Articolo 5 della Legge 5 marzo 2024, n. 22
Articolo 4Articolo 6
Versione
28 marzo 2024
Art. 5. Acquisizione di atti e documenti 1. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge, puo' ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorita' giudiziaria o di altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalita' della presente legge.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. Qualora gli atti o i documenti di inchieste parlamentari attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Entrata in vigore il 28 marzo 2024
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