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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2053/2024 sub 1
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIAGIO GIANCOLA
contro
C.F. ), non costituita in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
Il giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lecco n. 760/2024 del 24/10/2024;
rilevato che l'opponente ha successivamente formulato istanza ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza, l'opposta non si è costituita in giudizio;
Controparte_1
rilevato che l'opponente ha discusso oralmente la questione all'udienza del 18/02/2025, insistendo per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
considerato che
, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. può essere sospesa, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi;
considerato che tale clausola, ad avviso della giurisprudenza di merito, deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; considerato altresì che la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato
Pagina 1 dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione;
considerato che
, pur nella cognizione sommaria propria della presente fase, le eccezioni sollevate dalla parte opponente paiono meritevoli di approfondimento;
ritenuto pertanto opportuno nelle more disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 760/2024 del 24/10/2024.
Si comunichi.
Lecco, 10 marzo 2025
Il giudice dott. Alessandro Colnaghi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2053/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIAGIO GIANCOLA
contro
C.F. ), non costituita in giudizio Controparte_1 P.IVA_1
Il giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
rilevato che ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lecco n. 760/2024 del 24/10/2024;
rilevato che l'opponente ha successivamente formulato istanza ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica dell'istanza e del decreto di fissazione di udienza, l'opposta non si è costituita in giudizio;
Controparte_1
rilevato che l'opponente ha discusso oralmente la questione all'udienza del 18/02/2025, insistendo per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
considerato che
, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. può essere sospesa, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi;
considerato che tale clausola, ad avviso della giurisprudenza di merito, deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; considerato altresì che la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato
Pagina 1 dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione;
considerato che
, pur nella cognizione sommaria propria della presente fase, le eccezioni sollevate dalla parte opponente paiono meritevoli di approfondimento;
ritenuto pertanto opportuno nelle more disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
P.Q.M.
Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecco n. 760/2024 del 24/10/2024.
Si comunichi.
Lecco, 10 marzo 2025
Il giudice dott. Alessandro Colnaghi
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