Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'art. 21 della Convenzione stessa.