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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4170/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DELLA GATTA MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FOTI PASQUALE CP_1
ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Monte Compatri il 01/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] ed , nato a [...] Per_1 Per_2
il 22 gennaio 2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 5.12.2020. Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e , residenti presso la Per_2 Per_1 madre, liberamente, in ogni occasione concordata fra le parti, sempre comunque compatibilmente alle eIGenze, agli impegni e ai desideri dei figli.
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'importo mensile di euro 400,00 (euro
200,00 per ogni figlio) a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che li riguardano, da individuarsi mediante riferimento al Protocollo Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Torin o . Qualora i figli non dovessero più risiedere con la madre il IG. potrà versare i predetti contributi direttamente CP_1
a loro.
DÀ ATTO che, inoltre, che il IG. si farà integrale carico delle spese di viaggio e alloggio CP_1 necessarie perché i figli lo raggiungano in Sicilia, ovvero in altre località.
DIPONE che il IG. provveda a versare in favore della IG.ra , a titolo di assegno CP_1 Pt_1 divorzile, l'importo mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
DÀ ATTO che il IG. si impegna: CP_1 • a farsi integrale carico di qualsiasi richiesta di pagamento pervenuta o che dovesse pervenire a lui o alla IG.ra per qualsivoglia titolo o ragione connessa all'ambulatorio veterinario di IN (PA), Pt_1
a prescindere dall'epoca alla quale la richiesta si riferisce;
• a trasmettere alla IG.ra , non appena sarà disponibile, documentazione attestante il saldo Pt_1 integrale dei debiti relativi all'ambulatorio veterinario di IN (PA), inerenti il periodo in cui la medesima IG.ra risultava associata dell'ambulatorio stesso;
Pt_1
• a tenere comunque indenne la IG.ra da qualsiasi esborso sempre in relazione all'ambulatorio Pt_1 veterinario di IN (PA), a modifica di quanto precedentemente convenuto, in virtù di quanto dalla stessa già negli anni corrisposto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4170/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DELLA GATTA MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FOTI PASQUALE CP_1
ANTONIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Monte Compatri il 01/06/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...] ed , nato a [...] Per_1 Per_2
il 22 gennaio 2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 5.12.2020. Con ricorso depositato il 15/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Compatri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il padre possa vedere e tenere con sé i figli e , residenti presso la Per_2 Per_1 madre, liberamente, in ogni occasione concordata fra le parti, sempre comunque compatibilmente alle eIGenze, agli impegni e ai desideri dei figli.
DISPONE che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'importo mensile di euro 400,00 (euro
200,00 per ogni figlio) a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che li riguardano, da individuarsi mediante riferimento al Protocollo Spese Straordinarie in uso presso il Tribunale di Torin o . Qualora i figli non dovessero più risiedere con la madre il IG. potrà versare i predetti contributi direttamente CP_1
a loro.
DÀ ATTO che, inoltre, che il IG. si farà integrale carico delle spese di viaggio e alloggio CP_1 necessarie perché i figli lo raggiungano in Sicilia, ovvero in altre località.
DIPONE che il IG. provveda a versare in favore della IG.ra , a titolo di assegno CP_1 Pt_1 divorzile, l'importo mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
DÀ ATTO che il IG. si impegna: CP_1 • a farsi integrale carico di qualsiasi richiesta di pagamento pervenuta o che dovesse pervenire a lui o alla IG.ra per qualsivoglia titolo o ragione connessa all'ambulatorio veterinario di IN (PA), Pt_1
a prescindere dall'epoca alla quale la richiesta si riferisce;
• a trasmettere alla IG.ra , non appena sarà disponibile, documentazione attestante il saldo Pt_1 integrale dei debiti relativi all'ambulatorio veterinario di IN (PA), inerenti il periodo in cui la medesima IG.ra risultava associata dell'ambulatorio stesso;
Pt_1
• a tenere comunque indenne la IG.ra da qualsiasi esborso sempre in relazione all'ambulatorio Pt_1 veterinario di IN (PA), a modifica di quanto precedentemente convenuto, in virtù di quanto dalla stessa già negli anni corrisposto.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.