Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Sabato Marco
Appellante
(P. Controparte_1
IVA n. ), in persona del curatore legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Appellante contumace
Nei confronti di
(P.IVA n. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
Appellata contumace
(P.IVA n. e, per essa, la Controparte_3 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_4
difesa dall'Avv. Scozzari Giovanni
Intervenuta
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
Con atto di citazione del 16 settembre 2019, , in proprio e nella Parte_1
qualità di lega rappresentante della ha proposto appello avverso la CP_1
sentenza n. 811/2019 del 15/2/2019 resa dal Tribunale di Palermo, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di accertamento negativo del credito nei confronti di
Controparte_2
Col gravame, gli appellanti hanno contestato la statuizione per diverse ragioni, riproponendo le censure non accolte in prime cure riguardanti, in particolare, i contratti di mutuo e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita nella qualità di cessionaria del credito e in luogo di Controparte_3
la quale ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto, Controparte_2
spiegando appello incidentale contestando la disposta compensazione tra i saldi di contratto di mutuo con quelli relativi ai rapporti di conto corrente e conto anticipi.
A seguito della apertura della liquidazione giudiziale della il giudizio è CP_1
stato interrotto e successivamente riassunto da anche nei confronti Parte_1
del curatore, rimasto contumace;
indi la causa è stata posta in decisione all'udienza del
6 febbraio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con istanza depositata in data 19 marzo 2025, nelle more del maturare dei termini ex art. 190 c.p.c., l'appellante ha rappresentato di voler rinunciare agli atti del giudizio, stante l'intervenuta composizione bonaria, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali;
dal canto suo, la società intervenuta ha aderito, rinunciando altresì all'appello incidentale.
Tanto premesso, gli appelli – principale e incidentale - vanno dichiarati estinti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., attesa la formale rinuncia agli atti del giudizio delle parti costituite
(cfr. note versate dalle parti) con le rispettive accettazioni.
In tale situazione, le spese processuali del procedimento di secondo grado, stante l'accordo delle parti anche sul punto, debbono compensarsi.
P.Q.M.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con la contumacia di Liquidazione giudiziale di così provvede: CP_1
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara estinto il giudizio proposto, con atto di citazione in appello del 16/9/2019, da (e da , avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 811/2019 del 15/2/2019 resa dal Tribunale di Palermo, e con appello incidentale di Controparte_3
compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3