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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11127/2023 R.G., vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Arnaldo Todisco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via
Principe di Napoli n.21,
opponente
E (c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Rosario Auletta, presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Cardito (Na), al Corso Italia n.38,
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 6.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione regolarmente notificato il 13.05.2023, il sig. ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il concessionario della riscossione per impugnare l'iscrizione ipotecaria immobiliare, ex art. 77 dpr n. 602/73, iscritta, in data 10.03.2009, su immobili di sua proprietà siti nel Comune di Napoli a favore dell'
[...]
(già di ) per l'importo pari ad euro 20.972,42, Controparte_2 Controparte_3
di cui ha avuto conoscenza tramite ispezione ipotecaria. L'opponente ha dedotto la nullità dell'iscrizione ipotecaria, stante l'omessa notifica della stessa e della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, e la conseguente violazione del combinato disposto normativo ex artt. 6 co. 1, 7 e 17 L.212/2000. Pertanto, ha chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare la nullità o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria opposta, l'illegittimo comportamento dell'agente della riscossione, con condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 10.000,00, nonché al pagamento delle spese e compensi con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si è costituita l' , la quale, nell'eccepire la nullità Controparte_1
dell'atto introduttivo contestando l'incertezza del petitum, deduce la regolare notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio (cartelle di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario. Ha chiesto,
quindi, il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per vizi del petitum, osservato che “la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di
indicazione del “petitum”, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del
“petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e,
sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo
conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere
assoluta, come appunto stabilisce detta norma.” (Cass. Civ. 28986/2008),
indeterminatezza che non si rinviene nell'atto notificato dal sig. , il quale Parte_1
ha esposto le proprie doglianze e formulato la domanda in modo chiaro, di talché
non risulta violato il diritto di difesa della controparte. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'
[...]
sul difetto di giurisdizione, nonché l'incompetenza Controparte_1
funzionale di questo Tribunale evidenziata dall'esame degli atti di causa, in ordine alla proposta opposizione, rivestendo tali questioni carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, dalla lettura dei documenti prodotti, in particolare dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900000680000, regolarmente notificato dall'agente della riscossione a mezzo pec in data 19.03.2019, emerge che l'iscrizione ipotecaria impugnata si fonda su crediti di diversa natura, tributaria, previdenziale,
nonché crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada, che necessitano, anche ai fini della declaratoria di giurisdizione e competenza del
Giudice adito, una specifica analisi.
Ebbene, in ordine ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120080039388429000, n. 07120090034452233000, n. 07120100103802518000
(limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento IRPEF), n.
07120110071266851000 (limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento
IRPEF, IRAP e IVA), n. 07120110110407723000, n. 07120120016658951000, n.
07120120070873204000, n. 07120120133542563000, n. 07120130072230474000, n.
07120130148768666000, n. 07120140033535177000, n.
07120140083213454000,(limitatamente ai crediti relativi l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009), n. 07120140347734263000, n.
07120140426693889000, n. 07120150026143074000, n. 07120150048544855000, n.
07120150141120186000, n. 07120160032606759000, n. 07120160076668846000, n.
07120160091667221000, n. 07120170001892983000, n. 07120170092490856000, n.
07120170104532538000, n. 07120170104532639000, n. 07120170111195782002, n.
07120170111436673000, n. 07120170111436774000, n. 07120180000997237000, n. all'avviso di accertamento n. TF501AH02433/2012 ed ai successivi atti di intimazione n. e n. TF5IPPD000882016, nonché all'avviso di C.F._2
accertamento n. 250TETM003837, va dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, in favore del Giudice Tributario.
Sul tema, si rammenta che con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione
ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche
apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma
26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248,
applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a
fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la
giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura
tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come
appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte
a crediti non tributari (Cass. 17111 del 11/07/2017).
La pretesa creditoria di cui agli atti sopra riportati è relativa, nello specifico, IRPEF,
IRAP, IVA, TARI, indennità per cessazione rapporto di lavoro, diritto annuale
Camera di Commercio, tassa automobilistica, spese di giustizia processo tributario,
imposta di registro locazione fabbricati, entrate tutte di natura tributaria.
Il disposto normativo di riferimento è l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, e così dispone: “Appartengono
alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 16986/2022,
che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
La Corte ha richiamato e ribadito le conclusioni degli arresti precedenti tra cui, in particolare, l'ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, con cui è stato affermato che:
a)alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di
fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano
verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o
sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma
rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto
esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di
mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio
dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale
tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla
giurisdizione tributaria).
Nella parte motiva dell'ordinanza, si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Il principio così enunciato si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale,
parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, e ciò in quanto la domanda deve essere qualificata quale accertamento negativo (l'iscrizione ipotecaria
ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione
forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme
di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e
sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617
c.p.c. - Cass. 25745 del 22/12/2015).
Per quanto riguarda, invece, i crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120090195899425000, n. 07120100103802518000 e n. 07120110071266851000
(limitatamente ai crediti , n. Controparte_4
07120110116145318000, n. 07120140005534602000, n. 07120140102852226000, nonché
gli avvisi di addebito n. 37120112002444691000, n. 37120120010013684000, n. CP_4
37120170014711715000, si rileva che la proposta domanda rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Sul punto, mette conto evidenziare che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali (Cass. n. 23891/2006), e, nei fatti di causa, le cartelle, contenenti crediti di natura contributiva, sono sì di esclusiva competenza per materia del Tribunale ordinario, ma in funzione di Giudice del lavoro e non in funzione di Giudice dell'esecuzione.
Ebbene, si osserva che l'iscrizione ipotecaria è stata assimilata, dalla Suprema Corte
di Cassazione, al fermo amministrativo, non configurandosi la stessa come un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. (Cass. Sezioni Unite Sent. n. 2053 del 31 gennaio 2006; Cassazione
sent. 659 del 19 marzo 2009). Si tratta dunque, in entrambi i casi non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare al pari del sequestro conservativo con finalità della garanzia patrimoniale.
Al riguardo, si osserva, ancora, che l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi nelle materie trattate nel Capo 2 del Titolo 4 del Libro Secondo del cod.
proc. civ. sono disciplinate, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Né gioverebbe richiamare l'art. 615 c.p.c., comma 2 e l'art. 617 c.p.c. comma 2, poiché in tali casi la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma, ai sensi del nuovo testo dell'art. 618 cpv. c.p.c., così come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16, solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, in tal modo facendosi riferimento,
come la Cassazione ha già avuto modo di statuire (Cass. sent. n. 3230 dell'11
febbraio 2010), ai soli provvedimenti ordinatori e interinali, (quali la sospensione dell'esecuzione) di guisa che, relativamente alla fase di merito, non sussiste più
ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali) (cfr. Cass. sent.
n. 13601 del 30.07.2012).
E, in una fattispecie come quella sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante, la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito, giustappunto, che in ipotesi di iscrizione di ipoteca “in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva,
la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.”. ( cfr. Cassazione VI Sezione civile Sent.
n. 9553 del 30.04.2014).
Da tanto consegue che la causa debba essere rimessa, limitatamente ai crediti di cui sopra, al Giudice del lavoro.
Ciò premesso, quanto alle cartelle di pagamento n. 07120120108089574000, n.
07120140083213454000, n. 07120150015918334000, i cui crediti sono relativi a contravvenzioni al codice della strada, emesse dal Comune di Napoli,
rispettivamente nell'anno 2008, 2009 e 2011, la controversia si ritiene radicata,
invece, innanzi a questo Tribunale, non avendo l'Agente della riscossione eccepito,
ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito, essendo competente per materia e per valore il giudice di pace ai sensi del disposto normativo ex artt. 6 e 7
co. 2, d.lgs. 150/2011.
Orbene, la domanda è infondata e come tale deve essere rigettata.
L'opposizione proposta ha quale unico motivo l'omessa notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Sul punto, il comma 2 bis dell'art. 77 del d.P.R. 602/73 stabilisce che “l'agente della
riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva,
concedendo il termine di trenta giorni, perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa,
presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto. L'iscrizione di
ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla in ragione della
violazione dell'obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il contraddittorio
endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,
determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.
Principio di diritto enunciato, richiamando, fra l'altro, sia il disposto dell'art. 21-bis della legge 241/90, che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, sia “un principio
generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della
comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che
costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto” (nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 5, n. 23875/2015).
Nel caso di specie, tale comunicazione preventiva, come sopra già anticipato, risulta regolarmente notificata all'opponente, a mezzo pec, in data 19.03.2019, come documentato dall' , e non opposta nei termini di Controparte_1
legge dal sig. . Parte_1
Pertanto, l'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio è valida e legittima.
Ne consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 10.000,00, che in ragione di quanto sopra è
destituita di fondamento e, in ogni caso, non provata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del Giudice
Tributario, in ordine alle cartelle di pagamento 07120080039388429000, n.
07120090034452233000, n. 07120100103802518000 (limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento IRPEF), n. 07120110071266851000 (limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento IRPEF, IRAP e IVA),
n. 07120110110407723000, n. 07120120016658951000, n.
07120120070873204000, n. 07120120133542563000, n. 07120130072230474000,
n. 07120130148768666000, n. 07120140033535177000, n.
07120140083213454000, (limitatamente ai crediti relativi l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009), n. 07120140347734263000, n.
07120140426693889000, n. 07120150026143074000, n. 07120150048544855000,
n. 07120150141120186000, n. 07120160032606759000, n.
07120160076668846000, n. 07120160091667221000, n. 07120170001892983000,
n. 07120170092490856000, n. 07120170104532538000, n.
07120170104532639000, n. 07120170111195782002, n. 07120170111436673000,
n. 07120170111436774000, n. 07120180000997237000, nonché all'avviso di accertamento n. TF501AH02433/2012 ed ai successivi atti di intimazione n.
e n. TF5IPPD000882016, ed all'avviso di accertamento n. C.F._2
250TETM003837;
b) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in funzione di
Giudice dell'esecuzione, in ordine alle cartelle di pagamento n.
07120090195899425000, n. 07120100103802518000 e n. 07120110071266851000
(limitatamente ai crediti , Controparte_4
n. 07120110116145318000, n. 07120140005534602000, n.
07120140102852226000, nonché gli avvisi di addebito n. CP_4
37120112002444691000, n. 37120120010013684000 e n. 37120170014711715000,
in quanto devoluta alla competenza funzionale del tribunale in funzione di
Giudice del lavoro;
c) rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita in danno di in ordine alle cartelle di pagamento n. Parte_2 07120120108089574000, n. 07120140083213454000 e n. 07120150015918334000,
aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada,
d) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' , liquidate in € 1.700,00, per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11127/2023 R.G., vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Arnaldo Todisco, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via
Principe di Napoli n.21,
opponente
E (c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Rosario Auletta, presso il cui studio elett.te domicilia sito in
Cardito (Na), al Corso Italia n.38,
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 6.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente, circa i fatti di causa, va rilevato che con atto di citazione regolarmente notificato il 13.05.2023, il sig. ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, il concessionario della riscossione per impugnare l'iscrizione ipotecaria immobiliare, ex art. 77 dpr n. 602/73, iscritta, in data 10.03.2009, su immobili di sua proprietà siti nel Comune di Napoli a favore dell'
[...]
(già di ) per l'importo pari ad euro 20.972,42, Controparte_2 Controparte_3
di cui ha avuto conoscenza tramite ispezione ipotecaria. L'opponente ha dedotto la nullità dell'iscrizione ipotecaria, stante l'omessa notifica della stessa e della preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, e la conseguente violazione del combinato disposto normativo ex artt. 6 co. 1, 7 e 17 L.212/2000. Pertanto, ha chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare la nullità o l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria opposta, l'illegittimo comportamento dell'agente della riscossione, con condanna di quest'ultimo al pagamento del risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 10.000,00, nonché al pagamento delle spese e compensi con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi anticipatario.
Si è costituita l' , la quale, nell'eccepire la nullità Controparte_1
dell'atto introduttivo contestando l'incertezza del petitum, deduce la regolare notifica degli atti prodromici all'iscrizione ipotecaria oggetto di giudizio (cartelle di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Tributario. Ha chiesto,
quindi, il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. ed al pagamento delle spese di lite.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per vizi del petitum, osservato che “la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di
indicazione del “petitum”, sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del
“petitum” inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, e,
sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo
conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere
assoluta, come appunto stabilisce detta norma.” (Cass. Civ. 28986/2008),
indeterminatezza che non si rinviene nell'atto notificato dal sig. , il quale Parte_1
ha esposto le proprie doglianze e formulato la domanda in modo chiaro, di talché
non risulta violato il diritto di difesa della controparte. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione sollevata dall'
[...]
sul difetto di giurisdizione, nonché l'incompetenza Controparte_1
funzionale di questo Tribunale evidenziata dall'esame degli atti di causa, in ordine alla proposta opposizione, rivestendo tali questioni carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi, che concernono il merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, dalla lettura dei documenti prodotti, in particolare dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176201900000680000, regolarmente notificato dall'agente della riscossione a mezzo pec in data 19.03.2019, emerge che l'iscrizione ipotecaria impugnata si fonda su crediti di diversa natura, tributaria, previdenziale,
nonché crediti derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada, che necessitano, anche ai fini della declaratoria di giurisdizione e competenza del
Giudice adito, una specifica analisi.
Ebbene, in ordine ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120080039388429000, n. 07120090034452233000, n. 07120100103802518000
(limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento IRPEF), n.
07120110071266851000 (limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento
IRPEF, IRAP e IVA), n. 07120110110407723000, n. 07120120016658951000, n.
07120120070873204000, n. 07120120133542563000, n. 07120130072230474000, n.
07120130148768666000, n. 07120140033535177000, n.
07120140083213454000,(limitatamente ai crediti relativi l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009), n. 07120140347734263000, n.
07120140426693889000, n. 07120150026143074000, n. 07120150048544855000, n.
07120150141120186000, n. 07120160032606759000, n. 07120160076668846000, n.
07120160091667221000, n. 07120170001892983000, n. 07120170092490856000, n.
07120170104532538000, n. 07120170104532639000, n. 07120170111195782002, n.
07120170111436673000, n. 07120170111436774000, n. 07120180000997237000, n. all'avviso di accertamento n. TF501AH02433/2012 ed ai successivi atti di intimazione n. e n. TF5IPPD000882016, nonché all'avviso di C.F._2
accertamento n. 250TETM003837, va dichiarato il difetto di giurisdizione del
Giudice adito, in favore del Giudice Tributario.
Sul tema, si rammenta che con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione
ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche
apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 35, comma
26-quinquies, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, n. 248,
applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a
fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la
giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura
tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come
appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte
a crediti non tributari (Cass. 17111 del 11/07/2017).
La pretesa creditoria di cui agli atti sopra riportati è relativa, nello specifico, IRPEF,
IRAP, IVA, TARI, indennità per cessazione rapporto di lavoro, diritto annuale
Camera di Commercio, tassa automobilistica, spese di giustizia processo tributario,
imposta di registro locazione fabbricati, entrate tutte di natura tributaria.
Il disposto normativo di riferimento è l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, e così dispone: “Appartengono
alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito, da ultimo, con ordinanza n. 16986/2022,
che anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
La Corte ha richiamato e ribadito le conclusioni degli arresti precedenti tra cui, in particolare, l'ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, con cui è stato affermato che:
a)alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di
fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano
verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento
dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o
sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di
contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta
una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma
rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la
cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto
esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di
mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio
dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale
tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o
dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla
giurisdizione tributaria).
Nella parte motiva dell'ordinanza, si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria.
Il principio così enunciato si addice all'oggetto del presente giudizio nel quale,
parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, e ciò in quanto la domanda deve essere qualificata quale accertamento negativo (l'iscrizione ipotecaria
ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione
forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme
di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e
sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617
c.p.c. - Cass. 25745 del 22/12/2015).
Per quanto riguarda, invece, i crediti di cui alle cartelle di pagamento n.
07120090195899425000, n. 07120100103802518000 e n. 07120110071266851000
(limitatamente ai crediti , n. Controparte_4
07120110116145318000, n. 07120140005534602000, n. 07120140102852226000, nonché
gli avvisi di addebito n. 37120112002444691000, n. 37120120010013684000, n. CP_4
37120170014711715000, si rileva che la proposta domanda rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Sul punto, mette conto evidenziare che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali (Cass. n. 23891/2006), e, nei fatti di causa, le cartelle, contenenti crediti di natura contributiva, sono sì di esclusiva competenza per materia del Tribunale ordinario, ma in funzione di Giudice del lavoro e non in funzione di Giudice dell'esecuzione.
Ebbene, si osserva che l'iscrizione ipotecaria è stata assimilata, dalla Suprema Corte
di Cassazione, al fermo amministrativo, non configurandosi la stessa come un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. (Cass. Sezioni Unite Sent. n. 2053 del 31 gennaio 2006; Cassazione
sent. 659 del 19 marzo 2009). Si tratta dunque, in entrambi i casi non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare al pari del sequestro conservativo con finalità della garanzia patrimoniale.
Al riguardo, si osserva, ancora, che l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi nelle materie trattate nel Capo 2 del Titolo 4 del Libro Secondo del cod.
proc. civ. sono disciplinate, ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c., dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Né gioverebbe richiamare l'art. 615 c.p.c., comma 2 e l'art. 617 c.p.c. comma 2, poiché in tali casi la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma, ai sensi del nuovo testo dell'art. 618 cpv. c.p.c., così come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16, solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, in tal modo facendosi riferimento,
come la Cassazione ha già avuto modo di statuire (Cass. sent. n. 3230 dell'11
febbraio 2010), ai soli provvedimenti ordinatori e interinali, (quali la sospensione dell'esecuzione) di guisa che, relativamente alla fase di merito, non sussiste più
ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali) (cfr. Cass. sent.
n. 13601 del 30.07.2012).
E, in una fattispecie come quella sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante, la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito, giustappunto, che in ipotesi di iscrizione di ipoteca “in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva,
la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.”. ( cfr. Cassazione VI Sezione civile Sent.
n. 9553 del 30.04.2014).
Da tanto consegue che la causa debba essere rimessa, limitatamente ai crediti di cui sopra, al Giudice del lavoro.
Ciò premesso, quanto alle cartelle di pagamento n. 07120120108089574000, n.
07120140083213454000, n. 07120150015918334000, i cui crediti sono relativi a contravvenzioni al codice della strada, emesse dal Comune di Napoli,
rispettivamente nell'anno 2008, 2009 e 2011, la controversia si ritiene radicata,
invece, innanzi a questo Tribunale, non avendo l'Agente della riscossione eccepito,
ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza del giudice adito, essendo competente per materia e per valore il giudice di pace ai sensi del disposto normativo ex artt. 6 e 7
co. 2, d.lgs. 150/2011.
Orbene, la domanda è infondata e come tale deve essere rigettata.
L'opposizione proposta ha quale unico motivo l'omessa notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Sul punto, il comma 2 bis dell'art. 77 del d.P.R. 602/73 stabilisce che “l'agente della
riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva,
concedendo il termine di trenta giorni, perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa,
presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto. L'iscrizione di
ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla in ragione della
violazione dell'obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il contraddittorio
endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,
determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo”.
Principio di diritto enunciato, richiamando, fra l'altro, sia il disposto dell'art. 21-bis della legge 241/90, che prevede un obbligo generalizzato di comunicazione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, sia “un principio
generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della
comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che
costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto” (nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. 6 - 5, n. 23875/2015).
Nel caso di specie, tale comunicazione preventiva, come sopra già anticipato, risulta regolarmente notificata all'opponente, a mezzo pec, in data 19.03.2019, come documentato dall' , e non opposta nei termini di Controparte_1
legge dal sig. . Parte_1
Pertanto, l'iscrizione ipotecaria oggetto del presente giudizio è valida e legittima.
Ne consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 10.000,00, che in ragione di quanto sopra è
destituita di fondamento e, in ogni caso, non provata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in favore del Giudice
Tributario, in ordine alle cartelle di pagamento 07120080039388429000, n.
07120090034452233000, n. 07120100103802518000 (limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento IRPEF), n. 07120110071266851000 (limitatamente ai crediti relativi al mancato pagamento IRPEF, IRAP e IVA),
n. 07120110110407723000, n. 07120120016658951000, n.
07120120070873204000, n. 07120120133542563000, n. 07120130072230474000,
n. 07120130148768666000, n. 07120140033535177000, n.
07120140083213454000, (limitatamente ai crediti relativi l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009), n. 07120140347734263000, n.
07120140426693889000, n. 07120150026143074000, n. 07120150048544855000,
n. 07120150141120186000, n. 07120160032606759000, n.
07120160076668846000, n. 07120160091667221000, n. 07120170001892983000,
n. 07120170092490856000, n. 07120170104532538000, n.
07120170104532639000, n. 07120170111195782002, n. 07120170111436673000,
n. 07120170111436774000, n. 07120180000997237000, nonché all'avviso di accertamento n. TF501AH02433/2012 ed ai successivi atti di intimazione n.
e n. TF5IPPD000882016, ed all'avviso di accertamento n. C.F._2
250TETM003837;
b) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in funzione di
Giudice dell'esecuzione, in ordine alle cartelle di pagamento n.
07120090195899425000, n. 07120100103802518000 e n. 07120110071266851000
(limitatamente ai crediti , Controparte_4
n. 07120110116145318000, n. 07120140005534602000, n.
07120140102852226000, nonché gli avvisi di addebito n. CP_4
37120112002444691000, n. 37120120010013684000 e n. 37120170014711715000,
in quanto devoluta alla competenza funzionale del tribunale in funzione di
Giudice del lavoro;
c) rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara legittima l'iscrizione ipotecaria eseguita in danno di in ordine alle cartelle di pagamento n. Parte_2 07120120108089574000, n. 07120140083213454000 e n. 07120150015918334000,
aventi ad oggetto contravvenzioni al codice della strada,
d) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' , liquidate in € 1.700,00, per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone