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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 792/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il Parte_1 P.IVA_1 difensore in VIA C.R. CECCARDI 3/6 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. BORCHI FABRIZIO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in GENOVA il Controparte_1 C.F._1
10/08/1954, elettivamente domiciliato presso i difensori in VIA G.T. INVREA 16/4 - 16129
GENOVA (GE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAMBERTI MAURIZIO e PRESTIPINO
MARCO appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, Parte_1
eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
282 del 31/1/23 (Prima Sezione Civile, Est. Dott. Daniele Bianchi), resa all'esito del giudizio n. 235/20 R.G., dato atto dell'avvenuta incorporazione di in Controparte_2 [...]
dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate – anche per prescrizione Parte_1
1 – ed in ogni caso respingere le domande proposte dal Sig. , con Controparte_1
la completa assolutoria di quale incorporante . Parte_1 Controparte_2
In via subordinata – e nella denegata ipotesi di accoglimento – in tutto od in parte – delle domande di nullità o risoluzione, condannare l'attore a consegnare a Parte_1
titoli di cui ha offerto la restituzione, nonché i rimborsi e gli interessi percepiti sui titoli stessi
(acquistati e sostitutivi), nonché a restituire l'importo di € 28.038,88 pagato in data 9/3/23 per effetto della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata.”
Per l'appellato SO: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa:
1) In Via principale e nel merito, rigettare l'appello formulato da Parte_1
avverso la sentenza n. 282/2023, resa dal Tribunale di Genova, Prima Sezione Civile nel procedimento avente R.G. n. 235/2020 in quanto infondato in fatto e in diritto, e respingere tutte le domande formulate dall'appellante siccome infondate in fatto e in diritto, inammissibili e non provate per i motivi tutti, meglio evidenziati nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta e in tutti gli atti del giudizio.
2) Conseguentemente confermare la sentenza n. 282/2023, resa dal Tribunale di Genova,
Tribunale di Genova, Prima Sezione Civile nel procedimento avente R.G. n. 235/2020.
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 282/2023 del 31/01/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da , nei Controparte_1
confronti di (poi incorporata in , al fine di Controparte_2 Parte_1
sentir dichiarare, per violazione degli obblighi informativi, la nullità o comunque la risoluzione dei contratti di negoziazione di obbligazioni argentine stipulati con la predetta nel Pt_1
1999 e nel 2001, con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle somme investite e al risarcimento dei danno sofferti. Il Tribunale così decideva: «1) dichiara risolti i contratti di acquisto delle obbligazioni di cui subb a) e b) meglio descritti a pag. 1 dell'atto di citazione;
2) condanna al pagamento – in favore di Controparte_2 Controparte_1
– della somma di Euro 10.666,01 oltre: - interessi legali dalla domanda giudiziale al
[...]
saldo su euro 2.403; - interessi legali e rivalutazione dal 27.7.01 al saldo su euro 8.262,55;
3) condanna l'attore alla restituzione – in favore di Controparte_1 CP_2
– delle obbligazioni di cui al capo 1) di questo dispositivo;
4) condanna
[...] CP_2
alla rifusione – in favore di – delle spese processuali, liquidate
[...] Controparte_1
in Euro 5.000 per compensi, in Euro 545 per esborsi non imponibili, oltre rimborso forfetario
2 e accessori di legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di ctu, Controparte_2
già provvisoriamente liquidate».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 27/07/2023.
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Con ordinanza in data 15/12/2023 la Corte, ritenendo di dover provvedere ai sensi degli artt.
350-bis e 281-sexies c.p.c., rinviava all'udienza del 31/01/2024 per la precisione delle conclusioni e, quindi, fissava udienza collegiale di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., nel corso della quale il Collegio invitava le parti a depositare memorie sulla questione della possibile novazione dei contratti oggetto di causa. Lette tali memorie, la Corte rinviava nuovamente all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È FONDATO E DEVE ESSERE ACCOLTO.
I) SULLA CARENZA DI INTERESSE AD - L'appellante, con Controparte_3
memoria autorizzata del 15/11/2024, eccepisce la carenza di interesse ad agire di
SO, in risposta alla questione sottoposta dalla Corte ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
Chiamata a esprimersi sulla «questione relativa alla possibile novazione del contratto a seguito dell'adesione dell'investitore alle offerte di sostituzione dei titoli da parte dello Stato argentino, successivamente al default, nonché in merito alla rilevabilità d'ufficio di tale questione in quanto emergente dagli atti (CTU)» (cfr. verbale udienza del 16/10/2024), la
Banca invoca il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
13994 del 2018, secondo cui «l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi». Tale principio, ad avviso di , trova piena Parte_1
applicazione nel caso di specie, giacché, come si evince anche dalla CTU, SO aveva aderito, in data 21/02/2005, all'offerta pubblica di scambio promossa dal Governo argentino, scambiando i bond oggetto di causa con nuove obbligazioni emesse sempre dallo
Stato argentino (cfr. prodd. 18 – e 10 – SO). Pt_1
3 Parte appellata, di contro, contesta la fondatezza dell'eccezione, deducendo «la totale assenza dell'animus novandi in capo al Sig. il quale aderiva all'offerta pubblica di CP_1 scambio dei nuovi titoli argentini con l'evidente intento di contenere il danno inequivocabilmente subito, ma al contempo continuava a rivendicare il proprio diritto risarcitorio nei confronti di come dimostrato dall'invio delle Controparte_2
raccomandate prodotte in giudizio (nel fascicolo di primo grado sub docc. 2,3, 4 e 5)» (sic, pag. 2 della memoria autorizzata del 15/11/2024).
Quanto alla rilevabilità d'ufficio della questione, sostiene che la novazione Parte_1 risulta dagli atti di causa e, in particolare, da pag. 3 della CTU e da pagg. 14 e 15 dell'atto d'appello, mentre SO obietta che agli atti non vi è alcun documento da cui poter desumere la sussistenza della novazione. Ne deriva che per parte appellante la questione
è rilevabile d'ufficio, mentre per parte appellata non vi sono i presupposti per tale rilievo.
II) LA CORTE RILEVA CHE LA CAUSA PUO' ESSERE DECISA IN APPLICAZIONE DEL
CRITERIO DELLA RAGIONE PIU' LIQUIDA SULLA SCORTA DELLE CONSIDERAZIONI
DI SEGUITO ESPOSTE.
1) Con il secondo motivo di appello – così rubricato 2) SECONDO MOTIVO – ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA IN ORDINE ALLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI
INVESTIMENTO E AI RELATIVI EFFETTI RESTITUTORI - l'appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Giudice di primo grado «ha pronunciato la risoluzione degli acquisti, senza tener conto del fatto che era (come è) impossibile provvedere al riequilibrio delle prestazioni mediante restituzione di quanto a suo tempo acquistato». Pt_1
sostiene che tale restituzione sia errata in quanto: i) le obbligazioni non esistono
[...]
più «essendo state sostituite (dapprima da warrant, e poi da altre obbligazioni) a seguito dell'adesione, da parte dell'attore, alle offerte pubbliche di scambio proposte dal governo argentino successivamente al default del dicembre 2001» (così, pag. 14 dell'atto d'appello);
ii) l'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento ha comunque fatto sorgere l'obbligo restitutorio anche in capo a SO, che quindi – contrariamente a quanto deciso in primo grado – doveva essere condannato alla restituzione dei frutti percepiti sulle obbligazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 2033 e 2038 c.c..
2) Nella sostanza si può ritenere che la parte appellante abbia eccepito che la risoluzione non potesse essere pronunciata «a seguito dell'adesione, da parte dell'attore, alle offerte pubbliche di scambio proposte dal governo argentino successivamente al default del dicembre 2001». In ogni caso: “La novazione non forma oggetto di un'eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 -
4 1235 c.c., poste a raffronto con l'espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. … “. (Cass. Sez. L., 17/11/2016, n.
23434, Rv. 641963 - 01)
3) Nell''atto di citazione introduttivo del primo grado, la difesa di SO, dopo avere premesso:
Formulava le seguenti conclusioni: - “Piaccia al Tribunale Ill.mo: I) Accertare e dichiarare la violazione da parte di delle normative richiamate nella narrativa del Controparte_2
presente atto per i motivi di cui in premessa. II) Accertare e dichiarare conseguentemente la nullità dei contratti di negoziazione titoli cod. 98528703 ARG 10% 02/07, cod. 99930204
ARG 9,75% 99/03, cod. 98528703 ARG 10% 02/07 e cod. 99930204 ARG 9,75% 99/03 stipulati tra il 02/12/1999 e il 27/07/2001 per il controvalore complessivo di € 19.000,00 e per l'effetto condannare a restituire al Sig. la Controparte_2 Controparte_1
somma dallo stesso investita, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, a fronte della restituzione da parte dell'attore dei relativi titoli a parte convenuta. III) In via subordinata, previa risoluzione del contratto di acquisto per grave inadempimento contrattuale di condannare parte convenuta alla restituzione, in favore Controparte_2
dell'attore, del capitale investito, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. IV)
Condannare in ogni caso al risarcimento del danno in favore dell'attore Controparte_2
nella somma che sarà determinata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa.
V) Condannare, inoltre, la parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari tutti del giudizio, oltre all'Iva ed al 4% Cassa di Previdenza inerenti ”.
5 4) È dunque evidente che tutte le domande formulate da SO in atto di citazione, peraltro confermate nella comparsa conclusionale del 10/5/2022, erano esclusivamente riferite agli investimenti a suo tempo effettuati con l'intermediazione di . CP_2
5) Nella relazione di CTU risulta quanto segue.
Pag. 3:
Pag. 5:
6 6) Contrariamente a quanto sostiene parte appellata, appare evidente che è pacifica l'adesione di SO alle ristrutturazioni del debito, con sostituzione delle originarie obbligazioni, con altre successivamente emesso dallo Stato Argentino. In altre parole, gli investimenti originariamente effettuati sono stati sostituiti da altri, con la conseguenza che
“… l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi.
(Cass. Sez. 1, 31/05/2018, n. 13994, Rv. 649165 - 01).
7) La novazione comporta l'estinzione del rapporto preesistente, con la conseguenza che non possono essere fatte valere pretese risarcitorie fondate sull'originario investimento, in quanto l'inadempimento, da cui dovrebbe discendere la responsabilità risarcitoria, dovrebbe essere valutato in relazione alle obbligazioni assunte con riferimento a un rapporto ormai estinto per effetto della novazione.
8) In ogni caso con il QUARTO MOTIVO – così rubricato «ERRONEITÀ DELLA SENTENZA
IN ORDINE AI DANNI SOFFERTI DA SO» - l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale di Genova ha ritenuto che SO abbia subìto un danno a seguito dell'inadempimento di Ad avviso dell'Istituto di credito, Parte_1 risulta dalla stessa CTU che il ricavato complessivo dell'investimento effettuato da
SO ammonta a 18.819,11 euro a fronte di un esborso di 18.195,63 euro e, quindi, che l'odierno appellato non ha patito alcun danno ma, anzi, ha realizzato un profitto. A sostegno del proprio assunto, l'appellante deduce che: a) «a nulla rileva che il profitto sia stato inferiore a quello atteso: infatti, il Sig. SO non ha effettuato un investimento in obbligazioni (…): l'odierno attore ha acquistato obbligazioni argentine, in CP_2
relazione alle quali la ha svolto unicamente la funzione di intermediario. Pt_1
Diversamente opinando, la Banca negoziatrice assumerebbe un rischio analogo a quello di un assicuratore» (così, pag. 18 dell'atto d'appello); b) «ipotizzare una condanna della Pt_1
(mero intermediario dell'operazione intrapresa dall'investitore) al rimborso – oltre che del
7 capitale – anche degli interessi, al tasso che l'investitore avrebbe percepito solo in caso di buon esito dell'operazione, significherebbe attribuire alla stessa il rischio Pt_1 dell'investimento: cosa che è del tutto incompatibile con il concetto di intermediazione finanziaria» (cfr. pag. 19 dell'atto d'appello). quindi, conclude che «il Parte_1 completo recupero, da parte del Sig. , dell'importo investito, unitamente alla CP_1 conoscenza – in capo a quest'ultimo, a far data dal dicembre 2001 – delle circostanze che poi avrebbe addotto a sostegno della propria domanda di risoluzione, esclude (oltre alla buona fede dell'attore) anche la rilevanza dell'inadempimento. Altrettanto esclusa – sempre in considerazione dell'assenza di danno – è l'applicazione degli interessi dal 27/7/01
(anziché dalla data della domanda giudiziale) sull'importo di € 8.262,55 che corrisponde (a detta del Primo Giudice) alla parte di importo avente “natura risarcitoria”» (così, pagg. 18-
19 dell'atto d'appello).
9) Dalla CTU (pagg. 4 -5), tenuto conto che il quesito conferito era il seguente emerge che:
8 9 10) E' del tutto evidente pertanto i) che il danno liquidato nella sentenza è commisurato al
“risultato economico complessivamente pattuito”, pari a € 26.458,18, laddove l'intermediario finanziario può essere tenuto solo al risarcimento del danno derivante dall'assunzione di un rischio che, se l'intermediario avesse adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti,
l'investitore non si sarebbe assunto: “il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato” e “può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria”. (Cass. Sez. 1, 22/12/2017, n.
30902, Rv. 646490 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 10286 del 27/04/2018 Rv. 648123 – 01;
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29353 del 14/11/2018 Rv. 651583 - 01), e non con riferimento al “risultato economico sperato” o tanto meno “pattuito”; ii) inoltre, il danno liquidato nella sentenza è riferito al valore di titoli diversi rispetto a quelli oggetto del contratto di investimento concluso con l'intermediazione della banca, per cui - a dell'annullamento dei titoli originari e della loro sostituzione con altri aventi caratteristiche differenti, come accertato dal CTU - viene interrotto il nesso di causalità tra il comportamento addebitato alla banca e il danno lamentato.
11) Con riguardo all'affermazione dell'appellato, secondo la quale «Peraltro, dalla lettura della scheda di adesione (vds. Doc. 18 di parte appellante) si osserva un conferimento apparentemente soltanto parziale dei titoli originari per un ammontare in linea capitale originario di soli € 11.000,00, a fronte di un investimento iniziale di € 19.000,00: nello specifico, al n. 11 dell'elenco € 6.000,00 obbligazione DE0003538914 scadenza 2003 e al n.41 € 5.000,00 obbligazione XS0124528703 scadenza 2007)» (pag. 29 note conclusive), tale affermazione si pone in contrasto con quanto accertato dal CTU in primo grado, come sopra ampiamente riportato, sulla scorta delle stesse prospettazioni dell'attuale appellato
(«Da ultimo, con riguardo all'offerta pubblica di scambio promossa dallo si Parte_2
eccepisce che si tratta dei titoli che hanno sostituito quelli divenuti privi di valore in conseguenza del default e che tale adesione è avvenuta per il tramite della stessa CP_2
. Con riguardo al loro valore si contesta quanto opinato dalla convenuta ribadendo
[...]
che il valore reale di tali obbligazioni è, ovviamente, ben diverso dal valore nominale»). Le conclusioni a cui è giunto il CTU, e già sopra riportate, secondo le quali:
10 anche sulla base delle prospettazioni dell'appellato, che implicavano la totale sostituzione dei titoli originari con i titoli di nuova emissione, sono state del resto accettate senza riserve dalla difesa di SO e recepite integralmente nella sentenza impugnata («l'espletata
CTU, i cui risultati sono condivisi e fatti propri da questo Giudice atteso il rigore metodologico adottato, ha concluso …» pag. 4).
12) Conseguentemente devono essere rigettate sia la domanda di risoluzione sia la domanda risarcitoria formulate da SO.
13) Deve essere disposta la restituzione dell'importo di € 28.038,88 pagato dalla in Pt_1
data 9/3/23 per effetto della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
ACCOLTO.
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal
DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; per quanto attiene al giudizio di secondo grado, nulla è dovuto con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Corte d' appello
11 Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
in riforma dell'impugnata sentenza pronunciata inter partes in data 31/01/2023 dal
[...]
Tribunale di Genova, in composizione monocratica,
1) rigetta le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 [...]
oggi CP_4 Parte_1
2) condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 28.038,88 pagato dalla in data 09/03/2023 per effetto della
[...] Pt_1
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal 09/03/2023 al saldo;
3) condanna SO a rifondere, in favore di , le spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM
147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado;
in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.
Genova, 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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