Articolo 23 della Legge 25 giugno 1982, n. 419
Articolo 22Articolo 24
Versione
23 luglio 1982
Art. 23.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impe-
gnate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1978 (articolo 19). . . . . . . . . . . . L. 109.365.460 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 21) . . . . . . " 26.279.205
---------------------- Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . L. 135.644.665 ======================
Entrata in vigore il 23 luglio 1982