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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 5.11.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1612/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente TRA
Parte_1
, nella persona del
[...]
Direttore p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, n. 11(PEC ads. telefax: 0814979313 Servizio, Email_1 Email_2
Polisweb:ADS80030620639); APPELLANTE E
nato a [...] il [...], CF: , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
FA TA, CF: , presso il quale elettivamente domicilia in Parete (Ce) CodiceFiscale_2 alla via Marconi, 151, Pec: Email_3
APPELLATO NONCHE'
“ (P.I. , in persona del rlpt;
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.4.2023, l' Parte_2 in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 780/23 del 27.2.23, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva accolto l'opposizione proposta da in proprio e Controparte_1 quale r.l. della società avverso l'ordinanza ingiunzione n. 82763 del Controparte_2
15.11.2019, annullandola. Con l'indicata ordinanza era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 16.000,00, per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f bis) del CP_3 perché, nelle predette qualità, avrebbe installato e consentito l'uso di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS presso il bar pasticceria (luogo aperto al pubblico), di UC Bianca, sito in Curti alla via Kennedy n. 17/19, ove, tuttavia, veniva esercitata anche attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto della YB in assenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Ha censurato l'impugnata sentenza deducendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, perché non avrebbe considerato che in capo al gestore gravano obblighi di controllo e verifica in ordine al rilascio delle autorizzazioni e, in ogni caso, non avrebbe valutato che la società del non poteva non avere conoscenza CP_1 dell'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse, in quanto frequentava l'esercizio commerciale in questione per prelevare gli incassi degli apparecchi installati.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il in proprio, il quale ha reiterato CP_1
l'eccezione di nullità della sanzione deducendo l'omessa notifica dell'avviso di intimazione, ex art. 14, c. 6, L. n. 689/81; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, reiterando le deduzioni sollevate in primo grado in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione e alla carenza probatoria in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. Viceversa, non si è costituita la società appellata in quanto, come emergente dalla notifica e dalla visura camerale allegata da parte appellante, risulta estinta per cancellazione dal RRII.
1.2. Con decreto del Presidente della V sezione civile è stata fissata l'udienza del 4.10.2023, al cui esito la Corte ha rigettato la richiesta di parte appellante di concessione di un termine per la vocatio in ius dell'ex socio unico della società , quale successore ex art. 110 Controparte_2
c.p.c. della stessa, cancellata dal registro delle imprese dopo la proposizione dell'atto di appello e dunque estinta evidenziando che “..la morte della parte nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza- ingiunzione (morte alla quale è da equiparare l'estinzione della società) comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi – e la conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. 2, n° 29577 del 22/10/2021); ovviamente la materia del contendere rimane nel caso di specie pienamente sussistente nei confronti del legale rappresentante della società (il ), autore della violazione…”. CP_1
Ha poi rinviato la causa per discussione all'udienza del 24.2.2027. 1.3. Con successivo decreto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli, n. 402/24 del 12.12.2024, è stata disposta la riassegnazione alla sezione lavoro di 274 fascicoli pendenti sui ruoli delle sezioni civili I e V, tra cui la presente causa. Conseguentemente, il Presidente di questa sezione in data 19.2.2025 ha emesso decreto, ritualmente comunicato ai procuratori costituiti, di nomina del sottoscritto relatore e fissazione dell'udienza di discussione dell'8.10.2025, innanzi al collegio della I Unità sezione lavoro. Con successivo provvedimento dell'8.9.2025, ritualmente comunicato ai procuratori delle parti, infine, è stata disposta la trattazione in modalità cartolare di tale udienza ex art 127 ter c.p.c.. A seguito dell'esame delle note scritte depositate per l'udienza dell'8.10.2025, la Corte, ritenutane la necessita, ha onerato parte appellante del deposito dell'avviso di notifica n.59287 del 17.09.2015 indicato all'all.3 della memoria di costituzione del fascicolo di I grado.
1.4. All'esito dell'odierna udienza cartolare, esaminate le note di trattazione fatte pervenire dalle parti ed il documento prodotto dall'appellante, la causa è stata decisa.
2. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della società in quanto la sua estinzione ha comportato l'estinzione Controparte_2 dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi – con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. 2, n° 29577 del 22/10/2021).
3. Quanto alla posizione del destinatario dell'ordinanza ingiunzione in proprio, l'appello CP_1
è fondato e va accolto per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
3.1. In fatto, va sinteticamente ricostruito quanto segue. In data 17.6.2015 militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Capua si recavano in Curti (Ce) al Viale Kennedy n. 17/19, presso l'esercizio commerciale di UC Bianca, adibito a bar- pasticceria, ove accertavano che ivi erano installati 4 apparecchi da intrattenimento per la raccolta di giochi, di cui all'art.110 comma 6 a) TULPS di proprietà della di cui r.l. Controparte_2 era . I finanzieri constatavano, altresì, che in detto locale era anche espletata l'attività Controparte_1 di raccolta scommesse su eventi sportivi per conto della STANLEYBET. Acquisivano dalla UC il contratto con la YB e due ricevute di ritiro degli incassi degli apparecchi da intrattenimento della n. 6 dell'11.5.2015 e n. 7 del 29.5.2015. Controparte_2
Trasmessa la comunicazione all' di , quest'ultima, verificata Parte_2 Pt_1
l'assenza in capo al predetto esercizio commerciale dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, con avviso di notifica n. 59287 del 17.09.2015 - consegnato in mani proprie di Controparte_1
l'8.10.2015 - contestava a quest'ultimo, in proprio e quale rl della indicata società, la violazione di cui all'art. 110, co. 9 lett. f bis) TULPS secondo cui “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”. produceva memoria difensiva e non si avvaleva della facoltà di pagamento della sanzione in CP_1 misura ridotta;
di seguito, l'Agenzia emanava l'ordinanza ingiunzione opposta, nella quale si dava altresì atto che il aveva anche reiterato la violazione, perchè resosi responsabile dello stesso CP_1 illecito amministrativo presso il diverso pubblico esercizio commerciale, sempre di titolarità di UC Bianca, sito in Aversa alla via dell'Olmo n. 38, come accertato dalla GdF Nucleo Operativo di Aversa e sanzionato con altra ordinanza ingiunzione del 16.4.2019. 3.2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la possibilità di installare o di consentire l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co.6 lett. a), sulla base della licenza prevista CP_3 dall'art. 86 riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 CP_3
T.U.L.P.S. per l'esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l'esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855 Rv. 664234-01). La Suprema Corte ha evidenziato che la finalità della previsione in esame è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l'uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale. Se ciò è vero, è allora chiaro che, così come evincibile anche dal dato letterale, la norma punisca sia la installazione sia il consentire l'uso degli apparecchi in esame, in locali ove si raccolgono scommesse e siano privi dell'autorizzazione di polizia ex art 88 tulps, stante la maggiore pericolosità sociale connessa al fatto di essere utilizzate nei locali destinati alla raccolta di scommesse (cfr. Cass. sez. 2, n. 35019/2023 pubbl. il 14/12/2023). Dunque – ha chiarito la Suprema Corte - sui soggetti proprietari degli apparecchi di gioco, che li distribuiscono e li installano, gravano obblighi di controllo sia nel momento della distribuzione e installazione sia nella fase dell'uso, che deve avvenire nella vigenza delle autorizzazioni prescritte (Cass., Sez. 2, 14/12/2023, n. 35019, nonché di recente Cass. sez. 2, n. 14040/2025 pubbl. 26.5.2025). Ciò posto, va altresì rimarcato che è consolidato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'art. 3, legge n. 689/1981 - secondo il quale per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass., Sez. 2, 27/2/2024, n. 5127; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 29927; Cass., Sez. 6-2, 18/6/2020 n. 11777, Rv. 658212-01; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 24081; Cass., Sez. 1, 8/2/2016, n. 2406; Cass. SU, 20/9/2009, n. 20930; Cass., Sez. 2, 11/6/2007, n. 13610, Rv. 597317- 01). E', dunque, escluso che la responsabilità dell'autore dell'infrazione possa venir meno per il mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, occorrendo che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza: “la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa non è riferita alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse, ma alla condotta propria del proprietario e installatore degli apparecchi, dovendo il ricorrente dimostrare, al fine di escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, ai sensi dell'art. 3, legge 689/1981, di avere consentito l'uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l'esercente non avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva.” (così Cass. sez. n. 14040/2025 pubbl. 26.5.2025; nonché Cass., Sez. 2, 22/11/2024, n. 30148; Cass., Sez. 2, 28/2/2019, n. 6018; Cass., Sez. 2, 15/1/2018, n. 720).
2.3. Operate siffatte premesse, osserva la Corte che nella fattispecie in esame è pacifico che gli apparecchi della società amministrata dal fossero usati in locale aperto al pubblico ove veniva CP_1 svolta anche attività di raccolta di scommesse, in assenza della prescritta autorizzazione di polizia ex art 88 tulps. Orbene, premesso che, come sopra illustrato, a carico del titolare e installatore degli apparecchi di intrattenimento grava l'obbligo di controllo costante presso i medesimi locali dell'esercizio di eventuale attività di raccolta di scommesse e della titolarità della relativa autorizzazione di polizia, e tenuto conto della presunzione di colpa derivante dall'art. 3 l.n. 689/81, non può non evidenziarsi che non è stata allegata né documentata alcuna circostanza idonee a dimostrarne una incolpevole ignoranza. Invero, l'opponente si è limitato ad affermare che: al momento dell'installazione degli apparecchi la UC non avrebbe esercitato attività di scommesse per conto della YB;
l'accertamento operato dalla GdF non avrebbe valenza probatoria nei suoi confronti perché operato nei confronti di soggetto estraneo al le due ricevute di incasso acquisite dai finanzieri non avrebbero data CP_1 certa e non sarebbero idonee a dimostrare la presenza degli esattori della società presso il locale;
infine, la circostanza che la UC fosse iscritta nell'elenco RIES aveva ingenerato un affidamento in ordine alla titolarità delle autorizzazioni di polizia. Si tratta di osservazioni poco convincenti. Oltre a ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità – come sopra illustrato – ha chiarito che l'obbligo di controllo gravante sul titolare degli apparecchi opera sia al momento dell'installazione che per la fase in cui ne consente l'uso, non può non evidenziarsi che gli accertamenti contenuti nel verbale della Guardia di Finanza, seppur relativi alla ditta UC, fanno fede fino a querela di falso erga omnes delle circostanza che i pubblici ufficiali hanno attestato aver personalmente constatato. L'iscrizione della UC nel Registro degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento in Italia non contiene alcuna attestazione in ordine al possesso delle autorizzazioni di polizia ex art 88 TULPS, sicchè appare circostanza del tutto inidonea ad ingenerare un legittimo affidamento in capo, peraltro, ad un operatore del settore come il CP_1
Quanto alle ricevute di incasso, si tratta di documenti che contengono la sottoscrizione del rappresentante della società ed il relativo timbro (contenente l'indicazione della sede e della P.Iva), che non sono stati disconosciuti, per cui allo stato non ricorrono elementi per dubitare della loro veridicità. D'altro canto, è del tutto verosimile che, secondo l'id quod plerumque accidit, la società procedesse al periodico prelievo degli incassi contenuti negli apparecchi. Ebbene, appare davvero improbabile che la società non potesse non essersi accorta della raccolta delle scommesse per conto della YB posto che i suoi esattori, che sono “figure professionali del settore”, si recavano sul posto per prelevare gli incassi dagli apparecchi, per consegnare la percentuale di incassi al gestore. A conferma di ciò deve soggiungersi che dalla documentazione in atti (cfr. Elenco soggetti Ries) emerge che la società del aveva installato e consentito illegittimamente l'utilizzo dei suoi CP_1 apparecchi anche presso altro esercizio commerciale della medesima UC, dedito ad agenzia di scommesse, sito in Aversa alla via Dell'Olmo n. 38/40, con ciò confermando che era solita non controllare o “tollerare” l'uso dei suoi apparecchi anche presso locali privi delle autorizzazioni di polizia.
3.4. Resta da evidenziare, infine, che l'Amministrazione ha fornito prova della notifica tempestiva dell'avviso di intimazione (avvenuta in mani proprie di nella duplice Controparte_1 qualità, in data 8.10.2015), sicchè deve escludersi la denunciata nullità della sanzione ai sensi dell'art. 14, co. 6 l.n. 689/81. 3.5. Alla luce delle considerazioni esposte, va dunque riformata la sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione presentata da con ricorso depositato in data 3.1.2020. Controparte_1
4. Quanto alle spese di lite, non possono essere poste a carico della parte soccombente le spese del primo grado, ove la parte vittoriosa si è difesa avvalendosi di un funzionario delegato, essendo noto che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825). Parte appellata va, invece, condannata alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (in relazione all'entità della sanzione) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 82763 del 15.11.2019 proposta da con ricorso del 3.1.2020; Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della società Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro Controparte_1
2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge. Napoli, così deciso in data 5.11.2025 Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa
dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Chiara Di Benedetto Consigliere relatore all'esito della camera di consiglio del 5.11.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1612/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente TRA
Parte_1
, nella persona del
[...]
Direttore p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, n. 11(PEC ads. telefax: 0814979313 Servizio, Email_1 Email_2
Polisweb:ADS80030620639); APPELLANTE E
nato a [...] il [...], CF: , rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
FA TA, CF: , presso il quale elettivamente domicilia in Parete (Ce) CodiceFiscale_2 alla via Marconi, 151, Pec: Email_3
APPELLATO NONCHE'
“ (P.I. , in persona del rlpt;
Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.4.2023, l' Parte_2 in epigrafe indicata ha proposto appello avverso la sentenza n. 780/23 del 27.2.23, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva accolto l'opposizione proposta da in proprio e Controparte_1 quale r.l. della società avverso l'ordinanza ingiunzione n. 82763 del Controparte_2
15.11.2019, annullandola. Con l'indicata ordinanza era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 16.000,00, per violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f bis) del CP_3 perché, nelle predette qualità, avrebbe installato e consentito l'uso di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 TULPS presso il bar pasticceria (luogo aperto al pubblico), di UC Bianca, sito in Curti alla via Kennedy n. 17/19, ove, tuttavia, veniva esercitata anche attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto della YB in assenza della prescritta licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Ha censurato l'impugnata sentenza deducendo che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto insussistente l'elemento psicologico dell'illecito amministrativo, perché non avrebbe considerato che in capo al gestore gravano obblighi di controllo e verifica in ordine al rilascio delle autorizzazioni e, in ogni caso, non avrebbe valutato che la società del non poteva non avere conoscenza CP_1 dell'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse, in quanto frequentava l'esercizio commerciale in questione per prelevare gli incassi degli apparecchi installati.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il in proprio, il quale ha reiterato CP_1
l'eccezione di nullità della sanzione deducendo l'omessa notifica dell'avviso di intimazione, ex art. 14, c. 6, L. n. 689/81; nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello, reiterando le deduzioni sollevate in primo grado in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione e alla carenza probatoria in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. Viceversa, non si è costituita la società appellata in quanto, come emergente dalla notifica e dalla visura camerale allegata da parte appellante, risulta estinta per cancellazione dal RRII.
1.2. Con decreto del Presidente della V sezione civile è stata fissata l'udienza del 4.10.2023, al cui esito la Corte ha rigettato la richiesta di parte appellante di concessione di un termine per la vocatio in ius dell'ex socio unico della società , quale successore ex art. 110 Controparte_2
c.p.c. della stessa, cancellata dal registro delle imprese dopo la proposizione dell'atto di appello e dunque estinta evidenziando che “..la morte della parte nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza- ingiunzione (morte alla quale è da equiparare l'estinzione della società) comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi – e la conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. 2, n° 29577 del 22/10/2021); ovviamente la materia del contendere rimane nel caso di specie pienamente sussistente nei confronti del legale rappresentante della società (il ), autore della violazione…”. CP_1
Ha poi rinviato la causa per discussione all'udienza del 24.2.2027. 1.3. Con successivo decreto del Presidente della Corte d'Appello di Napoli, n. 402/24 del 12.12.2024, è stata disposta la riassegnazione alla sezione lavoro di 274 fascicoli pendenti sui ruoli delle sezioni civili I e V, tra cui la presente causa. Conseguentemente, il Presidente di questa sezione in data 19.2.2025 ha emesso decreto, ritualmente comunicato ai procuratori costituiti, di nomina del sottoscritto relatore e fissazione dell'udienza di discussione dell'8.10.2025, innanzi al collegio della I Unità sezione lavoro. Con successivo provvedimento dell'8.9.2025, ritualmente comunicato ai procuratori delle parti, infine, è stata disposta la trattazione in modalità cartolare di tale udienza ex art 127 ter c.p.c.. A seguito dell'esame delle note scritte depositate per l'udienza dell'8.10.2025, la Corte, ritenutane la necessita, ha onerato parte appellante del deposito dell'avviso di notifica n.59287 del 17.09.2015 indicato all'all.3 della memoria di costituzione del fascicolo di I grado.
1.4. All'esito dell'odierna udienza cartolare, esaminate le note di trattazione fatte pervenire dalle parti ed il documento prodotto dall'appellante, la causa è stata decisa.
2. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti della società in quanto la sua estinzione ha comportato l'estinzione Controparte_2 dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi – con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. 2, n° 29577 del 22/10/2021).
3. Quanto alla posizione del destinatario dell'ordinanza ingiunzione in proprio, l'appello CP_1
è fondato e va accolto per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
3.1. In fatto, va sinteticamente ricostruito quanto segue. In data 17.6.2015 militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Capua si recavano in Curti (Ce) al Viale Kennedy n. 17/19, presso l'esercizio commerciale di UC Bianca, adibito a bar- pasticceria, ove accertavano che ivi erano installati 4 apparecchi da intrattenimento per la raccolta di giochi, di cui all'art.110 comma 6 a) TULPS di proprietà della di cui r.l. Controparte_2 era . I finanzieri constatavano, altresì, che in detto locale era anche espletata l'attività Controparte_1 di raccolta scommesse su eventi sportivi per conto della STANLEYBET. Acquisivano dalla UC il contratto con la YB e due ricevute di ritiro degli incassi degli apparecchi da intrattenimento della n. 6 dell'11.5.2015 e n. 7 del 29.5.2015. Controparte_2
Trasmessa la comunicazione all' di , quest'ultima, verificata Parte_2 Pt_1
l'assenza in capo al predetto esercizio commerciale dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, con avviso di notifica n. 59287 del 17.09.2015 - consegnato in mani proprie di Controparte_1
l'8.10.2015 - contestava a quest'ultimo, in proprio e quale rl della indicata società, la violazione di cui all'art. 110, co. 9 lett. f bis) TULPS secondo cui “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”. produceva memoria difensiva e non si avvaleva della facoltà di pagamento della sanzione in CP_1 misura ridotta;
di seguito, l'Agenzia emanava l'ordinanza ingiunzione opposta, nella quale si dava altresì atto che il aveva anche reiterato la violazione, perchè resosi responsabile dello stesso CP_1 illecito amministrativo presso il diverso pubblico esercizio commerciale, sempre di titolarità di UC Bianca, sito in Aversa alla via dell'Olmo n. 38, come accertato dalla GdF Nucleo Operativo di Aversa e sanzionato con altra ordinanza ingiunzione del 16.4.2019. 3.2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che la possibilità di installare o di consentire l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co.6 lett. a), sulla base della licenza prevista CP_3 dall'art. 86 riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 CP_3
T.U.L.P.S. per l'esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l'esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855 Rv. 664234-01). La Suprema Corte ha evidenziato che la finalità della previsione in esame è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l'uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale. Se ciò è vero, è allora chiaro che, così come evincibile anche dal dato letterale, la norma punisca sia la installazione sia il consentire l'uso degli apparecchi in esame, in locali ove si raccolgono scommesse e siano privi dell'autorizzazione di polizia ex art 88 tulps, stante la maggiore pericolosità sociale connessa al fatto di essere utilizzate nei locali destinati alla raccolta di scommesse (cfr. Cass. sez. 2, n. 35019/2023 pubbl. il 14/12/2023). Dunque – ha chiarito la Suprema Corte - sui soggetti proprietari degli apparecchi di gioco, che li distribuiscono e li installano, gravano obblighi di controllo sia nel momento della distribuzione e installazione sia nella fase dell'uso, che deve avvenire nella vigenza delle autorizzazioni prescritte (Cass., Sez. 2, 14/12/2023, n. 35019, nonché di recente Cass. sez. 2, n. 14040/2025 pubbl. 26.5.2025). Ciò posto, va altresì rimarcato che è consolidato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui l'art. 3, legge n. 689/1981 - secondo il quale per le violazioni sanzionate in via amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa - postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che l'abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di avere agito senza colpa (Cass., Sez. 2, 27/2/2024, n. 5127; Cass., Sez. 2, 24/11/2020, n. 29927; Cass., Sez. 6-2, 18/6/2020 n. 11777, Rv. 658212-01; Cass., Sez. 5, 19/12/2019, n. 24081; Cass., Sez. 1, 8/2/2016, n. 2406; Cass. SU, 20/9/2009, n. 20930; Cass., Sez. 2, 11/6/2007, n. 13610, Rv. 597317- 01). E', dunque, escluso che la responsabilità dell'autore dell'infrazione possa venir meno per il mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, occorrendo che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza: “la prova contraria necessaria a vincere la presunzione di colpa non è riferita alla condotta altrui di svolgimento delle scommesse, ma alla condotta propria del proprietario e installatore degli apparecchi, dovendo il ricorrente dimostrare, al fine di escludere l'elemento soggettivo dell'illecito, ai sensi dell'art. 3, legge 689/1981, di avere consentito l'uso degli apparecchi perché ignorava senza colpa che l'esercente non avesse la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'attività di raccolta di scommesse che pure eseguiva.” (così Cass. sez. n. 14040/2025 pubbl. 26.5.2025; nonché Cass., Sez. 2, 22/11/2024, n. 30148; Cass., Sez. 2, 28/2/2019, n. 6018; Cass., Sez. 2, 15/1/2018, n. 720).
2.3. Operate siffatte premesse, osserva la Corte che nella fattispecie in esame è pacifico che gli apparecchi della società amministrata dal fossero usati in locale aperto al pubblico ove veniva CP_1 svolta anche attività di raccolta di scommesse, in assenza della prescritta autorizzazione di polizia ex art 88 tulps. Orbene, premesso che, come sopra illustrato, a carico del titolare e installatore degli apparecchi di intrattenimento grava l'obbligo di controllo costante presso i medesimi locali dell'esercizio di eventuale attività di raccolta di scommesse e della titolarità della relativa autorizzazione di polizia, e tenuto conto della presunzione di colpa derivante dall'art. 3 l.n. 689/81, non può non evidenziarsi che non è stata allegata né documentata alcuna circostanza idonee a dimostrarne una incolpevole ignoranza. Invero, l'opponente si è limitato ad affermare che: al momento dell'installazione degli apparecchi la UC non avrebbe esercitato attività di scommesse per conto della YB;
l'accertamento operato dalla GdF non avrebbe valenza probatoria nei suoi confronti perché operato nei confronti di soggetto estraneo al le due ricevute di incasso acquisite dai finanzieri non avrebbero data CP_1 certa e non sarebbero idonee a dimostrare la presenza degli esattori della società presso il locale;
infine, la circostanza che la UC fosse iscritta nell'elenco RIES aveva ingenerato un affidamento in ordine alla titolarità delle autorizzazioni di polizia. Si tratta di osservazioni poco convincenti. Oltre a ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità – come sopra illustrato – ha chiarito che l'obbligo di controllo gravante sul titolare degli apparecchi opera sia al momento dell'installazione che per la fase in cui ne consente l'uso, non può non evidenziarsi che gli accertamenti contenuti nel verbale della Guardia di Finanza, seppur relativi alla ditta UC, fanno fede fino a querela di falso erga omnes delle circostanza che i pubblici ufficiali hanno attestato aver personalmente constatato. L'iscrizione della UC nel Registro degli esercenti abilitati alle attività connesse agli apparecchi da intrattenimento in Italia non contiene alcuna attestazione in ordine al possesso delle autorizzazioni di polizia ex art 88 TULPS, sicchè appare circostanza del tutto inidonea ad ingenerare un legittimo affidamento in capo, peraltro, ad un operatore del settore come il CP_1
Quanto alle ricevute di incasso, si tratta di documenti che contengono la sottoscrizione del rappresentante della società ed il relativo timbro (contenente l'indicazione della sede e della P.Iva), che non sono stati disconosciuti, per cui allo stato non ricorrono elementi per dubitare della loro veridicità. D'altro canto, è del tutto verosimile che, secondo l'id quod plerumque accidit, la società procedesse al periodico prelievo degli incassi contenuti negli apparecchi. Ebbene, appare davvero improbabile che la società non potesse non essersi accorta della raccolta delle scommesse per conto della YB posto che i suoi esattori, che sono “figure professionali del settore”, si recavano sul posto per prelevare gli incassi dagli apparecchi, per consegnare la percentuale di incassi al gestore. A conferma di ciò deve soggiungersi che dalla documentazione in atti (cfr. Elenco soggetti Ries) emerge che la società del aveva installato e consentito illegittimamente l'utilizzo dei suoi CP_1 apparecchi anche presso altro esercizio commerciale della medesima UC, dedito ad agenzia di scommesse, sito in Aversa alla via Dell'Olmo n. 38/40, con ciò confermando che era solita non controllare o “tollerare” l'uso dei suoi apparecchi anche presso locali privi delle autorizzazioni di polizia.
3.4. Resta da evidenziare, infine, che l'Amministrazione ha fornito prova della notifica tempestiva dell'avviso di intimazione (avvenuta in mani proprie di nella duplice Controparte_1 qualità, in data 8.10.2015), sicchè deve escludersi la denunciata nullità della sanzione ai sensi dell'art. 14, co. 6 l.n. 689/81. 3.5. Alla luce delle considerazioni esposte, va dunque riformata la sentenza impugnata, con rigetto dell'opposizione presentata da con ricorso depositato in data 3.1.2020. Controparte_1
4. Quanto alle spese di lite, non possono essere poste a carico della parte soccombente le spese del primo grado, ove la parte vittoriosa si è difesa avvalendosi di un funzionario delegato, essendo noto che “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23825). Parte appellata va, invece, condannata alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa (in relazione all'entità della sanzione) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 82763 del 15.11.2019 proposta da con ricorso del 3.1.2020; Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della società Controparte_2 condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro Controparte_1
2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge. Napoli, così deciso in data 5.11.2025 Il consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Mariavittoria Papa