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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice Dr.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1569 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 proposta da:
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DAVIDE DE LUNGO per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. difeso ex se ai sensi Controparte_1 dell'art. 86 c.p.c.
CONVENUTO
E CONTRO
) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTIANO FIGORILLI per delega in calce alla comparsa di costituzione
TERZA CHIAMATA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio l'Avv. al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento
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dei motivi di fatto e di diritto sopra esposti: 1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del
l'Avv. per i fatti di cui in premessa;
2) per l'effetto dichiarare risolto per Controparte_1 inadempimento colpevole imputabile all'Avv. il contratto di mandato Controparte_1 professionale avente ad oggetto l'azione di risarcimento da malattia professionale di cui in narrativa, ovvero, in via subordinata, dichiarare legittima la sospensione di pagamento ex art. 1460 c.c.., dichiarando, in entrambi i casi, non dovuti i compensi invocati dallo stesso;
3) sempre per l'effetto condannare l'Avv.
e la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra e, segnatamente, Parte_1 al risarcimento dei seguenti danni: a) dei danni patrimoniali, per un importo di complessivi € 110.668,48
- equivalente alla somma dovuta a titolo di rendita da malattia professionale prevista per i gradi di menomazione permanente pari al 30%, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento della domanda di riconoscimento e dell'aspettativa di vita media delle donne italiane - o per la diversa somma, minore o maggiore, come verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria dalla data del sorto diritto sino al soddisfo;
b) del danno per violazione dell'art.
24 della Costituzione, da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
c) del danno da perdita di “chance”, anch'esso da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
4) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la domanda e formulando le seguenti conclusioni: “A) rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa al punto 1); B) nella denegata ipotesi in cui la domanda di parte attrice dovesse in tutto o in parte ritenersi fondata e venire accolta ritenere e dichiarare la obbligata Controparte_2
a manlevare e tenere indenne lo scrivente da qualsiasi pretesa pecuniaria avanzata da parte attrice e conseguentemente condannare la stessa a qualsivoglia pagamento ed esborso connesso alle richieste formulate dalla Sig.ra nella domanda introduttiva di lite per i fatti di cui è causa;
C) in via Parte_1 pregiudiziale e di rito e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c. stante la chiamata in causa in garanzia della Soc. si chiede che, in modifica del precedente decreto emesso, il Giudice voglia Controparte_2 disporre un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza relativo al presente procedimento giudiziale al fine di consentire la chiamata in causa del terzo citato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Differita l'udienza di prima comparizione al fine di consentire la citazione del terzo, si è costituita in giudizio la terza chiamata contestando la Controparte_2 domanda dell'attrice e quella di manleva del convenuto, formulando le seguenti
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conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis;
- RIGETTARE la domanda attorea spiegata nei confronti dell'Avv. a qualunque titolo avanzata, perché Controparte_1 assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
- IN VIA SUBORDINATA, nella sola denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda avversa, rigettare e/o ridursi la richiesta risarcitoria per inesistenza dei danni così come richiesti in citazione, limitando l'eventuale risarcimento ai soli danni causalmente collegati alla condotta dell'Avv. in relazione ai fatti per cui è causa;
- Sempre in via Controparte_1 gradata, ove dovesse essere riconosciuta una responsabilità in capo dell'Avv. Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE la prescrizione del diritto dell'assicurato ex art. 2952 c.c,
l'inoperatività della polizza assicurativa e/o il difetto di copertura assicurativa e/o la perdita totale del diritto all'indennizzo per violazione dell'art.
1.1 delle condizioni generali di polizza e dell'art. 1892 c.c,
e quindi RIGETTARE la domanda di garanzia e manleva spiegata dal professionista nei confronti della
- In via ulteriormente subordinata, sempre in relazione alla la domanda di garanzia a manleva CP_2 spiegata dal professionista nei confronti della ACCERTARE E DICHIARARE CP_2
l'applicazione di una franchigia di € 500,00; - In ogni caso LIMITARE l'eventuale soccombenza della compagnia assicurativa nei limiti contrattuali (operatività, scoperti, franchigie, massimali e esclusione del vincolo di solidarietà) di cui alla polizza assicurativa in vigore con l'Avv. Con Controparte_1 vittoria, comunque, delle spese di lite nei confronti di chi di dovere”.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30/05/2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alle quali sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
La domanda non può essere accolta.
La parte attrice assume in fatto che l'Avv. al quale aveva conferito apposito CP_1 mandato professionale, non avrebbe coltivato l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della stessa attrice diretta al riconoscimento dell'indennizzo INAIL per malattia professionale, non presentandosi alle udienze fissate per la discussione, dando così luogo alla sentenza di improcedibilità n. 4283 del 2014, emessa dalla Corte ai sensi dell'art. 348, comma 2 c.p.c.
La parte attrice assume in diritto la responsabilità professionale per inadempimento al mandato dell'Avv. sostenendo che dalla condotta negligente del professionista CP_1 sarebbe derivato il danno patrimoniale da perdita di chances, conseguente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di rigetto della domanda. Assume l'attrice che il
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ricorso in appello, ove esso fosse stato vagliato dalla Corte, sarebbe stato con ogni probabilità accolto. L'attrice sostiene che il danno patrimoniale consisterebbe nella mancata percezione dell'indennizzo per malattia professionale richiesto, commisurato ad una I.P. del 30% con decorrenza dalla proposizione della domanda e fino al decesso, ipotizzando una durata media della vita di 80 anni, nonché nelle spese da lei sostenute nel giudizio di primo grado. Deduce inoltre l'attrice di avere riportato un danno non patrimoniale per la lesione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24
Cost. nonché un danno da perdita di 'chances', in cui in realtà si concretizza il danno patrimoniale conseguente alla responsabilità dell'avvocato.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in tema di responsabilità dell'avvocato, incombe su chi agisce in giudizio per fare valere la responsabilità professionale, l'onere della prova della esistenza di un danno riconducibile al comportamento negligente del professionista, e la valutazione sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'avvocato ed il danno asseritamente riportato dal cliente deve essere condotta sulla base di un giudizio prognostico 'ex ante' secondo criteri probabilistici.
In particolare, nelle ipotesi di colposa mancata proposizione del giudizio per far valere i diritti del cliente da parte dell'avvocato gli hanno affermato che “La responsabilità Parte_2 professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare” (Corte Cassazione civile sez. III,
06/09/2024, n. 24007, resa in un caso di mancata proposizione di un ricorso per risarcimento del danno per ingiusta detenzione da un imputato assolto in giudizio). In altra recente pronuncia, resa in un caso di mancata proposizione dell'appello, è stato affermato che “Non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione” (Cassazione civile sez. III, 13/09/2024, n. 24670), confermando il costante indirizzo espresso in precedenza (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/05/2021, n. 15032, secondo cui “La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
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verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone”).
La parte attrice ha certamente dimostrato l'esistenza di un comportamento negligente del professionista, che non si è presentato alle udienze fissate dalla Corte d'Appello per la discussione del ricorso da lui proposto, provocando la pronuncia n. 4283 del 2014 di estinzione del giudizio a sensi dell'art. 348, comma 2 c.p.c., e che successivamente non ha mai comunicato l'esito del giudizio di appello alla cliente, odierna attrice.
Sono in atti le numerose e-mail inviate dalla parte attrice all'Avv. dall'indirizzo CP_1 di posta elettronica del marito, dal 17/11/2016 al 25/01/2018, con le quali la stessa dapprima ha richiesto ripetutamente un incontro per avere chiarimenti in ordine alla sua posizione, poi (il 13/12/2017) gli ha comunicato che aveva appreso dalla Corte d'Appello che era stata emessa la sentenza di improcedibilità del 2014, e infine gli ha comunicato la data del 02/02/2018 per l'appuntamento presso l'INAIL (il 25/01/2018).
È stata anche in atti l'attestazione della Corte d'Appello del 01/02/2018 della mancata proposizione di impugnazione avverso la sentenza, rilasciata su istanza della Sig.ra
[...]
Pt_1
Il convenuto ha confermato in sede di interrogatorio formale che la Sig.ra dal Pt_1 mese di novembre 2016 gli aveva chiesto ripetutamente via e-mail di fissarle un appuntamento per avere informazioni in ordine all'esito del giudizio di appello, che lui si era reso disponibile solo alla fine del maggio 2017, che solo il 23/01/2018 aveva informato la Sig.ra dell'esito dell'appello sottoponendole la sentenza di improcedibilità Pt_1
(negando quindi che fosse stata l'odierna attrice a sottoporre a lui la sentenza), e che dal
02/02/2018 si era poi sottratto definitivamente ad ogni ulteriore confronto con la cliente.
Il teste coniuge della parte attrice, ha confermato tutte le circostanze Testimone_1 oggetto dei capitoli di prova, dichiarando che l'Avv. nel mese di ottobre 2016 CP_1 aveva riferito alla Sig.ra che la causa era stata vinta, con il riconoscimento in Pt_1 favore di lei di un indennizzo per malattia professionale di circa 30.000,00 euro;
che nell'incontro di fine maggio 2017 l'Avv. non aveva rilasciato copia della CP_1 sentenza di improcedibilità dell'appello alla sig.ra ma anzi l'aveva rassicurata Pt_1
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sull'esito a lei favorevole del giudizio, confermandole anche che ella avrebbe ricevuto la liquidazione delle indennità sul suo conto;
che nel mese di giugno 2017 la Sig.ra Pt_1 aveva più volte tentato invano di contattare telefonicamente l'Avv. il quale la CP_1 aveva ricevuta solo il 03/10/2017, quando le aveva nuovamente confermato l'esito vittorioso del giudizio di appello e l'avvenuto riconoscimento in suo favore dell'indennità per malattia professionale e le aveva anche detto di recarsi presso l'INAIL per avere conferma dell'esito positivo del contenzioso, dicendole altresì di recarsi presso la sua banca per riscuotere le somme;
che il 23/01/2018 la Sig.ra aveva mostrato all'Avv. Pt_1 presso il suo studio la sentenza di improcedibilità della Corte di Appello, e che CP_1 in tale occasione l'Avv. le aveva detto della esistenza di una seconda sentenza CP_1 favorevole, confermandole che l'INAIL avrebbe presto provveduto al pagamento dell'indennità, riferendole anche che egli aveva fissato appuntamento per il 02/02/2018 con gli Uffici dell'INAIL per avere la definitiva conferma della liquidazione dell'indennizzo; che invece il 02/02/2018 l'Avv. aveva riferito alla Sig.ra CP_1 [...] che non sarebbe stato più necessario andare a Roma perché l'INAIL aveva Pt_1 provveduto a effettuare il pagamento e da quel giorno di era sottratto e negato ad ogni ulteriore confronto.
Considerato il chiaro ricordo dei fatti da parte del teste, la mancanza di incertezza nelle sue dichiarazioni, la coincidenza delle dichiarazioni rese con i documenti depositati dalla parte attrice (le numerose comunicazioni e-mail), e la circostanza che anche la teste indicata in prova contraria dal convenuto ha confermato che il teste aveva ripetutamente cercato telefonicamente l'Avvocato e si era recato con la moglie più volte presso il suo studio, e quindi era pienamente a conoscenza diretta dei fatti, rendono pienamente attendibile il testimone sotto il profilo oggettivo, nonostante il rapporto di coniugio con la parte.
La teste collega del convenuto dello stesso studio di quest'ultimo, non ha Testimone_2 reso dichiarazioni in grado di minare l'attendibilità di quelle rese dal marito dell'attrice, anche considerato che la teste non ha saputo rispondere su numerose circostanze, e che la stessa, confermando che sia l'attrice che il marito avevano più volte cercato telefonicamente l'Avv. e che insieme erano stati ricevuti dal professionista CP_1 presso il suo studio, si è limitata a dichiarare genericamente che l'Avv. non si CP_1 sarebbe mai sottratto agli incontri con la odierna attrice, circostanza smentita dalle e-mail depositate in atti.
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La domanda è però carente sotto il profilo della prova del danno riconducibile alla condotta negligente del professionista.
Con particolare riferimento alla responsabilità dell'avvocato, ed in particolare della responsabilità omissiva, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il giudizio sulla sussistenza e quantificazione del danno deve essere retto dal criterio prognostico, al pari del giudizio sulla responsabilità. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del
'più probabile che non' si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità tra omissione ed evento dannoso, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie,
e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cassazione civile, sez. III, 21/01/2020, n. 1169;
Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25112).
Quanto al danno da perdita di 'chances', il danneggiato è tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 1223 c.c., la concreta perdita di possibilità di conseguire il risultato a lui favorevole (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/02/2024, n. 3824; Cassazione civile, Sez. II, 27/05/2009 n.
12354).
Deve considerarsi che la domanda della odierna attrice diretta al riconoscimento della malattia professionale e al pagamento del conseguente indennizzo è stata respinta in primo grado sotto due profili: 1) il diritto è stato ritenuto prescritto per la decorrenza del termine di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965; 2) la domanda è stata ritenuta carente sotto il profilo della esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa della ricorrente e la malattia denunciata, considerato che non si trattava di una malattia tabellata e che quindi incombeva sulla ricorrente l'onere della prova della esistenza della malattia e della sua eziologia professionale.
Alla luce delle motivazioni della sentenza, non è stato dimostrato che essa sarebbe, secondo un giudizio probabilistico 'ex ante', stata riformata integralmente in secondo grado, con l'accoglimento della domanda della ricorrente, per le seguenti considerazioni.
Ai fini della individuazione del 'dies a quo' per la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 112 T.U. INAIL con riferimento alle malattie professionali, termine che ai sensi della norma citata decorre dalla manifestazione della malattia professionale, occorre avere
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riguardo alla conoscibilità della manifestazione di una malattia indennizzabile, e quindi alla conoscibilità della patologia e della sua riconducibilità al lavoro svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/08/2020, n. 16605, secondo cui “al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova”).
La giurisprudenza della Suprema Corte, già all'epoca dei fatti riteneva – come ritiene oggi
- che il termine per la decorrenza della prescrizione coincidesse con il momento in cui l'esistenza della patologia, la sua riconducibilità all'attività lavorativa svolta e la sua indennizzabilità siano conoscibili dall'assicurato (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
28/06/2011, n. 14281, secondo cui “Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile”).
Per costante e risalente giurisprudenza in materia, la conoscibilità deve ritenersi sussistente al momento della proposizione della domanda in via amministrativa, e quindi la prescrizione decorre da tale momento (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2013, n.
2285 secondo cui “[…] la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli art. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia sia riconoscibile per l'assicurato”).
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la presentazione della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio (ai sensi dell'art. 2 dec. lgs. n. 468 del
2001, secondo cui : “per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità
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o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica
o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile”), poi riconosciuta, fosse idonea a fare decorrere il termine di prescrizione, dovendo da tale data la lavoratrice essere a conoscenza della esistenza della patologia e della sua eziologia professionale. Il giudice ha formato il suo convincimento sul parere del CTU incaricato, il quale, esaminato il ricorso
(presentato per il riconoscimento della patologia professionale consistente in “protrusioni discali multiple del tratto cervicale”) ed i documenti allegati al fascicolo di parte, aveva rilevato che la ricorrente il 16/07/2002 avesse presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio in relazione alla medesima patologia (discectomia C5-C6 e protrusioni discali multiple), ed aveva ritenuto che la patologia non fosse in nesso causale con il rischio lavorativo e che alla data del 16/07/2002 la paziente fosse a conoscenza della patologia e della sua riconducibilità causale al lavoro svolto.
Seppure il giudice di primo grado abbia motivato la decisione con il richiamo alle conclusioni del CTU, è evidente che con tale richiamo ha inteso fare proprie le argomentazioni del Consulente.
Considerata la diversità dei presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e della malattia professionale, e la necessità di una maggiore incidenza delle mansioni svolte sulla causazione della patologia per il riconoscimento della seconda, la Corte d'Appello con ogni probabilità avrebbe potuto ritenere che al momento della presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio non vi fosse ancora quella conoscibilità della riconducibilità della patologia alle mansioni svolte richiesta per il riconoscimento della malattia professionale, e che quindi il 'dies a quo' si sarebbe dovuto individuare nel giorno della proposizione della domanda amministrativa del 15/12/2006, con la conseguente tempestività dell'azione giudiziaria.
Altrettanto non può però dirsi sotto il secondo profilo, e cioè quello del difetto di prova da parte della ricorrente della riconducibilità della patologia allo svolgimento delle sue mansioni lavorative. Anche in questo caso il giudice, nella sentenza di primo grado, ha condiviso le conclusioni del CTU, secondo il quale la movimentazione dei pazienti da parte della ricorrente (che svolgeva attività lavorativa di infermiera professionale alle dipendenze della impiegata dapprima presso il Dipartimento di salute mentale in Parte_3
Sant'Elpidio, poi presso il poliambulatorio sempre in Sant'Elpidio, e poi presso il poliambulatorio di ortopedia, ed assegnata al servizio di assistenza domiciliare solo dal
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2001 al 2004) avrebbe avuto una minima incidenza temporale nel complesso delle mansioni svolte dalla ricorrente, e che quindi, trattandosi di patologia non tabellata, non poteva ritenersi in nesso causale con l'attività lavorativa concretamente svolta.
La Consulente d'Ufficio, nel giudizio di primo grado, riconvocata per meglio valutare la riconducibilità concreta della patologia alle mansioni volte dalla ricorrente alla luce delle dichiarazioni dei testimoni, che avevano indicato i tempi e le modalità dell'attività lavorativa e delle singole mansioni svolte dalla ricorrente, ha confermato il suo parere negativo in ordine alla sussistenza del nesso causale o concausale tra la patologia riscontrata ed il rischio professionale, con specifiche argomentazioni fondate sulla minima entità delle mansioni di movimentazione dei pazienti, per i tempi ed i modi del loro svolgimento rispetto al complesso delle mansioni svolte dalla ricorrente, traendo tale convincimento dalla lettura congiunta dei dati emersi dall'istruttoria, sia documentale che orale, e quindi dalle dichiarazioni testimoniali e dai documenti in atti, e precisamente il
Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al servizio di assistenza domiciliare, le schede di rilevazione degli elementi di rischio nell'ADI e le schede di descrizione dell'attività per singole sedute di ADI.
Dinanzi al quadro di cui sopra, la parte attrice non ha fornito elementi idonei a fare ritenere che vi sarebbero state ragionevoli probabilità di accoglimento dell'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza di primo grado, considerato che nell'atto di CP_1 appello non sono state sviluppate valide argomentazioni a confutazione di quelle del giudice del primo grado, idonee a ritenere con ragionevole probabilità che l'impugnazione sarebbe stata accolta. Nell'atto di appello le motivazioni della sentenza ed il giudizio del
CTU sono state confutate con il richiamo ad una relazione del CTP Dr. Per_1 sostenendo genericamente che in essa quest'ultimo, in ordine al nesso causale, aveva ritenuto che “in considerazione del tipo di attività lavorativa svolta dalla periziata per lungo periodo
(infermiera professionale dal 1991), sottoposta a sforzi violenti e/o prolungati e a lunghi periodi di stazione eretta senza pause, si ritiene che l'attività svolta dalla stessa abbia assunto valore di causa necessaria e sufficiente o almeno di concausa rilevante, efficace e preponderante sulla insorgenza, sulla evoluzione e sul decorso dell'infermità in diagnosi. Si ritiene quindi che la patologia […] sia da considerarsi malattia professionale non Tabellata…”, con l'assunto che la prova del nesso causale sarebbe stata fornita, e con la denuncia del superamento dei suoi compiti istituzionali da parte del CTU, che si sarebbe sostituito al giudice nella valutazione delle prove testimoniali.
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Non può quindi ritenersi che, ove l'Avv. si fosse presentato all'udienza di CP_1 discussione del ricorso, l'appello sarebbe stato accolto con ragionevole probabilità, considerata la debolezza delle argomentazioni in esso contenute, dinanzi alle puntuali argomentazioni della CTU fatte proprie dal giudice di primo grado.
La parte attrice non ha quindi provato l'esistenza di un danno patrimoniale risarcibile.
Sotto il profilo del danno non patrimoniale, la domanda è rimasta completamente sfornita di qualsiasi supporto probatorio, non avendo la parte attrice neanche formulato alcuna istanza istruttoria diretta a provare la sussistenza di un simile danno.
In assenza della prova di un danno riconducibile alla condotta dell'avvocato, non può essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo né possono essere accolte le ulteriori domande della parte attrice.
Il rigetto delle domande della parte attrice comporta l'assorbimento delle domande subordinate della terza chiamata.
In considerazione della grave negligenza professionale del convenuto, si ritiene che ricorrano quelle gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Respinge le domande dell'attrice.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Rieti, il 27/01/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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