Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/05/2021, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00585/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-rl., emesso il 25.1.2020 e notificato il 29.6.2020, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha respinto la domanda di rilascio della carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 25 gennaio 2020, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di -OMISSIS- gli ha rigettato la domanda di Carta di Soggiorno UE per Soggiornanti di lungo periodo, sulla base del “mancato interesse dimostrato dallo straniero alla conclusione dell'iter amministrativo per il rilascio del titolo di soggiorno”, per cui “questa Amministrazione è impossibilitata ad ottemperare a quanto previsto dall'art.5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n° 286 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e sue successive modifiche, posto altresì che la nuova procedura informatizzata per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico prevede l'acquisizione dei dati biometrici del richiedente per poter istruire la pratica, operazione che è possibile solo se lo straniero si presenta”, non essendosi il ricorrente presentato alla seconda e terza convocazione in Questura per il completamento della pratica e non avendo fatto pervenire memorie scritte a giustificazione delle mancate presentazioni.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego, in quanto, in realtà, la mancata presentazione agli appuntamenti fissati dalla Questura non sarebbe dovuta a disinteresse ma a gravi e documentati problemi di salute. Il ricorrente, infatti, evidenzia di aver “disertato gli inviti ricevuti” perchè “improvvisamente le sue condizioni di salute si sono aggravate in maniera rapida e sempre più degenerativa, tanto da essere stato costretto a ricorrere a diversi ricoveri ospedalieri presso l’istituto clinico-OMISSIS-)”, come da documentazione medica allegata, di essersi trasferito a marzo 2020 a -OMISSIS- dove abita la -OMISSIS-, al fine di ricevere dalla stessa tutti gli aiuti di assistenza materiale e spirituale per sé e la famiglia (composta dalla moglie e due figli minori), e, che, per questo, gli era stato impossibile rispondere alle convocazioni della Questura di -OMISSIS-.
Inoltre, il ricorrente lamenta che non sarebbe stata adeguatamente valutata la durata del soggiorno in Italia, i suoi legami familiari e il suo inserimento sociale e lavorativo (evidenzia che: al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno era titolare della ditta individuale -OMISSIS-, che con un giro d’affari di oltre -OMISSIS- mila euro aveva prodotto nel periodo d’imposta 2018 un reddito di € -OMISSIS-,00, come da modello unico 2019; aveva poi progettato di chiudere la sua attività per svolgere lavoro dipendente, ma per l’improvviso e progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute aveva dovuto abbandonare ogni programma lavorativo e dedicarsi totalmente alla cura della sua integrità psico-fisica; soggiorna regolarmente in Italia da oltre 15 anni; ha in Italia moglie, con regolare permesso di soggiorno e reddito adeguato, e due figli).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato, in considerazione dei problemi di salute del ricorrente, come risultanti dalla documentazione medica depositata in giudizio, da cui si evince una prolungata e grave situazione di salute che ha costretto il ricorrente a diversi ricoveri ospedalieri presso l’istituto clinico -OMISSIS-), dove è stato ricoverato dal 18 luglio 2019 all’8 maggio 2020 e dove è stato nuovamente ricoverato il 28 maggio 2020 ed era ancora degente alla data del 19 giugno 2020 (cfr. certificati di degenza, doc. 2, e referti ospedalieri, doc. 4, in atti deposito ricorrente): situazione che si ritiene idonea a dimostrare che la mancata presentazione alle due convocazioni in Questura (per il giorno 17 settembre 2019 e per il giorno 4 novembre 2019), per integrare la richiesta, è stata causata non da disinteresse ma dai gravi e prolungati problemi di salute del ricorrente, che giustificano la riapertura dell’istruttoria sulla domanda di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
In considerazione di quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnato diniego va annullato per difetto di motivazione e di istruttoria, fatte salve le ulteriori determinazioni della Questura in merito al rilascio del richiesto permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ad esito di una rinnovata istruttoria da svolgere in contraddittorio con l’interessato.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.