Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 12 maggio 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 77/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano ( ) – pec. CodiceFiscale_1
t, giusta procura generale alle liti per Email_1
Notaio di Roma del 23.01.2023 Rep. n. 37590, ed elettivamente Per_1 domiciliato a OL (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...], C.F. , rapp.ta e difesa, C.F._2 in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Valeria Russo (CF
e con lei elettivamente domiciliata in C/mare di BI (Na) C.F._3 alla Via Schito 121/F.
Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni dalla cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica PEC Email_2
o al seguente numero di fax 081 8721921
APPELLATO
1
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, la ricorrente – odierna appellata dedusse di aver presentato in data 18/04/2018 domanda n. 3930777807867 per l'accertamento dell'invalidità civile, allo scopo di ottenere i relativi benefici di legge. Con verbale del 30/04/2018, la Commissione Medica di Prima Istanza aveva dichiarato la ricorrente: “INVALIDA con TOTALE e PERMANENTE INABILITA' LAVORATIVA: 100% ART. 2 E 12 L. 118/71- data decorrenza 18/04/2018”: pertanto aveva inoltrato in data 20/06/2022 richiesta di pagamento con modulo AP70 all'Inps di Castellammare di BI preposta alla liquidazione di quanto dovuto. Dedusse che l' non Pt_1 aveva adempiuto e chiese dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile assoluta L. pari al 100% a far data dalla Numer_1 domanda amministrativa del 18/04/2018 sussistendone tutti i presupposti reddituali e socio-sanitari, con la conseguente condanna dell'INPS, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in suo favore della relativa prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta e spese, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.1728/2023 pubblicata il 4.12.2023 il Giudice adito accolse il ricorso ritenendo infondato il diniego dell'INPS per asserita carenza del requisito anagrafico. Quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente alla pensione di invalidità civile, condannò l'Inps al pagamento dei ratei maturati e non riscossi della pensione di inabilità, dal 18/04/2018 al soddisfo, con interessi legali, oltre ulteriori accessori di legge e spese, con attribuzione.
Con atto depositato il 10.01.2024 ha proposto tempestivo gravame l'INPS rilevando che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – la ricorrente non poteva beneficiare dell'incremento di età di un anno previsto dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011 perché aveva compiuto 65 anni e 7 mesi il 07.05.2017, prima che l'aumento di un anno entrasse in vigore. Ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso.
Si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note delle parti costituite;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Deve premettersi che, come riconosciuto nello stesso atto di appello dall'INPS, dal 01.01.2018 l'assegno sociale spetta dal compimento dei 66 anni e 7 mesi.
Considerato che
parte ricorrente è nata il [...] e che la domanda amministrativa diretta a conseguire la pensione di inabilità civile è stata
2 presentata- come è pacifico - in data 18.04.2018, non si comprendono le ragioni per le quali l'INPS intenda negare l'erogazione della prestazione per il breve lasso temporale in cui la stessa competeva all' . CP_1
Invero la stessa difesa dell' , nell'atto di appello, ha evidenziato Pt_1 preliminarmente che dal 01.01.2018 l'assegno sociale spetta dal compimento dei 66 anni e 7 mesi. Ha precisato che l'incremento di 7 mesi è dovuto all'aumento della speranza di vita ex art. 12 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/10), cui hanno fatto seguito il D.M.
6.12.2011 che ha stabilito un adeguamento di 3 mesi e il D.M. 16.12.2014 che ha previsto un adeguamento di ulteriori 4 mesi;
l'innalzamento dell'età - dal limite originario di 65 anni a quello di 66 anni -è stato previsto dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011 ed è vigente a decorrere dall'1.1.2018.
L'incremento anagrafico relativo all'assegno sociale, secondo la difesa INPS, si riverbera sull'assegno di invalidità civile che:
- fino al 31.12.2017 può essere chiesto da coloro che abbiano un'età dai 18 anni ai 65 anni e 7 mesi;
- e dal 01.01.2018 può essere chiesto da coloro che abbiano un'età dai 18 anni fino ai 66 anni e 7 mesi.
Da tale premessa l'INPS ha tratto la conclusione secondo cui la domanda amministrativa per la pensione di inabilità civile doveva essere presentata dalla entro il 06.05.2017, prima del compimento di 65 anni + 7 mesi, con CP_1 la conseguenza che la domanda amministrativa del 18.04.2018 sarebbe da reputarsi tardiva.
La suddetta conclusione, posta a fondamento del gravame, non può essere condivisa.
Il Giudice, di contro, ha fatto corretta applicazione della disciplina normativa come interpretata secondo l'orientamento della Suprema Corte.
Il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile (nonché all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti) è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età tempo per tempo stabilite ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici (ex art. 18, comma 4, del D.L. nr. 98 del 2011, come sostituito dall' art. 1, comma 1, della Legge nr. 111 del 2011), secondo il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi di speranza di vita introdotto dal D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, convertito in legge nr. 122 del 2010 (v. C. Cass. L. Ordinanza n. 30152 del 22/11/2024).
“La successione di norme nel tempo le quali hanno gradualmente innalzato l'età anagrafica per accedere alla prestazione pensionistica di tre mesi in tre mesi, in relazione alla crescita dell'aspettativa di vita, conducono alla conclusione che la
3 richiedente”, nata il [...], alla data di presentazione della domanda per ottenere la pensione d'inabilità (18.04.2018), non aveva ancora 66 anni e 7 mesi, corrispondenti al requisito anagrafico introdotto a far data dall'1.01.2018, come indicato dall'INPS. Infatti “il possesso del requisito anagrafico utile al conseguimento della prestazione va valutato con riferimento alla legge ratione temporis applicabile al momento di presentazione della domanda, poiché tale criterio è il solo compatibile con la previsione di un meccanismo di progressivo adeguamento dell'età all'aspettativa di vita, sì come finalizzato a politiche di contenimento della spesa pubblica pensionistica;
in base a quanto stabilito dall'art. 3, co.6, L. n. 335 del 1995 al raggiungimento del requisito anagrafico la prestazione è sostituita dall'assegno sociale, e, pertanto, l'innalzamento del requisito anagrafico per usufruire della pensione, provoca altresì il differimento del riconoscimento dell'assegno sociale in via sostitutiva della prestazione originaria”.
Resta pertanto irrilevante che la richiedente, dopo poche settimane, raggiunti i 66 anni e 7 mesi, avrebbe ottenuto l'assegno sociale, “poiché in ogni caso, essendo ancora in possesso del requisito anagrafico (oltre che quello sanitario) alla data della richiesta originaria, l'INPS non avrebbe dovuto negarle, sia pure se solo per pochi mesi, il riconoscimento diritto alla pensione” (v. C. Cass. L ordinanza n. 450/2023).
In conclusione «la domanda relativa alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge nr. 118 del 1971 può essere proposta solo prima del compimento dell'età anagrafica prevista per legge e deve essere accolta (nella ricorrenza degli altri presupposti) se la condizione invalidante si perfeziona entro tale data, come ratione temporis stabilita in ragione dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aumento della speranza di vita» (v. C. Cass. L. Ordinanza n. 30152 del 22/11/2024).
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
4 condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 965,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario Avv. Valeria Russo;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in OL il 12 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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