consulente tecnico d'ufficio nella minor somma di € 82.629,23 pari alla differenza dei netti patrimoniali risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2013 (il quale riporta un patrimonio netto negativo di euro – 37.653,77) e dalla situazione patrimoniale esistente alla data di dichiarazione di fallimento (21.06.2018) la quale evidenza un patrimonio netto negativo pari ad euro – 120.283,00, e/o in quella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa
e/o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di I e II grado.”
All'udienza del 30/3/24 veniva disposta una CTU e successivamente, depositato l'elaborato, con ordinanza in data 15/1/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n.307/23 Parte_1
con cui il Tribunale di Perugia, su domanda della Curatela della società aveva Controparte_1
accertato la sua responsabilità per i danni causati a tale società con una serie di condotte di mala gestio, consistite: nella tardiva approvazione dei bilanci, nella omessa adozione dei provvedimenti di riduzione del capitale sociale pur a fronte della sua riduzione al di sotto del minimo legale di oltre un terzo, nell'aver ritardato altresì la dichiarazione di fallimento pur in presenza di un conclamato stato di insolvenza, nell'aver sottratto disponibilità liquide dalla cassa, nell'aver ceduto il magazzino ad un costo del venduto più alto dei ricavi e nell'aver annullato indebitamente un credito vantato nei confronti di altra società. Deduceva che a fronte di tali accuse della Curatela egli si era costituito in giudizio contestando tutti gli addebiti, evidenziando, in particolare, le incongruenze della relazione della consulente coadiutrice della Curatela, d.ssa sulla base della quale Persona_1 quest'ultima aveva agito e chiedendo quindi il rigetto della domanda attrice.
Dava poi atto che, all'esito dell'istruttoria, svoltasi in via esclusivamente documentale non avendo il
Tribunale ritenuto di ammettere né la prova testimoniale né la CTU da lui indicata, lo stesso aveva così deciso: “
1. in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità di Parte_1
in qualità di Amministratore Unico della società dichiarata fallita
[...] Controparte_1 con sentenza del Tribunale di Terni n. 29/2018 del 21.06.2018 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Controparte_1
risarcimento del danno, dell'importo complessivo pari ad € 220.811,00, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva e oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), C.P.A. e accessori come per legge.”
Il impugnava tale sentenza premettendo anzitutto che, dopo la sua pubblicazione, egli, Parte_1
imputato in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta avente ad oggetto anche gli stessi fatti oggetto del presente giudizio ed in relazione ai quali era stata, pure in quella sede, acquisita la relazione della d.ssa era stato assolto da tutte le accuse. Ciò posto l'appellante, con il primo Per_1
motivo di appello, rilevava che, correttamente analizzando i dati di bilancio, i ricavi della vendita del magazzino effettuata nel 2014 erano stati in realtà superiori rispetto al costo del venduto e che, quanto all'asserito “annullamento” del credito vantato dalla società fallita verso altra società nel 2017, in realtà egli aveva solo dato luogo ad una legittima compensazione di esso con un proprio debito verso quest'ultima. Quanto poi all'accusa di aver sottratto disponibilità liquide – da lui indicate in bilancio in euro 19.713,00 mentre, a dire della d.ssa sarebbero ammontate ad euro 157.903,00 - Per_1
dalla società nel corso dell'esercizio 2013, accusa caduta anche in sede penale, il osservava Parte_1
come ancora una volta le conclusioni della consulente della Curatela fossero errate, essendo la stessa pervenuta a tale risultato perché non aveva considerato altre voci di bilancio che avevano generato variazioni nella liquidità iniziale del predetto esercizio, con diverse conseguenze, evidentemente, anche su quella finale. L'appellante negava, poi, che negli esercizi 2013, 2014 e 2015 si fosse verificata una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, negando dunque l'addebito di aver omesso l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.2482 ter e 2484 cc. e concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede la Curatela eccependo preliminarmente l'inammissibilità della documentazione prodotta dal con l'atto di appello e deducendo, nel merito, la correttezza Parte_1
di tutte le argomentazioni svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata, argomentazioni che richiamava pedissequamente quali proprie argomentazioni difensive in questa sede, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 12/1/24 la Corte disponeva una CTU e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/1/25 quando la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta dal solo con l'atto di appello è fondata, trattandosi di tutti documenti Parte_1 formati anteriormente all'instaurazione del presente giudizio e che quest'ultimo ben avrebbe potuto e dovuto produrre in I grado, con la sola eccezione del dispositivo della sentenza penale con cui era stato assolto per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto del presente giudizio nonché dei verbali di trascrizione della deposizione resa in sede penale – nell'ambito del dibattimento svoltosi a carico del per il reato di bancarotta fraudolenta – dalla consulente d.ssa Parte_1 Persona_1 coadiutrice della Curatela appellata e che aveva fornito alla stessa la relazione tecnica sulla cui base, in gran parte, il Tribunale nella sentenza impugnata aveva accertato le responsabilità dell'odierno appellante e quantificato i danni al cui risarcimento lo stesso era stato condannato: la sentenza penale in questione era stata infatti resa il 7/3/23 e la d.ssa aveva reso la sua deposizione all'udienza Per_1 penale del 31/1/23 sicché, posto che l'udienza di precisazione delle conclusioni di cui al I grado del presente giudizio si era tenuta il 22/9/22 (con concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc scaduti, quindi, il 21/11/22 ed il 11/12/22) certamente il non avrebbe potuto produrre né la sentenza Parte_1
nè le trascrizioni di quella deposizione se non nella presente sede di appello.
Ciò posto la Corte ritiene, alla luce degli accertamenti peritali svolti in questa sede, attendibili in quanto circostanziati e privi di contraddizioni o altri vizi logici, che detto appello sia in parte fondato.
Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva accertato la responsabilità del nei confronti Parte_1
della società in ragione di diverse condotte di mala gestio allo stesso attribuite Controparte_1
dalla Curatela, in gran parte sulla base della relazione resa in sede fallimentare dalla coadiutrice d.ssa
Secondo tali tesi il avrebbe danneggiato la società: provvedendo tardivamente e Per_1 Parte_1 senza seguire il naturale ordine cronologico all'approvazione e al deposito dei bilanci;
non procedendo, a fronte della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo alla fine dell'esercizio 2013, all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.2482 ter cc (riduzione e riaumento di capitale) o di cui all'art.2484 cc (scioglimento della società), così causando alla stessa ingenti perdite che avrebbero potuto essere evitate;
annotando, sempre nel bilancio chiuso il 31/12/13, disponibilità liquide per soli euro 19.713,00 quando ve n'erano in realtà euro 157.903,00; vendendo il magazzino con ricavi inferiori ai costi del venduto;
acquistando da altra società ( un credito per poi Controparte_2
“annullarlo” nello stesso giorno;
ritardando la dichiarazione di fallimento della Controparte_1
nonostante che la stessa già versasse in un conclamato stato di insolvenza. Il Tribunale, ritenuti provati tutti gli addebiti, aveva poi quantificato il danno ricorrendo al criterio della differenza tra i netti patrimoniali (vale a dire sottraendo dal valore del patrimonio netto alla data in cui l'amministratore avrebbe dovuto adottare i provvedimenti conseguenti alla riduzione del capitale sotto il limite di legge, il valore del patrimonio netto alla data del fallimento) così giungendo a quantificare tale danno in euro 82.621,00, somma cui aggiungeva poi ulteriori euro 138.190,00 quale differenza – asseritamente sottratta alle casse sociali - tra le reali disponibilità liquide della società alla fine dell'esercizio 2013, ossia euro 157.903,00, e quelle che il aveva annotato in Parte_1
bilancio pari a soli euro 19.713,00: il danno totale riconosciuto in favore della Curatela era dunque pari, in I grado, ad euro 220.811,00.
Orbene la CTU ha anzitutto accertato che in effetti, alla fine dell'esercizio 2013, la società “aveva effettivamente perso l'intero capitale sociale e quindi aveva già concretizzato, in virtù dell'assenza di iniziative volte al suo ripristino, la causa di scioglimento di cui al punto 4) del comma 1 dell'art.2484 del codice civile senza che gli amministratori abbiano adempiuto agli obblighi di cui al terzo comma del medesimo articolo 2484 del codice civile e ciò anche a voler prescindere dallo stato di insolvenza i cui prodromi erano già evidenti nell'esercizio 2013” (cfr. pag.9 della CTU).
Dunque il avrebbe dovuto alla fine di quell'anno, ove avesse inteso evitare lo scioglimento Parte_1
e la messa in liquidazione della società, procedere alla riduzione e contestuale aumento del capitale sociale ai sensi dell'art.2482 ter cc laddove nulla aveva invece fatto in tal senso, continuando a gestire la società come se vi fosse ancora un capitale sociale. In tale situazione l'art.2486 cc (come modificato dall'art.378, comma 2, del CCII) prevede in effetti al comma 3 che il danno causato alla società possa essere quantificato (“salva la prova di un diverso ammontare”) in misura “pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art.2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”: e tale differenza è stata individuata dal CTU - in assenza di specifiche contestazioni delle parti sul punto - nella misura di euro 82.629,23, somma del resto pressoché uguale a quella di euro 82.621,00 originariamente indicata dalla Curatela sulla base della relazione della propria consulente.
Il Tribunale ha però ritenuto che risultasse anche la prova di un maggior ammontare e ciò sulla base delle argomentazioni contenute nella consulenza della Curatela, svolta dalla d.ssa secondo Per_1
cui il avrebbe iscritto nel bilancio del 2013 disponibilità liquide pari a soli euro 19.713,00 Parte_1
quando in realtà il valore di tali disponibilità era pari ad euro 157.903,00, con una differenza quindi di euro 138.190,00 che sarebbe stata, in sostanza, sottratta alle casse sociali. Ebbene il CTU ha spiegato in questa sede che tale asserita discrasia tra le disponibilità annotate in contabilità e quelle effettivamente esistenti in realtà non v'era, così argomentando: “Sotto tale profilo mi si consenta allora di evidenziare il motivo per cui la ricostruzione della esistenza delle disponibilità liquide di fine 2013 fatta dalla consulente della Curatela, d.ssa conduce a determinare una Persona_1
consistenza diversa da quella rappresentata nel bilancio chiuso al 21 dicembre 2013: la consulente nei propri conteggi ha preso in considerazione solo alcune variazioni patrimoniali e non altre e così facendo ha trascurato l'impatto di alcuni flussi finanziari e ciò in maniera del tutto immotivata. La consulente, ad esempio, ha trascurato di prendere in considerazione l'incremento del valore delle immobilizzazioni, e ciò ha fatto sì che dal suo conteggio risultassero esclusi i flussi finanziari in uscita ascrivibili all'attività di investimento viziando così la ricostruzione della esistenza di cassa.
Ciò sarebbe stato legittimo nella misura in cui dagli atti fossero emersi elementi che deponevano per la falsità di tale incremento delle immobilizzazioni ma di tale evenienza non vi è traccia.” (cfr. pag.8 della CTU). Quello indicato, come precisato dal CTU, è solo un esempio, risultando dalla contabilità
– come osservato dal – anche altri flussi di cassa in uscita che la consulente della Curatela Parte_1
non aveva adeguatamente considerato, quali i pagamenti di debiti verso fornitori, i rimborsi di debiti a media e lunga scadenza, distribuzioni di utili ai soci, circostanze, queste, peraltro nemmeno specificamente contestate dall'odierna appellata. E' appena il caso di evidenziare che la d.ssa consulente di parte della Curatela anche nell'ambito della CTU espletata in questa sede, a Per_1
fronte della diversa ricostruzione contabile effettuata dal CTU, non ha mosso alcuna osservazione alla bozza di perizia. Ed in effetti la medesima consulente di parte, escussa quale teste in sede penale all'udienza tenutasi a carico del in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta, Parte_1
richiesta di spiegare meglio le argomentazioni da lei poste nella propria relazione per la Curatela secondo cui il avrebbe sottratto le disponibilità liquide non contabilizzate in bilancio (per Parte_1
138.190,00 euro) se non per la, molto, minor somma di euro 19.713,00, non ha saputo fornire in merito risposte esaurienti: esaminando la trascrizione di quell'udienza, tenutasi in data 31/1/23, si rileva come la d.ssa dopo aver risposto in modo piuttosto impreciso ad una serie di Per_1
domande poste dalla difesa del proprio circa la, da lei affermata, mancata annotazione in Parte_1 bilancio, da parte di quest'ultimo, di disponibilità liquide in realtà esistenti, ha dovuto ammettere che
(cfr. pag.17 delle trascrizioni depositate in questa sede dall'appellante) “questa è una valutazione fatta veramente a spanne, nel senso che non è precisa ed è soltanto perché c'era questa anomalia indicata, ma non era che io . . . . . . non me la sento di dire che con precisione la cifra mancante è quella”, affermando anche, ancora prima, che “diciamo che ho fatto una cosa in base alla documentazione che avevo” (cfr. pag.16 della trascrizione), ammettendo in sostanza di non aver contabilizzato (anche in ragione della scarsa documentazione in quel momento a sua disposizione) uscite quali l'IVA sugli acquisto o il valore degli acquisto che avevano generato gli incrementi delle immobilizzazioni materiali;
in altri termini la relazione sulla cui base il Tribunale aveva aggiunto al danno calcolato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, anche quello pari ad euro 138.190,00 corrispondente ad asserite liquidità della società che il avrebbe occultato si è rivelata, Parte_1 all'esito dell'istruttoria svolta in questa sede, sostanzialmente inattendibile.
Dovrà quindi, stanti le risultanze della CTU sul punto, sulle quali, si ripete, non vi sono state osservazioni da parte della d.ssa e nemmeno da parte del CTP del quantificarsi Per_1 Parte_1
il danno causato alla società nella sola misura di euro 82.629,23, non risultando infatti ulteriori danni.
Tale non si è rivelato, infatti, nemmeno l'asserito “annullamento” da parte del di un credito Parte_1
acquistato nel corso del 2017: seppure, in astratto, anche un atto di mala gestio compiuto in epoca di molto successiva all'omessa adozione, a fronte della perdita del capitale sociale, dei provvedimenti di cui all'art.2482 ter o 2484 cc potrebbe essere idoneo a rappresentare un danno ulteriore, da aggiungere a quello quantificato sulla base del criterio dei netti patrimoniali, nella specie tale danno non è stato dimostrato avendo il CTU, quanto al credito asseritamente annullato, spiegato che lo stesso in realtà era stato solo “oggetto di legittima e corretta compensazione” (cfr. pag.9 dell'elaborato peritale) con il credito di altra società, la nei confronti della CP_2 Controparte_1
Resta da esaminare l'obiezione del CTP del il quale ha affermato che dall'importo del Parte_1 danno quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali occorreva però scorporare l'importo dei costi che la ha sostenuto e che avrebbe dovuto comunque sostenere anche se fosse Controparte_1
stata correttamente posta in liquidazione sin dal 1/1/14 giacché, ove tali costi sarebbero stato in ogni caso ineliminabili, gli stessi non potrebbero costituire voci di danno causato alla società. A fronte di tale osservazione il CTU aveva però risposto che “le parti non hanno allegato fatti o elementi di valutazione funzionali alla individuazione dei 'costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione' così come previsto dal disposto del comma 3 dell'art.2486. e ciò non può considerarsi indifferente ai fini di una corretta dialettica processuale perché la determinazione di tali costi non può esaurirsi in una rilevazione di tipo esclusivamente matematico ma deve essere preceduta da un'accurata analisi quantitativa che è funzione della tipologia dell'attività esercitata e dei beni da liquidare. La norma parla infatti di costi sostenuti e da sostenere 'secondo un criterio di normalità'. Come la numerosa giurisprudenza ci ha insegnato si tratta quindi di individuare i costi che sarebbero comunque stati funzionali alla necessità di conservare l'integrità e il valore del patrimonio, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario a liquidare una società avente quell'oggetto e quelle dimensioni” (cfr. pagg.2 e 3 della risposta del CTU alle osservazioni del CTP).
Ritiene la Corte che le considerazioni del CTU colgano esattamente nel segno: il perito non poteva detrarre i costi, come preteso dal CTP, sulla sola base di una rilevazione di tipo matematico, come avrebbe fatto ove, ad esempio, avesse sic et simpliciter detratto dal danno come sopra quantificato gli euro 10.766,00 di costi per il personale indicati in contabilità come sostenuti nell'esercizio 2014. La citata norma di riferimento, infatti, prevede la detrazione (dal danno calcolato secondo il criterio dei netti patrimoniali) dei soli costi sostenuti e da sostenere “secondo un criterio di normalità”, criterio che, riferito ad un'attività di impresa in difficoltà, deve ragionevolmente essere inteso nel senso che deve trattarsi di costi indispensabili in quanto non superflui;
a fronte di ciò cedeva a carico del l'onere della prova in ordine alla effettiva indispensabilità di tutti i costi contabilizzati in Parte_1 bilancio, non potendosi ritenere provato, tornando all'esempio sopra fatto, con semplici numeri appostati fra le uscite che quei numeri corrispondevano a costi effettivamente indispensabili: in altri termini non è dato sapere, ad esempio, a quanti dipendenti si riferisse l'importo dei costi per il personale su indicati o a quante ore di lavoro per ciascun dipendente;
nulla è dato sapere circa la dimensione della residua attività della infissi dopo il 31/12/13 sicché non è a maggior Parte_1
ragione possibile valutare l'effettiva indispensabilità di quei costi;
analogamente potrebbe dirsi per i
“costi dei servizi” e così via. In assenza, dunque, di prove in tal senso correttamente il CTU ha ritenuto di non poter detrarre alcun costo sulla sola base delle relative appostazioni contabili iscritte nel bilancio della società.
Il danno risarcibile resta dunque pari agli euro 82.713,00 quantificati secondo il criterio dei netti patrimoniali, rivalutati ad oggi – trattandosi di debito di valore - e maggiorati degli interessi da calcolarsi a decorrere dal 31/12/13 sulla somma devalutata a tale data e rivalutata anno per anno.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, in parte prevalente a carico del sicché si ritiene che le stesse vadano compensate per un terzo, mentre dovrà condannarsi Parte_1
l'appellante alla rifusione in favore della Curatela dei due terzi delle spese dalla stessa sostenute in entrambi i gradi, che si liquidano come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione specializzata per le imprese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da , condanna Parte_1 quest'ultimo a risarcire il danno subito dalla Curatela nella misura di euro 82.629,23, oltre rivalutazione ad oggi e con maggiorazione degli interessi da calcolarsi a decorrere dal
31/12/13 sulla somma devalutata a tale data e rivalutata anno per anno.
- Liquida le spese sostenute dalla Curatela in I grado nella misura (già indicata dal Tribunale) di € 9.141,50 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi, e liquida quelle dalla stessa sostenute nel presente grado di giudizio in euro 10.200,00 per compenso professionale;
in entrambi i casi oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna il alla rifusione dei due terzi delle spese del primo e secondo grado, Parte_1 liquidate come sopra;
- Resteranno infine a carico del le spese della CTU espletata in questa sede, Parte_1 quantificate come da separato decreto.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 19/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(Sezione specializzata per le imprese)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Dott. Francesca Altrui Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Parroni ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica , come da Email_1
procura allegata all'atto di appello Appellante
e
, in persona del Curatore p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Orvieto, Via del Popolo n.36, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.307/2023 resa dal Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Nel merito in via principale: - in riforma integrale della sentenza di primo grado, in ipotesi anche all'esito dell'invocata C.T.U. contabile, dichiarare insussistente la responsabilità del Sig. , in qualità di Parte_1 amministratore della società e, per l'effetto respingere la domanda attrice in Controparte_1
quanto infondata in fatto e/o in diritto.
Nel merito, in via subordinata:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, anche sulla scorta decisione del Tribunale Penale di Terni resa nel procedimento penale n. 2656/2018 R.G.N.R. e 603/2022 R. Dib., dichiarare insussistente la responsabilità per l'omessa e/o non corretta tenuta delle scritture contabili nonché per la compensazione dei crediti vantati dalla società fallita nei confronti della Controparte_2
nonché, in base a quanto affermato dalla Dott.ssa nel predetto procedimento, Persona_1
dichiarare che le disponibilità liquide al termine dell'esercizio 2013 erano pari ad € 19.731,00 anziché ad € 157.903,00, con conseguente esclusione e/ riduzione del pregiudizio economico indicato nella sentenza del Tribunale di Perugia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Per Controparte_1
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, per le ragioni in fatto ed in diritto esposte negli scritti difensivi depositati, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, voglia respingere l'appello interposto dal sig. perché infondato in fatto ed in diritto Parte_1
e confermare la sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Perugia Sezione Speciale delle Imprese pubblicata in data 17 febbraio 2023 a definizione del giudizio iscritto al n. 2801/2019 R.G.A.C.C. T.
Perugia Sezione Speciale delle Imprese nella parte in cui il Tribunale adito: “…in accoglimento della domanda, accerta(va) e dichiara(va) la responsabilità di in qualità di Parte_1
Amministratore Unico della società dichiarata fallita con sentenza del Controparte_1
Tribunale di Terni n. 29/2018 del 21.06.2018…”; per l'effetto, condannare Parte_1
nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. , al CodiceFiscale_1
pagamento in favore della (partita iva ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale a Montefranco in Via Armando Fioretti s.n.c. Fraz. Fontechiaruccia ZI in persona del curatore Avv. Enrico Colasanti (C.F. , a titolo di risarcimento del danno, C.F._2 dell'importo quantificato dal consulente tecnico d'ufficio nella minor somma di € 82.629,23 pari alla differenza dei netti patrimoniali risultante dal bilancio chiuso al 31.12.2013 (il quale riporta un patrimonio netto negativo di euro – 37.653,77) e dalla situazione patrimoniale esistente alla data di dichiarazione di fallimento (21.06.2018) la quale evidenza un patrimonio netto negativo pari ad euro – 120.283,00, e/o in quella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa
e/o che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di I e II grado.”
All'udienza del 30/3/24 veniva disposta una CTU e successivamente, depositato l'elaborato, con ordinanza in data 15/1/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la sentenza n.307/23 Parte_1
con cui il Tribunale di Perugia, su domanda della Curatela della società aveva Controparte_1
accertato la sua responsabilità per i danni causati a tale società con una serie di condotte di mala gestio, consistite: nella tardiva approvazione dei bilanci, nella omessa adozione dei provvedimenti di riduzione del capitale sociale pur a fronte della sua riduzione al di sotto del minimo legale di oltre un terzo, nell'aver ritardato altresì la dichiarazione di fallimento pur in presenza di un conclamato stato di insolvenza, nell'aver sottratto disponibilità liquide dalla cassa, nell'aver ceduto il magazzino ad un costo del venduto più alto dei ricavi e nell'aver annullato indebitamente un credito vantato nei confronti di altra società. Deduceva che a fronte di tali accuse della Curatela egli si era costituito in giudizio contestando tutti gli addebiti, evidenziando, in particolare, le incongruenze della relazione della consulente coadiutrice della Curatela, d.ssa sulla base della quale Persona_1 quest'ultima aveva agito e chiedendo quindi il rigetto della domanda attrice.
Dava poi atto che, all'esito dell'istruttoria, svoltasi in via esclusivamente documentale non avendo il
Tribunale ritenuto di ammettere né la prova testimoniale né la CTU da lui indicata, lo stesso aveva così deciso: “
1. in accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità di Parte_1
in qualità di Amministratore Unico della società dichiarata fallita
[...] Controparte_1 con sentenza del Tribunale di Terni n. 29/2018 del 21.06.2018 e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento, in favore di a titolo di
[...] Controparte_1
risarcimento del danno, dell'importo complessivo pari ad € 220.811,00, oltre agli interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in parte motiva e oltre agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute dalla data della presente sentenza al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), C.P.A. e accessori come per legge.”
Il impugnava tale sentenza premettendo anzitutto che, dopo la sua pubblicazione, egli, Parte_1
imputato in un procedimento penale per bancarotta fraudolenta avente ad oggetto anche gli stessi fatti oggetto del presente giudizio ed in relazione ai quali era stata, pure in quella sede, acquisita la relazione della d.ssa era stato assolto da tutte le accuse. Ciò posto l'appellante, con il primo Per_1
motivo di appello, rilevava che, correttamente analizzando i dati di bilancio, i ricavi della vendita del magazzino effettuata nel 2014 erano stati in realtà superiori rispetto al costo del venduto e che, quanto all'asserito “annullamento” del credito vantato dalla società fallita verso altra società nel 2017, in realtà egli aveva solo dato luogo ad una legittima compensazione di esso con un proprio debito verso quest'ultima. Quanto poi all'accusa di aver sottratto disponibilità liquide – da lui indicate in bilancio in euro 19.713,00 mentre, a dire della d.ssa sarebbero ammontate ad euro 157.903,00 - Per_1
dalla società nel corso dell'esercizio 2013, accusa caduta anche in sede penale, il osservava Parte_1
come ancora una volta le conclusioni della consulente della Curatela fossero errate, essendo la stessa pervenuta a tale risultato perché non aveva considerato altre voci di bilancio che avevano generato variazioni nella liquidità iniziale del predetto esercizio, con diverse conseguenze, evidentemente, anche su quella finale. L'appellante negava, poi, che negli esercizi 2013, 2014 e 2015 si fosse verificata una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, negando dunque l'addebito di aver omesso l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.2482 ter e 2484 cc. e concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede la Curatela eccependo preliminarmente l'inammissibilità della documentazione prodotta dal con l'atto di appello e deducendo, nel merito, la correttezza Parte_1
di tutte le argomentazioni svolte dal Tribunale nella sentenza impugnata, argomentazioni che richiamava pedissequamente quali proprie argomentazioni difensive in questa sede, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 12/1/24 la Corte disponeva una CTU e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14/1/25 quando la stessa veniva rimessa al Collegio per la decisione. La Corte osserva anzitutto che l'eccezione di inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta dal solo con l'atto di appello è fondata, trattandosi di tutti documenti Parte_1 formati anteriormente all'instaurazione del presente giudizio e che quest'ultimo ben avrebbe potuto e dovuto produrre in I grado, con la sola eccezione del dispositivo della sentenza penale con cui era stato assolto per fatti in parte coincidenti con quelli oggetto del presente giudizio nonché dei verbali di trascrizione della deposizione resa in sede penale – nell'ambito del dibattimento svoltosi a carico del per il reato di bancarotta fraudolenta – dalla consulente d.ssa Parte_1 Persona_1 coadiutrice della Curatela appellata e che aveva fornito alla stessa la relazione tecnica sulla cui base, in gran parte, il Tribunale nella sentenza impugnata aveva accertato le responsabilità dell'odierno appellante e quantificato i danni al cui risarcimento lo stesso era stato condannato: la sentenza penale in questione era stata infatti resa il 7/3/23 e la d.ssa aveva reso la sua deposizione all'udienza Per_1 penale del 31/1/23 sicché, posto che l'udienza di precisazione delle conclusioni di cui al I grado del presente giudizio si era tenuta il 22/9/22 (con concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc scaduti, quindi, il 21/11/22 ed il 11/12/22) certamente il non avrebbe potuto produrre né la sentenza Parte_1
nè le trascrizioni di quella deposizione se non nella presente sede di appello.
Ciò posto la Corte ritiene, alla luce degli accertamenti peritali svolti in questa sede, attendibili in quanto circostanziati e privi di contraddizioni o altri vizi logici, che detto appello sia in parte fondato.
Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva accertato la responsabilità del nei confronti Parte_1
della società in ragione di diverse condotte di mala gestio allo stesso attribuite Controparte_1
dalla Curatela, in gran parte sulla base della relazione resa in sede fallimentare dalla coadiutrice d.ssa
Secondo tali tesi il avrebbe danneggiato la società: provvedendo tardivamente e Per_1 Parte_1 senza seguire il naturale ordine cronologico all'approvazione e al deposito dei bilanci;
non procedendo, a fronte della riduzione del capitale sociale di oltre un terzo alla fine dell'esercizio 2013, all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.2482 ter cc (riduzione e riaumento di capitale) o di cui all'art.2484 cc (scioglimento della società), così causando alla stessa ingenti perdite che avrebbero potuto essere evitate;
annotando, sempre nel bilancio chiuso il 31/12/13, disponibilità liquide per soli euro 19.713,00 quando ve n'erano in realtà euro 157.903,00; vendendo il magazzino con ricavi inferiori ai costi del venduto;
acquistando da altra società ( un credito per poi Controparte_2
“annullarlo” nello stesso giorno;
ritardando la dichiarazione di fallimento della Controparte_1
nonostante che la stessa già versasse in un conclamato stato di insolvenza. Il Tribunale, ritenuti provati tutti gli addebiti, aveva poi quantificato il danno ricorrendo al criterio della differenza tra i netti patrimoniali (vale a dire sottraendo dal valore del patrimonio netto alla data in cui l'amministratore avrebbe dovuto adottare i provvedimenti conseguenti alla riduzione del capitale sotto il limite di legge, il valore del patrimonio netto alla data del fallimento) così giungendo a quantificare tale danno in euro 82.621,00, somma cui aggiungeva poi ulteriori euro 138.190,00 quale differenza – asseritamente sottratta alle casse sociali - tra le reali disponibilità liquide della società alla fine dell'esercizio 2013, ossia euro 157.903,00, e quelle che il aveva annotato in Parte_1
bilancio pari a soli euro 19.713,00: il danno totale riconosciuto in favore della Curatela era dunque pari, in I grado, ad euro 220.811,00.
Orbene la CTU ha anzitutto accertato che in effetti, alla fine dell'esercizio 2013, la società “aveva effettivamente perso l'intero capitale sociale e quindi aveva già concretizzato, in virtù dell'assenza di iniziative volte al suo ripristino, la causa di scioglimento di cui al punto 4) del comma 1 dell'art.2484 del codice civile senza che gli amministratori abbiano adempiuto agli obblighi di cui al terzo comma del medesimo articolo 2484 del codice civile e ciò anche a voler prescindere dallo stato di insolvenza i cui prodromi erano già evidenti nell'esercizio 2013” (cfr. pag.9 della CTU).
Dunque il avrebbe dovuto alla fine di quell'anno, ove avesse inteso evitare lo scioglimento Parte_1
e la messa in liquidazione della società, procedere alla riduzione e contestuale aumento del capitale sociale ai sensi dell'art.2482 ter cc laddove nulla aveva invece fatto in tal senso, continuando a gestire la società come se vi fosse ancora un capitale sociale. In tale situazione l'art.2486 cc (come modificato dall'art.378, comma 2, del CCII) prevede in effetti al comma 3 che il danno causato alla società possa essere quantificato (“salva la prova di un diverso ammontare”) in misura “pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art.2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”: e tale differenza è stata individuata dal CTU - in assenza di specifiche contestazioni delle parti sul punto - nella misura di euro 82.629,23, somma del resto pressoché uguale a quella di euro 82.621,00 originariamente indicata dalla Curatela sulla base della relazione della propria consulente.
Il Tribunale ha però ritenuto che risultasse anche la prova di un maggior ammontare e ciò sulla base delle argomentazioni contenute nella consulenza della Curatela, svolta dalla d.ssa secondo Per_1
cui il avrebbe iscritto nel bilancio del 2013 disponibilità liquide pari a soli euro 19.713,00 Parte_1
quando in realtà il valore di tali disponibilità era pari ad euro 157.903,00, con una differenza quindi di euro 138.190,00 che sarebbe stata, in sostanza, sottratta alle casse sociali. Ebbene il CTU ha spiegato in questa sede che tale asserita discrasia tra le disponibilità annotate in contabilità e quelle effettivamente esistenti in realtà non v'era, così argomentando: “Sotto tale profilo mi si consenta allora di evidenziare il motivo per cui la ricostruzione della esistenza delle disponibilità liquide di fine 2013 fatta dalla consulente della Curatela, d.ssa conduce a determinare una Persona_1
consistenza diversa da quella rappresentata nel bilancio chiuso al 21 dicembre 2013: la consulente nei propri conteggi ha preso in considerazione solo alcune variazioni patrimoniali e non altre e così facendo ha trascurato l'impatto di alcuni flussi finanziari e ciò in maniera del tutto immotivata. La consulente, ad esempio, ha trascurato di prendere in considerazione l'incremento del valore delle immobilizzazioni, e ciò ha fatto sì che dal suo conteggio risultassero esclusi i flussi finanziari in uscita ascrivibili all'attività di investimento viziando così la ricostruzione della esistenza di cassa.
Ciò sarebbe stato legittimo nella misura in cui dagli atti fossero emersi elementi che deponevano per la falsità di tale incremento delle immobilizzazioni ma di tale evenienza non vi è traccia.” (cfr. pag.8 della CTU). Quello indicato, come precisato dal CTU, è solo un esempio, risultando dalla contabilità
– come osservato dal – anche altri flussi di cassa in uscita che la consulente della Curatela Parte_1
non aveva adeguatamente considerato, quali i pagamenti di debiti verso fornitori, i rimborsi di debiti a media e lunga scadenza, distribuzioni di utili ai soci, circostanze, queste, peraltro nemmeno specificamente contestate dall'odierna appellata. E' appena il caso di evidenziare che la d.ssa consulente di parte della Curatela anche nell'ambito della CTU espletata in questa sede, a Per_1
fronte della diversa ricostruzione contabile effettuata dal CTU, non ha mosso alcuna osservazione alla bozza di perizia. Ed in effetti la medesima consulente di parte, escussa quale teste in sede penale all'udienza tenutasi a carico del in relazione all'imputazione di bancarotta fraudolenta, Parte_1
richiesta di spiegare meglio le argomentazioni da lei poste nella propria relazione per la Curatela secondo cui il avrebbe sottratto le disponibilità liquide non contabilizzate in bilancio (per Parte_1
138.190,00 euro) se non per la, molto, minor somma di euro 19.713,00, non ha saputo fornire in merito risposte esaurienti: esaminando la trascrizione di quell'udienza, tenutasi in data 31/1/23, si rileva come la d.ssa dopo aver risposto in modo piuttosto impreciso ad una serie di Per_1
domande poste dalla difesa del proprio circa la, da lei affermata, mancata annotazione in Parte_1 bilancio, da parte di quest'ultimo, di disponibilità liquide in realtà esistenti, ha dovuto ammettere che
(cfr. pag.17 delle trascrizioni depositate in questa sede dall'appellante) “questa è una valutazione fatta veramente a spanne, nel senso che non è precisa ed è soltanto perché c'era questa anomalia indicata, ma non era che io . . . . . . non me la sento di dire che con precisione la cifra mancante è quella”, affermando anche, ancora prima, che “diciamo che ho fatto una cosa in base alla documentazione che avevo” (cfr. pag.16 della trascrizione), ammettendo in sostanza di non aver contabilizzato (anche in ragione della scarsa documentazione in quel momento a sua disposizione) uscite quali l'IVA sugli acquisto o il valore degli acquisto che avevano generato gli incrementi delle immobilizzazioni materiali;
in altri termini la relazione sulla cui base il Tribunale aveva aggiunto al danno calcolato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali, anche quello pari ad euro 138.190,00 corrispondente ad asserite liquidità della società che il avrebbe occultato si è rivelata, Parte_1 all'esito dell'istruttoria svolta in questa sede, sostanzialmente inattendibile.
Dovrà quindi, stanti le risultanze della CTU sul punto, sulle quali, si ripete, non vi sono state osservazioni da parte della d.ssa e nemmeno da parte del CTP del quantificarsi Per_1 Parte_1
il danno causato alla società nella sola misura di euro 82.629,23, non risultando infatti ulteriori danni.
Tale non si è rivelato, infatti, nemmeno l'asserito “annullamento” da parte del di un credito Parte_1
acquistato nel corso del 2017: seppure, in astratto, anche un atto di mala gestio compiuto in epoca di molto successiva all'omessa adozione, a fronte della perdita del capitale sociale, dei provvedimenti di cui all'art.2482 ter o 2484 cc potrebbe essere idoneo a rappresentare un danno ulteriore, da aggiungere a quello quantificato sulla base del criterio dei netti patrimoniali, nella specie tale danno non è stato dimostrato avendo il CTU, quanto al credito asseritamente annullato, spiegato che lo stesso in realtà era stato solo “oggetto di legittima e corretta compensazione” (cfr. pag.9 dell'elaborato peritale) con il credito di altra società, la nei confronti della CP_2 Controparte_1
Resta da esaminare l'obiezione del CTP del il quale ha affermato che dall'importo del Parte_1 danno quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali occorreva però scorporare l'importo dei costi che la ha sostenuto e che avrebbe dovuto comunque sostenere anche se fosse Controparte_1
stata correttamente posta in liquidazione sin dal 1/1/14 giacché, ove tali costi sarebbero stato in ogni caso ineliminabili, gli stessi non potrebbero costituire voci di danno causato alla società. A fronte di tale osservazione il CTU aveva però risposto che “le parti non hanno allegato fatti o elementi di valutazione funzionali alla individuazione dei 'costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione' così come previsto dal disposto del comma 3 dell'art.2486. e ciò non può considerarsi indifferente ai fini di una corretta dialettica processuale perché la determinazione di tali costi non può esaurirsi in una rilevazione di tipo esclusivamente matematico ma deve essere preceduta da un'accurata analisi quantitativa che è funzione della tipologia dell'attività esercitata e dei beni da liquidare. La norma parla infatti di costi sostenuti e da sostenere 'secondo un criterio di normalità'. Come la numerosa giurisprudenza ci ha insegnato si tratta quindi di individuare i costi che sarebbero comunque stati funzionali alla necessità di conservare l'integrità e il valore del patrimonio, tenuto conto del tempo ragionevolmente necessario a liquidare una società avente quell'oggetto e quelle dimensioni” (cfr. pagg.2 e 3 della risposta del CTU alle osservazioni del CTP).
Ritiene la Corte che le considerazioni del CTU colgano esattamente nel segno: il perito non poteva detrarre i costi, come preteso dal CTP, sulla sola base di una rilevazione di tipo matematico, come avrebbe fatto ove, ad esempio, avesse sic et simpliciter detratto dal danno come sopra quantificato gli euro 10.766,00 di costi per il personale indicati in contabilità come sostenuti nell'esercizio 2014. La citata norma di riferimento, infatti, prevede la detrazione (dal danno calcolato secondo il criterio dei netti patrimoniali) dei soli costi sostenuti e da sostenere “secondo un criterio di normalità”, criterio che, riferito ad un'attività di impresa in difficoltà, deve ragionevolmente essere inteso nel senso che deve trattarsi di costi indispensabili in quanto non superflui;
a fronte di ciò cedeva a carico del l'onere della prova in ordine alla effettiva indispensabilità di tutti i costi contabilizzati in Parte_1 bilancio, non potendosi ritenere provato, tornando all'esempio sopra fatto, con semplici numeri appostati fra le uscite che quei numeri corrispondevano a costi effettivamente indispensabili: in altri termini non è dato sapere, ad esempio, a quanti dipendenti si riferisse l'importo dei costi per il personale su indicati o a quante ore di lavoro per ciascun dipendente;
nulla è dato sapere circa la dimensione della residua attività della infissi dopo il 31/12/13 sicché non è a maggior Parte_1
ragione possibile valutare l'effettiva indispensabilità di quei costi;
analogamente potrebbe dirsi per i
“costi dei servizi” e così via. In assenza, dunque, di prove in tal senso correttamente il CTU ha ritenuto di non poter detrarre alcun costo sulla sola base delle relative appostazioni contabili iscritte nel bilancio della società.
Il danno risarcibile resta dunque pari agli euro 82.713,00 quantificati secondo il criterio dei netti patrimoniali, rivalutati ad oggi – trattandosi di debito di valore - e maggiorati degli interessi da calcolarsi a decorrere dal 31/12/13 sulla somma devalutata a tale data e rivalutata anno per anno.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, in parte prevalente a carico del sicché si ritiene che le stesse vadano compensate per un terzo, mentre dovrà condannarsi Parte_1
l'appellante alla rifusione in favore della Curatela dei due terzi delle spese dalla stessa sostenute in entrambi i gradi, che si liquidano come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione specializzata per le imprese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da , condanna Parte_1 quest'ultimo a risarcire il danno subito dalla Curatela nella misura di euro 82.629,23, oltre rivalutazione ad oggi e con maggiorazione degli interessi da calcolarsi a decorrere dal
31/12/13 sulla somma devalutata a tale data e rivalutata anno per anno.
- Liquida le spese sostenute dalla Curatela in I grado nella misura (già indicata dal Tribunale) di € 9.141,50 per compensi professionali ed € 759,00 per esborsi, e liquida quelle dalla stessa sostenute nel presente grado di giudizio in euro 10.200,00 per compenso professionale;
in entrambi i casi oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna il alla rifusione dei due terzi delle spese del primo e secondo grado, Parte_1 liquidate come sopra;
- Resteranno infine a carico del le spese della CTU espletata in questa sede, Parte_1 quantificate come da separato decreto.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 19/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. C. Baglioni)