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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, UI ZA, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.11.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
tra
“ , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Carmeli;
e
e con l'Avv. C. Santanoceto CP_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2025 la società ricorrente conviene CP_ in giudizio l e la formulando le seguenti richieste: “ in via CP_2 preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
36820250000182224000 del 08.02.2025; a proposito fa presente che sussiste certamente il fumus boni iuris, in quanto dalla documentazione
1 prodotta e dalle ragioni su esposte emerge indiscutibilmente che la pretesa dell'ente creditore è illegittima;
che sussiste certamente il periculum in mora, considerato che nelle more del presente procedimento la ricorrente potrebbe essere oggetto di esecuzione forzata. Nel merito accertare e dichiarare che la ricorrente è incorsa in un inadempimento di natura meramente formale e che la condotta dell' CP_1 risulta illegittima per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 36820250000182224000 del 08.02.2025 opposto e le note di rettifica riguardanti i periodi 12/2023,
01/2024 e 02/2024 sulle quali il predetto avviso si fonda;
in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, assolvere da ogni Parte_1 debito, riferito all'avviso di addebito n. 36820250000182224000 del
08.02.2025, nonché alle relative note di rettifica riguardanti i periodi
12/2023, 01/2024 e 02/2024, oggetto di opposizione. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Con il ricorso la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito indicato che è stato emesso a seguito di note di rettifica per revoca dei benefici contributivi di cui alla L. 190/2014, in relazione al periodo dal dicembre 2023 al febbraio 2024.
Gli opposti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto d elle domande.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
1.Nel vagliare al domanda, occorre partire dai dati pacifici.
Ebbene dalla documentazione prodotta si evince che in data 18 marzo CP_ 2024 l , a seguito della verifica di alcune irregolarità, ha invitato l'istante alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D, 24 ottobre 2007 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
che tali irregolarità si riferivano alla mancata presentazione della denuncia Uniemens relativa alla mensilità 12/2023 ed all'omesso pagamento dell'avviso di addebito n. 36820240001613734000; che l'avviso di addebito è stato pagato in data 26.03.3024, ossia nei termini assegnati dall'invito a regolarizzare, mentre la denuncia Uniemens
2 relativa alla mensilità 12/2023 è stata invece presentata solo in data in data 15.05.2024, oltre i termini assegnati dall'invito a regolarizzare, determinando l'emissione del DURC negativo. CP_
2.In sostanza la revoca dei benefici contributivi operata dall' è giustificata da un inadempimento formale. A tal proposito appaiono condivisibili le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 1871/2023 che si è pronunziata in un caso simile nei seguenti termini: “ In specie, osserva la Corte che, in forza del rinvio operato dall'art. 1, co. 1176 della L. n. 296 del 2006 alla decretazione ministeriale, la disciplina dei requisiti di regolarità contributiva indispensabili per fruire delle agevolazioni contributive è contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015, che ha sostituito il D.M. 24 ottobre 2007.
Il D.M. 24 ottobre 2007, all'art. 5, rubricato appunto "Requisiti di regolarità contributiva" indicava, quali necessarie condizioni per la positiva sussistenza della regolarità contributiva, la "correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", oltre alla "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati" e la "inesistenza di inadempienze in atto".
L'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 dispone invece: "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall' impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell' impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica
è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o CP_1 CP_3 dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate
3 dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi
Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; f ) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.".
Dunque, ai fini d' interesse l'art. 3 non richiede più l'esatto adempimento anche degli obblighi formali, obblighi non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via d' interpretazione della norma.
Infatti, da un lato, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del Durc anche se vi è uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato, dall'altro lato, la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.
D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente al solo fatto che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme concernenti la denuncia contributiva.
Tale considerazione trova ulteriore conferma nella circostanza che il
D.M. 30 gennaio 2015, riguardo alle violazioni non inerenti all' inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, prevede all'art. 8 che ostano al rilascio del Durc, ai fini l'art. 1, comma 1175 della L. 27
4 dicembre 2006, n. 296, una serie di ipotesi elencate nell'allegato A, tra le quali non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive.
Questa interpretazione trova avallo nella sentenza della Suprema Corte
n. 5825/2021, laddove si afferma che "la regolarità contributiva sussiste qualora vi sia correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti e inesistenza di inadempienze in atto… unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della
"regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili,
e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è
d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio".
La nozione evocata attiene, evidentemente, a una concezione sostanziale della regolarità contributiva, mentre non costituisce motivo di potenziale equivoco il generico rinvio a " inadempienze in atto", ancora presente nel D.M. 24 ottobre 2007 (applicabile ratione temporis alla vicenda concreta esaminata dalla Cassazione), poi superato dal D.M. 30 gennaio 2015 che, invece, non ne fa più alcun cenno.
Si può quindi affermare che, ove l' impresa incorra in mere irregolarità formali correlate a errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osta al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla CP_4
5 regolarizzazione nei 15 giorni emesso da ccertamento di una CP_5 irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi.
Di tanto, del resto, dà conferma lo stesso , che con gli inviti a CP_1 regolarizzare comunicati alla società appellante, ha precisato che "la definizione del documento con esito non regolare" sarebbe stata la conseguenza non già della mancata presentazione, entro quindici giorni, delle denunce mensili, ma della "assenza del pagamento".
Esaminando, allora i fatti di causa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva la Corte che alla fattispecie controversa si applica ratione temporis il D.M. 30 gennaio 2015, dal momento che le violazioni valutate dall' come ostative al rilascio del CP_1
DURC si riferiscono al periodo successivo al dicembre 2015.
Pertanto, l'omesso invio da parte della società appellata dell' CP_4
d' interesse non assurge, esso solo, a elemento discretivo nella formulazione del giudizio di "correttezza contributiva" indispensabile per il rilascio del DURC positivo.
Corollario di questa premessa è che, nonostante detta irregolarità formale, la società appellata aveva titolo per fruire delle agevolazioni contributive nel periodo oggetto di causa (antecedente al quello cui si riferisce l non tempestivamente inviato), sicché CP_4 illegittimamente l ha elaborato via via le note di rettifica per CP_1 recuperare la quota di contributi corrispondente a tali agevolazioni….
Consegue che, effettivamente, non deve all' i contributi CP_6 CP_1 chiesti con le note di rettifica in esame (com'è pacifico corrispondenti alla quota di contribuzione non versata giusta il beneficio dello sgravio contributivo goduto)”.
Orbene il provvedimento impugnato si fonda su tre note di rettifica, riguardanti i periodi 12/2023, 01/2024 e 02/2024, emesse dall' a CP_1 causa dell'irregolarità riscontrata nell'omessa denuncia da CP_4 parte della società ricorrente per i relativi periodi di riferimento, irregolarità non regolarizzata a fronte dell'invito del 18.03.2024.
6 La società ricorrente aveva regolarmente effettuato il versamento dei contributi previdenziali dovuti nel rispetto delle relative scadenze, omettendo unicamente di provvedere per tempo all'invio delle denunce tale adempimento formale è stato regolarizzato a seguito CP_4 dell'invito del 15.05.2024.
Alla stregua delle considerazioni esplicitate, si può ben affermare che la revoca dei benefici contributivi operata dall'Ente previdenziale e la richiesta di pagamento formulata dagli opposti siano illegittime: pertanto le domande sono fondate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.
P.Q.M
Il Giudice, UI ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla “ , con ricorso depositato in data Parte_1
18.03.2025, nei confronti dell'dell' e della così CP_1 CP_2 provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la illegittimità della pretesa contributiva formulata con l'avviso di addebito impugnato;
2) condanna gli opposti alla corresponsione delle spese di lite in favore dell'istante, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice
( UI ZA)
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8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, UI ZA, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.11.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di previdenza
tra
“ , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A. Carmeli;
e
e con l'Avv. C. Santanoceto CP_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2025 la società ricorrente conviene CP_ in giudizio l e la formulando le seguenti richieste: “ in via CP_2 preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
36820250000182224000 del 08.02.2025; a proposito fa presente che sussiste certamente il fumus boni iuris, in quanto dalla documentazione
1 prodotta e dalle ragioni su esposte emerge indiscutibilmente che la pretesa dell'ente creditore è illegittima;
che sussiste certamente il periculum in mora, considerato che nelle more del presente procedimento la ricorrente potrebbe essere oggetto di esecuzione forzata. Nel merito accertare e dichiarare che la ricorrente è incorsa in un inadempimento di natura meramente formale e che la condotta dell' CP_1 risulta illegittima per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 36820250000182224000 del 08.02.2025 opposto e le note di rettifica riguardanti i periodi 12/2023,
01/2024 e 02/2024 sulle quali il predetto avviso si fonda;
in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, assolvere da ogni Parte_1 debito, riferito all'avviso di addebito n. 36820250000182224000 del
08.02.2025, nonché alle relative note di rettifica riguardanti i periodi
12/2023, 01/2024 e 02/2024, oggetto di opposizione. Con vittoria di spese e compensi di causa.”.
Con il ricorso la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito indicato che è stato emesso a seguito di note di rettifica per revoca dei benefici contributivi di cui alla L. 190/2014, in relazione al periodo dal dicembre 2023 al febbraio 2024.
Gli opposti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto d elle domande.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
1.Nel vagliare al domanda, occorre partire dai dati pacifici.
Ebbene dalla documentazione prodotta si evince che in data 18 marzo CP_ 2024 l , a seguito della verifica di alcune irregolarità, ha invitato l'istante alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D, 24 ottobre 2007 entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
che tali irregolarità si riferivano alla mancata presentazione della denuncia Uniemens relativa alla mensilità 12/2023 ed all'omesso pagamento dell'avviso di addebito n. 36820240001613734000; che l'avviso di addebito è stato pagato in data 26.03.3024, ossia nei termini assegnati dall'invito a regolarizzare, mentre la denuncia Uniemens
2 relativa alla mensilità 12/2023 è stata invece presentata solo in data in data 15.05.2024, oltre i termini assegnati dall'invito a regolarizzare, determinando l'emissione del DURC negativo. CP_
2.In sostanza la revoca dei benefici contributivi operata dall' è giustificata da un inadempimento formale. A tal proposito appaiono condivisibili le argomentazioni della sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 1871/2023 che si è pronunziata in un caso simile nei seguenti termini: “ In specie, osserva la Corte che, in forza del rinvio operato dall'art. 1, co. 1176 della L. n. 296 del 2006 alla decretazione ministeriale, la disciplina dei requisiti di regolarità contributiva indispensabili per fruire delle agevolazioni contributive è contenuta nel D.M. 30 gennaio 2015, che ha sostituito il D.M. 24 ottobre 2007.
Il D.M. 24 ottobre 2007, all'art. 5, rubricato appunto "Requisiti di regolarità contributiva" indicava, quali necessarie condizioni per la positiva sussistenza della regolarità contributiva, la "correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici", oltre alla "corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati" e la "inesistenza di inadempienze in atto".
L'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 dispone invece: "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall' impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell' impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica
è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall' , dall' o CP_1 CP_3 dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate
3 dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi
Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; f ) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.".
Dunque, ai fini d' interesse l'art. 3 non richiede più l'esatto adempimento anche degli obblighi formali, obblighi non richiamati espressamente e comunque non ricavabili neppure in via d' interpretazione della norma.
Infatti, da un lato, il terzo comma dell'art. 3 consente il rilascio del Durc anche se vi è uno scostamento, seppur non grave, tra quanto dovuto e quanto versato, dall'altro lato, la dizione del primo comma (laddove richiede che la verifica del pagamento dovuto vada fatta a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce) attribuisce rilevanza all'atto sostanziale del versamento.
D'altro canto, la stessa espressione "documento di regolarità contributiva" rimanda letteralmente al solo fatto che il contribuente sia in regola con gli obblighi contributivi e non necessariamente con il rispetto rigoroso delle forme concernenti la denuncia contributiva.
Tale considerazione trova ulteriore conferma nella circostanza che il
D.M. 30 gennaio 2015, riguardo alle violazioni non inerenti all' inadempimento sostanziale degli obblighi contributivi, prevede all'art. 8 che ostano al rilascio del Durc, ai fini l'art. 1, comma 1175 della L. 27
4 dicembre 2006, n. 296, una serie di ipotesi elencate nell'allegato A, tra le quali non compare la violazione delle disposizioni regolamentari di compilazione delle denunce contributive.
Questa interpretazione trova avallo nella sentenza della Suprema Corte
n. 5825/2021, laddove si afferma che "la regolarità contributiva sussiste qualora vi sia correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti e inesistenza di inadempienze in atto… unico presupposto realmente sotteso all'accertamento della
"regolarità contributiva" è l'adempimento delle obbligazioni concernenti contributi e premi, oltre che di eventuali versamenti dovuti alle casse edili,
e che le stesse ipotesi in cui la presenza di un inadempimento non è
d'ostacolo al rilascio del DURC sono rigidamente tipizzate dalle fonti primarie e secondarie, per modo che l'ente previdenziale preposto al suo rilascio non è chiamato ad esercitare, nell'ambito del relativo procedimento, poteri discrezionali, ma deve esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio".
La nozione evocata attiene, evidentemente, a una concezione sostanziale della regolarità contributiva, mentre non costituisce motivo di potenziale equivoco il generico rinvio a " inadempienze in atto", ancora presente nel D.M. 24 ottobre 2007 (applicabile ratione temporis alla vicenda concreta esaminata dalla Cassazione), poi superato dal D.M. 30 gennaio 2015 che, invece, non ne fa più alcun cenno.
Si può quindi affermare che, ove l' impresa incorra in mere irregolarità formali correlate a errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osta al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia alle scadenze di legge - piuttosto che al successivo invito alla CP_4
5 regolarizzazione nei 15 giorni emesso da ccertamento di una CP_5 irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi.
Di tanto, del resto, dà conferma lo stesso , che con gli inviti a CP_1 regolarizzare comunicati alla società appellante, ha precisato che "la definizione del documento con esito non regolare" sarebbe stata la conseguenza non già della mancata presentazione, entro quindici giorni, delle denunce mensili, ma della "assenza del pagamento".
Esaminando, allora i fatti di causa in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva la Corte che alla fattispecie controversa si applica ratione temporis il D.M. 30 gennaio 2015, dal momento che le violazioni valutate dall' come ostative al rilascio del CP_1
DURC si riferiscono al periodo successivo al dicembre 2015.
Pertanto, l'omesso invio da parte della società appellata dell' CP_4
d' interesse non assurge, esso solo, a elemento discretivo nella formulazione del giudizio di "correttezza contributiva" indispensabile per il rilascio del DURC positivo.
Corollario di questa premessa è che, nonostante detta irregolarità formale, la società appellata aveva titolo per fruire delle agevolazioni contributive nel periodo oggetto di causa (antecedente al quello cui si riferisce l non tempestivamente inviato), sicché CP_4 illegittimamente l ha elaborato via via le note di rettifica per CP_1 recuperare la quota di contributi corrispondente a tali agevolazioni….
Consegue che, effettivamente, non deve all' i contributi CP_6 CP_1 chiesti con le note di rettifica in esame (com'è pacifico corrispondenti alla quota di contribuzione non versata giusta il beneficio dello sgravio contributivo goduto)”.
Orbene il provvedimento impugnato si fonda su tre note di rettifica, riguardanti i periodi 12/2023, 01/2024 e 02/2024, emesse dall' a CP_1 causa dell'irregolarità riscontrata nell'omessa denuncia da CP_4 parte della società ricorrente per i relativi periodi di riferimento, irregolarità non regolarizzata a fronte dell'invito del 18.03.2024.
6 La società ricorrente aveva regolarmente effettuato il versamento dei contributi previdenziali dovuti nel rispetto delle relative scadenze, omettendo unicamente di provvedere per tempo all'invio delle denunce tale adempimento formale è stato regolarizzato a seguito CP_4 dell'invito del 15.05.2024.
Alla stregua delle considerazioni esplicitate, si può ben affermare che la revoca dei benefici contributivi operata dall'Ente previdenziale e la richiesta di pagamento formulata dagli opposti siano illegittime: pertanto le domande sono fondate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli opposti.
P.Q.M
Il Giudice, UI ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla “ , con ricorso depositato in data Parte_1
18.03.2025, nei confronti dell'dell' e della così CP_1 CP_2 provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la illegittimità della pretesa contributiva formulata con l'avviso di addebito impugnato;
2) condanna gli opposti alla corresponsione delle spese di lite in favore dell'istante, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 5.11.2025
Il Giudice
( UI ZA)
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