Articolo 16 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 15Articolo 17
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1 marzo 2006
Art. 16. 1. Al secondo comma dell'articolo 618-bis del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza".
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 618-bis del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 618-bis (Procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e gli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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