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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5466 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5466 / 2020 promossa da:
(C.F. ) in persona dei Curatori leg. Parte_1 P.IVA_1 rap. pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom. Stefano Santi del foro di Brescia;
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom.
Francesco Onofri del foro di Brescia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024: “Nel merito: Previa ogni declaratoria del caso, per tutti i motivi addotti nel presente atto, accertata e confermata l'entità dei pagamenti effettuati da in bonis a Parte_1 favore di accertata l'inesistenza di qualsiasi valido titolo e/o negozio che Controparte_1 comportasse a carico di l'obbligo di effettuare pagamenti a favore di Parte_1
condannarsi la convenuta alla restituzione e al Controparte_1 Controparte_1 pagamento a favore del ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
2033 cc della somma complessiva di €295.000,00 o della diversa somma maggiore o
pagina 1 di 10 minore che risulterà dovuta. Con interessi anche moratori dalla domanda al saldo.
Spese rifuse”.
La convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande di parte attrice siccome prescritte, inammissibili o comunque infondate, con aggravio di spese”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € Controparte_1
295.000,00 ex art. 2033 c.c. indebitamente versati dalla società fallita.
A sostegno della domanda il premetteva che: Parte_1
- in data 28.10.2015, con determinazione assunta dall'Amministratore Unico,
approvava un Accordo attestato di Parte_2 Parte_1 risanamento ex art. 67 L.F. nel quale emergeva l'esistenza di un ingente debito che gravava sullo stesso verso la società , quantificato Parte_2 Parte_1 nella somma di € 6.467.490,00 (il cosiddetto “Debito Corioni”);
- rimasto inadempiuto l'Accordo ex art. 67 L.F. e non attuato il rimborso del “Debito
Corioni” da parte del (deceduto nel marzo 2016), Parte_2 Parte_1
depositava, in data 30.3.2018, ricorso per Concordato preventivo con riserva;
- nel corso dell'udienza di valutazione circa l'ammissibilità della società alla procedura di concordato, il Pubblico Ministero chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e conseguente pronuncia di fallimento ritenendo che:
“la proposta di concordato presentata da non abbia adeguatamente Parte_1 informato il Tribunale e i creditori circa la reale natura del “credito ed abbia Pt_2 indirettamente dissimulato l'identità dei reali creditori della società ovvero i soggetti destinatari delle risorse drenate nel tempo da le quali hanno Parte_1 permesso di formare il valore del debito riconosciuto dal ; Pt_2
- in data 22.1.2019 il Tribunale demandava ai commissari giudiziali il compito di verificare se le scritture contabili di consentissero di confermare la tesi Parte_1
della società per cui il credito si sarebbe interamente formato per effetto di versamenti del defunto ovvero se, come paventato dal PM, la Parte_2 ricorrente avesse dissimulato l'identità dei propri reali creditori e comunque posto in essere condotte sanzionate dall'art. 173 L.F.;
- nell'informativa ex art. 173 L.F. depositata dai Commissari veniva segnalato che:
i) nonostante l'importo di € 6.725.110,00 fosse stato indicato nei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016, come un credito sociale vantato “verso altri”, in realtà il credito era stato generato da versamenti effettuati a favore di terzi soggetti che,
pagina 3 di 10 peraltro, “non risultano avere avuto rapporti commerciali diretti con ; ii) Parte_1 la formazione del “Debito Corioni” era anomala;
- in data 10.7.2019 il Tribunale di Brescia, nel dichiarare il fallimento di Parte_1
, scriveva: “I Commissari hanno correttamente concluso sul punto che nel
[...]
credito isultano ricompresi versamenti effettuati dalla società nei confronti Pt_2
di soggetti diversi dal Comm. che, dovendo formare oggetto di azioni Parte_2 recuperatorie nell'interesse del ceto creditorio, in assenza di documentazione che li faccia ritenere non ripetibili, andavano rappresentati ai creditori di Parte_1 eventualmente stimandone la possibilità di recupero”;
Con riguardo alla posizione specifica della convenuta, parte attrice deduceva, in particolare, che nel corso dell'anno 2013 aveva eseguito due bonifici Parte_1 bancari in favore di (società riferibile alla famiglia dell'importo Controparte_1 Pt_2 complessivo di € 295.000,00 (in data 29.4.2013 € 225.000,00; in data 31.5.2013 €
70.000,00), senza alcun “titolo e/o negozio che comportasse a carico di Parte_1
l'obbligo di effettuare pagamenti a favore di . Controparte_1
Instaurato il contradditorio, si costituiva , contestando Controparte_2
in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto e spiegando che i pagamenti contestati erano da considerarsi del tutto legittimi e giustificati in quanto eseguiti come delegazioni di pagamento in forza delle quali il delegante, ordinava al Parte_2
proprio delegato, (di cui era socio di riferimento e amministratore), di Parte_1
eseguire pagamenti alla società delegataria a titolo di apporto Controparte_1
finanziario del socio, dato che deteneva 28.080 quote di tale società su Parte_2
un totale di 46.800, corrispondenti al 60% del capitale sociale, in forza di un pacifico rapporto di provvista connaturato al suo ruolo di socio di riferimento e A.U. di
Parte_1
Specificava che non si era trattato di una delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., la quale realizza una modificazione soggettiva dal lato passivo di un'obbligazione per volontà e iniziativa del debitore delegante che incarica il terzo a obbligarsi verso un suo creditore, bensì di una delegatio solvendi, che ha, invece, funzione solutoria, atteso che in tale secondo caso il delegato assume semplicemente l'incarico di adempiere senz'altro all'obbligazione del delegante. Spiegava che la pacifica pagina 4 di 10 assenza di rapporti tra e confermava che si era trattato a Parte_1 Controparte_1 tutti gli effetti di una delegazione di pagamento “pura”, tale essendo quella in cui il terzo assuntore, nell'effettuare la prestazione, non faccia alcun riferimento ai rapporti sottostanti. Infine, riteneva che essendo la delegazione solutoria “pura”, rispetto ad essa doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1271 c.c. in materia di delegatio solvendi, in base al quale, il delegato non può opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Posto che non era stato il soggetto delegato, ad aver eseguito a favore Parte_1
di il pagamento, bensì il delegante stesso, ovvero tramite lo Controparte_1 Pt_2
strumento della delegazione, eccepiva che la legittimazione attiva della domanda di ripetizione sarebbe spettata agli eredi del delegante e per le stesse ragioni, la Pt_2 legittimazione passiva per l'eventuale azione di ripetizione da parte del
[...]
si sarebbe dovuta ritenere sussistente solo nei confronti del delegante Parte_1
Parte_2
Infine, invocava “la regola secondo cui nell'ambito del rapporto delegatorio titolato è indispensabile, affinché il delegato sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del delegatario ex art. 2033 c.c., che il pagamento sia privo di causa anche in base al rapporto di valuta, dovendo sussistere la cosiddetta “nullità della doppia causa” e deduceva che il titolo su cui si era retto il rapporto di valuta era “apporti del socio”.
Ciò in quanto nel 2013 deteneva il 60% delle partecipazioni della Parte_2
con la conseguenza che i versamenti effettuati in favore della società Controparte_1
erano da qualificarsi come apporti del socio, come peraltro desumibile in applicazione della presunzione ex lege di cui all'art. 46 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), come riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003, in base al quale "le somme versate alle società commerciali... dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".
A tal proposito deduceva, in particolare, che tutti i crediti dei soci di al CP_1 bilancio al 30.6.2014 ammontanti a € 24.321.524,00 (con un incremento di oltre
11.000.000,00 rispetto al debito al 30.6.2013 pari a € 13.953.839,00, doc. 2, compresi i due versamenti del 29.4.2013 e del 31.5.2013, doc. 20 attrice) venivano rinunciati in occasione dell'assemblea del 10.7.2014, tenutasi presso la sede di CP_3 principale creditore (doc. 3). Precisava che all'epoca faceva parte del CP_1
pagina 5 di 10 Gruppo Brescia Calcio spa e che tale rinuncia era finalizzata a dare continuità alla più ampia operazione di salvataggio della compagine calcistica dal fallimento. Rilevava inoltre che nel bilancio successivo al 30.6.2015, i debiti verso i soci non risultavano più iscritti al passivo dello stato patrimoniale (doc. 4).
Eccepiva inoltre la prescrizione breve dell'azione nel caso in cui la domanda attorea fosse stata qualificata nell'ambito di una fattispecie di illecito civile.
Eccepiva che, in ogni caso, parte attrice non aveva fornito prova della natura indebita dei trasferimenti di denaro di cui si discute, essendo pacifico che incomba sul solvens l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva ritenuta di natura documentale.
All'udienza del 10 ottobre 2024 la causa veniva tratteneva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
***
La domanda svolta dal nei confronti della società Parte_1
convenuta va rigettata. Controparte_1
Il ha instaurato nei confronti di altra società, Parte_1 CP_4
analoga controversia rubricata al n. 5467/2020 RG avente ad oggetto la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente versate dalla società fallita a detta società.
L'operazione sottesa ai pagamenti oggetto del giudizio n. 5467/2020 R.G. è del tutto speculare a quella oggetto della presente causa.
La causa risulta decisa dal Tribunale con sentenza n. 707 del 19 febbraio 2025
(Giudice est. Elena Fondrieschi) con la quale veniva rigettata la domanda dell'attore e compensate le spese di lite.
Ritiene questo giudice che le motivazioni della predetta sentenza siano condivisibili e che le argomentazioni ivi svolte possono essere richiamate in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sia pure con le differenze discendenti dalla peculiarità del caso concreto.
Nella citata sentenza il Tribunale, premessa l'analisi della documentazione prodotta pagina 6 di 10 dalle parti, ha ritenuto che la domanda attrice doveva essere rigettata in quanto: “i pagamenti di cui si discute sono stati effettuati in virtù di delegazioni di pagamento, delegazioni in forza delle quali (delegante) ha ordinato a (in Parte_2 Parte_1
bonis) (delegato) di eseguire pagamenti in denaro a favore di (delegataria) a CP_4 titolo di “apporto finanziario”, “ovvero di anticipazioni dell'amministratore quale era all'epoca . Parte_2
Il Tribunale ha quindi ritenuto che i versamenti eseguiti fossero riconducibili alla fattispecie giuridica della “delegatio solvendi pura nella quale il delegato assume semplicemente l'incarico di adempiere senz'altro all'obbligazione del delegante e non fa alcun riferimento ai rapporti sottostanti (in tal senso propende anche l'assenza di rapporti tra ed , il delegato, ex art. 1271 c.c., non può opporre le Parte_1 CP_4
eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento. Posto che come sopra documentato risulta che il pagamento è stato eseguito a favore di dal delegante stesso, ovvero CP_4 Pt_2 delegando quest'ultima avrebbe dovuto richiedere la restituzione di quanto Parte_1 prestato al agli eredi di costui”. Pt_2
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte abbia l'onere di provare l'inesistenza o la caducazione della causa giustificativa del pagamento (cfr Cass. n.
21523/2024; n. 17146/2003; n. 3387/2001) il Tribunale ha affermato altresì che:
“L'inesistenza della causa debendi infatti rappresenta un elemento costitutivo della domanda, unitamente all'avvenuto pagamento, la cui prova segue i principi di cui all'art.
2697 c.c. Il fatto negativo non costituisce necessariamente un limite allo sforzo probatorio dell'attore, il quale può dimostrare l'inesistenza del titolo giustificativo anche mediante presunzioni oppure fornendo la prova dell'esistenza di un fatto negativo contrario (in questo senso, in tema di indebito oggettivo, tra le tante Cassazione civile,
13/11/2003, n.17146; nella giurisprudenza di merito, Sentenza n. 2658/2022 pubbl. il
11/07/2022 RG n. 4280/2020 Repert. n. 3899/2022 del 11/07/2022 Corte appello
Milano, 07/04/2022). Il principio è stato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 15.1.2021 n. 655, secondo cui “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando
pagina 7 di 10 abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”. Nel caso di specie la sola affermazione dell'inesistenza di documenti che attestino il titolo del pagamento non basta a ritenere assolto l'onere della prova della inidoneità della diversa causa (ovvero della delegazione di pagamento) indicata dalla parte convenuta, posto che per contro, come sopra argomentato, il dialogo degli elementi tratti dalla documentazione prodotta in giudizio dimostra lo schema utilizzato dal
la sussistenza della delegazione di pagamento. In assenza di dimostrazione Pt_2
della inesistenza della causa solvendi, quale condizione essenziale dell'indebito oggettivo la domanda di indebito proposta dal va respinta”. Parte_1
Anche nel caso in specie va anzitutto esaminata la documentazione versata in atti.
Nel corso dell'anno 2013 disponeva n. 2 bonifici bancari in favore di Parte_1 per complessivi € 295.000,00. Controparte_1
Nell'estratto conto bancario di sono rappresentate le seguenti operazioni Parte_1
(doc. 20 attrice):
- in data 29.4.2013 bonifico bancario con descrizione operazione: “Vs. bonifico
Sportello Fav: Sportinvest srl caus” per € 225.000,00;
- in data 31.5.2013 bonifico bancario con descrizione operazione: “Vs. bonifico
Sportello Fav: Sportinvest srl caus” per € 70.000,00.
Nella “Informativa” dei commissari giudiziali ex art. 173 L.F. del 7 marzo 2019 (doc. 11 attrice) è dato atto del fatto che il “Debito Corioni” riferibile al Comm. Parte_2
compare effettivamente nella contabilità di a far data dal 2014 (cfr. a pag. 17 Parte_1 della relazione si legge che il “ AL 31.12.2014” di tale credito verso Parte_3 ammontava ad € 6.467.490,00, il debito risulta poi riportato in tale Parte_2 Pt_2
esatto ammontare anche nei bilanci di del 2015, 2016 e 2017 (pag. 4, 5 e 6 Parte_1
della stessa informativa).
pagina 8 di 10 Nella lettera a firma di datata 10 novembre 2015, indirizzata a Parte_2 Parte_1
ed avente a “Oggetto Impegno volto a consentire il buon esito dell'operazione di
[...]
risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) R.D. 267/1942 ("Legge
Fallimentare") della ” (doc. 18 attrice, pagg. da 5 a 9), il Comm. Parte_1 Pt_2 riconosce la sussistenza del credito nei suoi confronti, ammettendo “che la Società in dipendenza dei rapporti dì cui alla premessa C) ha maturato e vanta alla data odierna nei miei confronti pari all'importo di Euro 6.467.490.00 (il "Debito Corioni")” (la premessa
C fa riferimento “agli articolati rapporti che sono Intercorsi negli anni tra il sottoscritto e la Società”.
I dati documentali sopra riportati indicano che nel corso del 2013 in qualità Parte_2
di A.U. ha disposto di somme di ordinandole di effettuare versamenti a Parte_1
di cui deteneva la partecipazione del 60%. CP_1
A sua volta il isponeva delle somme di all'evidenza ricevendole come Pt_2 Parte_1
finanziamento. In tal senso depongono tutti gli elementi di cui si è dato conto così come l'assenza di specifica causale delle disposizioni di bonifico denota che il denaro era riferito in uscita ed in entrata al ovvero come finanziamento SA Pt_2
(in tal senso anche le annotazioni “Debito nei bilanci di e nella lettera Pt_2 Parte_1
di riconoscimento di debito) e PO.
Può dirsi quindi che il in qualità di A.U. di disponeva prestiti a favore Pt_2 Parte_1
di se stesso dalla società ora fallita (ciò trova corrispondenza con il riconoscimento del cd Debito Corioni nonché con l'assenza di altre spiegazioni – compenso amministratori o distribuzione dividendi o altro … in base al quale il ha disposto delle somme Pt_2
della società) e contestualmente finanziava a titolo di socio CP_1
Il anziché prelevare e versare le somme su proprio c.c. e poi dal proprio conto Pt_2 corrente personale accreditarle sul c.c. disponeva un'unica operazione Controparte_1
bancaria in base alla quale: il ha disposto quale A.U. di di somme Pt_2 Parte_1
della società finanziandosi a titolo personale ed a sua volta ha finanziato a titolo di socio la società Controparte_1
Sull'inquadramento dei prelievi da quali finanziamenti al i richiamano Parte_1 Pt_2 le annotazioni al bilancio il riconoscimento del cd Debito l'assenza Parte_1 Pt_2
pagina 9 di 10 di specifica causale dei bonifici, l'assenza di indici che possano far ritenere le disposizioni possano costituire “compenso amministratori” o “distribuzione dividendi” o altro;
né è stato posto in dubbio che il avesse i poteri per autorizzare tale Pt_2 operazione di finanziamento (diverse sono le valutazioni circa l'opportunità e l'anomalia dell'operazione di cui alle premesse degli atti del . Parte_1
Sull'inquadramento dei versamenti in favore di come prestito si richiama CP_1
l'art. 46 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), come riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. n.
344/2003, laddove detta una presunzione ex lege in base alla quale "le somme versate alle società commerciali... dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo". Con la sentenza 9/09/2016 n. 17839, la Cassazione ha in proposito stabilito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci sancita dall'articolo 46 del TUIR non è vincibile con ogni mezzo, "ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge", in particolare, dimostrando che dai bilanci o dai rendiconti delle società finanziate emerge che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni svolte e dei principi richiamati le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Stante la peculiarità della vicenda, la complessità della operazione posta in essere e della sua qualificazione, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di parte attrice.
Compensa le spese di lite.
Brescia, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5466 / 2020 promossa da:
(C.F. ) in persona dei Curatori leg. Parte_1 P.IVA_1 rap. pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom. Stefano Santi del foro di Brescia;
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Liquidatore legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. e dom.
Francesco Onofri del foro di Brescia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024: “Nel merito: Previa ogni declaratoria del caso, per tutti i motivi addotti nel presente atto, accertata e confermata l'entità dei pagamenti effettuati da in bonis a Parte_1 favore di accertata l'inesistenza di qualsiasi valido titolo e/o negozio che Controparte_1 comportasse a carico di l'obbligo di effettuare pagamenti a favore di Parte_1
condannarsi la convenuta alla restituzione e al Controparte_1 Controparte_1 pagamento a favore del ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
2033 cc della somma complessiva di €295.000,00 o della diversa somma maggiore o
pagina 1 di 10 minore che risulterà dovuta. Con interessi anche moratori dalla domanda al saldo.
Spese rifuse”.
La convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024:
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande di parte attrice siccome prescritte, inammissibili o comunque infondate, con aggravio di spese”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € Controparte_1
295.000,00 ex art. 2033 c.c. indebitamente versati dalla società fallita.
A sostegno della domanda il premetteva che: Parte_1
- in data 28.10.2015, con determinazione assunta dall'Amministratore Unico,
approvava un Accordo attestato di Parte_2 Parte_1 risanamento ex art. 67 L.F. nel quale emergeva l'esistenza di un ingente debito che gravava sullo stesso verso la società , quantificato Parte_2 Parte_1 nella somma di € 6.467.490,00 (il cosiddetto “Debito Corioni”);
- rimasto inadempiuto l'Accordo ex art. 67 L.F. e non attuato il rimborso del “Debito
Corioni” da parte del (deceduto nel marzo 2016), Parte_2 Parte_1
depositava, in data 30.3.2018, ricorso per Concordato preventivo con riserva;
- nel corso dell'udienza di valutazione circa l'ammissibilità della società alla procedura di concordato, il Pubblico Ministero chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e conseguente pronuncia di fallimento ritenendo che:
“la proposta di concordato presentata da non abbia adeguatamente Parte_1 informato il Tribunale e i creditori circa la reale natura del “credito ed abbia Pt_2 indirettamente dissimulato l'identità dei reali creditori della società ovvero i soggetti destinatari delle risorse drenate nel tempo da le quali hanno Parte_1 permesso di formare il valore del debito riconosciuto dal ; Pt_2
- in data 22.1.2019 il Tribunale demandava ai commissari giudiziali il compito di verificare se le scritture contabili di consentissero di confermare la tesi Parte_1
della società per cui il credito si sarebbe interamente formato per effetto di versamenti del defunto ovvero se, come paventato dal PM, la Parte_2 ricorrente avesse dissimulato l'identità dei propri reali creditori e comunque posto in essere condotte sanzionate dall'art. 173 L.F.;
- nell'informativa ex art. 173 L.F. depositata dai Commissari veniva segnalato che:
i) nonostante l'importo di € 6.725.110,00 fosse stato indicato nei bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016, come un credito sociale vantato “verso altri”, in realtà il credito era stato generato da versamenti effettuati a favore di terzi soggetti che,
pagina 3 di 10 peraltro, “non risultano avere avuto rapporti commerciali diretti con ; ii) Parte_1 la formazione del “Debito Corioni” era anomala;
- in data 10.7.2019 il Tribunale di Brescia, nel dichiarare il fallimento di Parte_1
, scriveva: “I Commissari hanno correttamente concluso sul punto che nel
[...]
credito isultano ricompresi versamenti effettuati dalla società nei confronti Pt_2
di soggetti diversi dal Comm. che, dovendo formare oggetto di azioni Parte_2 recuperatorie nell'interesse del ceto creditorio, in assenza di documentazione che li faccia ritenere non ripetibili, andavano rappresentati ai creditori di Parte_1 eventualmente stimandone la possibilità di recupero”;
Con riguardo alla posizione specifica della convenuta, parte attrice deduceva, in particolare, che nel corso dell'anno 2013 aveva eseguito due bonifici Parte_1 bancari in favore di (società riferibile alla famiglia dell'importo Controparte_1 Pt_2 complessivo di € 295.000,00 (in data 29.4.2013 € 225.000,00; in data 31.5.2013 €
70.000,00), senza alcun “titolo e/o negozio che comportasse a carico di Parte_1
l'obbligo di effettuare pagamenti a favore di . Controparte_1
Instaurato il contradditorio, si costituiva , contestando Controparte_2
in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto e spiegando che i pagamenti contestati erano da considerarsi del tutto legittimi e giustificati in quanto eseguiti come delegazioni di pagamento in forza delle quali il delegante, ordinava al Parte_2
proprio delegato, (di cui era socio di riferimento e amministratore), di Parte_1
eseguire pagamenti alla società delegataria a titolo di apporto Controparte_1
finanziario del socio, dato che deteneva 28.080 quote di tale società su Parte_2
un totale di 46.800, corrispondenti al 60% del capitale sociale, in forza di un pacifico rapporto di provvista connaturato al suo ruolo di socio di riferimento e A.U. di
Parte_1
Specificava che non si era trattato di una delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., la quale realizza una modificazione soggettiva dal lato passivo di un'obbligazione per volontà e iniziativa del debitore delegante che incarica il terzo a obbligarsi verso un suo creditore, bensì di una delegatio solvendi, che ha, invece, funzione solutoria, atteso che in tale secondo caso il delegato assume semplicemente l'incarico di adempiere senz'altro all'obbligazione del delegante. Spiegava che la pacifica pagina 4 di 10 assenza di rapporti tra e confermava che si era trattato a Parte_1 Controparte_1 tutti gli effetti di una delegazione di pagamento “pura”, tale essendo quella in cui il terzo assuntore, nell'effettuare la prestazione, non faccia alcun riferimento ai rapporti sottostanti. Infine, riteneva che essendo la delegazione solutoria “pura”, rispetto ad essa doveva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1271 c.c. in materia di delegatio solvendi, in base al quale, il delegato non può opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.
Posto che non era stato il soggetto delegato, ad aver eseguito a favore Parte_1
di il pagamento, bensì il delegante stesso, ovvero tramite lo Controparte_1 Pt_2
strumento della delegazione, eccepiva che la legittimazione attiva della domanda di ripetizione sarebbe spettata agli eredi del delegante e per le stesse ragioni, la Pt_2 legittimazione passiva per l'eventuale azione di ripetizione da parte del
[...]
si sarebbe dovuta ritenere sussistente solo nei confronti del delegante Parte_1
Parte_2
Infine, invocava “la regola secondo cui nell'ambito del rapporto delegatorio titolato è indispensabile, affinché il delegato sia legittimato ad agire direttamente nei confronti del delegatario ex art. 2033 c.c., che il pagamento sia privo di causa anche in base al rapporto di valuta, dovendo sussistere la cosiddetta “nullità della doppia causa” e deduceva che il titolo su cui si era retto il rapporto di valuta era “apporti del socio”.
Ciò in quanto nel 2013 deteneva il 60% delle partecipazioni della Parte_2
con la conseguenza che i versamenti effettuati in favore della società Controparte_1
erano da qualificarsi come apporti del socio, come peraltro desumibile in applicazione della presunzione ex lege di cui all'art. 46 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), come riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003, in base al quale "le somme versate alle società commerciali... dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".
A tal proposito deduceva, in particolare, che tutti i crediti dei soci di al CP_1 bilancio al 30.6.2014 ammontanti a € 24.321.524,00 (con un incremento di oltre
11.000.000,00 rispetto al debito al 30.6.2013 pari a € 13.953.839,00, doc. 2, compresi i due versamenti del 29.4.2013 e del 31.5.2013, doc. 20 attrice) venivano rinunciati in occasione dell'assemblea del 10.7.2014, tenutasi presso la sede di CP_3 principale creditore (doc. 3). Precisava che all'epoca faceva parte del CP_1
pagina 5 di 10 Gruppo Brescia Calcio spa e che tale rinuncia era finalizzata a dare continuità alla più ampia operazione di salvataggio della compagine calcistica dal fallimento. Rilevava inoltre che nel bilancio successivo al 30.6.2015, i debiti verso i soci non risultavano più iscritti al passivo dello stato patrimoniale (doc. 4).
Eccepiva inoltre la prescrizione breve dell'azione nel caso in cui la domanda attorea fosse stata qualificata nell'ambito di una fattispecie di illecito civile.
Eccepiva che, in ogni caso, parte attrice non aveva fornito prova della natura indebita dei trasferimenti di denaro di cui si discute, essendo pacifico che incomba sul solvens l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva ritenuta di natura documentale.
All'udienza del 10 ottobre 2024 la causa veniva tratteneva in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
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La domanda svolta dal nei confronti della società Parte_1
convenuta va rigettata. Controparte_1
Il ha instaurato nei confronti di altra società, Parte_1 CP_4
analoga controversia rubricata al n. 5467/2020 RG avente ad oggetto la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme indebitamente versate dalla società fallita a detta società.
L'operazione sottesa ai pagamenti oggetto del giudizio n. 5467/2020 R.G. è del tutto speculare a quella oggetto della presente causa.
La causa risulta decisa dal Tribunale con sentenza n. 707 del 19 febbraio 2025
(Giudice est. Elena Fondrieschi) con la quale veniva rigettata la domanda dell'attore e compensate le spese di lite.
Ritiene questo giudice che le motivazioni della predetta sentenza siano condivisibili e che le argomentazioni ivi svolte possono essere richiamate in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. sia pure con le differenze discendenti dalla peculiarità del caso concreto.
Nella citata sentenza il Tribunale, premessa l'analisi della documentazione prodotta pagina 6 di 10 dalle parti, ha ritenuto che la domanda attrice doveva essere rigettata in quanto: “i pagamenti di cui si discute sono stati effettuati in virtù di delegazioni di pagamento, delegazioni in forza delle quali (delegante) ha ordinato a (in Parte_2 Parte_1
bonis) (delegato) di eseguire pagamenti in denaro a favore di (delegataria) a CP_4 titolo di “apporto finanziario”, “ovvero di anticipazioni dell'amministratore quale era all'epoca . Parte_2
Il Tribunale ha quindi ritenuto che i versamenti eseguiti fossero riconducibili alla fattispecie giuridica della “delegatio solvendi pura nella quale il delegato assume semplicemente l'incarico di adempiere senz'altro all'obbligazione del delegante e non fa alcun riferimento ai rapporti sottostanti (in tal senso propende anche l'assenza di rapporti tra ed , il delegato, ex art. 1271 c.c., non può opporre le Parte_1 CP_4
eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento. Posto che come sopra documentato risulta che il pagamento è stato eseguito a favore di dal delegante stesso, ovvero CP_4 Pt_2 delegando quest'ultima avrebbe dovuto richiedere la restituzione di quanto Parte_1 prestato al agli eredi di costui”. Pt_2
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte che agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte abbia l'onere di provare l'inesistenza o la caducazione della causa giustificativa del pagamento (cfr Cass. n.
21523/2024; n. 17146/2003; n. 3387/2001) il Tribunale ha affermato altresì che:
“L'inesistenza della causa debendi infatti rappresenta un elemento costitutivo della domanda, unitamente all'avvenuto pagamento, la cui prova segue i principi di cui all'art.
2697 c.c. Il fatto negativo non costituisce necessariamente un limite allo sforzo probatorio dell'attore, il quale può dimostrare l'inesistenza del titolo giustificativo anche mediante presunzioni oppure fornendo la prova dell'esistenza di un fatto negativo contrario (in questo senso, in tema di indebito oggettivo, tra le tante Cassazione civile,
13/11/2003, n.17146; nella giurisprudenza di merito, Sentenza n. 2658/2022 pubbl. il
11/07/2022 RG n. 4280/2020 Repert. n. 3899/2022 del 11/07/2022 Corte appello
Milano, 07/04/2022). Il principio è stato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 15.1.2021 n. 655, secondo cui “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando
pagina 7 di 10 abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo”. Nel caso di specie la sola affermazione dell'inesistenza di documenti che attestino il titolo del pagamento non basta a ritenere assolto l'onere della prova della inidoneità della diversa causa (ovvero della delegazione di pagamento) indicata dalla parte convenuta, posto che per contro, come sopra argomentato, il dialogo degli elementi tratti dalla documentazione prodotta in giudizio dimostra lo schema utilizzato dal
la sussistenza della delegazione di pagamento. In assenza di dimostrazione Pt_2
della inesistenza della causa solvendi, quale condizione essenziale dell'indebito oggettivo la domanda di indebito proposta dal va respinta”. Parte_1
Anche nel caso in specie va anzitutto esaminata la documentazione versata in atti.
Nel corso dell'anno 2013 disponeva n. 2 bonifici bancari in favore di Parte_1 per complessivi € 295.000,00. Controparte_1
Nell'estratto conto bancario di sono rappresentate le seguenti operazioni Parte_1
(doc. 20 attrice):
- in data 29.4.2013 bonifico bancario con descrizione operazione: “Vs. bonifico
Sportello Fav: Sportinvest srl caus” per € 225.000,00;
- in data 31.5.2013 bonifico bancario con descrizione operazione: “Vs. bonifico
Sportello Fav: Sportinvest srl caus” per € 70.000,00.
Nella “Informativa” dei commissari giudiziali ex art. 173 L.F. del 7 marzo 2019 (doc. 11 attrice) è dato atto del fatto che il “Debito Corioni” riferibile al Comm. Parte_2
compare effettivamente nella contabilità di a far data dal 2014 (cfr. a pag. 17 Parte_1 della relazione si legge che il “ AL 31.12.2014” di tale credito verso Parte_3 ammontava ad € 6.467.490,00, il debito risulta poi riportato in tale Parte_2 Pt_2
esatto ammontare anche nei bilanci di del 2015, 2016 e 2017 (pag. 4, 5 e 6 Parte_1
della stessa informativa).
pagina 8 di 10 Nella lettera a firma di datata 10 novembre 2015, indirizzata a Parte_2 Parte_1
ed avente a “Oggetto Impegno volto a consentire il buon esito dell'operazione di
[...]
risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) R.D. 267/1942 ("Legge
Fallimentare") della ” (doc. 18 attrice, pagg. da 5 a 9), il Comm. Parte_1 Pt_2 riconosce la sussistenza del credito nei suoi confronti, ammettendo “che la Società in dipendenza dei rapporti dì cui alla premessa C) ha maturato e vanta alla data odierna nei miei confronti pari all'importo di Euro 6.467.490.00 (il "Debito Corioni")” (la premessa
C fa riferimento “agli articolati rapporti che sono Intercorsi negli anni tra il sottoscritto e la Società”.
I dati documentali sopra riportati indicano che nel corso del 2013 in qualità Parte_2
di A.U. ha disposto di somme di ordinandole di effettuare versamenti a Parte_1
di cui deteneva la partecipazione del 60%. CP_1
A sua volta il isponeva delle somme di all'evidenza ricevendole come Pt_2 Parte_1
finanziamento. In tal senso depongono tutti gli elementi di cui si è dato conto così come l'assenza di specifica causale delle disposizioni di bonifico denota che il denaro era riferito in uscita ed in entrata al ovvero come finanziamento SA Pt_2
(in tal senso anche le annotazioni “Debito nei bilanci di e nella lettera Pt_2 Parte_1
di riconoscimento di debito) e PO.
Può dirsi quindi che il in qualità di A.U. di disponeva prestiti a favore Pt_2 Parte_1
di se stesso dalla società ora fallita (ciò trova corrispondenza con il riconoscimento del cd Debito Corioni nonché con l'assenza di altre spiegazioni – compenso amministratori o distribuzione dividendi o altro … in base al quale il ha disposto delle somme Pt_2
della società) e contestualmente finanziava a titolo di socio CP_1
Il anziché prelevare e versare le somme su proprio c.c. e poi dal proprio conto Pt_2 corrente personale accreditarle sul c.c. disponeva un'unica operazione Controparte_1
bancaria in base alla quale: il ha disposto quale A.U. di di somme Pt_2 Parte_1
della società finanziandosi a titolo personale ed a sua volta ha finanziato a titolo di socio la società Controparte_1
Sull'inquadramento dei prelievi da quali finanziamenti al i richiamano Parte_1 Pt_2 le annotazioni al bilancio il riconoscimento del cd Debito l'assenza Parte_1 Pt_2
pagina 9 di 10 di specifica causale dei bonifici, l'assenza di indici che possano far ritenere le disposizioni possano costituire “compenso amministratori” o “distribuzione dividendi” o altro;
né è stato posto in dubbio che il avesse i poteri per autorizzare tale Pt_2 operazione di finanziamento (diverse sono le valutazioni circa l'opportunità e l'anomalia dell'operazione di cui alle premesse degli atti del . Parte_1
Sull'inquadramento dei versamenti in favore di come prestito si richiama CP_1
l'art. 46 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), come riscritto dall'art. 1 del D.Lgs. n.
344/2003, laddove detta una presunzione ex lege in base alla quale "le somme versate alle società commerciali... dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo". Con la sentenza 9/09/2016 n. 17839, la Cassazione ha in proposito stabilito che la presunzione di onerosità dei versamenti dei soci sancita dall'articolo 46 del TUIR non è vincibile con ogni mezzo, "ma soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge", in particolare, dimostrando che dai bilanci o dai rendiconti delle società finanziate emerge che il versamento è stato fatto a titolo diverso dal mutuo.
In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni svolte e dei principi richiamati le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Stante la peculiarità della vicenda, la complessità della operazione posta in essere e della sua qualificazione, sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande di parte attrice.
Compensa le spese di lite.
Brescia, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
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