Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 3 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2025, n. 3653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3653 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03653/2025REG.PROV.COLL.
N. 05395/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
RU ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 2/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RU ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato dello Stato Laura Greta Verena Delbono;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’azienda agricola appellata ha impugnato avanti il Tar per il Piemonte la cartella di pagamento n. 037 2021 00047132 89 000 trasmessa con raccomandata il 28.9.2021 ed il presupposto ruolo con cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ha sollecitato il pagamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo alle cd. quote latte della campagna 2001/2002.
2 - Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso:
- rilevando che la sentenza del Tribunale di Saluzzo del 15.2.2003 n. 26 ha annullato le comunicazioni del 31.7.2002 di determinazione del prelievo supplementare per la campagna lattiera 2001/2002 notificate da AGEA alle imprese aderenti all’associazione dei produttori di latte del Piemonte, tra cui figura l’appellata;
- ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione.
3 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello Agea, deducendo che la sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 26 del 15.02.2023 è stata oggetto di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione da parte di Agea. Il relativo procedimento si è concluso con la sentenza n. 26850/2005 la quale, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando contestualmente la giurisdizione del Giudice amministrativo.
3.1 – Per l’appellante, tale pronuncia, oltre a minare qualsivoglia argomentazione in ordine all’annullamento delle comunicazioni di prelievo supplementare per la campagna 2001 – 2002, è idonea ad interrompere i termini di prescrizione sino alla data del deposito della stessa, avvenuto in data 07.12.2005.
Inoltre, con ricorso n. R.G. 9237/2002, l’Associazione Regionale Produttori Latte Piemonte (la cui riconducibilità all’odierno appellato è affermata nella stessa sentenza impugnata) ha agito dinanzi al TAR Lazio per richiedere l’annullamento “ dei provvedimenti contenuti negli (o comunque risultanti dagli) elenchi dei produttori di latte sottoposti (in esito alla procedura di compensazione delle produzioni per la campagna 2001/2002) a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione relative al predetto periodo 2001/2002”. Tale procedimento si è concluso con sentenza n. 4769/2014, con la quale il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’appello avverso tale pronuncia è stato respinto con la sentenza n. 2508/2022 del Consiglio di Stato.
Infine, in data 17.12.2014, l’Agea ha notificato al produttore l’intimazione ex art. 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009.
Secondo l’appellante, pertanto, la prescrizione non è maturata per effetto degli atti interruttivi come sopra indicati.
4 – L’appellante chiede l’ammissione in appello della documentazione comprovante le circostanze innanzi allegate, prospettando che l’art. 104 c.p.a. consente l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto (perché materialmente sopravvenuti), e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Per l’appellante si verserebbe nell’ipotesi di documenti “ indispensabili ai fini della decisione della causa ”.
5 – L’appello non può trovare accoglimento.
La statuizione di primo grado si basa sui seguenti assunti:
- quanto alla rilevanza della sentenza del Tribunale di Saluzzo: “ le amministrazioni intimate non hanno reso i chiarimenti richiesti circa l’esecuzione della sentenza in oggetto né hanno allegato la sua eventuale riforma in sede di gravame ”;
- quanto all’eccezione di prescrizione: “ Le amministrazioni intimate, del resto, non hanno prodotto alcun documento comprovante l’adozione di atti interruttivi della prescrizione né alcun supporto probatorio è al riguardo fornito dall’estratto di ruolo da esse depositato in atti ”.
Tali passaggi motivazionali sono stati preceduti da una precisa richiesta istruttoria rivolta dal Tar all’amministrazione (ordinanza 135/2022: “… Ritenuto di chiedere all’Agea e all’Agenzia delle Entrate Riscossione di Cuneo una documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, anche in relazione agli atti presupposti e al loro eventuale invio all’interessato, nonché in relazione al richiamato ricorso del 13.2.2015 e all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Saluzzo n. 26 del 15.2.2003; Ritenuto altresì di chiedere, alle due citate amministrazioni, documentati chiarimenti in ordine al contenuto dell’estratto di ruolo depositato in giudizio ”).
Tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
6 – Tanto precisato, non è possibile supplire alla mancata attività allegatoria e probatoria di primo grado con il presente giudizio di appello, versandosi in un’ipotesi di violazione dell’art. 104 c.p.a.
La Sezione ( cfr . Cons. St. 20 dicembre 2023 n. 11049), in riferimento al contenzioso in esame e circa la produzione di documenti nuovi in appello, si è già espressa nel senso che non è possibile supplire in appello ad una ingiustificata carenza probatoria di primo grado della parte, specie nel caso in cui questa sia rimasta inadempiente, senza motivo, ad un ordine istruttorio alla stessa rivolto.
Al riguardo, vedasi anche la sentenza Cons. St. 742/2025 alla quale si rimanda (e da intendersi in questa sede richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, let. d del c.p.a.) che, oltre a ribadire l’orientamento innanzi delineato, ha ipotizzato i casi in cui può, eccezionalmente, ammettersi una “nuova” produzione documentale in grado di appello.
Nel caso in esame tali deroghe non ricorrono, dovendosi pertanto dichiarare inammissibile la produzione documentale dell’appellante, la quale ben poteva – ed anzi doveva – provvedere alle proprie difese e relative produzioni documentali sin dal giudizio di primo grado, tenuto anche conto della specifica richiesta istruttoria del Tar.
7 – Per le ragioni esposte, l’appello va rigettato.
Le spese di lite, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO