Sentenza 7 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05327/2025REG.PROV.COLL.
N. 03490/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2022, proposto dal Condominio Parco Russo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di OL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Sindaco del Comune di OL in qualità di Commissario di Governo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Quinta, n. 6324 del 7 ottobre 2021, resa tra le parti, concernente un ordine di provvedere al ripristino e messa in sicurezza del condotto fognario e risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione da remoto di ambo le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 3655 del 2016 proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, il Condominio Parco Russo aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di OL n. 56 del 4.7.2016, con la quale l’amministrazione diffidava il ricorrente a provvedere immediatamente alle lavorazioni tese al consolidamento ovvero al ripristino del condotto fognario, nonché di recedere da diverse e non autorizzate immissioni di tale natura.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:
i) con il primo motivo il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria;
ii) con il secondo motivo parte ricorrente ha contestato la ricostruzione fattuale ed eziologica contenuta nel provvedimento impugnato;
iii) con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ordinanza impugnata nel punto in cui afferma che il Parco Russo ha realizzato una nuova immissione a valle non autorizzata;
iv) con il quarto motivo parte ricorrente ha evidenziato che l’alveo rientra nel demanio, e i lavori devono essere svolti su area demaniale, per cui non può gravare su un soggetto privato, cioè il Parco Russo, l’esecuzione dei lavori di ripristino.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adito (Sezione V) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il gravame;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Nel provvedimento sono adeguatamente illustrate le ragioni dell’urgenza dei lavori, peraltro evidenti in re ipsa”;
- “ nel provvedimento impugnato, e negli atti istruttori richiamati, è adeguatamente dimostrato che elementi scatenanti del nuovo crollo sono stati la mancata esecuzione degli adeguati lavori di ripristino che erano stati ordinati con la prima ordinanza, nonché il peso del nuovo terrapieno eseguito dal Parco Russo, ulteriormente appesantito dal macchinario carotatore per l’apposizione nel sottosuolo di pesanti pali della lunghezza fino a 12 metri. Peraltro il Parco Russo ha violato le prescrizioni che erano state indicate come necessarie nella citata Relazione redatta dall’Università di Napoli, nella quale espressamente è rappresentato il rischio di vibrazioni e scuotimenti nell’esecuzione dei lavori, consigliando l’apposizione di strumenti di monitoraggio all’interno dell’alveo al fine di verificare continuamente, durante i lavori, eventuali cedimenti del terreno; parte ricorrente non ha tuttavia allegato e dimostrato di avere apposto tali strumenti di rilevazione durante i lavori, necessari per la corretta e diligente esecuzione dell’intervento e neppure ha dimostrato di aver posto in essere accorgimenti esecutivi alternativi ma altrettanto efficaci per prevenire gli effetti poi verificatisi .”;
- “ nella prima ordinanza, era prescritto il ripristino del precedente collettore e quindi il ripristino delle immissioni in modalità adeguate. Viceversa il Parco Russo ha spostato l’immissione a valle, senza dimostrare di essere stato a ciò autorizzato e operando dunque una scelta esecutiva non assistita da idonea preventiva valutazione tecnica; ed è irrilevante che tale immissione a valle già esistesse, sia perché all’evidenza tarata in ragione di un diverso e minor carico, sia perché le acque nere non avrebbero potuto essere sversate in tale immissione a valle, in quanto sarebbero poi confluite a mare ”;
- “ Il secondo crollo invece, come già sopra descritto, è stato determinato dalla negligente esecuzione dei lavori di ripristino posti in essere da parte ricorrente. Quindi, è palese la responsabilità del ricorrente, spettando ad esso, e non all’amministrazione, effettuare i lavori di ripristino ”;
- va “ esclusa l’illegittimità del provvedimento impugnato, e sussistendo la responsabilità del ricorrente e non dell’amministrazione, è respinta anche la domanda risarcitoria per gli asseriti danni al condominio causati dal crollo ”.
5. Avverso tale pronuncia il Condominio Parco Russo ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 04.04.2022 e depositato il 27.04.2022, lamentando, attraverso n. 6 motivi di gravame (pagine 8-23), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nell’affermare che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia e articolata, richiamando tutte le attività istruttorie svolte, inclusi accessi, ispezioni e sopralluoghi, oltre alla relazione tecnica dell’Università di Napoli. I crolli dell’alveo sono due distinti eventi verificatisi in epoche diverse, ciascuno con un proprio provvedimento di ripristino. Il giudizio in questione riguarda la legittimità della seconda ordinanza comunale, che contesta due fattispecie: l’errata effettuazione dei lavori di messa in sicurezza e una nuova immissione in fogna senza autorizzazione. Il T.a.r. avrebbe erroneamente affermato che l’ordinanza è supportata da accertamenti, ispezioni e sopralluoghi, in quanto nel provvedimento non vi è traccia di tali attività. Inoltre, la sentenza del T.a.r. richiamerebbe erroneamente la relazione tecnica dell’Università di Napoli, redatta per il primo crollo e non per il secondo evento.
II) Avrebbe errato il T.a.r. nel rigettare il secondo motivo di ricorso, affermando che il nuovo crollo è stato causato dalla mancata esecuzione degli adeguati lavori di ripristino e dal peso del nuovo terrapieno eseguito dal Parco Russo, che ha provocato vibrazioni e sollecitazioni eccessive al suolo già indebolito. Il Condominio ha poi evidenziato che la sentenza del T.a.r. sarebbe erronea perché non supportata da alcun atto istruttorio citato nel provvedimento gravato. Inoltre, il T.a.r. ha affermato che il Condominio avrebbe disatteso le prescrizioni costruttive impartite con la relazione dell’Università di Napoli senza rilevare che tale contestazione non è presente nell’ordinanza. Il Condominio ha presentato una perizia tecnica dell’ing. Ciccarelli, che attesta la regolarità dei lavori realizzati e la totale assenza di nesso causale tra tali lavori e il secondo crollo. La perizia dimostrerebbe che i lavori effettuati non hanno comportato un incremento tensionale del terreno tale da giustificare il crollo, che è stato invece causato dalla vetustà del manufatto e dalle immissioni in fogna di acque pubbliche e private provenienti a monte del condominio.
III) Avrebbe errato il T.a.r. nel rigettare il terzo motivo di ricorso, affermando che il Condominio avrebbe spostato l’immissione a valle senza autorizzazione, aggravando la portata idraulica dell’alveo.
Il Condominio ha evidenziato che la ricostruzione del T.a.r. non sarebbe supportata da alcuna istruttoria condotta dal Comune e che la perizia tecnica presentata dimostrerebbe che l’immissione preesistente è stata eliminata per evitare fenomeni di scavernamento, convogliando le acque reflue in una immissione a valle già esistente. Il T.a.r. avrebbe erroneamente disatteso le prove fornite che dimostrano la corretta esecuzione dei lavori e l’assenza di nuove immissioni non autorizzate. La sentenza appellata sarebbe quindi da considerare erronea perché disattende immotivatamente le risultanze probatorie prodotte dal Condominio, le quali dimostrano che il secondo crollo non è imputabile ai lavori posti in essere dal Condominio stesso.
IV) Avrebbe errato il T.a.r. nel rigettare il quarto motivo di ricorso, affermando che il crollo è avvenuto in un’area pertinenziale del Condominio e che la responsabilità dei lavori di ripristino spetta al Condominio stesso. Il T.a.r. ha inoltre sostenuto che il Condominio ha prestato acquiescenza alla prima ordinanza del 2015, non impugnandola, e quindi non può contestare i fatti nella successiva ordinanza del 2016. Tuttavia, l’appellante ribadisce che gli eventi del secondo crollo sono distinti dal primo e che la mancata impugnazione della prima ordinanza non implica acquiescenza alla seconda.
Il Condominio ha anche evidenziato che l’alveo fa parte del demanio idrico, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria sarebbe di competenza della Regione Campania e del Comune, come previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dalla L.R. n. 11/1991.
V) Avrebbe errato il T.a.r. nel non accogliere la domanda di risarcimento che si ripropone, quantificando i danni subiti nella somma di € 500.000.
VI) L’appellante chiede l’ammissione di Consulenza Tecnica d’Ufficio volta ad accertare le cause degli eventi franosi che hanno interessato l’alveo S. Lucia, dal marzo 2015 ad oggi in prossimità del Condominio Parco Russo, l’entità dei lavori realizzati dal Condominio in esecuzione dell’ordinanza comunale n. 138/2015, nonché i danni subiti dai cespiti condominiali in conseguenza degli smottamenti medesimi.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 08.09.2022 il Comune di OL si è costituito in giudizio, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 27.03.2025 e 15.04.2025 parte appellante ha depositato memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame riportandosi integralmente all’atto di appello ed insistendo per l’ammissione di CTU.
9. In data 03.04.2025 parte appellata ha depositato a sua volta memoria al fine di insistere per il rigetto dell’avverso gravame evidenziandone l’infondatezza.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 7 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Non coglie nel segno il primo motivo, col quale parte appellante lamenta, in sostanza, che le contestazioni sottese all’atto impugnato in prime cure (“ seconda ” ordinanza comunale: 56/2016 del 4/7/2016) “ non sono supportate da nessuna attività istruttoria, atteso che il provvedimento gravato non dà atto, nella motivazione, degli accertamenti condotti per provare tali fatti ” (cfr. pag. 10 dell’appello). Tanto più, si deduce, che viene richiamata “ la relazione tecnica redatta dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli ” sebbene sia posta a supporto istruttorio della “ prima ” ordinanza di ripristino n. 138/2015.
L’infondatezza del gravame, impingente nel contesto lessicale del provvedimento impugnato in prime cure, è attestata da tale stesso tenore, che a tal uopo di seguito si riporta:
“...dopo aver realizzato la pista di accesso ed aver realizzato la botola di accesso al collettore si è provveduto atta pulizia dell'alveo in corrispondenza del foro praticato ed al risanamento statico dell'immissione e dette pareti dell'alveo in corrispondenza del salto. in data 8 gennaio terminavano tutte te operazioni preliminari e si restava in attesa dei lavori intimati dal Comune di OL agli amministratori dei parchi "Russo" e "le Terrazze" per poi intervenire a ridosso della zona danneggiata; Che i lavori ad oggi sono sospesi in attesa delle opere intimate agli amministratori dei parchi "Russo" e "le Terrazze";
Che questi ultimi, durante i lavori di cui all'ordinanza innanzi citata, per l'improvvido posizionamento, "in testa al collettore", del macchinario per l'esecuzione della palificata a protezione dell'edificio n.6 del Parco Russo e per il considerevole riporto di materiali "in testa al collettore" (al fine della realizzazione del piano orizzontale sul quale poggiare il predetto macchinario), si è determinato (sia per il peso costituito dai materiali di riempimento e del macchinario stesso che per lo stato vibratorio indotto dal macchinario oltre che per il pregresso stato di danneggiamento dette strutture costituenti il manufatto fognario) l'ulteriore e irreversibile danneggiamento del collettore fognario; che, i soggetti obbligati, in luogo di procedere a quanto toro intimato, ovvero, in luogo di procedere al risanamento del sito scavernato e alla immissione fognaria "in confluenza" invece che latero-ortogonale alta direttrice idrica, hanno diversamente provveduto al conferimento dei reflui, raccogliendoli a monte (facendo confluire il sistema del parco "Le Terrazze" entro quello del "Parco Russo") conferendoli nell'asta fognaria, più a valle del sito danneggiato;
che, il permanere del dissesto e il suo aggravamento indotto dalle lavorazioni intraprese, nella circostanza che i liquami provengono anche da siti a monte del dissesto, determinano il pericolo grave per l'intero comparto edilizio, per la possibile modificazione dei terreni già fortemente acclivati, fortemente imbibiti dalle dispersioni, già instabili per loro stessa natura in quanto trattasi di materiali di riporto (ovvero materiali disturbati e non di terreni naturali);
Ritenuto:
che, contrariamente a quanto ordinato agli amministratori del "Parco Russo" e del "Parco Le Terrazze", questi non abbiano ottemperato al disposto ordinato, sostanzialmente per non aver consolidato il danno provocato al condotto fognario nette originarie immissioni, per aver ulteriormente danneggiato il medesimo sito durante le operazioni di consolidamento per paratia lungo il fronte del fabbricato n. 6 del "Parco Russo" oggetto di ordinanza di sgombero; per aver provveduto, in via autonoma non concordata né autorizzata, ad una nuova immissione lungo il condotto fognario; ”.
Dal quadro sintattico dell’atto impugnato in prime cure è dato quindi evincere con adeguata evidenza che esso reca nel dettaglio le ragioni poste a fondamento dell’iniziativa assunta dall’Amministrazione, connessa a inadempienze e violazioni tali da avere determinato “ l'ulteriore e irreversibile danneggiamento del collettore fognario ”.
12.1. Il quadro testuale consente di escludere la fondatezza anche di quanto dedotto a proposito dell’indebito richiamo della relazione tecnica dell’Università di Milano, non avendo avuto alcun specifico rilievo nell’articolato quadro motivazionale a sostegno dell’atto impugnato così come riportato nel suo esatto tenore testuale. Il semplice fatto che sia stato richiamato in seno alla sentenza impugnata non è tale da inficiarne il complesso quadro motivazionale comunque suffragato da precise risultanze documentali, fermo restando che la citata relazione ben può refluire sulla vicenda di causa innescata laddove, come valorizzato dal giudice di prime cure, e in essa “ è rappresentato il rischio di vibrazioni e scuotimenti nell’esecuzione dei lavori ”, circostanza fattuale che ben può riguardare anche gli avvenimenti successivi.
13. Privo di fondamento è anche il secondo motivo, avente rilievo centrale nell’economia del gravame, col quale si insiste nel reputare infondata la contestazione circa la connessione causale tra i lavori effettuati dal Condominio di messa in sicurezza così come ordinati dallo stesso Comune all’esito del “primo” crollo e l’ulteriore crollo dell’alveo. Premesso che la ricostruzione operata in sentenza non sarebbe supportata da alcuna documentazione relativa agli atti istruttori menzionato nel provvedimento gravato si evidenziano a tal uopo le risultanze della perizia tecnica dell’ing. Ciccarelli, esibita in prime cure in data 12/9/2016, da cui risulterebbe che la realizzazione di tali lavori non avrebbe affatto comportato un ulteriore crollo delle pareti dell’alveo atteso che il peso dei macchinari utilizzati e del materiale di risulta portato in quota era talmente esiguo da non poter comportare alcun crollo. Il cedimento sarebbe stato causato dalla vetustà del manufatto e dalle immissioni in fogna di acque pubbliche e private provenienti a monte del condominio resistente oltre che dalla omessa manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alveo di competenza del Comune.
Entrambi i corni censori che connotano il motivo in esame risultano infondati, dovendosi, in primo luogo, rilevare che in realtà il giudice di prime cure ha evidenziato la connessione causale tra le ulteriori e gravi criticità rilevate dall’Ufficio e la condotta del Condominio appellante, ponendo in rilievo “ la mancata esecuzione degli adeguati lavori di ripristino che erano stati ordinati con la prima ordinanza, nonché il peso del nuovo terrapieno eseguito dal Parco Russo, ulteriormente appesantito dal macchinario carotatore per l’apposizione nel sottosuolo di pesanti pali della lunghezza fino a 12 metri. Oltre al peso imprudentemente concentrato nella zona del crollo, l’immissione dei pali ha provocato inevitabili vibrazioni, che hanno sollecitato oltre misura il suolo già indebolito. Peraltro il Parco Russo ha violato le prescrizioni che erano state indicate come necessarie nella citata Relazione redatta dall’Università di Napoli, nella quale espressamente è rappresentato il rischio di vibrazioni e scuotimenti nell’esecuzione dei lavori, consigliando l’apposizione di strumenti di monitoraggio all’interno dell’alveo al fine di verificare continuamente, durante i lavori, eventuali cedimenti del terreno; parte ricorrente non ha tuttavia allegato e dimostrato di avere apposto tali strumenti di rilevazione durante i lavori, necessari per la corretta e diligente esecuzione dell’intervento e neppure ha dimostrato di aver posto in essere accorgimenti esecutivi alternativi ma altrettanto efficaci per prevenire gli effetti poi verificatisi ”.
Tali dettagliate considerazioni risultano suffragate dalla documentazione di causa, dalla quale emerge la gravità dell’emergenza idraulica e la riconducibilità della stessa al comportamento del Condominio. Viene in evidenza, in particolare, la relazione del Comune di OL prodotta in atti, a cura di parte resistente, in data 6 settembre 2016, da cui emergono elementi plurimi e convergenti che denotano la sussistenza del nesso causale nei testuali termini che seguono:
“ Durante l'esecuzione dei lavori ordinati agli amministratori dei parchi (ed in esecuzione da parte del solo parco "Russo"), al fine di ripristinare lo stato dei luoghi precedente l'apertura della cavità entro le aree pertinenziali del fabbricato n. 6 e al fine di isolare le fondazioni del predetto fabbricato rispetto alla quota di scorrimento della fogna (ricoperta in quel punto di oltre dieci metri), il direttore dei lavori ha realizzato un piano ricoprendo ulteriormente la stradina interna al parco Russo sotto la quale (!) corre la fogna (già Alveo Santa Lucia); su detto piano è stato posato il pesante macchinario per la realizzazione dei pali profondi oltre i 12 metri e per la cui realizzazione si immagini lo stato vibratorio indotto al già precario collettore fognario;
Infatti in superficie si è verificata una serie di dissesti tali da far presumere il crollo della volta del collettore fognario ed il disastro profondo;
E infatti il direttore dei lavori comunica con propria relazione, di aver deciso di procedere ad una nuova immissione fognaria (raccogliendo le due precedenti immissioni dei distinti parchi) nel tratto posto più a valle (dei dissesti, in un tratto evidentemente ancora capace di assolvere alla funzione); ”.
Nemmeno può essere valorizzata la perizia tecnica di parte avendo l’Amministrazione resistente evidenziato nel dettaglio la connessione causale tra la condotta del Condominio e le gravi criticità idrauliche rilevate, sottolineando tra l’altro che: “il Comune di OL non ha mai concesso alcuna autorizzazione alla immissione in fogna ”; “ i fabbricati si immettono in fogna attraverso lo stesso parco "Russo" attraverso concessioni che il Parco Russo ha dato ai confinanti senza che il Comune di OL (né il precedente Ente gestore) fossero mai informati degli ulteriori carichi idraulici conferiti al collettore ”; “ il dissesto dell'alveo ... ha provocato l'apertura verso l'esterno della controparete (la parete opposta alla immissione del parco) e lo scavernamento (la formazione di una caverna per crolli parziali e successivi della volta privata della parete di appoggio), l'apertura verso l'esterno provoca l'effetto di sifone che risucchia i terreni dell'intorno più cedevole (quelli delle aree pertinenziali del fabbricato 6 del parco Russo) provocando la voragine ”; “ l'alveo era, come tutti gli alvei, "a pelo libero" ovvero senza copertura alcuna; che il condominio Parco Russo lo ha reso profondo riportando ingenti quantità di terreni fino alla altezza (profondità) di oltre i dieci metri, per realizzarvi i vicini fabbricati e le stradine di distribuzione del parco che, di conseguenza, le immissioni fognarie autorizzate, trattandosi di alveo con sbocco naturale in mare, non potevano che essere relative alle acque bianche; che la fogna (nel frattempo tale è la destinazione conferita all'alveo), si è danneggiata con notevole aggravio ed onere per l'Ente che la dovrà manutenere per il comprensibile aggravio di spesa occorrente per operare ad oltre dieci metri di profondità; che i danneggiamenti rilevati (definiti scavernamenti) si sono realizzati proprio in corrispondenza delle immissioni fognarie dei parchi Russo e le Terrazze e non per le portate idriche riferibili alla strada Via San Gennaro ad Agnano e come non porre in relazioni scavernamenti con immissioni laterali? Di fatto una immissione non convogliata, ovvero non in confluenza ma ortogonale alla corrente idraulica, provoca moti rotatori delle acque con l'azione di scavernamento sulla controparete fino al danneggiamento della stessa e al crollo della volta che vi poggia ”.
In conclusione, tali elementi, dettagliati e convergenti, non risultano contraddetti adeguatamente dalla perizia tecnica di parte in particolare ove si afferma che le opere realizzate non avrebbero comportato alcun “ considerevole riporto di materiale in testa al collettore scavato ”.
14. Con il terzo motivo si contesta quanto affermato dal T.a.r. nel senso che il Condominio avrebbe ulteriormente aggravato la portata idraulica dell’alveo mediante una nuova immissione in fogna non autorizzata. In realtà, come sarebbe dimostrato dalla suddetta perizia tecnica, in sede di esecuzione dei lavori precedentemente ordinati dal Comune nell’ottobre 2015 il Condominio avrebbe provveduto ad eliminare l’immissione fognaria nell’alveo nel punto in cui si erano verificati i fenomeni di “scavernamento” e avrebbe provveduto a convogliare le proprie acque reflue facendole confluire nella immissione che già era presente da anni, a valle del Condominio stesso. Tale operazione avrebbe quindi comportato l’alleggerimento della portata idrica dell’alveo in prossimità della parete crollata, in perfetta ottemperanza a quanto richiesto dal Comune con la precedente ordinanza n. 138/2015.
Anche tale motivo risulta infondato, risultando meritevoli di conferma le osservazioni rese sul punto dal giudice di prime cure laddove evidenzia che non solo il Parco Russo ha spostato l’immissione a valle “ senza dimostrare di essere stato a ciò autorizzato ”, ma anche che “ è irrilevante che tale immissione a valle già esistesse, sia perché all’evidenza tarata in ragione di un diverso e minor carico, sia perché le acque nere non avrebbero potuto essere sversate in tale immissione a valle, in quanto sarebbero poi confluite a mare ”. Per il primo profilo, occorre ribadire che non risulta documentato alcunché in ordine all’autorizzazione alla nuova immissione “ in un punto più a valle del dissesto ” (cfr. relazione giurata, pag. 6) mentre per il secondo occorre evidenziare che tale evenienza, laddove materialmente sussistente, non sarebbe tale da escludere il nesso di causalità scolpito dall’atto impugnato in prime cure, essendosi in tale sede evidenziati i fenomeni di “scavernamento” provocati dai maggiori carichi idraulici.
15. Con il quarto motivo si deduce non solo che avrebbe errato il T.a.r. nel far discendere dalla mancata impugnativa della prima ordinanza l’acquiescenza da parte della Società alla seconda ordinanza, in quanto questa “ si basa su eventi e presupposti del tutti distinti dal precedente provvedimento ”, ma anche che “ la tutela (e conseguente manutenzione ordinaria e straordinaria) di un alveo demaniale rientra nella competenza della Regione Campania e del Comune ”.
Anche tale motivo risulta infondato, dovendosi rilevare, per il primo aspetto, che il T.a.r. si è limitato a prendere atto della mancata impugnativa da parte del Condominio Russo della prima ordinanza comunale, gravata solo dal Parco Le Terrazze, di guisa che è del tutto coerente con tale presa d’atto l’osservazione che “ l’odierno ricorrente non può nel presente giudizio, impugnando la successiva ordinanza del 2016, contestare i fatti e la ricostruzione eziologica posta a base di tale provvedimento ormai inoppugnabile ”. Non è quindi preclusa dal T.a.r. la possibilità di contestare, come avvenuto, la successiva ordinanza in relazione ai nuovi elementi posti a suo fondamento.
L’infondatezza poi dell’ulteriore profilo censorio si deve al fatto che, nel caso di specie, le criticità idrauliche riscontrate sono associate a manufatti di allacciamento ubicati in proprietà privata con la realizzazione di un nuovo terrapieno appesantito da macchinario carotatore e l’immissione di pali di significative dimensioni. Gli interventi che si rendono necessari ai fini del ripristino della piena funzionalità idraulica competono pertanto al Condominio appellante.
16. Per le ragioni evidenziate, che denotano l’infondatezza delle deduzioni sollevate al fine di inficiare la legittimità dell’atto impugnato in prime cure, discende l’insussistenza dei presupposti a fondamento della domanda risarcitoria reiterata con il quinto motivo di gravame.
17. La congruità degli elementi documentali prodotti in giudizio impone di declinare la domanda istruttoria formulata da parte appellante con il sesto motivo al fine di pervenire ad un supplemento istruttoria mediante apposita CTU, che pertanto si palesa non necessaria.
18. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
19. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante, nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3490/2022), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di OL, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO