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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 440 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FASOLI CARLA, giusta procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO RAFFAELE giusta procura generale CP_1
alle liti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Vasto pubblicata il
25/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.11.2023 l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza del Tribunale di Vasto che, pur riconoscendo l'indennizzabilità della malattia professionale lamentata dalla ricorrente (tendinopatia alla spalla) nella misura del 5% , recependo le conclusioni della CTU disposta in giudizio, ometteva di unificarlo con i postumi lavorativi preesistenti già indennizzati nella misura del 9%. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento dell'indennizzabilità complessiva delle patologie sviluppate in conseguenza dell'attività lavorativa nella misura del 14%.
Nelle note scritte depositate ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 l' CP_1
ha dato atto di avere riconosciuto in via amministrativa l'indennizzabilità della malattia professionale nella misura del 14% richiesto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
L' appellante ha riconosciuto cessata la materia del contendere opponendosi alla compensazione delle spese, evidenziando che il riconoscimento in via amministrativa è avvenuto dopo la notifica dell'appello.
Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, sulla quale le parti concordano. Quanto alla liquidazione delle spese del doppio grado, essere devono essere poste a carico dell' , che ha riconosciuto ed erogato la prestazione nella misura CP_1
richiesta solo dopo la notifica del ricorso di appello (notifica dell'appello: 1 febbraio 2024, provvedimento dell' inail del 16.4.2024), seppur in misura minima e per l'appello solo per la fase introduttiva del giudizio, tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamentto delle spese di lite del primo grado nella misura di CP_1
886 euro e del secondo grado nella misura di 536,00 euro ,in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'avvocato antistatario.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 03/07/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Massimo De Cesare Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 440 dell'anno 2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FASOLI CARLA, giusta procura Parte_1
in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO RAFFAELE giusta procura generale CP_1
alle liti
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Vasto pubblicata il
25/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.11.2023 l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza del Tribunale di Vasto che, pur riconoscendo l'indennizzabilità della malattia professionale lamentata dalla ricorrente (tendinopatia alla spalla) nella misura del 5% , recependo le conclusioni della CTU disposta in giudizio, ometteva di unificarlo con i postumi lavorativi preesistenti già indennizzati nella misura del 9%. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento dell'indennizzabilità complessiva delle patologie sviluppate in conseguenza dell'attività lavorativa nella misura del 14%.
Nelle note scritte depositate ex art. 127-ter in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025 l' CP_1
ha dato atto di avere riconosciuto in via amministrativa l'indennizzabilità della malattia professionale nella misura del 14% richiesto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
L' appellante ha riconosciuto cessata la materia del contendere opponendosi alla compensazione delle spese, evidenziando che il riconoscimento in via amministrativa è avvenuto dopo la notifica dell'appello.
Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, sulla quale le parti concordano. Quanto alla liquidazione delle spese del doppio grado, essere devono essere poste a carico dell' , che ha riconosciuto ed erogato la prestazione nella misura CP_1
richiesta solo dopo la notifica del ricorso di appello (notifica dell'appello: 1 febbraio 2024, provvedimento dell' inail del 16.4.2024), seppur in misura minima e per l'appello solo per la fase introduttiva del giudizio, tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamentto delle spese di lite del primo grado nella misura di CP_1
886 euro e del secondo grado nella misura di 536,00 euro ,in entrambi i casi oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi all'avvocato antistatario.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 03/07/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga