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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/09/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2372 del RACL dell'anno 2023, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cagliari, Via Fratelli de Filippi n. 61/b, elettivamente domiciliata in Sassari, nella Via Cavour 65, presso lo studio dell'avv. Giacomina Sole del foro di Sassari, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta telematicamente a corredo del ricorso Parte attrice CONTRO
P.I. , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Cagliari, Viale Lungomare Poetto n. 12, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, pec Email_1
Parte convenuta contumace Conclusioni: Nell'interesse di parte attrice:
“1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta.
2) Riconoscere alla ricorrente, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 26/1991, il diritto al rimborso del contributo delle spese di viaggio e soggiorno per l'assistito e l'accompagnatore, così come meglio in premessa quantificato e, per l'effetto:
3) condannare la resistente al pagamento dell'importo di €. 825,20 o altra veriore accertanda in corso di causa, con gli interessi di legge dalla domanda al saldo, quale contributo per le spese di viaggio e soggiorno non corrisposte al paziente e all'accompagnatore, come in premessa dettagliate;
4) Con vittoria di spese e compensi”.
Motivi della decisione
ha instaurato il presente giudizio nei confronti della di Cagliari al fine Parte_1 CP_1 di ottenere il pagamento della somma di euro 825,20, pari al contributo economico asseritamente a lei spettante a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute pagina 1 di 4 per usufruire di cure mediche fuori dalla regione Sardegna, così come previsto dalla legge regionale sarda n. 26/1991. L'azienda sanitaria convenuta è rimasta contumace nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. La causa è stata quindi istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
*** Ai fini della decisione, occorre premettere come la Legge Regionale del 23.7.1991, n. 26, disciplini le prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale ed all'estero. In particolare, in forza dell'art.3, l'assistenza indiretta consiste nel rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione e, nel caso di ricorso a strutture sanitarie ubicate al di fuori del territorio regionale, nel pagamento di un contributo per le spese di viaggio e di soggiorno. L'art. 7 disciplina i requisiti della prestazione sanitaria prevedendo che, nell'ambito del territorio nazionale, le prestazioni sanitarie possono essere erogate in regime di assistenza indiretta quando le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate sono nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta e che la prestazione è considerata non erogabile tempestivamente quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure. Gli artt. 8 e 9 precisano:
- che l'assistenza indiretta consiste nel rimborso delle spese sanitarie sostenute;
- che, per le prestazioni sanitarie fruite al di fuori del territorio regionale, la Regione concede, a valere su fondi propri, il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto dell'assistito;
- che il contributo per le spese di viaggio è concesso anche per un accompagnatore, quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
o a) la presenza dell'accompagnatore sia stata richiesta all'atto della domanda di autorizzazione e l'Unità sanitaria locale l'abbia ritenuta indispensabile;
o b) il paziente sia non autosufficiente o minore di anni 18. L'art. 10 disciplina poi il procedimento per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 8 e 9, subordinandola al rilascio di una preventiva autorizzazione, volta a verificare se la prestazione sanitaria abbia i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge. A tal fine, il richiedente deve presentare all'Unità sanitaria locale di residenza una domanda che specifichi il presidio prescelto per l'erogazione della prestazione sanitaria, cui sia allegata la seguente documentazione:
- a) proposta sanitaria attestante la necessità delle prestazioni, predisposta da un medico specialista;
- b) copia del certificato di iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
- c) certificato di residenza.
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'unità sanitaria locale, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 7 avvalendosi dei servizi di assistenza ospedaliera o dei servizi di medicina di base, emana il pagina 2 di 4 provvedimento di autorizzazione o di diniego. Nel caso di diniego dell'autorizzazione, il relativo provvedimento deve essere motivato. Il comma 5 dell'art. 10 specifica, inoltre, che quanto disposto dai commi precedenti si applica altresì per ottenere il contributo per le spese di viaggio o di trasporto connesse con prestazioni sanitarie erogate in forma diretta al di fuori del territorio regionale. L'art. 24 prevede poi che la Regione concorra anche alle spese di soggiorno del paziente non ospedalizzato e dell'eventuale accompagnatore connesse con prestazioni sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale ai sensi dell'art. 7, nelle forme di una diaria giornaliera determinata in euro 90 per i trasferimenti nell'ambito nazionale. La relativa richiesta deve essere fatta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 10, con la precisazione del periodo di degenza e di trattamento. Dai documenti prodotti da parte attrice emerge che la medesima aveva presentato la Cont domanda alla in data 17.6.2022. Dal certificato medico specialistico allegato alla domanda risulta che l'attrice era affetta da ipertensione arteriosa polmonare cronica e che alla successiva visita, già fissata e indicata in domanda per il 5.12.2022, avrebbe dovuto andare accompagnata, con arrivo il giorno precedente e partenza il giorno successivo quello della visita. Cont Peraltro, l'autorizzazione era già stata concessa dalla proprio per le prestazioni sanitarie fruite dall'attrice in quello stesso mese di giugno nell'ambito della stessa struttura sanitaria della penisola. Cont Pertanto, entro i successivi 10 giorni la avrebbe dovuto dare riscontro alla richiesta. Trattandosi di termine perentorio, ossia previsto a pena di decadenza, appare senz'altro Cont tardivo e, quindi, inefficace il “preavviso di diniego” della del 28.11.2022. Peraltro, dall'esame di quest'ultimo emerge come la prospettata presa in carico dell'attrice presso la struttura sanitaria regionale (ospedale Brotzu o policlinico universitario di Sassari) avrebbe potuto avvenire con un tempo di attesa di 60 giorni, ossia un tempo di attesa non tempestivo ai sensi dell'art. 7, considerato che la visita di controllo cui l'attrice avrebbe dovuto essere sottoposta necessariamente era stata fissata per il 5.12.2022 e che di tale Cont circostanza la era stata edotta puntualmente fin dal 17.6.2022. Pertanto, sussistono i requisiti affinché possa essere riconosciuto all'attrice il diritto alle prestazioni previste dalla legge appena esaminata. In particolare, all'attrice spettano il rimborso delle spese di viaggio, documentato per l'importo di euro 285,20, e il pagamento della diaria per sé e per l'accompagnatore per i giorni 4, 5 e 6 dicembre, per un totale di euro 540,00 (90 euro x 3 giorni x 2 persone), per complessivi euro 825,20. In accoglimento della domanda di parte attrice, pertanto, l'azienda sanitaria convenuta deve essere condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 825,20, oltre interessi al saggio legale dal 5.12.2022 al saldo.
*** Stante la contumacia dell'azienda sanitaria convenuta e considerato che dopo l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di pagina 3 di 4 effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria. Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni già rassegnate in ricorso (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione). Le spese per le restanti fasi si devono liquidare in ragione dei valori medi di tabella ad eccezione della fase decisionale, per la quale la liquidazione deve avvenire secondo i minimi tabellari, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto della estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Condanna l' a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 825,20, oltre interessi al saggio legale dal 5.12.2022 al saldo.
2. Condanna l' a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio relative alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, che si liquidano in euro 425,00, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge. Cagliari il 3.9.2025
Il giudice Riccardo Ariu
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