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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Andrea Fiaschi Relatore dott.ssa Angela Casalini Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3487 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI CIOCCIO CARLA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. LUSARDI AURORA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come da note scritte in sosti- tuzione dell'udienza dell'08/10/2024
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 proponeva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la ricorrente e
IA (PR) in data 29/09/1985, unione dalla quale na- Controparte_1
sceva in data 23/12/1986 il figlio , maggiorenne ed economicamente auto- Per_1
sufficiente; la ricorrente dava atto che, a seguito di una prima separazione omolo- gata dal Tribunale di Parma con decreto del 11/03/2009, interveniva una riconci- liazione tra i coniugi che, a partire dal 2015, riprendevano la convivenza presso l'abitazione di proprietà della moglie;
a causa dei rapporti conflittuali con il mari- to, tuttavia, la convivenza diveniva nuovamente intollerabile, portando la ricorren- te a chiedere nuovamente la separazione.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alle domande di Controparte_1
separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da contropar- te, senza avanzare ulteriori domande accessorie.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473.21 c.p.c. in data 27/02/2024, le parti com- parivano personalmente, confermando di non volersi riconciliare.
Viste le conclusioni congiunte, disposto il mutamento del rito da giudiziale a con- sensuale, era pronunciata la separazione tra le parti con sentenza n. 403/2024, pubblicata il 04/03/2024, passata in giudicato.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024 le parti confermava- no di non volersi riconciliare e insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa era quindi rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 10/12/2024.
§
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario contratto a
IA (PR) in data 29/09/1985, è definita da sentenza del Tribunale di Parma
pagina 2 di 3 del 04/03/2024, a seguito della consensualizzazione del giudizio intervenuta nel corso della prima udienza di comparizione delle parti.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio, del mancato espletamento di attività istruttoria e dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto, si ravvisano i presupposti per disporne una compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/09/1985 in IA (PR) tra (nata a [...] Parte_1
DI TARO (PR) il 19/02/1959) e (nato a [...] Controparte_1
VAL DI TARO (PR) il 21/08/1957), matrimonio trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di IA, atto n. 26 – Parte II – serie A, Anno
1985;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
4. limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA
(PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott. Andrea Fiaschi Relatore dott.ssa Angela Casalini Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3487 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DI CIOCCIO CARLA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. LUSARDI AURORA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come da note scritte in sosti- tuzione dell'udienza dell'08/10/2024
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 proponeva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale domanda cumulativa di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la ricorrente e
IA (PR) in data 29/09/1985, unione dalla quale na- Controparte_1
sceva in data 23/12/1986 il figlio , maggiorenne ed economicamente auto- Per_1
sufficiente; la ricorrente dava atto che, a seguito di una prima separazione omolo- gata dal Tribunale di Parma con decreto del 11/03/2009, interveniva una riconci- liazione tra i coniugi che, a partire dal 2015, riprendevano la convivenza presso l'abitazione di proprietà della moglie;
a causa dei rapporti conflittuali con il mari- to, tuttavia, la convivenza diveniva nuovamente intollerabile, portando la ricorren- te a chiedere nuovamente la separazione.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alle domande di Controparte_1
separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da contropar- te, senza avanzare ulteriori domande accessorie.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473.21 c.p.c. in data 27/02/2024, le parti com- parivano personalmente, confermando di non volersi riconciliare.
Viste le conclusioni congiunte, disposto il mutamento del rito da giudiziale a con- sensuale, era pronunciata la separazione tra le parti con sentenza n. 403/2024, pubblicata il 04/03/2024, passata in giudicato.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024 le parti confermava- no di non volersi riconciliare e insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa era quindi rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consiglio del 10/12/2024.
§
La domanda volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario contratto a
IA (PR) in data 29/09/1985, è definita da sentenza del Tribunale di Parma
pagina 2 di 3 del 04/03/2024, a seguito della consensualizzazione del giudizio intervenuta nel corso della prima udienza di comparizione delle parti.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono per- tanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere ac- certato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spiritua- le tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio, del mancato espletamento di attività istruttoria e dell'accordo raggiunto dalle parti anche sul punto, si ravvisano i presupposti per disporne una compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29/09/1985 in IA (PR) tra (nata a [...] Parte_1
DI TARO (PR) il 19/02/1959) e (nato a [...] Controparte_1
VAL DI TARO (PR) il 21/08/1957), matrimonio trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di IA, atto n. 26 – Parte II – serie A, Anno
1985;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
4. limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA
(PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 10/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3