Ordinanza cautelare 15 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Ordinanza collegiale 13 marzo 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/10/2023, n. 16079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16079 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 16079/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12776/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12776 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato -OMISSIS- e ricevuto per notifica in data 7 ottobre 2021, con cui è stata disposta l'esclusione dal “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria” e, per l'effetto, dall'assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, in sede di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici di seconda istanza, consegnato per notifica in data 15 settembre 2021, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria”, per il seguente motivo: “Visus naturale in entrambi gli occhi inferiore ai limiti previsti, non correggibile con lenti ai sensi del D. Lgs. 443/92 art. 122 punto 1 lett. d), s.m.i.”;
- della graduatoria categoria “UOMINI” per scorrimento degli idonei per n. 302 posti (226 uomini; 76 donne), elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne) ai fini dell'assunzione di 650 agenti di cui 488 uomini e 162 donne ai sensi dell'articolo 259-bis del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato -OMISSIS-, e pubblicata in pari data sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- del decreto dirigenziale -OMISSIS- con cui sono state approvate le graduatorie per scorrimento degli idonei per n. 302 posti (226 uomini; 76 donne), elevati a n. 376 posti (282 uomini; 94 donne) ai fini dell'assunzione di 650 agenti di cui 488 uomini e 162 donne ai sensi dell'articolo 259-bis del decreto legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale verbale di visita medica oculistica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 4, d.lgs. n. 443 del 30 ottobre 1992, in sede di accertamenti psico-fisici di prima istanza, consegnato per notifica in data 21.06.2021, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria”;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, comma 1, lettera d) del bando di concorso, nella parte in cui prevede quali requisiti fisici: “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, datato 1 ottobre 2021 e notificato in data 7 ottobre 2021, nella parte in cui è stata disposta la sua esclusione dal “ Concorso pubblico a n. 302 posti elevati a 376 posti (282 uomini e 94 donne) di allievo agente della polizia penitenziaria” e, per l’effetto, dall’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il gravame risulta affidato a plurimi motivi di censura come si seguito indicati:
I. eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto sotto il profilo dell’insussistenza dei motivi ostativi all’assunzione, difetto di motivazione ed istruttoria ed errore sul metodo di accertamento – violazione e falsa applicazione delle direttive tecniche allegate al d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – violazione dell’art. 2, comma 1, lett. d) del bando di concorso – illogicità manifesta – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.
II. in subordine, la domanda di risarcimento formulata a titolo di danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente.
In particolare l’istante lamenta che, collocato in posizione utile nella graduatoria di cui alla procedura concorsuale oggetto di gravame, è stato convocato in data 21 giugno 2021 per essere sottoposto all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti dalla vigente normativa e, in conformità, degli articoli 12 e 13 del bando di concorso.
In tale data la Commissione medica preposta alla verifica dei suddetti requisiti ha espresso giudizio di non idoneità: per “- VISUS NATURALE INFERIORE A 12/10 COMPLESSIVI (V.N. OD 05/10 NON CORREGGIBILE A 10/10 CON DIOTTRIE -0,5 SF=7/10; V.N. OS 5/10 NON CORREGGIBILE A 10/10 CON DIOTTRIE -0,5 SF=7/10) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett d) punto 4 del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - n. 18 del 5 marzo 2019 - CHERATOPATIA DISTROFICA ENTRAMBI GLI OCCHI ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) punto 3 del Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - n. 18 del 5 marzo 2019 ”.
A seguito di ricorso presentato dall’interessato ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992, lo stesso è stato sottoposto, in data 15 settembre 2021, a visita medica di seconda istanza, che ha confermato il giudizio di non idoneità per: “ Visus naturale in entrambi gli occhi inferiore ai limiti previsti, non correggibile a 10/10 con lenti ai sensi del D.Lgs 443/1992 art. 122 punto 1 lett. d) s.m.i.”.
Con -OMISSIS- è stata pertanto disposta l’esclusione dal concorso, come espressamente previsto dall’articolo 107, comma 5, del d.lgs. n. 443/1992 e in conformità dall’articolo 12, comma 8, del bando di concorso.
Sennonché il sig. -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, si è recato presso l’A.S.L. Azienza Sanitaria Locale di -OMISSIS- al fine di sottoporsi ad una accurata visita oculistica, in esito alla quale è stato accertato che è in possesso di un visus naturale O/D di 9/10 e di un visus naturale O/S di 7/10 con “ senso cromatico completo, senso luminoso normale, visione notturna normale e visione binoculare e stereoscopica nella norma ”, nonché di un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio con una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
In esito al positivo accertamento del possesso dei requisiti presso la struttura sanitaria pubblica, è stato, quindi, accertato, che l’istante possiede un visus naturale in entrambi gli occhi, non correggibile con lenti, rientrante nei limiti previsti dall’art. 122, punto 1, lettera d) del d. lgs. n. 443/1992.
Si è costituita in giudizio la difesa erariale depositando memorie e documenti ed instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente e sospeso gli atti gravati, “Considerato che l’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. -OMISSIS- è rimasto ineseguito senza alcuna giustificazione da parte dell’Amministrazione; Ritenuto di dover desumere argomenti di convincimento nel senso della fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente in relazione al contegno processuale dell’Amministrazione”.
E ciò sulla scorta della circostanza che con l’ordinanza n. -OMISSIS-, rimasta inottemperata, l’Amministrazione doveva rendere chiarimenti documentati in ordine alle specifiche modalità di accertamento eseguite, anche in relazione al referto dell’A.S.L., “in considerazione del notevole scostamento tra gli esiti del giudizio diagnostico sotteso al provvedimento di esclusione e quelli della visita oculistica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, e vertendosi in materia di accertamento di requisiti obiettivamente accertabili”.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. -OMISSIS- ha respinto l’appello cautelare proposto dall’Amministrazione ed ha confermato la misura cautelare disposta in primo grado.
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
La controversia in esame ha ad oggetto l’accertamento della comprovata idoneità psico-fisica del candidato, che è ancora più avvertita nel caso di assunzione per lo svolgimento di servizi pubblici che presuppongono una particolare prontezza psico-fisica, in considerazione degli specifici contesti in cui il candidato sarà chiamato ad operare nell’ambito del corpo di polizia penitenziaria.
In particolare, con riferimento alla contestabilità delle risultanze della seconda visita medica, osserva il Collegio che il sindacato giurisdizionale è consentito in limiti assai ristretti con riferimento ad attività caratterizzate da discrezionalità tecnica, atteso che gli accertamenti sanitari consistono in giudizi medico-legali provenienti da organi tecnici che, in quanto fondati su nozioni scientifiche, precludono al giudice amministrativo il sindacato di merito, residuando soltanto una valutazione tesa a valutare l’irragionevolezza, l’incongruità o l’eventuale incompletezza degli atti oggetto di impugnativa (Cons. Stato, Sez. I, n. -OMISSIS-, Cons. Stato, Sez. II, n.-OMISSIS-).
Lo scrutinio di legittimità è, pertanto, limitato alla verifica della sussistenza del solo vizio di eccesso di potere nelle citate figure sintomatiche, ovvero alla carenza o contraddittorietà della motivazione, con la conseguenza che il sindacato attribuito al giudice riguarda esclusivamente la verifica della coerenza con le premesse argomentative, da cui origina il provvedimento finale oggetto di gravame.
Nel caso sottoposto all’esame del Collegio, il sig. -OMISSIS- si è recato presso l’A.S.L. Azienza Sanitaria Locale di -OMISSIS- al fine di sottoporsi ad una accurata visita oculistica, in esito alla quale è stato accertato che è in possesso di un visus naturale O/D di 9/10 e di un visus naturale O/S di 7/10 con “ senso cromatico completo, senso luminoso normale, visione notturna normale e visione binoculare e stereoscopica nella norma”, nonché di un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio con una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
In esito alla predetta visita medica, dunque, è emerso uno scostamento evidente tra i valori della funzionalità visiva rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dall’esame al quale si è sottoposto nell’immediato il candidato, confermando, dunque, che la condizione del ricorrente è compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.
All’esito dei predetti accertamenti, l’Amministrazione ha convocato il ricorrente per consentirgli di completare le prove concorsuali (ovvero gli accertamenti attitudinali) le quali risultano positivamente concluse, con l’accertamento dell’idoneità dello stesso alla procedura concorsuale in oggetto.
Alla luce della ricostruzione dei dati di fatto operata deve concludersi per l’accoglimento del ricorso, dal momento che l’Amministrazione si è limitata a contestare il metodo di giudizio, senza introdurre alcun elemento volto a superare la contraddittorietà tra gli esiti del giudizio diagnostico sotteso al provvedimento di esclusione e quelli della visita oculistica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, pur vertendosi in materia di accertamento di requisiti obiettivamente accertabili.
Peraltro, dall’esame degli atti versati in giudizio emerge che il sig. -OMISSIS- ha partecipato anche al concorso successivo per 1479 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, superando tutte le prove concorsuali (tra cui anche gli accertamenti psico-fisici) e risultando vincitore, ed è stato ammesso al 181° corso di formazione, il quale ha avuto inizio il 27 dicembre 2022 e si è concluso il 26 luglio 2023.
Allo stato, risulta aver preso servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata dalla parte ricorrente, occorre osservare che la stessa risulta formulata genericamente e, pertanto, in difetto dei presupposti previsti (il danno ingiusto, la colpa dell’Amministrazione, il relativo nesso causale e la determinazione del quantum ) la relativa domanda non può essere accolta.
In conclusione, il ricorso è fondato nei termini che precedono e merita accoglimento con riferimento alle doglianze formulate in via principale, con la conseguenza che l’istante risulta ammesso alla procedura oggetto di gravame in via definitiva.
Le spese di giudizio possono essere compensate alla luce del complessivo andamento della complessa vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.