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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 366/2024 R.G., promossa da: in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., CP_1
Sig. (P.IVA ), corrente in Chieti, alla Via Molino Controparte_2 P.IVA_1
Canosa s.c., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Femminella (C.F.
[...]
) e Danila Solinas (C.F. ), giusta procura in atti, C.F._1 CodiceFiscale_2
con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo pec:
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APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 Controparte_4
corrente in alla Piazza G. Cipressi n. 1 (C.F. ; P. IVA CP_3 P.IVA_2
, elettivamente domiciliato in Manoppello (PE) alla via A. De Gasperi, P.IVA_3 presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Sante Minichilli del Foro di Pescara
[...] ; P. IVA. ), dal quale è rappresentato e difeso giusta C.F._3 P.IVA_4
procura alle liti rilasciata in data 27.08.2024, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO per la riforma della sentenza n. 1308/2023 resa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 12 ottobre 2023.
All'udienza tenutasi in data 8 aprile 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del 8 aprile 2025 ha riservato la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1308/2023 pubblicata in data 12 ottobre 2023, il Tribunale di
Pescara decideva in ordine all'opposizione promossa dal con la Controparte_3
quale chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1122/2018, emesso dal medesimo
Tribunale in data 20 luglio 2018, nei confronti di in relazione al credito CP_1
ingiunto di euro 175.504,11.
1.1) A sostegno della predetta domanda, l'attore deduceva che il credito ingiunto non era né certo, né liquido, né esigibile e che la pretesa creditoria si fondava su mere fatture. Ad ogni modo, rappresentava di aver pagato le prestazioni di avvio a recupero frazione rifiuti organici CER 200108 anno 2012, nonché degli adeguamenti contrattuali
ISTAT, corrisposti in parte mediante pagamenti ed in parte mediante compensazioni.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della somma di complessivi euro 132.912,00, dovuta, per una parte, in misura di euro
113.000,00, per mancata restituzione dei contributi di filiera er le frazioni di CP_5
rifiuti recuperati e venduti ai consorzi di riferimento e, per un'altra parte, in misura di euro 19.912,00, per corrispettivi indebitamente percepiti per l'anno 2012 a fronte di prestazioni non svolte e/o comunque non dovute.
pag. 2/15 1.2) Si costituiva in giudizio la che, nel contestare le avverse deduzioni, CP_1
concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente. In via subordinata, inoltre, domandava che il venisse condannato al pagamento della Controparte_3
somma ingiunta di euro 175.504,11, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di revisione prezzi (e/o aggiornamento ISTAT) e di somme non corrisposte dovute in forza del contratto di appalto stipulato e successive modifiche.
1.3) A seguito dell'espletamento di CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Pescara, per i motivi che seguono, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre,
a seguito del parziale accoglimento della domanda attorea, con conseguente accertamento della spettanza del diritto della parte opposta alla corresponsione di euro
6.620,72, e del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opponente inerente alla titolarità del diritto di credito per euro 19.912,00, il primo giudice disponeva compensazione contabile tra i rispettivi crediti-debiti, condannano, per l'effetto, la al pagamento in favore del della CP_1 Controparte_3
somma di euro 13.291,28, oltre interessi come per legge dalla maturazione al soddisfo.
Compensava parzialmente le spese di lite.
2.1) In primo luogo, il primo giudice ricostruiva il rapporto contrattuale sussistente tra le parti, originato dal contratto di appalto del 21 maggio 2010 di durata quinquennale per un corrispettivo annuo di € 336.400,00 oltre IVA (pari a 370.040,00 IVA compresa), mediante il quale alla veniva affidato il servizio di nettezza CP_1
urbana, comprensivo di raccolta e trasporto presso impianti autorizzati nonché dello spazzamento delle strade, delle aree pubbliche e di altri servizi accessori. Tale contratto veniva poi modificato con contratto del 16 marzo 2012, con il quale era stato revisionato il Capitolato, per un corrispettivo pari a 325.284,88 €/anno (pari a
357.813,37 IVA compresa).
2.2) Nel merito, poi, con riferimento alle prime fatture allegate in giudizio monitorio (n.
76/S del 28/02/2013, n. 89/S del 12/03/2013, n. 19/V3 del 13/03/2014), il primo giudice riscontrava che l'opponente, nei proprio scritti difensivi, riconosceva di essere debitore pag. 3/15 per tali titoli della somma di euro 6.620,71, somma, quindi, per la quale era pacifica la sussistenza del diritto di credito dell'opposta società.
2.3) Al contrario, con riferimento alla fattura n. 62/V3 del 19 settembre 2014, per un importo pari a euro 113.981,10 per costi di trasporto e avvio a recupero per l'anno 2012, il Tribunale di Pescara non riconosceva come dovuta tale somma.
In particolare, rispetto a tali costi, il giudice di primo grado sottolineava che CP_1
nel ricorso per ingiunzione e comparsa di costituzione e risposta in primo grado
[...] aveva indicato che l'impianto convenzionalmente Controparte_6
ritenuto ricompreso nella distanza di 90 km, fosse il sito individuato tra le parti per la ricezione dei rifiuti raccolti e che gli impianti di con sede in Controparte_7
Avezzano, e di con sede in Este, fossero invece siti di recupero in caso di CP_8
Cont indisponibilità dell'impianto .
Tuttavia, il giudice di primo grado riscontrava delle incongruità e contraddittorietà con quanto rappresentato, nella comparsa conclusionale, da parte della società appaltatrice,
Cont che aveva, invece, precisato che il sito fosse, in realtà, impianto “di recupero” per impossibilità di funzionamento dell'altro sito , da cui distava oltre 90 km (114 CP_9
km per la precisione).
Rispetto a tali incongruenze, il primo giudice evidenziava come la prospettazione di cui al ricorso per ingiunzione e alla comparsa di costituzione e risposta trovava rispondenza Cont nella nota 8.10.2014, che collocava l'impianto entro 90 km, mentre la CP_1
prospettazione di cui alla comparsa conclusionale si basava sulla nota antecedente del
Cont 13.5.2014, ove per l'impianto era previsto un costo chilometrico aggiuntivo per 36 km.
Sulla base di tali contraddittorietà, pertanto, il Tribunale non riteneva Parte_1 assecondabile la prospettazione formulata dall'opposta società in sede di conclusionale, Cont ritenendo l'impianto come impianto di destinazione ordinaria, come convenzionalmente pattuito tra le parti, per il quale non potevano riconoscersi spese per il trasporto, in quanto il punto A.5, sub 5) del capitolato confermava che “nulla sarà dovuto per il trasporto in impianti che hanno distanza fino a 90 km (distanza dall'impianto di CIVETA)”.
pag. 4/15 Pertanto, in relazione alla fattura in oggetto, il primo giudice riscontrava che nulla era
Cont dovuto per l'utilizzo dell'impianto , non essendo stato provato l'utilizzo di siti a distanza tale da far scaturire quel diritto.
2.4) In relazione alla fatturazione di importo complessivo di euro 59.658,09 per adeguamento ISTAT, il primo giudice riteneva, anche sulla base di quanto calcolato dal
CTU, che quanto effettivamente dovuto era stato interamente corrisposto.
In merito all'accertamento del quantum dovuto a tale titolo, il CTU riscontrava che la fattura 27/V7 del 9 settembre 2015 di importo pari a 54.234,63, per assenza di qualsiasi parametro di riferimento, quali la preventiva istruttoria, il periodo temporale e l'importo da rivalutare, non consentiva una verifica di regolarità dei conteggi.
Il CTU, invece, per tutto il periodo contrattuale quantificava l'adeguamento ISTAT in euro 21.292,45.
Risultava poi agli atti che le parti, in occasione della riunione di cui al verbale del 22 maggio 2013, avevano concordato l'ammontare dell'adeguamento ISTAT al marzo
2013 in euro 13.746,27 (aprile 2012-marzo 2013), credito della società appaltatrice compensato con quello dell'ente comunale vantato per i ristori di filiera anno 2012, come previsto dall'accordo sottoscritto in data 22 maggio 2013 e come riportato nel citato verbale ai punti b) e d).
Per il periodo aprile 2010-marzo 2011 risultava poi essere stati liquidati euro 9.703,58 con determinazione n. 129 del 2 maggio 2012, a saldo della fattura n. 157/S del 31 marzo 2012, come da mandati di pagamento n. 830 e n. 831 del 9 maggio 2012.
Infine, il primo giudice evidenziava come in sede di conclusionale di replica, parte opposta avesse riferito di un presunto credito per premialità, tuttavia mai oggetto, prima di quel momento, di formale richiesta.
In conclusione l'opposizione veniva parzialmente accolta, non riscontrandosi prova del credito ingiunto, se non per la parte riconosciuta pari ad euro 6.620,71.
2.5) Tanto chiarito con riferimento alla domanda principale, il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal opponente, CP_3 riconoscendo a quest'ultimo la titolarità del credito fatto valere limitatamente alla somma di euro 19.912,00.
pag. 5/15 In particolare, con riferimento ai contributi il primo giudice riscontrava, CP_5
invero, la sussistenza di un credito per di euro 9.300,21, corrispondente al CP_1
maggiore importo versato rispetto ai contributi percepiti, credito rispetto al quale non era stata proposta reconventio reconventionis di ripetizione e, pertanto, di tale somma non poteva essere condannato il alla restituzione. CP_3
In relazione, invece, al c.d. Rimborso Sovvallo fatture 2012 organico, il primo giudice rilevava che, rispetto alle fatture emesse per l'annualità 2012, risultava essere stata addebitata una percentuale di sovvallo pari al 15% sulla scorta, tuttavia, di un'unica analisi condotta, in data 3 novembre 2011, su un campione di rifiuto denominato
“rifiuto biodegradabile da cucine e mense”, per un totale di 19.912,00 euro, IVA esclusa (160 €/tonnellata al netto IVA per 124,45 tonnellate).
Con riguardo a tale somma, il Tribunale di Pescara riteneva che la stessa fosse da restituire al in quanto credito non effettivamente maturato dalla Controparte_3
ditta.
A tale conclusione perveniva il primo giudice in condivisione con quanto riscontrato dal
CTU, il quale, nello specifico, aveva rilevato che: il campione analizzato era stato prelevato nell'impianto della ditta senza certificazione della sua provenienza;
l'analisi eseguita su un campione prelevato in un solo giorno dell'anno non può ritenersi rappresentativo del rifiuto raccolto quotidianamente durante un intero anno;
la data del campionamento è antecedente a quella della delibera che autorizzava la ditta a eseguire lo stesso.
2.6) In conclusione, a seguito dell'accertamento di un credito per di euro CP_1
6.620,72 e di un credito per il per euro 19.912,00, il primo Controparte_3
giudice disponeva in compensazione gli stessi, accertando così un residuo credito in favore del predetto per euro 13.291,28. Le spese venivano parzialmente CP_3
compensate.
3) Appello: avverso la predetta sentenza ha proposto appello la in persona CP_1
del legale rappresentate p.t., per il motivo di seguito indicato:
3.1) Omessa, errata/incompleta valutazione giuridica e fattuale di cui risulta permeata la sentenza di primo grado, di cui a pagina 8, 9, 10 di 21, che fonda su risultanze documentali concretamente fuorviate ed errate.
pag. 6/15 Con un unico motivo di appello, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto come non dovuta la somma ingiunta di euro 113.981,10 relativa alla fattura n. 62/V3 del 19 settembre 2014.
In particolare, con riferimento alla contraddittorietà e illogicità della ricostruzione della vicenda effettuata nei propri scritti difensivi da parte di e rilevata dal CP_1
primo giudice, l'appellante ha rappresentato che quest'ultimo avrebbe omesso di attenzionare la genuinità dei documenti posti a fondamento della propria pretesa, non
Cont essendo stato previsto che l'impianto fosse l'impianto convenzionale di destinazione individuato dalle parti.
Al riguardo, dal punto di vista fattuale, ha rappresentato che la proposta contrattuale di poi trasfusa nella delibera della Giunta n. 175 dell'11 novembre 2011, CP_1
Cont prevedeva un'offerta per il conferimento e il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di Castel di Sangro pari a 148 euro a tonnellata, indipendentemente dalla distanza chilometrica dell'impianto, stante la chiusura dell'impianto CIVETA.
La proposta ufficializzata - e poi accettata - di modifica del contratto originario,
Cont pertanto, prescinderebbe dalla distanza chilometrica dell'impianto , che, tra l'altro, disterebbe 114 km dal punto di partenza.
Il primo giudice, pertanto, sulla base anche di quanto concluso dal CTU, si sarebbe focalizzato su dati non rilevanti per la risoluzione della controversia.
Il , pertanto, avrebbe dovuto corrispondere la somma richiesta Controparte_3
Cont anche se il trasporto e il conferimento fosse avvenuto presso lo stabilimento .
In aggiunta, con riferimento alla fattura relativa al conferimento, nel 2012, di rifiuti negli impianti ECOCOMPOST s.r.l. e SESA a causa dell'indisponibilità dell'impianto Cont
, come riferito da quest'ultima con nota del 24 luglio 2014, l'appellante ha precisato che, stante l'adesione del alla proposta economica di Controparte_3
sarebbe stato chiaro all'Amministrazione comunale che, sia che la società CP_1
Cont conferisse all'impianto , sia in uno stabilimento più distante, comunque si sarebbero dovuti considerare i costi aggiuntivi per la maggiore distanza da percorrere.
Secondo quanto previsto dal nuovo contratto di appalto, era nella discrezionalità di la scelta in relazione agli impianti in cui conferire, stabilendo in capo al CP_1
pag. 7/15 fornitore il dovere di individuare impianti alternativi e il riconoscimento di una maggiorazione laddove vi fosse una dislocazione dell'impianto oltre i 90 km.
Ha precisato l'appellante, che non incombeva sullo stesso un divieto di conferire fuori regione, né con il primo capitolato, né con la successiva delibera n. 175, dovendo, al contrario, garantire il servizio a qualunque condizione.
Tra l'altro, il non solo non avrebbe contestato l'effettività del Controparte_3 servizio reso, ma avrebbe anche comunicato, sia all' sia alla Regione, l'entità e la CP_10
consistenza dei rifiuti organici prodotti, dati che sarebbero rispondenti a quanto allegato dalla ditta appaltatrice.
Ne discenderebbe, pertanto, che le somme richieste da sarebbero dovute CP_1
Cont sia nel caso in cui, nel 2012, la ditta avesse conferito nell'impianto sia in impianti diversi, maggiormente distanti rispetto al luogo di partenza.
Sarebbe, infatti, provato per tabulas che nel 2012, avrebbe effettuato il CP_1 conferimento e il trasporto dei rifiuti per l'Ente.
Con riguardo, in ultimo, a quanto corrisposto dal , al di là della Controparte_3
determina n. 143 del 23 maggio 2012 e successivo impegno di spesa pari a euro
35.000,00, per il periodo da giugno a dicembre 2012, attraverso cui il avrebbe CP_3
Cont affidato i conferimenti dei rifiuti biodegradabili all' , non solo non esisterebbero pagamenti diretti da parte dell'ente comunale, ma vi sarebbero anche due dichiarazioni Cont di dell'8 luglio 2014 e del 24 luglio 2014, che certificherebbero fermi e rallentamenti dell'attività per lo smaltimento dei sovvalli, con impossibilità di accoglimenti da giugno a novembre 2012 dei conferimenti dei Comuni extra comunità montane . CP_6
Cont In quel periodo, pertanto, non avrebbe accettato conferimenti.
Per tutte tali ragioni, quindi, sarebbe titolare del credito in oggetto. CP_1
3.2) Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla in quanto inammissibile e CP_1
infondato.
4) Motivi della decisione. Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4.1) In primo luogo, questa Corte ritiene opportuno precisare che taluni capi della sentenza impugnata non sono stati oggetto di contestazione né da parte dell'appellante,
pag. 8/15 né da parte dell'appellato, con riferimento ai capi di relativa soccombenza, dovendosi, di conseguenza, accertarne e dichiararne il passaggio in giudicato della decisione su tali punti.
In particolare, posto che parte appellata non ha proposto appello incidentale,
l'appellante impugna la sentenza limitatamente alla decisione del giudice di primo grado sulla fattura n. 62/V3 del 19 settembre 2014 di euro 113.981,00, dovendosi quindi ritenere ferma la sentenza impugnata con riguardo: alle fatture n. 76/S del 28/02/2013,
n. 89/S del 12/03/2013, n. 19/V3 del 13/03/2014; alla fatturazione di importo complessivo di euro 59.658,09 per adeguamento ISTAT;
all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale rispetto ai contributi e al c.d. CP_5 Controparte_11
fatture 2012 organico.
4.2) Ciò posto, l'unico motivo di appello, inerente alla debenza della somma richiesta con fattura n. 62/V3 del 19 settembre 2014 di euro 113.981,10 per i costi di trasporto e avvio recupero rifiuti organici per l'anno 2012, è infondato.
Al riguardo, è necessario in primo luogo ricostruire il rapporto giuridico sussistente tra la e il . CP_1 Controparte_3
4.2.1) Con contratto di appalto pubblico di servizi, Rep. n. 827 del 21 maggio 2010 (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata), è stato regolato tra il e la “l'affidamento dei servizi per la nettezza Controparte_3 CP_1
urbana – raccolta e trasporto presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati e differenziati – spazzamento strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori” verso il corrispettivo di un canone annuale di euro 336.400,00 oltre IVA, in relazione a quanto stabilito dal Capitolato di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 181 del 21 novembre 2008.
Successivamente, tale contratto è stato modificato con “contratto aggiuntivo per
l'integrazione modifica dei servizi di nettezza urbana – raccolta e trasporto presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati e differenziati – spazzamento strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori”, rep. n. 853 del 16 marzo 2012 (si v. doc. all.
n. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata), sulla base del Capitolato speciale d'appalto modificato con delibera della Giunta Comunale n. 175 dell'11 novembre 2011
(si v. doc. all. n. 21 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
pag. 9/15 È bene evidenziare che l'articolo 6 del predetto contratto aggiuntivo, “per quanto non espressamente riportato nel presente contratto aggiuntivo”, rinvia “alle precedenti condizioni contrattuali del 21.05.2010 rep. 827, alla deliberazione di G.C. n. 175 del
11.11.2011, alla determinazione n. 977 del 9/12/2011 e al nuovo capitolato”.
4.2.2) Ebbene, limitatamente a quanto rilevante per il caso di specie, vale a dire per ciò che attiene alla regolamentazione prevista tra le parti rispetto ai soli rifiuti organici, come da fattura n. 62/V3 del 19 settembre 2014, la sezione A5 del predetto Capitolato, rubricata “trasporto dei rifiuti organici”, prevede espressamente che “Il Trasporto dei rifiuti organici destinati al recupero è a totale carico della Ditta appaltatrice. Detti rifiuti devono essere conferiti nell'impianto di Cupello (CIVETA). Qualora nel corso della durata dell'affidamento nell'ATO di appartenenza dovesse essere realizzato un impianto di compostaggio l'importo per il trasporto dell'organico dovrà essere calcolato in base al nuovo chilometraggio con conseguente diminuzione del costo da quantificare facendo riferimenti ai prezzi di mercato. In caso di chiusura dell'impianto di Civeta e sino a che non sarà realizzato un impianto di compostaggio nell'ATO di appartenenza, l'Amministrazione Comunale riconoscerà alla Società di Gestione un importo forfettario di € 40,00 (oltre iva) a tonnellata per le operazioni di messa in riserva. Inoltre, in caso di inoperatività dell'impianto convenzionato con
l'Amministrazione Comunale, la si impegna a raccogliere i rifiuti, a Parte_2
stoccarli presso il proprio Impianto e ad individuare un altro impianto cui conferire i rifiuti. Il conferimento nell'impianto individuato dovrà in ogni caso essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che potrà indicare un altro sito, qualora più conveniente. Il costo del conferimento in Impianto sarà comunicato preventivamente di volta in volta a seconda di quale sia la destinazione finale trovata. Nel caso in cui per motivi non dipendenti da entrambi le parti, non ci sia la possibilità o disponibilità di alcun impianto di compostaggio, le parti si rivolgeranno agli Enti preposti (Regione o
Provincia) per le indicazioni di competenza. Nulla sarà dovuto per il trasporto in impianti che hanno una distanza fino a 90 km (distanza dall'impianto di Civeta).
Qualora l'impianto si trovi a una distanza superiore, le spese di trasporto dovranno essere calcolate solo sui chilometri eccedenti la suddetta distanza” (si v. pg. 7 del suddetto doc. all. n. 21 del fascicolo di primo grado di parte appellante).
pag. 10/15 In altri termini, in caso di impossibilità a conferire i rifiuti organici presso l'impianto di destinazione Civeta, per inoperatività dello stesso, e fino alla costruzione di un impianto nell'ATO di appartenenza, il si è impegnato a corrispondere a Controparte_3
per le operazioni di messa in riserva presso la propria ditta dei rifiuti, CP_1
l'importo forfettario di 40 €/tonnellata (oltre IVA).
Oltre a ciò, inoltre, il capitolato in esame prevede il rimborso dei costi di trasporto aggiuntivi soltanto laddove il diverso impianto si trovi oltre 90 Km dall'impianto di
Civeta e soltanto per i chilometri eccedenti la suddetta distanza.
Di tale circostanza è fatto espressa menzione nelle premesse di cui alla delibera della
Giunta Regionale n. 175 dell'11 novembre 2011 (si v. doc. all. n. 7 del fascicolo di primo grado di parte appellante), a cui rinvia espressamente il contratto aggiuntivo menzionato, ove è riportato: “ritenuto necessario rivedere anche la lettera B.8 dell'art.
2, relativa alle spese di trasporto dei rifiuti organici in quanto l'impianto di Cupello
(CIVETA) in esso indicato non è più operativo e quindi sono cambiate le condizioni contrattuali;
(…) Vista l'offerta economica presentata dalla ed acclarata Parte_2
al protocollo comunale in data 02.11.2011 al n. 18378, relativa al costo richiesto per il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso l'impianto di Castel di Sangro, CP_6 ammontato ad €/t 148,00 (oltre IVA); Tenuto conto che, nel corso della riunione tenutasi in data 03.11.2011, la a fronte del riconoscimento di un importo Parte_2 forfettario di € 40,00 per ogni tonnellata di rifiuto trasportato, si è resa disponibile: a non prevedere spese di trasporto aggiuntive per impianti che si trovano ad una distanza non superiore a 90 Km;
ad effettuare lo stoccaggio e la messa in riserva del materiale organico raccolto sul territorio di presso l'impianto di proprietà della CP_3
stessa;
a garantire la ricerca e l'individuazione di altro impianto in cui conferire i Pt_2 rifiuti in caso di inoperatività dell'impianto convenzionato. Ritenuta economicamente più vantaggiosa la proposta scaturita nella suddetta riunione, ovvero procedere alla stipula della convenzione con l'impianto di compostaggio prescelto, incaricando la delle sole operazioni di raccolta, trasporto ed eventuale messa in riserva Parte_2
(…)”.
Sulla base di tale ricostruzione normativa del contratto ripassato tra le parti deve ritenersi che la proposta contrattuale a cui fa riferimento l'appellante non sia stata pag. 11/15 accettata dal , il quale ha, in realtà, ritenuto “economicamente Controparte_3
più vantaggiosa la proposta scaturita nella suddetta riunione (n.d.r. riunione del
03.11.2011 di cui al doc. all. n. 23 del fascicolo di primo grado di parte appellante)”, cioè quella di corrispondere un importo forfettario di 40,00 €/tonnellata per il trasporto dei rifiuti in un impianto entro il raggio di 90 km e per lo stoccaggio e la messa in riserva dei rifiuti organici presso il proprio impianto.
Non è stata, quindi, accettata l'offerta presentata da di corrispondere CP_1
l'importo fisso di 148 €/tonnellata per il trasporto e per il conferimento presso un impianto ben definitivo, l'impianto di Castel Di Sangro. CP_6
4.2.3) Tanto chiarito con riferimento al rapporto giuridico sussistente tra le parti, in merito alla fattura in esame n. 62/V3 del 19 settembre 2014 emessa per “trasporto e avvio a recupero dei rifiuti organici per l'anno 2012”, non risulta provato in giudizio che la abbia conferito i predetti rifiuti organici in un impianto situato a CP_1
oltre 90 km dal luogo di partenza, circostanza che avrebbe causato maggiori costi di trasporto.
Come accertato dal CTU nominato in primo grado nella relazione peritale (si v. relazione peritale del 25 febbraio 2021), infatti, in risposta al quesito n. 11, con il quale il primo giudice chiedeva “accerti il C.T.U., sulla base della documentazione in atti, sui registri di carico e scarico, nonché formulari di identificazione rifiuti (ove emessi)
l'effettiva quantità di rifiuti organici raccolti per conto del CP_3
dalla ditta nell'anno 2012, il destino finale degli stessi
[...] CP_1
ed i pagamenti corrisposti dall'Ente in favore dell'Appaltatore, per il corrispondente periodo”, il CTU ha risposto che “Dai report in atti risultano intercettate 855 tonnellate di organici nel 2012. Nel report fornito nel 2019 risultano 859,32 tonn.
Cont Non è possibile verificare la rintracciabilità dei quantitativi conferiti ad , ad
ECOCOMPOST e a come riferita nella produzione documentale del 2019, in CP_8
quanto sussiste di fatto una messa in riserva in impianto, con successivi FIR che non recano puntualmente le indicazioni dei quantitativi provenienti dal singolo Comune. I calcoli da fatture negli ultimi conteggi di consentono di ipotizzare quanto CP_1
segue:
Cont conferimento ad 134, 58 tonn
pag. 12/15 conferimento ad ECOCOMPOST 283 + 191 tonn conferimento ad 225 + 55,43 tonn. CP_8
Cont I report forniti nel 2019 non recano nei conferimenti ad i FIR.
I Pagamenti corrisposti ammontano a euro 94.406,44 compreso IVA”.
Dalle risultanze peritali, pertanto, emerge come non abbia adempiuto al CP_1
proprio onere in merito alla prova sul conferimento dei rifiuti organici in impianti distanti oltre 90 km dal luogo di partenza, non potendo al riguardo operarsi presunzioni in quanto era nella disponibilità di in quanto “fornitore” presso gli CP_1
impianti di destinazione, l'allegazione della documentazione comprovante l'effettiva modalità di svolgimento del servizio affidato dall'Amministrazione.
Per tali motivi, il motivo risulta infondato e non merita accoglimento.
4.3) Occorre in ultimo evidenziare che, in comparsa conclusionale, parte appellante richiede che gli sia corrisposta la somma riconosciuta dal primo giudice per contributi on rimborsati. CP_5
Tuttavia, nè impugna la parte della sentenza con cui il primo giudice non CP_1
ha ritenuto proposta la relativa domanda di restituzione, proposizione necessaria per aversi decisione di condanna, né, tantomeno, riporta tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, ove, segnatamente, chiede che “Piaccia alla Ecc.ma
Corte adita, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 1308/2023 r.g. emessa dal
Tribunale di Pescara in data 5/10/2023 e pubblicata il 12/10/2023, relativa al giudizio contraddistinto al n. 4661/2018 r.g.:
1) In via principale e nel merito: accogliere il gravame specificamente avanzato dalla rispetto al punto indicato e, così, in parziale riforma della sentenza emessa, CP_1
accertare ed accogliere la domanda di pagamento delle somme dovute in forza della fattura n. 62/V3 del 19.9.2014 e già oggetto di decreto ingiuntivo n. 1122/2018 R.G.
3133/2018 Tribunale di Pescara.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Non risulta, pertanto, ammissibile una siffatta domanda proposta come impugnazione incidentale soltanto in comparsa conclusionale.
4.4) Conclusivamente, l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere integralmente rigettato.
pag. 13/15 Le spese di lite vengono poste a carico dell'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., contro la sentenza n. 1308/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata in data 12 ottobre 2023, nei confronti del CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore del , in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., delle competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in € 9.991,00 spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara l'appellante in persona del legale rappresentante p.t., tenuto al CP_1
versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 29 aprile 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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