Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01340/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00898/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 898 del 2017, proposto da
Fanizza S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Erroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Lecce del 20 aprile 2017, prot. n. 0061038/2017, con cui veniva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività;
- del verbale di sopralluogo del 26.4.2017 e del verbale n. 18465/2017, reg.to al n. 185/2017 di contestazione, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.333,00, notificato il 6.5.2017;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente adiva questo Tribunale, esponendo in fatto di aver presentato SCIA al Comune di Lecce per comunicare l’inizio di un’attività di centro scommesse in Lecce alla via 95° Regg. Fanteria, avendo ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni per l’installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento, ai sensi dell’art. 86, comma 3, T.U.L.P.S.
Esponeva, altresì, che il Comune di Lecce, con il provvedimento gravato, aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività de qua , sulla base del rilievo che la distanza dell’esercizio era inferiore nel raggio di 500 mt lineari dai punti sensibili, sicché la dislocazione dell’immobile non rispettava i requisiti previsti dall’art. 7, comma 2, L.R. n. 43/2013; con successivo verbale n. 18465/2017, il Comune di Lecce aveva poi irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.333,00 per l’accertata violazione.
Ciò premesso, la S.r.l.s. Fanizza chiedeva l’annullamento degli atti in epigrafe richiamati, con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Comune di Lecce per resistere, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese e competenze di lite.
All’udienza pubblica del 21 luglio 2022, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò posto, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, come da dichiarazione a firma del procuratore della società ricorrente, depositata in data 18.7.2021.
Per tale motivo, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Considerata la definizione in rito della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO