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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3136/2024 tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO Parte_1 CodiceFiscale_1
RUGGIERO;
Parte opponente e
, p. iva. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ALESSANDRA VIGNOLA;
Parte opposta e
p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DISTRETTUALE DI SALERNO;
Parte opposta
Oggi 4 giugno 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Ruggiero, procuratore costituito;
Per parte opposta nessuno è comparso fino alle ore 9,36; CP_3 per il Procuratore dello Stato CP_2 Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Ruggiero, visto il rilievo d'ufficio in punto di giurisdizione, afferma che ricadendosi in fase ormai esecutiva, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario;
reitera per il resto tutte le difese ed eccezioni già spiegate di cui alle memorie conclusionali.
pagina 1 di 8 Il Procuratore dello Stato si rimette al Giudice in punto di giurisdizione riportandosi alle note depositate anche con riferimento alle ulteriori difese svolte.
Alle ore 10,00 interviene per l' l'avv. Alessandra Vignola, procuratore costituito, prima impegnata CP_3 per una concomitante udienza, la quale rassegna le proprie conclusioni come da atti e sulla giurisdizione si riporta alle deduzioni di cui alle note conclusionali, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3136/2024 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO Parte_1 CodiceFiscale_1
RUGGIERO;
Parte opponente
Nei confronti dell'
, p. iva. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ALESSANDRA VIGNOLA;
Parte opposta
E della p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DISTRETTUALE DI SALERNO;
Parte opposta
Oggetto: Opposizione ad iscrizione ipotecaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 10020231460000014002, notificatagli in data 29.3.2024, con riferimento al fabbricato di sua proprietà sito in Altavilla Silentina, riportato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio14, part.lla 00532, sub. 8, per il mancato pagamento della cartella esattoriale n.
10020210015427165000 dell'importo di € 36.238,18, per sorta capitale ed interessi, che si assumeva notificata in data 26.9.2021, riferita ad un credito dell' Controparte_2 er “Prelievo latte sulle consegne anni 1997 e 1998”.
[...]
pagina 3 di 8 ha contestato il diritto dell'esattore di procedere all'iscrizione ipotecaria Parte_1 eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria e del propedeutico avviso di pagamento, nonché la prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del relativo termine quinquennale in mancanza di notifica di qualsiasi atto interruttivo in data anteriore della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Parte opponente ha anche eccepito la nullità dell'iscrizione impugnata anche per violazione dell'art. 77 comma 2-bis del DPR n. 602 del 1973 in ragione della mancata notifica dell'indefettibile e propedeutico preavviso di iscrizione di ipoteca, rilevando, infine, l'illegittimità del gravame perché iscritto su un immobile conferito in fondo patrimoniale.
Sulla base di quanto esposto ha concluso, in via preliminare, per la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della cartella n. 10020210015427165000, asseritamente notificata in data 20.9.2021,
e, nel merito, in via principale, per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad iscrizione di ipoteca e, dunque, di agire in executivis, per inesistenza di un valido titolo esecutivo e, in particolare, per omessa notifica della sottesa cartella di pagamento e, per l'effetto, per la declaratoria di non debenza delle somme indicate nell'atto impugnato.
L'opponente, in subordine, ha chiesto la declaratoria di illegittimità e infondatezza dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente impositore per “Prelievo latte sulle consegne anni CP_2
1997 e 1998” di cui alla cartella di pagamento sottesa all'iscrizione impugnata o, sempre in via subordinata,
l'accertamento negativo del credito di cui alla cartella di pagamento n. 10020210015427165000, Ente impositore per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della cartella e CP_2 declaratoria di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria.
In ultima istanza, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria Parte_1 notificata in quanto effettuata senza la notifica preventiva del preavviso di iscrizione di ipoteca, con caducazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata e cancellazione della stessa, o, sempre in via gradata, la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca impugnata in quanto riferita a un bene immobile conferito in fondo patrimoniale;
il tutto con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 14.6.2024 si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avanzata, afferendo le censure svolte da parte opponente non a vizi propri dell'atto impugnato, bensì ad asseriti vizi della prodromica cartella di pagamento, ormai definitiva per mancata impugnazione, e sostenendo l'inammissibilità dell'asserito vizio di notifica della cartella, da contestare ex art 617 c.p.c. nei termini di rito.
L' ha comunque rilevato l'infondatezza della spiegata Controparte_1 pagina 4 di 8 opposizione a fronte dell'effettività della notifica della cartella esattoriale n. 10020210015427165000, regolarmente iscritta a ruolo, ritualmente notificata, a mezzo pec, il 20.9.2021 e non opposta nei termini di legge, con conseguente irretrattabilità del credito cristallizzato nel titolo esecutivo, non impugnabile per ragioni di merito.
L' ha, poi, contestato l'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, risultando il relativo termine CP_3 decennale interrotto dalla regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 10020239009293569000, avvenuta,
a mezzo pec, il 26.7.2023, anche tenuto conto, ai fini del computo del termine, dell'applicazione della sospensione dei termini di notifica imposti dalla normativa COVID dall'8.3.2020 al 31.12.2021.
Evidenziata, inoltre, la regolare notifica della comunicazione preventiva n. 10076202300002592000, avvenuta a mezzo pec l'8.9.2023, parte opposta ha contestato l'asserita nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell' art. 77 comma 2-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, evidenziando anche la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene di proprietà del debitore, pur se conferito in fondo patrimoniale, non essendo stata dimostrata da parte dell'opponente l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, rimarcando, peraltro, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la necessità dell'annotazione della costituzione del fondo a margine dell'atto originale di matrimonio ai sensi dell'art.162, comma 4, c.c. senza che possa ritenersi sufficiente la trascrizione di cui all'art 2647 c.c.
Su tali premesse, l'Agente della Riscossione, precisata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa, ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoria perché tardiva ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nel caso di accertamento di vizi riguardanti gli atti prodromici o riferiti all'attività propria del soggetto creditore, per la condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese in suo favore, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva di riguardo alle questioni involgenti la pretesa impositiva e vista Controparte_4 la legittimità dell'operato del concessionario della riscossione.
Con comparsa depositata in data 2.7.2024, si è costituita in giudizio anche l eccependo CP_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure mosse avverso gli atti successivi alla formazione e all'invio del ruolo in quanto attività proprie dell' , Controparte_5 contestando l'asserita prescrizione del diritto di credito dell per effetto della regolare CP_2 comunicazione all attrice dell'imputazione di prelievo supplementare per le campagne Parte_2 lattiere 1997/98 e 1998/99, con lettera raccomandata n. 600402669897 del 28.6.2000, ritualmente ricevuta in data 1.7.2000, e della successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. DIRGEN.2012.4822 CP_2 del 25.7.2012, avvenuta in data 8.0.2012, con conseguente irretrattabilità del credito consacrato nella pagina 5 di 8 cartella di pagamento e decadenza dell'attore dalla possibilità di muovere contestazioni nel merito della pretesa, inclusa la questione della eventuale prescrizione estintiva, in ogni caso da ritenersi decennale, e rilevando, altresì, la legittimità dell'iscrizione impugnata, regolarmente preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Alla luce di quanto esposto, l' ha concluso per il rigetto delle avverse domande, con favore delle CP_2 spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del 16.10.2024, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 16.4.2025, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, il Giudice, rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, ha sottoposto la questione alle parti assegnando nuovo termine per note sul punto.
All'udienza odierna del 4.6.2025, le parti hanno nuovamente rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In via preliminare, con riferimento alla domanda di accertamento negativo del diritto ad agire in via esecutiva per insussistenza di un valido titolo per mancata notifica della cartella esattoriale collegata alla iscrizione ipotecaria comunicata e alle domande di accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale e all'iscrizione ipotecaria, nonché alle domande subordinate di accertamento della illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su un bene inserito in un fondo patrimoniale e di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica del preavviso previsto dalla legge, va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione esclusiva di quest'ultimo in merito all'accertamento delle pretese riferibili alle cosiddette
“quote latte”.
La domanda, come proposta da , va qualificata come azione di accertamento Parte_1 negativo della sussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ipoteca esattoriale nonché di accertamento negativo del credito oggetto di iscrizione ipotecaria.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, in coerenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, si è uniformata nel ritenere che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, così come l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n.
602 del 1973, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma rappresentano atti impositivi e misure afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento rientranti in una procedura alternativa all'esecuzione pagina 6 di 8 in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2015, n. 15354).
Come chiarito in sede di legittimità, l'ipoteca ed il fermo, risultando misure estranee all'espropriazione forzata, non vanno contestati dinanzi al Giudice Ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive, per cui deve escludersi che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1 o comma 2, c.p.c., la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione ipotecaria.
Trattandosi di una causa ordinaria di accertamento negativo della pretesa, cui si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive, la stessa soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione, restando l'oggetto della domanda chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione (v. sempre Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397, nonché Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
30/06/2016, n. 13380)
Riqualificata in tali termini l'opposizione proposta da , la domanda è da ritenersi Parte_1 sottratta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e attratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a..
Sul punto è irrilevante la circostanza che l'“occasione” della contestazione del credito sia costituita dalla iscrizione ipotecaria avversata.
Secondo costante giurisprudenza l'art. 133 c.p.a. in tema di giurisdizione esclusiva va interpretata in senso ampio “come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2019, n. 2552).
Stesso principio di diritto va applicato anche alle impugnazioni delle iscrizioni ipotecarie.
Plurime sono le pronunce in cui è stata affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo anche nelle ipotesi aventi ad oggetto contestazioni di iscrizione ipotecarie riferibili a quote latte o ai prelievi supplementari (in tal senso, v. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 04/05/2020, n.729, nonché tra le più recenti T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, Sent., (data ud. 12/12/2024) 07/01/2025, n. 13, che si sofferma sui limiti della giurisdizione distinguendo tra fase successiva al pignoramento rientrante nella giurisdizione del G.O. e fase antecedente compresa quella afferente all'iscrizione ipotecaria o al relativo preavviso ricadente della giurisdizione esclusiva del G.A.; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 11/10/2024, n.
1024, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 03/05/2024, n. 4029).
In particolare, si è condivisibilmente affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva di del G.A. anche con riferimento alla impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata dall'
[...]
ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 riferita ad un bene immobile facente parte del Controparte_4 pagina 7 di 8 fondo patrimoniale e delle cartelle di pagamento e relativi ruoli ad essa presupposte atteso che, secondo un'interpretazione condivisa dal Giudice regolatore della giurisdizione e dal Giudice Amministrativo, alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del
G.A., rientrano nella giurisdizione in materia di quote latte ex articolo 133, comma 1, lett. t), c.p.a. tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, anche quelle relative alla riscossione dello stesso, esclusa soltanto la fase esecutiva esattoriale, che ha inizio con il pignoramento (v. T.A.R.
Puglia Lecce, Sez. III, Sent., 29/04/2024, n. 624, che a sua volta richiama le pronunce Consiglio di Stato,
Sezione III, 10/06/2016, n. 2508, T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/10/2021, n. 840, T.A.R. Lazio,
Roma, Sezione II ter, 30/01/2020, n. 1320, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, 30/06/2021, n.
664; cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 03/05/2024, n. 4029, che, presupposta la sua giurisdizione, affronta la problematica della iscrizione ipotecaria relativa a un credito per quote latte relativa a un bene inserito in un fondo patrimoniale;
v. anche Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 27/11/2023, n. 10122, nonché
T.A.R. Sez. I, Sent., 06/03/2025, n. 87). Controparte_6
Pertanto, va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo su tutte le domande spiegate in via principale e in via subordinata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa, considerati la definizione della vertenza in rito, il rilievo ufficioso sulla giurisdizione e la peculiarità della materia relativa alle quote latte e al riparto di giurisdizione sugli atti precedenti all'esecuzione in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, preliminarmente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Riqualifica l'opposizione già proposta da come domanda di Parte_1 accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria sotto i vari profili dedotti;
2. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulle domande proposte in via principale e subordinata, affermando la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
3. Assegna il termine di rito di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice
Amministrativo territorialmente competente;
4. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Salerno, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3136/2024 tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO Parte_1 CodiceFiscale_1
RUGGIERO;
Parte opponente e
, p. iva. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ALESSANDRA VIGNOLA;
Parte opposta e
p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DISTRETTUALE DI SALERNO;
Parte opposta
Oggi 4 giugno 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Ruggiero, procuratore costituito;
Per parte opposta nessuno è comparso fino alle ore 9,36; CP_3 per il Procuratore dello Stato CP_2 Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
L'avv. Ruggiero, visto il rilievo d'ufficio in punto di giurisdizione, afferma che ricadendosi in fase ormai esecutiva, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario;
reitera per il resto tutte le difese ed eccezioni già spiegate di cui alle memorie conclusionali.
pagina 1 di 8 Il Procuratore dello Stato si rimette al Giudice in punto di giurisdizione riportandosi alle note depositate anche con riferimento alle ulteriori difese svolte.
Alle ore 10,00 interviene per l' l'avv. Alessandra Vignola, procuratore costituito, prima impegnata CP_3 per una concomitante udienza, la quale rassegna le proprie conclusioni come da atti e sulla giurisdizione si riporta alle deduzioni di cui alle note conclusionali, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Amministrativo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3136/2024 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO Parte_1 CodiceFiscale_1
RUGGIERO;
Parte opponente
Nei confronti dell'
, p. iva. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ALESSANDRA VIGNOLA;
Parte opposta
E della p. iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'AVVOCATURA DELLO
STATO DISTRETTUALE DI SALERNO;
Parte opposta
Oggetto: Opposizione ad iscrizione ipotecaria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 10020231460000014002, notificatagli in data 29.3.2024, con riferimento al fabbricato di sua proprietà sito in Altavilla Silentina, riportato in Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio14, part.lla 00532, sub. 8, per il mancato pagamento della cartella esattoriale n.
10020210015427165000 dell'importo di € 36.238,18, per sorta capitale ed interessi, che si assumeva notificata in data 26.9.2021, riferita ad un credito dell' Controparte_2 er “Prelievo latte sulle consegne anni 1997 e 1998”.
[...]
pagina 3 di 8 ha contestato il diritto dell'esattore di procedere all'iscrizione ipotecaria Parte_1 eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria e del propedeutico avviso di pagamento, nonché la prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del relativo termine quinquennale in mancanza di notifica di qualsiasi atto interruttivo in data anteriore della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Parte opponente ha anche eccepito la nullità dell'iscrizione impugnata anche per violazione dell'art. 77 comma 2-bis del DPR n. 602 del 1973 in ragione della mancata notifica dell'indefettibile e propedeutico preavviso di iscrizione di ipoteca, rilevando, infine, l'illegittimità del gravame perché iscritto su un immobile conferito in fondo patrimoniale.
Sulla base di quanto esposto ha concluso, in via preliminare, per la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della cartella n. 10020210015427165000, asseritamente notificata in data 20.9.2021,
e, nel merito, in via principale, per l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad iscrizione di ipoteca e, dunque, di agire in executivis, per inesistenza di un valido titolo esecutivo e, in particolare, per omessa notifica della sottesa cartella di pagamento e, per l'effetto, per la declaratoria di non debenza delle somme indicate nell'atto impugnato.
L'opponente, in subordine, ha chiesto la declaratoria di illegittimità e infondatezza dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente impositore per “Prelievo latte sulle consegne anni CP_2
1997 e 1998” di cui alla cartella di pagamento sottesa all'iscrizione impugnata o, sempre in via subordinata,
l'accertamento negativo del credito di cui alla cartella di pagamento n. 10020210015427165000, Ente impositore per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento della cartella e CP_2 declaratoria di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria.
In ultima istanza, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria Parte_1 notificata in quanto effettuata senza la notifica preventiva del preavviso di iscrizione di ipoteca, con caducazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata e cancellazione della stessa, o, sempre in via gradata, la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione di ipoteca impugnata in quanto riferita a un bene immobile conferito in fondo patrimoniale;
il tutto con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 14.6.2024 si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità della domanda avanzata, afferendo le censure svolte da parte opponente non a vizi propri dell'atto impugnato, bensì ad asseriti vizi della prodromica cartella di pagamento, ormai definitiva per mancata impugnazione, e sostenendo l'inammissibilità dell'asserito vizio di notifica della cartella, da contestare ex art 617 c.p.c. nei termini di rito.
L' ha comunque rilevato l'infondatezza della spiegata Controparte_1 pagina 4 di 8 opposizione a fronte dell'effettività della notifica della cartella esattoriale n. 10020210015427165000, regolarmente iscritta a ruolo, ritualmente notificata, a mezzo pec, il 20.9.2021 e non opposta nei termini di legge, con conseguente irretrattabilità del credito cristallizzato nel titolo esecutivo, non impugnabile per ragioni di merito.
L' ha, poi, contestato l'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, risultando il relativo termine CP_3 decennale interrotto dalla regolare notifica dell'avviso di intimazione n. 10020239009293569000, avvenuta,
a mezzo pec, il 26.7.2023, anche tenuto conto, ai fini del computo del termine, dell'applicazione della sospensione dei termini di notifica imposti dalla normativa COVID dall'8.3.2020 al 31.12.2021.
Evidenziata, inoltre, la regolare notifica della comunicazione preventiva n. 10076202300002592000, avvenuta a mezzo pec l'8.9.2023, parte opposta ha contestato l'asserita nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione dell' art. 77 comma 2-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, evidenziando anche la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene di proprietà del debitore, pur se conferito in fondo patrimoniale, non essendo stata dimostrata da parte dell'opponente l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la prova della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, rimarcando, peraltro, ai fini dell'opponibilità ai terzi, la necessità dell'annotazione della costituzione del fondo a margine dell'atto originale di matrimonio ai sensi dell'art.162, comma 4, c.c. senza che possa ritenersi sufficiente la trascrizione di cui all'art 2647 c.c.
Su tali premesse, l'Agente della Riscossione, precisata la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al merito della pretesa, ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoria perché tardiva ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, per il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, nel caso di accertamento di vizi riguardanti gli atti prodromici o riferiti all'attività propria del soggetto creditore, per la condanna di quest'ultimo alla refusione delle spese in suo favore, tenuto conto del difetto di legittimazione passiva di riguardo alle questioni involgenti la pretesa impositiva e vista Controparte_4 la legittimità dell'operato del concessionario della riscossione.
Con comparsa depositata in data 2.7.2024, si è costituita in giudizio anche l eccependo CP_2 preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle censure mosse avverso gli atti successivi alla formazione e all'invio del ruolo in quanto attività proprie dell' , Controparte_5 contestando l'asserita prescrizione del diritto di credito dell per effetto della regolare CP_2 comunicazione all attrice dell'imputazione di prelievo supplementare per le campagne Parte_2 lattiere 1997/98 e 1998/99, con lettera raccomandata n. 600402669897 del 28.6.2000, ritualmente ricevuta in data 1.7.2000, e della successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. DIRGEN.2012.4822 CP_2 del 25.7.2012, avvenuta in data 8.0.2012, con conseguente irretrattabilità del credito consacrato nella pagina 5 di 8 cartella di pagamento e decadenza dell'attore dalla possibilità di muovere contestazioni nel merito della pretesa, inclusa la questione della eventuale prescrizione estintiva, in ogni caso da ritenersi decennale, e rilevando, altresì, la legittimità dell'iscrizione impugnata, regolarmente preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Alla luce di quanto esposto, l' ha concluso per il rigetto delle avverse domande, con favore delle CP_2 spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del 16.10.2024, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 16.4.2025, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, il Giudice, rilevata d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, ha sottoposto la questione alle parti assegnando nuovo termine per note sul punto.
All'udienza odierna del 4.6.2025, le parti hanno nuovamente rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In via preliminare, con riferimento alla domanda di accertamento negativo del diritto ad agire in via esecutiva per insussistenza di un valido titolo per mancata notifica della cartella esattoriale collegata alla iscrizione ipotecaria comunicata e alle domande di accertamento dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui alla cartella esattoriale e all'iscrizione ipotecaria, nonché alle domande subordinate di accertamento della illegittimità dell'iscrizione ipotecaria su un bene inserito in un fondo patrimoniale e di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica del preavviso previsto dalla legge, va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione esclusiva di quest'ultimo in merito all'accertamento delle pretese riferibili alle cosiddette
“quote latte”.
La domanda, come proposta da , va qualificata come azione di accertamento Parte_1 negativo della sussistenza dei presupposti per procedere all'iscrizione di ipoteca esattoriale nonché di accertamento negativo del credito oggetto di iscrizione ipotecaria.
La giurisprudenza di legittimità e di merito, in coerenza con i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, si è uniformata nel ritenere che il fermo amministrativo di beni mobili registrati, così come l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n.
602 del 1973, non costituiscono atti dell'espropriazione forzata, ma rappresentano atti impositivi e misure afflittive volte ad indurre il debitore all'adempimento rientranti in una procedura alternativa all'esecuzione pagina 6 di 8 in senso stretto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/07/2015, n. 15354).
Come chiarito in sede di legittimità, l'ipoteca ed il fermo, risultando misure estranee all'espropriazione forzata, non vanno contestati dinanzi al Giudice Ordinario con i rimedi delle opposizioni esecutive, per cui deve escludersi che sia qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1 o comma 2, c.p.c., la contestazione che il debitore faccia della regolarità formale dell'iscrizione ipotecaria.
Trattandosi di una causa ordinaria di accertamento negativo della pretesa, cui si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive, la stessa soggiace alle ordinarie regole di riparto della giurisdizione e della competenza, in ragione della natura dei crediti affidati alla riscossione, restando l'oggetto della domanda chiaramente individuato nell'impugnazione dell'iscrizione (v. sempre Cass. civ. Sez. V Ord., 07/05/2024, n. 12397, nonché Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
30/06/2016, n. 13380)
Riqualificata in tali termini l'opposizione proposta da , la domanda è da ritenersi Parte_1 sottratta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e attratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a..
Sul punto è irrilevante la circostanza che l'“occasione” della contestazione del credito sia costituita dalla iscrizione ipotecaria avversata.
Secondo costante giurisprudenza l'art. 133 c.p.a. in tema di giurisdizione esclusiva va interpretata in senso ampio “come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare” (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2019, n. 2552).
Stesso principio di diritto va applicato anche alle impugnazioni delle iscrizioni ipotecarie.
Plurime sono le pronunce in cui è stata affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo anche nelle ipotesi aventi ad oggetto contestazioni di iscrizione ipotecarie riferibili a quote latte o ai prelievi supplementari (in tal senso, v. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 04/05/2020, n.729, nonché tra le più recenti T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, Sent., (data ud. 12/12/2024) 07/01/2025, n. 13, che si sofferma sui limiti della giurisdizione distinguendo tra fase successiva al pignoramento rientrante nella giurisdizione del G.O. e fase antecedente compresa quella afferente all'iscrizione ipotecaria o al relativo preavviso ricadente della giurisdizione esclusiva del G.A.; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 11/10/2024, n.
1024, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 03/05/2024, n. 4029).
In particolare, si è condivisibilmente affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva di del G.A. anche con riferimento alla impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria effettuata dall'
[...]
ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 riferita ad un bene immobile facente parte del Controparte_4 pagina 7 di 8 fondo patrimoniale e delle cartelle di pagamento e relativi ruoli ad essa presupposte atteso che, secondo un'interpretazione condivisa dal Giudice regolatore della giurisdizione e dal Giudice Amministrativo, alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del
G.A., rientrano nella giurisdizione in materia di quote latte ex articolo 133, comma 1, lett. t), c.p.a. tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, anche quelle relative alla riscossione dello stesso, esclusa soltanto la fase esecutiva esattoriale, che ha inizio con il pignoramento (v. T.A.R.
Puglia Lecce, Sez. III, Sent., 29/04/2024, n. 624, che a sua volta richiama le pronunce Consiglio di Stato,
Sezione III, 10/06/2016, n. 2508, T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/10/2021, n. 840, T.A.R. Lazio,
Roma, Sezione II ter, 30/01/2020, n. 1320, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, 30/06/2021, n.
664; cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 03/05/2024, n. 4029, che, presupposta la sua giurisdizione, affronta la problematica della iscrizione ipotecaria relativa a un credito per quote latte relativa a un bene inserito in un fondo patrimoniale;
v. anche Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 27/11/2023, n. 10122, nonché
T.A.R. Sez. I, Sent., 06/03/2025, n. 87). Controparte_6
Pertanto, va dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo su tutte le domande spiegate in via principale e in via subordinata.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa, considerati la definizione della vertenza in rito, il rilievo ufficioso sulla giurisdizione e la peculiarità della materia relativa alle quote latte e al riparto di giurisdizione sugli atti precedenti all'esecuzione in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, preliminarmente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Riqualifica l'opposizione già proposta da come domanda di Parte_1 accertamento negativo del diritto di procedere ad iscrizione ipotecaria sotto i vari profili dedotti;
2. Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulle domande proposte in via principale e subordinata, affermando la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo;
3. Assegna il termine di rito di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice
Amministrativo territorialmente competente;
4. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Salerno, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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