TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03.07.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15,43.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14501 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
e (Avv. Serafina Parte_1 Parte_2
Prestigiacomo) opponenti
E
(già società incorporante Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano
[...]
Angelo Scarpa)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione del 26.10.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 3698/2021, emesso, su ricorso della in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale Controparte_3
di Palermo in data 27.08.2021; - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che, con atto di fusione del 04.10.2021, si è fusa Controparte_3
per incorporazione in e che, in data 22.02.2022, quest'ultima ha Controparte_2
mutato la propria denominazione e ragione sociale in Controparte_1
Ciò detto, con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della 106, il Tribunale di CP_3
Palermo ha ingiunto a e - quest'ultima quale Parte_1 Parte_2
coobbligata rispetto ad uno dei contratti prodotti in monitorio - il pagamento della complessiva somma di € 13.924,12 in forza di tre contratti di finanziamento a suo tempo stipulati con
TI AN, oggetto di cessione in blocco del 14.12.2020, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 26.10.2021 e hanno, Parte_1 Parte_2
preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e, contestando nel merito il credito azionato, hanno instato per la revoca del d.i. impugnato.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e invocato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò posto, va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'opposizione spiegata nei confronti della già incorporata nella Controparte_3 [...]
in quanto non notificata direttamente a quest'ultima, dopo la fusione per Controparte_2
incorporazione della prima nella seconda dell'08.10.2021.
Sul punto, basti dire che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 27.08.2021, può essere vista come una prosecuzione del rapporto giuridico originario con la società incorporata, a cui è subentrata la società incorporante.
Invero, nei giudizi in corso, che vedevano la società incorporata come parte, proseguono automaticamente con la società incorporante, senza interruzione del processo, e la società incorporante acquisisce la legittimazione attiva e passiva nei giudizi che riguardano la società incorporata. Deve trovare accoglimento, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta formulata dagli opponenti.
È bene osservare, invero, che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, parte opposta assume di essere cessionaria di ben tre contratti stipulati dal con TI AN negli anni 2013 e 2014 (nn. 20164525317101, Parte_1
20164525317113, 20164525317113 all. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio); le obbligazioni nascenti dal contratto n. 20164525317113 sono state assunte in qualità di coobbligata dalla . Pt_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., TI AN S.p.A ha ceduto pro- soluto il credito derivante dai contratti de quibus a con contratto di cessione in Controparte_3
blocco del 14.12.2020 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio): gli obblighi pubblicitari sono stati assolti – assume l'opposta – con la pubblicazione sulla G.U. n. 152 del 31.12.2020, che ha prodotto nella fase monitoria (all. 7).
Ebbene, la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in questa fase di opposizione non è idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Nel dettaglio, non si rinviene in atti l'allegato A) del contratto di cessione datato 14.12.2020 tra
TI AN e , che dovrebbe contenere l'elenco dei crediti. CP_3
Né tantomeno può, a tal fine, ricoprire pregio probatorio il doc. 5 del fascicolo dell'opposta, denominato “allegato A-elenco crediti”, che altro non è se non una lista di 3 rapporti contrattuali su sfondo nero, che reca esclusivamente il nome dell'opponente, con il codice di pratica attribuito dalla società e l'ammontare del presunto credito – lista, peraltro, di provenienza unilaterale e neppure sottoscritta (oltre che difficilmente leggibile).
La pubblicazione della cessione sulla G.U. n. 152 del 31.12.2020 non prova (si ribadisce) che i crediti per cui è causa siano compresi tra quelli oggetto di cessione in blocco da TI AN
a 106. CP_3
Quanto alle comunicazioni della cessione trasmesse dalla cessionaria al (all. CP_3 Parte_1
8) e alla (all. 10) datate 29.01.2021, deve osservarsi che non risulta che esse siano Pt_2
pervenute ai due opponenti.
A ben vedere, infatti, non vi è prova che le due cartoline di ricevimento allegate al fascicolo monitorio (all. 9 e 11) afferiscano alle missive prodotte.
D'altra parte, i due opponenti hanno sempre negato di avere ricevuto notizia della cessione.
Si aggiunga a tanto che gli avvisi di cessione devono essere sottoscritti da entrambe le parti (cedente e cessionario).
Secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, difatti, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Nella vicenda che ci occupa, ferma la mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli atti di cessione, non può non osservarsi che, se alla comunicazione della cessione da parte della CP_3
al è allegata anche quella della cedente TI (cfr all. 8 monitorio), tanto non
[...] Parte_1
può dirsi di quella asseritamente notificata (ma di tanto, si ribadisce, non può dirsi raggiunta idonea prova) alla . Pt_2
L'avviso di cessione indirizzato alla stessa non risulta sottoscritta dalla cedente (cfr. all. 10). Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti degli odierni opponenti.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ( e Parte_1 [...]
). Parte_2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 03 luglio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15,43.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14501 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
e (Avv. Serafina Parte_1 Parte_2
Prestigiacomo) opponenti
E
(già società incorporante Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Renata Castellan e Sebastiano
[...]
Angelo Scarpa)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione del 26.10.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 3698/2021, emesso, su ricorso della in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale Controparte_3
di Palermo in data 27.08.2021; - Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che, con atto di fusione del 04.10.2021, si è fusa Controparte_3
per incorporazione in e che, in data 22.02.2022, quest'ultima ha Controparte_2
mutato la propria denominazione e ragione sociale in Controparte_1
Ciò detto, con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della 106, il Tribunale di CP_3
Palermo ha ingiunto a e - quest'ultima quale Parte_1 Parte_2
coobbligata rispetto ad uno dei contratti prodotti in monitorio - il pagamento della complessiva somma di € 13.924,12 in forza di tre contratti di finanziamento a suo tempo stipulati con
TI AN, oggetto di cessione in blocco del 14.12.2020, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 26.10.2021 e hanno, Parte_1 Parte_2
preliminarmente, eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e, contestando nel merito il credito azionato, hanno instato per la revoca del d.i. impugnato.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e invocato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Ciò posto, va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'opposizione spiegata nei confronti della già incorporata nella Controparte_3 [...]
in quanto non notificata direttamente a quest'ultima, dopo la fusione per Controparte_2
incorporazione della prima nella seconda dell'08.10.2021.
Sul punto, basti dire che l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 27.08.2021, può essere vista come una prosecuzione del rapporto giuridico originario con la società incorporata, a cui è subentrata la società incorporante.
Invero, nei giudizi in corso, che vedevano la società incorporata come parte, proseguono automaticamente con la società incorporante, senza interruzione del processo, e la società incorporante acquisisce la legittimazione attiva e passiva nei giudizi che riguardano la società incorporata. Deve trovare accoglimento, invece, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta formulata dagli opponenti.
È bene osservare, invero, che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. Civ., n.
3405/2024).
Invero, come statuito dalla Suprema Corte, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n. 15010/2024; n. 2780/2019).
In buona sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo a beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;
esso, tuttavia, non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.
Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
È errato, poi, ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, parte opposta assume di essere cessionaria di ben tre contratti stipulati dal con TI AN negli anni 2013 e 2014 (nn. 20164525317101, Parte_1
20164525317113, 20164525317113 all. 3, 4 e 5 fascicolo monitorio); le obbligazioni nascenti dal contratto n. 20164525317113 sono state assunte in qualità di coobbligata dalla . Pt_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., TI AN S.p.A ha ceduto pro- soluto il credito derivante dai contratti de quibus a con contratto di cessione in Controparte_3
blocco del 14.12.2020 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio): gli obblighi pubblicitari sono stati assolti – assume l'opposta – con la pubblicazione sulla G.U. n. 152 del 31.12.2020, che ha prodotto nella fase monitoria (all. 7).
Ebbene, la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in questa fase di opposizione non è idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Nel dettaglio, non si rinviene in atti l'allegato A) del contratto di cessione datato 14.12.2020 tra
TI AN e , che dovrebbe contenere l'elenco dei crediti. CP_3
Né tantomeno può, a tal fine, ricoprire pregio probatorio il doc. 5 del fascicolo dell'opposta, denominato “allegato A-elenco crediti”, che altro non è se non una lista di 3 rapporti contrattuali su sfondo nero, che reca esclusivamente il nome dell'opponente, con il codice di pratica attribuito dalla società e l'ammontare del presunto credito – lista, peraltro, di provenienza unilaterale e neppure sottoscritta (oltre che difficilmente leggibile).
La pubblicazione della cessione sulla G.U. n. 152 del 31.12.2020 non prova (si ribadisce) che i crediti per cui è causa siano compresi tra quelli oggetto di cessione in blocco da TI AN
a 106. CP_3
Quanto alle comunicazioni della cessione trasmesse dalla cessionaria al (all. CP_3 Parte_1
8) e alla (all. 10) datate 29.01.2021, deve osservarsi che non risulta che esse siano Pt_2
pervenute ai due opponenti.
A ben vedere, infatti, non vi è prova che le due cartoline di ricevimento allegate al fascicolo monitorio (all. 9 e 11) afferiscano alle missive prodotte.
D'altra parte, i due opponenti hanno sempre negato di avere ricevuto notizia della cessione.
Si aggiunga a tanto che gli avvisi di cessione devono essere sottoscritti da entrambe le parti (cedente e cessionario).
Secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, difatti, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Nella vicenda che ci occupa, ferma la mancanza di prova dell'avvenuta notifica degli atti di cessione, non può non osservarsi che, se alla comunicazione della cessione da parte della CP_3
al è allegata anche quella della cedente TI (cfr all. 8 monitorio), tanto non
[...] Parte_1
può dirsi di quella asseritamente notificata (ma di tanto, si ribadisce, non può dirsi raggiunta idonea prova) alla . Pt_2
L'avviso di cessione indirizzato alla stessa non risulta sottoscritta dalla cedente (cfr. all. 10). Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti degli odierni opponenti.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato ( e Parte_1 [...]
). Parte_2
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 03 luglio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina