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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/09/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. 8655/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8655/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 26.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8655/2023
promossa da
, nato a [...] il [...], Cod. fisc. Parte_1 elettivamente domiciliato in Biancavilla, Via Vitt. Emanuele n. 348, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Calì, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandra Vetri con domicilio eletto in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.08.2023 il ricorrente in epigrafe indicato precisava che nel corso degli anni 2018-2019-2020 e 2021 ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola per il periodo che va dal 12.06.2018 Controparte_2 al 31.12.2018 per 153 giornate lavorative, dal 20.04.2019 al 30.11.2019 per 133 giornate lavorative, dal 12.02.2020 al 31.10.2020 per 153 giornate lavorative e dal mese di gennaio
2021 al mese di marzo 2021 per 40 giornate lavorative, per un totale di 479 giornate lavorative con le mansioni di raccoglitore addetto all'attività di potatura, raccolta agrumi, limoni, fichi d'india e frutta di vario tipo, come da documentazione che produceva in atti, si (n. 28 buste paga e dichiarazioni UniLav) e che i fondi presso i quali ha svolto l'attività di bracciante agricolo sono quelli siti nel territorio di Caltagirone, Siracusa, S. M. di Licodia e precisamente,
c.da Fontana Del Cherubino, Biancavilla, e precisamente, in Piana Rinazze, C.da Paputteddu
e zona Castello Solicchiata ed altri per attività di potatura, raccolta agrumi, limoni, fichi d'india e frutta di vario tipo.
Precisava, quindi, che a seguito della pubblicazione degli elenchi annuali di variazione degli operai agricoli, l' ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro così come CP_1 sopra descritto riconoscendo con riferimento all'anno 2018 n.0 giornate lavorative a fronte delle 153 dichiarate, con riferimento all'anno 2019 solo 20 giornate lavorative a fronte delle
133 dichiarate, per l'anno 2020 n. 0 giornate lavorative a fronte delle 153 dichiarate, per l'anno
2021 n. 112 giornate lavorative a fronte delle 40 dichiarate e che tali comunicazioni gli sono pervenute rispettivamente con lettere raccomandate a.r. n. 68982574161-6 del 27.06.2022, n.
68982574160-5 del 27.06.2022, n. 68982574159-3 del 27.06.2022, n. 68982574158-2 del
27.06.2022, con le quali l' gli comunicava il provvedimento di disconoscimento delle CP_1 giornate di lavoro agricolo sopra menzionate e quindi le giornate lavorative non erano state incluse nell'elenco nominativo annuale degli OTD di cui all'art. 9 quinquies co. 3 l. 608 del
28.11.2006;
Precisava, ancora, che al fine di ottenerne l'annullamento, con il conseguente riconoscimento da parte dell' delle prestazioni lavorative anche ai fini previdenziali, aveva proposto CP_1 regolare ricorso alla Commissione C.I.S.O.A., avverso il richiamato provvedimento di disconoscimento delle predette giornate lavorative, ma che con raccomandate n.
66484154070-8 del 07.06.2023, n. 66484154071-9 del 07.06.2023, n. 66484154072-0 del
07.06.2023 e n. 66484154077-6 del 07.06.2023 i predetti ricorsi sono stati respinti
Eccepiva, pertanto, violazione dell'art.3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento a suo carico;
violazione dell'art. 8 D.Lgsl. n.
375/93 per omessa notifica di qualsivoglia provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 che prevede lanotificato al datore di lavoro interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
Precisava, quindi, che, senza alcuna motivazione ed in contrasto con la documentazione prodotta che attesta l'attività lavorativa svolta, è stato in modo arbitrario cancellato dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Biancavilla
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare che l'istante nel corso degli anni 2018-2019-2020
e 2021 ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricole CP_2
, per un totale di 479 giornate lavorative con le mansioni di addetto per attività di
[...] potatura, raccolta agrumi, limoni, fichi d'india e frutta di vario tipo;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di disconoscimento e/o cancellazione delle CP_1 giornate lavorative agricole del ricorrente per gli anni 2018-2019-2020-2021 in quanto infondata in fatto e in diritto;
Ritenere e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza della sussistenza del citato rapporto di lavoro subordinato, ha diritto all'iscrizione e/o reiscrizione del proprio nominativo nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli dipendenti del comune di residenza relativo agli anni 2018-2019-2020 e 2021 per tutte le relative giornate lavorative e dunque al riconoscimento delle relative prestazioni di lavoro ai fini della tutela previdenziale, ordinando all' di provvedervi. Con vittoria di spese e compensi del CP_1 presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto patrocinatore che dichiara di non aver percepito alcun anticipo.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: vagliare l'attendibilità delle loro testimonianze anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto. Tali richieste sono comunque generiche, valutative e dunque non idonee a dimostrare quanto vantato. Per quanto sopra esposto, si conclude onde l'intestato giudice, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia. In via istruttoria rigettare le richieste di controparte per i motivi sopra riportati. E nel merito in via preliminare dichiarare l'improcedibilità nonché l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza sostanziale e comunque rigettare lo stesso poiché infondato in fatto e in diritto e privo di sostegno probatorio, in ogni caso con la condanna del ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione, il Giudice assegnatario del presente giudizio, con provvedimento del 18.03.2024 rigettava le prove istruttorie e rinviava la causa all'udienza del
2.12.2024; Alla detta udienza, con provvedimento reso in pari data, disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento n. 2653/2024 R.G.
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza del 26.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 2.012.2024;
L'udienza del 26.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va tuttavia esaminata l'eccezione di decadenza.
Per la determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl 7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019). Ed infatti, in riferimento alla definitività del provvedimento di disconoscimento, va ricordato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli possono essere fatti oggetto di contenzioso amministrativo. Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl n.510 del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pertanto, come già detto, il provvedimento di cancellazione può dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa. In sostanza, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970) In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento.
Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado
+30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
Nella specie parte ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo, per tutti i provvedimenti di cancellazione (anno 2018, anno 2019, anno 2020 e anno 2021) avanti alla commissione provinciale in data 11 maggio 2023 (cfr. ricevuta del ricorso in atti) ossia senza il rispetto del termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione della cancellazione pacificamente avvenuta rispettivamente il 14/07/2022 per tutti gli anni disconosciuti (2018,
2019, 2020 e 2021)
Orbene, ciò premesso, in assenza di tempestivo ricorso amministrativo, vanno conteggiati come sopra detto 270 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Nella specie, dunque, il ricorso giudiziale avrebbe dovuto essere proposto entro il 10 aprile 2023 mentre è stato depositato il 3 agosto 2023, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio iscritto davanti al Tribunale di Caltagirone e riportato integralmente dal ricorrente nel proprio ricorso, oggi esaminato e non contestato dalle parti.
Il ricorrente va, in definitiva, dichiarato decaduto dall'azione giudiziale avverso la cancellazione dagli elenchi in questione.
Il ricorso è dunque inammissibile.
In ragione della peculiarità del caso e in considerazione della qualità delle parti in causa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8655/2023 R.G. così statuisce:
Dichiara il ricorso inammissibile
Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 29 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 8655/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 26.09.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26 SETTEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 8655/2023
promossa da
, nato a [...] il [...], Cod. fisc. Parte_1 elettivamente domiciliato in Biancavilla, Via Vitt. Emanuele n. 348, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Calì, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessandra Vetri con domicilio eletto in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.08.2023 il ricorrente in epigrafe indicato precisava che nel corso degli anni 2018-2019-2020 e 2021 ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola per il periodo che va dal 12.06.2018 Controparte_2 al 31.12.2018 per 153 giornate lavorative, dal 20.04.2019 al 30.11.2019 per 133 giornate lavorative, dal 12.02.2020 al 31.10.2020 per 153 giornate lavorative e dal mese di gennaio
2021 al mese di marzo 2021 per 40 giornate lavorative, per un totale di 479 giornate lavorative con le mansioni di raccoglitore addetto all'attività di potatura, raccolta agrumi, limoni, fichi d'india e frutta di vario tipo, come da documentazione che produceva in atti, si (n. 28 buste paga e dichiarazioni UniLav) e che i fondi presso i quali ha svolto l'attività di bracciante agricolo sono quelli siti nel territorio di Caltagirone, Siracusa, S. M. di Licodia e precisamente,
c.da Fontana Del Cherubino, Biancavilla, e precisamente, in Piana Rinazze, C.da Paputteddu
e zona Castello Solicchiata ed altri per attività di potatura, raccolta agrumi, limoni, fichi d'india e frutta di vario tipo.
Precisava, quindi, che a seguito della pubblicazione degli elenchi annuali di variazione degli operai agricoli, l' ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro così come CP_1 sopra descritto riconoscendo con riferimento all'anno 2018 n.0 giornate lavorative a fronte delle 153 dichiarate, con riferimento all'anno 2019 solo 20 giornate lavorative a fronte delle
133 dichiarate, per l'anno 2020 n. 0 giornate lavorative a fronte delle 153 dichiarate, per l'anno
2021 n. 112 giornate lavorative a fronte delle 40 dichiarate e che tali comunicazioni gli sono pervenute rispettivamente con lettere raccomandate a.r. n. 68982574161-6 del 27.06.2022, n.
68982574160-5 del 27.06.2022, n. 68982574159-3 del 27.06.2022, n. 68982574158-2 del
27.06.2022, con le quali l' gli comunicava il provvedimento di disconoscimento delle CP_1 giornate di lavoro agricolo sopra menzionate e quindi le giornate lavorative non erano state incluse nell'elenco nominativo annuale degli OTD di cui all'art. 9 quinquies co. 3 l. 608 del
28.11.2006;
Precisava, ancora, che al fine di ottenerne l'annullamento, con il conseguente riconoscimento da parte dell' delle prestazioni lavorative anche ai fini previdenziali, aveva proposto CP_1 regolare ricorso alla Commissione C.I.S.O.A., avverso il richiamato provvedimento di disconoscimento delle predette giornate lavorative, ma che con raccomandate n.
66484154070-8 del 07.06.2023, n. 66484154071-9 del 07.06.2023, n. 66484154072-0 del
07.06.2023 e n. 66484154077-6 del 07.06.2023 i predetti ricorsi sono stati respinti
Eccepiva, pertanto, violazione dell'art.3 della legge n. 241/90 per carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento a suo carico;
violazione dell'art. 8 D.Lgsl. n.
375/93 per omessa notifica di qualsivoglia provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 che prevede lanotificato al datore di lavoro interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
Precisava, quindi, che, senza alcuna motivazione ed in contrasto con la documentazione prodotta che attesta l'attività lavorativa svolta, è stato in modo arbitrario cancellato dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Biancavilla
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare che l'istante nel corso degli anni 2018-2019-2020
e 2021 ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricole CP_2
, per un totale di 479 giornate lavorative con le mansioni di addetto per attività di
[...] potatura, raccolta agrumi, limoni, fichi d'india e frutta di vario tipo;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell' di disconoscimento e/o cancellazione delle CP_1 giornate lavorative agricole del ricorrente per gli anni 2018-2019-2020-2021 in quanto infondata in fatto e in diritto;
Ritenere e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza della sussistenza del citato rapporto di lavoro subordinato, ha diritto all'iscrizione e/o reiscrizione del proprio nominativo nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli dipendenti del comune di residenza relativo agli anni 2018-2019-2020 e 2021 per tutte le relative giornate lavorative e dunque al riconoscimento delle relative prestazioni di lavoro ai fini della tutela previdenziale, ordinando all' di provvedervi. Con vittoria di spese e compensi del CP_1 presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto patrocinatore che dichiara di non aver percepito alcun anticipo.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: vagliare l'attendibilità delle loro testimonianze anche alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto. Tali richieste sono comunque generiche, valutative e dunque non idonee a dimostrare quanto vantato. Per quanto sopra esposto, si conclude onde l'intestato giudice, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia. In via istruttoria rigettare le richieste di controparte per i motivi sopra riportati. E nel merito in via preliminare dichiarare l'improcedibilità nonché l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta decadenza sostanziale e comunque rigettare lo stesso poiché infondato in fatto e in diritto e privo di sostegno probatorio, in ogni caso con la condanna del ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione, il Giudice assegnatario del presente giudizio, con provvedimento del 18.03.2024 rigettava le prove istruttorie e rinviava la causa all'udienza del
2.12.2024; Alla detta udienza, con provvedimento reso in pari data, disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento n. 2653/2024 R.G.
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza del 26.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 2.012.2024;
L'udienza del 26.09.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va tuttavia esaminata l'eccezione di decadenza.
Per la determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl 7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019). Ed infatti, in riferimento alla definitività del provvedimento di disconoscimento, va ricordato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli possono essere fatti oggetto di contenzioso amministrativo. Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl n.510 del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pertanto, come già detto, il provvedimento di cancellazione può dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa. In sostanza, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970) In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento.
Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado
+30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
Nella specie parte ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo, per tutti i provvedimenti di cancellazione (anno 2018, anno 2019, anno 2020 e anno 2021) avanti alla commissione provinciale in data 11 maggio 2023 (cfr. ricevuta del ricorso in atti) ossia senza il rispetto del termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione della cancellazione pacificamente avvenuta rispettivamente il 14/07/2022 per tutti gli anni disconosciuti (2018,
2019, 2020 e 2021)
Orbene, ciò premesso, in assenza di tempestivo ricorso amministrativo, vanno conteggiati come sopra detto 270 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Nella specie, dunque, il ricorso giudiziale avrebbe dovuto essere proposto entro il 10 aprile 2023 mentre è stato depositato il 3 agosto 2023, come risulta dal ricorso introduttivo del giudizio iscritto davanti al Tribunale di Caltagirone e riportato integralmente dal ricorrente nel proprio ricorso, oggi esaminato e non contestato dalle parti.
Il ricorrente va, in definitiva, dichiarato decaduto dall'azione giudiziale avverso la cancellazione dagli elenchi in questione.
Il ricorso è dunque inammissibile.
In ragione della peculiarità del caso e in considerazione della qualità delle parti in causa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8655/2023 R.G. così statuisce:
Dichiara il ricorso inammissibile
Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 29 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011