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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 28/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1781/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1781/2020 R.G., promossa da
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Marco Corradi, e con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio presso l'avv. Joseph Donegani
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Rosario Lumia;
Controparte_1 C.F._1
p.i. in persona del rappresentante legale p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di pace di Gela, con la sentenza n. 167/2020, depositata il 21.03.2020 a definizione del giudizio civile n. 495/2019 R.G.civ., in accoglimento della domanda dell'attrice CP_1
ha condannato in solido e
[...] Controparte_2 Controparte_4 [...]
chiamata in garanzia da alla restituzione all'attrice Parte_1 Controparte_2
della somma complessiva di euro 4.820,63, per estinzione anticipata del Controparte_1
1 finanziamento n. 2017714, nonchè al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice avv. Rosario Lumia, e ha altresì accertato il diritto delle parti ad esercitare le rispettive azioni di rivalsa come formulate nei rispettivi atti.
Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 24.11.2020, ha proposto Parte_1
appello avverso tale sentenza, chiedendo: “In accoglimento del presente appello per i motivi sopraesposti, riformare la sentenza n. 167/2020 emessa dal Giudice di Pace di Gela nella parte in cui ha ritenuto accertato il diritto (e non prescritto) della signora ad ottenere la Controparte_1 restituzione della parte di premio non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento e, comunque, nella parte in cui ha condannato la al pagamento - in Parte_1
solido con la e la - in favore della signora Controparte_2 Controparte_3
della somma di Euro 4.820,63, nonché delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte attrice. Il Tribunale voglia, per l'effetto dell'invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto alla signora e, quindi, rigettare la domanda, invece accolta e CP_1
condannare, conseguentemente, gli appellati alla restituzione di quanto in loro favore prestato in conseguenza della appellata sentenza e alle spese di giudizio di primo grado. In subordine, comunque, riformare la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto operante l'art. 9 della Convenzione intercorsa tra la e la e, conseguentemente, nella parte in cui Controparte_2 Parte_1
non ha estromesso dal processo la seconda per difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese e compensi anche per il presente giudizio.”.
Con comparsa depositata il 26.02.2021, si è costituita , chiedendo al Controparte_1
presente Tribunale, in funzione di giudice di appello: “In via del tutto preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IG.ra per tutte le Controparte_1
motivazioni di cui al capitolo specifico della presente comparsa di costituzione e, pertanto, estrometterla dal presente giudizio con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
Sempre in via preliminare, rigettare l'appello proposto da poiché Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente comparsa con conseguente conferma della sentenza n. 277/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela, nella persona dell'Avv.
Maria Salvatrice Farchica a conclusione della causa civile identificata al n. R.G. 226/2017; In subordine, qualora Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di rettificare la sentenza oggetto del presente gravame, riconoscere obbligata alla restituzione in favore dell'appellante esclusivamente l'appellata lasciando indenne la sig.ra . Con vittoria di spese, Controparte_2 Controparte_1
2 competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica dell'appello a Controparte_4
mezzo p.e.c. del 24.11.2020 risultante da pubblici registri, con relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna in atti, sicchè va dichiarata contumace. non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica dell'appello, Controparte_2
rinnovata con p.e.c. del 26.03.2021 al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, con relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna in atti, sicchè va dichiarata contumace.
2. E' provato documentalmente che n.q. di parte mutuataria, ha Controparte_1
sottoscritto il 24.12.2005 con n.q. di mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
parte mutuante, il contratto n. 2017714 di prestito personale mediante delegazione Controparte_2
di pagamento della retribuzione mensile di , con collegata polizza n. 297327 con Controparte_1 la compagnia di assicurazione per il “capitale lordo mutuato” di euro 29.040,00 Parte_1
da restituire in 120 rate mensili di euro 242,00 ciascuna, decorrenti da gennaio 2006, estinto anticipatamente alla data del 31.08.2007.
L'appello di va accolto per la ragione assorbente che, come fondatamente Parte_1 dedotto dall'appellante, è provato documentalmente che l'art. 9 della Convenzione stipulata da
[...]
e da a mezzo della mandataria con rappresentanza Parte_1 Controparte_2 [...]
prevede espressamente che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Controparte_4 garanzia assicurativa si considererà decaduta e il premio rimarrà acquisito dall'assicuratore”, sicchè la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione operata in primo grado Parte_1
dalla convenuta è infondata contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Controparte_2
primo grado.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello di va accolto, e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la domanda di di Controparte_2
chiamata in garanzia di va rigettata, condannando in solido Parte_1 Controparte_2
e in favore dell'attrice , alla restituzione della
[...] Controparte_4 Controparte_1
somma complessiva di euro 4.820,63, per estinzione anticipata del finanziamento n. 2017714, nonchè al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice avv. Rosario Lumia, compensando le spese di lite nei confronti di ex Parte_1
art. 92 c.p.c., tenuto conto della complessità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, con
3 restituzione a delle somme da essa versate in esecuzione dei capi della sentenza Parte_1
riformati.
La parziale riforma della sentenza appellata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di appello tra tutte le parti ex art. 92 c.p.c. .
P.Q.M.
dichiara la contumacia di (p.i. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante legale p.t., e di (p.i. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante legale p.t.; accoglie l'appello di (p.i. - c.f. ), e per l'effetto, in parziale Parte_1 P.IVA_1
riforma della sentenza n. 167/2020 del Giudice di pace di Gela, depositata il 21.03.2020 a definizione del giudizio civile n. 495/2019 R.G.civ., rigetta la domanda di di chiamata Controparte_2
in garanzia di condannando in solido e Parte_1 Controparte_2 [...]
in favore dell'attrice alla restituzione della somma Controparte_4 Controparte_1
complessiva di euro 4.820,63, per estinzione anticipata del finanziamento n. 2017714, nonchè al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice avv. Rosario Lumia, compensando le spese di lite nei confronti di con Parte_1
restituzione a delle somme da essa versate in esecuzione dei capi della sentenza Parte_1
riformati; compensa le spese del presente giudizio di appello tra tutte le parti.
Gela, 28/04/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1781/2020 R.G., promossa da
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Marco Corradi, e con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio presso l'avv. Joseph Donegani
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Rosario Lumia;
Controparte_1 C.F._1
p.i. in persona del rappresentante legale p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
p.i. ) in persona del rappresentante legale p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di pace di Gela, con la sentenza n. 167/2020, depositata il 21.03.2020 a definizione del giudizio civile n. 495/2019 R.G.civ., in accoglimento della domanda dell'attrice CP_1
ha condannato in solido e
[...] Controparte_2 Controparte_4 [...]
chiamata in garanzia da alla restituzione all'attrice Parte_1 Controparte_2
della somma complessiva di euro 4.820,63, per estinzione anticipata del Controparte_1
1 finanziamento n. 2017714, nonchè al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice avv. Rosario Lumia, e ha altresì accertato il diritto delle parti ad esercitare le rispettive azioni di rivalsa come formulate nei rispettivi atti.
Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 24.11.2020, ha proposto Parte_1
appello avverso tale sentenza, chiedendo: “In accoglimento del presente appello per i motivi sopraesposti, riformare la sentenza n. 167/2020 emessa dal Giudice di Pace di Gela nella parte in cui ha ritenuto accertato il diritto (e non prescritto) della signora ad ottenere la Controparte_1 restituzione della parte di premio non maturata in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento e, comunque, nella parte in cui ha condannato la al pagamento - in Parte_1
solido con la e la - in favore della signora Controparte_2 Controparte_3
della somma di Euro 4.820,63, nonché delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € CP_1
1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte attrice. Il Tribunale voglia, per l'effetto dell'invocata riforma, negare il diritto preteso e riconosciuto alla signora e, quindi, rigettare la domanda, invece accolta e CP_1
condannare, conseguentemente, gli appellati alla restituzione di quanto in loro favore prestato in conseguenza della appellata sentenza e alle spese di giudizio di primo grado. In subordine, comunque, riformare la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto operante l'art. 9 della Convenzione intercorsa tra la e la e, conseguentemente, nella parte in cui Controparte_2 Parte_1
non ha estromesso dal processo la seconda per difetto di legittimazione passiva. Con vittoria di spese e compensi anche per il presente giudizio.”.
Con comparsa depositata il 26.02.2021, si è costituita , chiedendo al Controparte_1
presente Tribunale, in funzione di giudice di appello: “In via del tutto preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della IG.ra per tutte le Controparte_1
motivazioni di cui al capitolo specifico della presente comparsa di costituzione e, pertanto, estrometterla dal presente giudizio con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
Sempre in via preliminare, rigettare l'appello proposto da poiché Parte_1
infondato in fatto e diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente comparsa con conseguente conferma della sentenza n. 277/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gela, nella persona dell'Avv.
Maria Salvatrice Farchica a conclusione della causa civile identificata al n. R.G. 226/2017; In subordine, qualora Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di rettificare la sentenza oggetto del presente gravame, riconoscere obbligata alla restituzione in favore dell'appellante esclusivamente l'appellata lasciando indenne la sig.ra . Con vittoria di spese, Controparte_2 Controparte_1
2 competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica dell'appello a Controparte_4
mezzo p.e.c. del 24.11.2020 risultante da pubblici registri, con relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna in atti, sicchè va dichiarata contumace. non si è costituita, nonostante la ritualità della notifica dell'appello, Controparte_2
rinnovata con p.e.c. del 26.03.2021 al difensore presso cui aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, con relative ricevute di avvenuta accettazione e consegna in atti, sicchè va dichiarata contumace.
2. E' provato documentalmente che n.q. di parte mutuataria, ha Controparte_1
sottoscritto il 24.12.2005 con n.q. di mandataria con rappresentanza di Controparte_4 [...]
parte mutuante, il contratto n. 2017714 di prestito personale mediante delegazione Controparte_2
di pagamento della retribuzione mensile di , con collegata polizza n. 297327 con Controparte_1 la compagnia di assicurazione per il “capitale lordo mutuato” di euro 29.040,00 Parte_1
da restituire in 120 rate mensili di euro 242,00 ciascuna, decorrenti da gennaio 2006, estinto anticipatamente alla data del 31.08.2007.
L'appello di va accolto per la ragione assorbente che, come fondatamente Parte_1 dedotto dall'appellante, è provato documentalmente che l'art. 9 della Convenzione stipulata da
[...]
e da a mezzo della mandataria con rappresentanza Parte_1 Controparte_2 [...]
prevede espressamente che “In caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Controparte_4 garanzia assicurativa si considererà decaduta e il premio rimarrà acquisito dall'assicuratore”, sicchè la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione operata in primo grado Parte_1
dalla convenuta è infondata contrariamente a quanto statuito dal Giudice di Controparte_2
primo grado.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello di va accolto, e per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, la domanda di di Controparte_2
chiamata in garanzia di va rigettata, condannando in solido Parte_1 Controparte_2
e in favore dell'attrice , alla restituzione della
[...] Controparte_4 Controparte_1
somma complessiva di euro 4.820,63, per estinzione anticipata del finanziamento n. 2017714, nonchè al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice avv. Rosario Lumia, compensando le spese di lite nei confronti di ex Parte_1
art. 92 c.p.c., tenuto conto della complessità dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, con
3 restituzione a delle somme da essa versate in esecuzione dei capi della sentenza Parte_1
riformati.
La parziale riforma della sentenza appellata giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di appello tra tutte le parti ex art. 92 c.p.c. .
P.Q.M.
dichiara la contumacia di (p.i. in persona del Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante legale p.t., e di (p.i. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante legale p.t.; accoglie l'appello di (p.i. - c.f. ), e per l'effetto, in parziale Parte_1 P.IVA_1
riforma della sentenza n. 167/2020 del Giudice di pace di Gela, depositata il 21.03.2020 a definizione del giudizio civile n. 495/2019 R.G.civ., rigetta la domanda di di chiamata Controparte_2
in garanzia di condannando in solido e Parte_1 Controparte_2 [...]
in favore dell'attrice alla restituzione della somma Controparte_4 Controparte_1
complessiva di euro 4.820,63, per estinzione anticipata del finanziamento n. 2017714, nonchè al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice avv. Rosario Lumia, compensando le spese di lite nei confronti di con Parte_1
restituzione a delle somme da essa versate in esecuzione dei capi della sentenza Parte_1
riformati; compensa le spese del presente giudizio di appello tra tutte le parti.
Gela, 28/04/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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