Articolo 27 della Legge 12 dicembre 1907, n. 754
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 luglio 1912
Art. 27.

Agli ufficiali giudiziari, gia' in servizio alla data della promulgazione della presente legge che si saranno valsi della facolta' loro concessa dall'art. 2, sara' tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente alla inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od all'indennita', che saranno pero' liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

Entrata in vigore il 1 luglio 1912