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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott. ssa Elais mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1255 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. COSTA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla
Via Scesa Eroi 1799, n. 23;
E
( , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANSUETO FRANCESCA, presso il quale elettivamente domicilia in Lamezia terme, alla Via Aldo Moro Pal. Casaverde n. 8/b;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio il 03/08/2000 e che dalla loro CP_1 unione è nata la FI (30.11.2000), riferendo che tra le parti, in seguito a Persona_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro in data 18.09.2003, era intervenuta
1 separazione in forza di decreto di Omologa del 28.01.2004 resa nel procedimento RG 2198/2003, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento essendo entrambi impiegati;
- la FI , ormai maggiorenne, ma non economicamente autonoma essendo ad oggi Persona_1 studentessa, rimane collocata presso la madre, pertanto il Sig. verserà a titolo di CP_1 mantenimento, la somma di € 250,00 mensili da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, con pagamento entro il 5 di ogni mese sul c/c della Signora di cui IBAN Parte_1
[...] oltre al 50% delle spese straordinarie preventivate e concordate
e debitamente rendicontate come disciplinato dal COA di Catanzaro e/o quelle mediche non previste e coperte dal SSN, spese scolastiche”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
2 Catanzaro il 03/08/2000 (atto n.62, parte II, Serie. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• prende atto delle condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese compensate
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 22/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo
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