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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2653/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16111/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006698616502 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2407/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara di rinununciare alla domanda di sospensiva , e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese . Resistente/Appellato: come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Regione Campania ha provveduto ad annullare in autotutela in data 05/02/2026 l'avviso di accertamento n. 964156421219 concernente tassa auto anno 2019 targa Targa_1 sottesa alla cartella di pagamento N. 07120250006698616502 impugnata.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16111/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006698616502 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2407/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiara di rinununciare alla domanda di sospensiva , e chiede di dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese . Resistente/Appellato: come in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Regione Campania ha provveduto ad annullare in autotutela in data 05/02/2026 l'avviso di accertamento n. 964156421219 concernente tassa auto anno 2019 targa Targa_1 sottesa alla cartella di pagamento N. 07120250006698616502 impugnata.
Il giudice monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese