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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13872 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13872 / 2021 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti e dom.ri Parte_1 C.F._1
Fabiola Imbardelli e Stefania Dimasi entrambe del foro di Brescia
ATTRICE contro
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti e Controparte_1 C.F._2 dom.ri Giovanni Auditore e Alessio Briguglio entrambi del foro di Brescia
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo -contrariis reiectis- dato atto che la signora Pt_1 ha prestato al signor l'importo complessivo di € 24.900,00, di cui € Controparte_1
9.900,00 in data 16.11.2011 ed € 15.000,00 in data 4.08.2014, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della predetta somma, oltre gli interessi legali dal versamento di ciascun importo sino alla domanda giudiziale e gli interessi moratori da quest'ultima al saldo ai sensi dell'art. 1284 c.c. Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite”.
Il convenuto: “In via preliminare e/o pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la prescrizione dell'importo di Euro 9.900,00 versato dalla sig.ra in data 15 Pt_1
pagina 1 di 9 novembre 2011 sul conto corrente Unicredit intestato alla società New EN di
e, per l'effetto, dichiarare che nessun importo è dovuto a per uno Controparte_1
e/o per entrambi tali titoli da parte del sig. in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
- in via principale nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra CP_1
Pt_1
- in via subordinata nel merito: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla ricorrente, accertata e dichiarata la prescrizione dell'importo di Euro 9.900,00 versato dalla sig.ra in data 15 novembre 2011 Pt_1 sul conto corrente Unicredit intestato alla società New EN di Controparte_1 dichiarare che la somma dovuta alla ricorrente sig.ra dal sig. è pari Pt_1 CP_1 ad Euro 15.000,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia che verrà accertata nel corso del giudizio anche in applicazione del criterio di equità;
- in ogni caso: con vittoria e rifusione di compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con aumento ex art. 8 D.M. 55/14”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 cpc chiedeva la Tribunale di Brescia la condanna Parte_1 di alla restituzione della somma di € 94.900,00 a titolo di mutuo. Controparte_1
Deduceva, in particolare, la ricorrente che ella era la madre di con Persona_1 la quale il resistente era stato coniugato sino alla separazione avvenuta in data 4 dicembre 2020, che ella aveva corrisposto al genero, che si trovava in difficoltà economiche, la somma complessiva di € 94.900,00 (€ 15.000,00 mediante ordine di bonifico SEPA;
€ 70.000,00 a mezzo assegno bancario;
€ 9.900,00 a mezzo bonifico) al fine di consentirgli l'estinzione di alcuni debiti personali e di acquistare l'immobile ove svolgere l'attività di odontotecnico;
che nonostante l'impegno alla restituzione delle somme corrisposte il resistente non vi aveva provveduto.
Instaurato il contradditorio, si costituiva chiedendo in via Controparte_1 pregiudiziale, disporsi mutamento del rito;
in via preliminare, dichiararsi la prescrizione dell'importo di € 70.000 e dell'importo di € 9.900; nel merito, il rigetto delle pretese della ricorrente.
Il resistete deduceva, in particolare, che nel 2007 decideva con la moglie di avviare un'attività per sostenere la famiglia e che a tal fine i coniugi individuavano un immobile in Concesio (BS) ove il resistente avrebbe esercitato la professione di odontotecnico;
che la ricorrente trasferiva € 70.000 mediante assegno bancario versato sul conto corrente cointestato ai coniugi (21/26 settembre 2007); in data 15 novembre 2011 versava € 9.9000 ed in data 1 agosto 2014 versava ulteriori € 15.000 mediante bonifico bancario;
che sino al maggio 2021 (successivamente alla separazione tra i coniugi) la ricorrente non aveva mai richiesto la restituzione delle predette somme. Peraltro, con riguardo alla richiesta di restituzione di € 9.900 la stessa non era pervenuta al resistente che ne era venuto a conoscenza per la prima volta con la ricezione della notifica del ricorso introduttivo (la ricorrente non aveva prodotto la ricevuta pec di accettazione della comunicazione). Rilevava che il diritto alla restituzione sia della somma di € 70.000, che della somma di € 9.900, era prescritto. In ogni caso, alcuna somma era dovuta alla ricorrente, tenuto conto che non sussisteva alcun obbligo restitutorio in capo al resistente, il quale mai si era impegnato in tal senso, avendo ricevuto le somme elargite dalla suocera nell'interesse della famiglia.
Il GI disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183,
pagina 3 di 9 6 comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni.
Successivamente, all'udienza del 26 giugno 2024, di trattazione cartolare, il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La domanda avanzata da parte attrice è fondata.
La vicenda trae origine dalla richiesta di restituzione della somma complessiva di €
94.900 che l'attrice fferma di aver trasferito al genero Parte_1 Controparte_1 in più tranche, e della quale chiede la restituzione a titolo di mutuo.
Va anzitutto rilevato che il convenuto non ha negato la dazione delle somme ma il titolo, affermando che trattasi di versamenti spontaneamente effettuati dalla suocera per sostenere la famiglia.
Va rilevato altresì che a fronte della originaria richiesta di restituzione dell'importo di € 94.900 avanzata dalla attrice, la stessa ha ridotto la richiesta restitutoria ad €
24.900.
Risultano documentalmente provati i bonifici effettuati dalla attrice e precisamente il bonifico effettuato in data 16 novembre 2011 di € 9.900,00 dal conto corrente cointestato CE ( con beneficiario (doc. 2); Parte_2 Controparte_1 un secondo bonifico effettuato in data 1 agosto 2014 dell'importo di € 15.000,00 dal conto corrente cointestato CE ( con beneficiario “New Parte_2
EN di RC O” (doc 1). Né peraltro è in contestazione la dazione dei predetti importi da parte dell'attrice in favore del convenuto.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto va rigettata.
Con riguardo all'importo di € 15.000, risulta richiesta di restituzione in data 7 maggio
2021 (doc. 4), di tal che il diritto non può dirsi prescritto essendo intervenuto un valido atto interruttivo.
Con riguardo all'importo di € 9.900, risulta richiesta di restituzione in data 29 settembre
2011 (doc. 4).
Tale richiesta è stata contestata dal convenuto, il quale ha reiterato, anche in sede di comparsa conclusionale, l'eccezione di intervenuta prescrizione, asserendo la pagina 4 di 9 mancanza della prova di ricezione della comunicazione a mezzo pec.
Va rilevato che tale carenza è stata colmata mediante il deposito della ricevuta di ricezione con la seconda memoria istruttoria di parte attrice (docc. 9 e 11).
È quindi provata la ricezione della richiesta di restituzione da parte della attrice, con conseguente interruzione della prescrizione anche con riguardo all'importo di € 9.900.
Si tratta quindi di verificare -fermo che non è in contestazione la dazione di denaro in favore del convenuto- a quale titolo l'importo di € 24.900 sia stato elargito al convenuto e se tale titolo dia diritto o meno alla restituzione in favore dell'attore della somma.
A tal proposito, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte che ha affermato: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art.
2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. n. 27372/2021; n.
17410/2020; n. 9541/2010).
Con specifico riferimento all'onere della prova la Suprema Corte ha poi affermato il principio in base al quale: “La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo
pagina 5 di 9 da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. n. 30944/2018).
Nel caso in esame, la documentazione in atti, smentisce la tesi di parte convenuta in base alla quale le somme sarebbero state elargite al convenuto e all'allora moglie nell'interesse della famiglia, tenuto conto che risulta che beneficiario dei bonifici fosse esclusivamente il convenuto (docc. 1 e 2 attrice).
All'esito dell'istruttoria orale, può dirsi assolto l'onere di parte attrice di dare prova dell'impegno da parte del convenuto alla restituzione degli importi erogati in suo favore dalla attrice. In corso di causa venivano sentiti i testimoni , Testimone_1 Per_1
e , .
[...] Pt_2 Testimone_2
Con riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste (moglie di un nipote Testimone_1 dell'attrice), la teste di parte attrice, in risposta al capitolo 1 1 della memoria istruttoria, ha dichiarato: “Mi ricordo che nel periodo indicato nel capitolo ero a casa di mia zia
con mio marito in occasione di un pranzo al quale erano presenti oltre a Parte_1 me e mio marito sua moglie , Controparte_2 Controparte_1 Per_1 Pt_2 ovvero l'atra figlia della mia zia e non ricordo se ci fosse anche il Pt_1 Parte_1 figlio del convenuto, . Il convenuto lamentava di avere il conto in rosso e che Per_2 doveva pagare i fornitori che lo sollecitavano”.
In risposta al capitolo 2 2 la teste ha dichiarato: “Non ricordo la cifra, ma ricordo bene che nella stessa occasione del pranzo, il sig. aveva chiesto alla CP_1 Parte_1 un prestito di circa 10.000,00 promettendole che lo avrebbe restituito ma non ricordo entro quando”.
In risposta al capitolo 53 la teste ha dichiarato: “Ero passata con mio marito e le mie figlie in occasione delle festività del Natale a casa di mia zia e ho assistito Parte_1 alla conversazione nella quale quest'ultima sollecitava il genero alla restituzione delle somme che gli aveva prestato”.
pagina 6 di 9 In risposta al capitolo 64 la teste ha dichiarato: “Mi ricordo che era estate, non ricordo il mese, ero presente quando il sig. si lamentava ancora dei problemi CP_1 economici, dei fornitori da pagare. Non ricordo della dipendente e neanche del pagamento delle tasse. Eravamo a casa di ed era presente Parte_1 CP_1 sua moglie , e mio marito”. Per_1 Pt_2
In risposta al capitolo 75 la teste ha confermato la circostanza che il convenuto ebbe a chiedere alla attrice la corresponsione della somma di € 15.000.
In risposta al capitolo 86 la teste ha dichiarato: “Mi ricordo che in mia CP_1
presenza, aveva promesso alla di restituirle tutti i soldi ricevuti a prestito. Non Pt_1 ricordo le tempistiche della restituzione”.
Tali dichiarazioni contribuiscono a corroborare la ricostruzione offerta dalla attrice con riguardo all'esistenza di un impegno alla restituzione da parte del convenuto.
Quanto alle testi (figlia della attrice) e (figlia della Parte_2 Persona_1 attrice ed ex moglie del convenuto) la difesa del convenuto ne ha eccepito l'incapacità
a testimoniare. Ciò posto, con riferimento all'eccezione di incapacità giova rammentare che secondo pacifica giurisprudenza “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati.
Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere
a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni”
pagina 7 di 9 (Cass. civ., n. 21418 del 21/10/2015).
Nel caso in esame, se la teste non pare avere un interesse giuridico Parte_2 personale, concreto ed attuale tale da poterla legittimare (in via principale o secondaria)
a proporre o intervenire nel giudizio, tenuto conto che la circostanza della possibile futura qualità di erede della attrice, come prospettata dal convenuto, non è idonea di per sé, in mancanza di altri elementi, a fondare l'eccezione, non sussistendone i presupposti;
di contro, la teste in qualità di contestataria del conto Persona_1 corrente dal quale sono transitate le somme in favore del convenuto, potrebbe avere un interesse concreto ed attuale nei termini sopra richiamati. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle due testimoni vanno vagliate sotto il diverso profilo della attendibilità, tenuto conto del legame familiare con l'attrice.
Non si può affermare che le dichiarazioni rese dalle testimoni iano inattendibili Pt_2 per il mero fatto che le stesse siano persone non udenti, tenuto conto che è stato chiarito che le stesse abbiano compreso la circostanza tramite lettura del labiale, modalità come noto- consente a chi è affetto da sordità di comprendere la comunicazione.
Invero, le dichiarazioni rese dalle testi, di per sé non contrastano con quanto riferito dalla teste , la quale è risultata disinteressata all'esito del giudizio ed Testimone_1 attendibile anche in ragione della precisione del ricordo, né risultano in contrasto rispetto alla documentazione in atti. In definitiva, per le considerazioni sopra esposte non può essere utilizzata la testimonianza resa dalla teste mentre Persona_1 può essere utilizzata quella della sorella, fermi i rilievi attinenti alla sua attendibilità.
La teste sostanzialmente, in risposta al capitolo 7 della memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “Vero che, in tale occasione, il signor ha chiesto in mia CP_1 presenza un prestito di € 15.000,00 alla signora la quale gli ha fatto notare che Pt_1 era debitore nei suoi confronti degli importi di € 79.900,00 ricevuti in precedenza”.
“Ricordo che aveva richiesto 15.000 a mia madre per liquidare la dipendente. CP_1
Non ricordo bene il debito a quel periodo del verso mia madre, se ne occupava CP_1 mia sorella ”. Ha inoltre confermato che il convenuto si era impegnato in sua Per_1 presenza restituire tutti i soldi ricevuti entro massimo due/tre anni.
Tali dichiarazioni nell'insieme degli altri elementi probatori risultano sostenere la tesi di parte attrice a fondamento della domanda restitutoria. E' plausibile che la richiesta di prestito e l'impegno alla restituzione sia avvenuto nel contesto di riunioni pagina 8 di 9 familiari, in cui il convenuto aveva fatto presente le proprie difficoltà finanziarie legate all'attività. Peraltro lo stesso convenuto, di contro, non ha portato elemento a sostegno della propria tesi. L'unica teste di parte convenuta, (mamma del Testimone_2 convenuto), nulla ha aggiunto, non avendo riferito alcuna circostanza utile.
Ferma la dimostrazione dell'impegno alla restituzione da parte del convenuto, si osserva che diversamente opinando, l'elargizione di denaro da parte della attrice in favore del convenuto non parrebbe idonea a superare, in mancanza di elementi in segno opposto, il vaglio della proporzionalità di cui all'art. 2034 c.c., tenuto conto che nel complesso il quantum trasferito era costituito da una somma cospicua di denaro (€
94.900), con conseguente impossibilità di qualificare la dazione quale adempimento di una obbligazione naturale.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni e dei principi sopra esposti, la domanda di restituzione va accolta.
Il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 24.900 in favore della attrice, oltre interessi di mora dalle costituzioni in mora fino alla domanda (7 maggio
2021 su € 15.000; 29 settembre 2021 su € 9.900) e interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.077 in applicazione dei parametri forensi, sul decisum, attesa la riduzione del quantum della domanda da parte dell'attrice, valori medi, oltre alle spese per anticipazioni, rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto a restituire all'attrice la somma di € 24.900, oltre interessi come in parte motiva;
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Brescia, 30 luglio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1- Vero che, alla fine del mese di ottobre del 2011, durante un pranzo di famiglia a Cella Dati, il signor ha manifestato alla signora in mia presenza, la sua preoccupazione in quanto, in CP_1 Parte_1 prossimità di varie scadenze fiscali, il conto corrente della ditta della quale era titolare era in rosso e, per giunta, i propri fornitori sollecitavano il pagamento degli importi loro dovuti. 2
2. Vero che in tale occasione il signor ha chiesto, in mia presenza, alla signora un prestito CP_1 Pt_1 urgente di almeno € 9.900,00, affermando che glielo avrebbe restituito nel giro di qualche mese. 3
5. Vero che la signora un anno dopo, in occasione del Natale dell'anno 2012, rimaste inadempiute le Pt_1 promesse di restituzione del prestito, ne ha sollecitato il pagamento al genero, il quale, in mia presenza, le ha prospettato una situazione debitoria pesante e le ha chiesto di aspettare ancora qualche mese. 4
6. Vero che, a fine luglio del 2014, il signor , in visita alla suocera, si è nuovamente lamentato Controparte_1 in mia presenza dei debiti del suo laboratorio, affermando che doveva liquidare una dipendente, che aveva licenziato per le difficoltà economiche della sua ditta, e pagare anche le tasse e i fornitori, ma che il conto corrente del laboratorio era in rosso. 5
7. Vero che, in tale occasione, il signor ha chiesto in mia presenza un prestito di € 15.000,00 alla CP_1 signora la quale gli ha fatto notare che era debitore nei suoi confronti degli importi di € 79.900,00 ricevuti Pt_1 in precedenza. 6
8. Vero che il signor si è scusato e si è impegnato in mia presenza a restituire tutti i soldi ricevuti CP_1 entro massimo due/tre anni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13872 / 2021 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti e dom.ri Parte_1 C.F._1
Fabiola Imbardelli e Stefania Dimasi entrambe del foro di Brescia
ATTRICE contro
(c.f. ) con il patrocinio degli avv.ti e Controparte_1 C.F._2 dom.ri Giovanni Auditore e Alessio Briguglio entrambi del foro di Brescia
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo -contrariis reiectis- dato atto che la signora Pt_1 ha prestato al signor l'importo complessivo di € 24.900,00, di cui € Controparte_1
9.900,00 in data 16.11.2011 ed € 15.000,00 in data 4.08.2014, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della predetta somma, oltre gli interessi legali dal versamento di ciascun importo sino alla domanda giudiziale e gli interessi moratori da quest'ultima al saldo ai sensi dell'art. 1284 c.c. Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite”.
Il convenuto: “In via preliminare e/o pregiudiziale di merito: accertare e dichiarare la prescrizione dell'importo di Euro 9.900,00 versato dalla sig.ra in data 15 Pt_1
pagina 1 di 9 novembre 2011 sul conto corrente Unicredit intestato alla società New EN di
e, per l'effetto, dichiarare che nessun importo è dovuto a per uno Controparte_1
e/o per entrambi tali titoli da parte del sig. in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
- in via principale nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie accertando e dichiarando che nessuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra CP_1
Pt_1
- in via subordinata nel merito: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata dalla ricorrente, accertata e dichiarata la prescrizione dell'importo di Euro 9.900,00 versato dalla sig.ra in data 15 novembre 2011 Pt_1 sul conto corrente Unicredit intestato alla società New EN di Controparte_1 dichiarare che la somma dovuta alla ricorrente sig.ra dal sig. è pari Pt_1 CP_1 ad Euro 15.000,00, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia che verrà accertata nel corso del giudizio anche in applicazione del criterio di equità;
- in ogni caso: con vittoria e rifusione di compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con aumento ex art. 8 D.M. 55/14”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 cpc chiedeva la Tribunale di Brescia la condanna Parte_1 di alla restituzione della somma di € 94.900,00 a titolo di mutuo. Controparte_1
Deduceva, in particolare, la ricorrente che ella era la madre di con Persona_1 la quale il resistente era stato coniugato sino alla separazione avvenuta in data 4 dicembre 2020, che ella aveva corrisposto al genero, che si trovava in difficoltà economiche, la somma complessiva di € 94.900,00 (€ 15.000,00 mediante ordine di bonifico SEPA;
€ 70.000,00 a mezzo assegno bancario;
€ 9.900,00 a mezzo bonifico) al fine di consentirgli l'estinzione di alcuni debiti personali e di acquistare l'immobile ove svolgere l'attività di odontotecnico;
che nonostante l'impegno alla restituzione delle somme corrisposte il resistente non vi aveva provveduto.
Instaurato il contradditorio, si costituiva chiedendo in via Controparte_1 pregiudiziale, disporsi mutamento del rito;
in via preliminare, dichiararsi la prescrizione dell'importo di € 70.000 e dell'importo di € 9.900; nel merito, il rigetto delle pretese della ricorrente.
Il resistete deduceva, in particolare, che nel 2007 decideva con la moglie di avviare un'attività per sostenere la famiglia e che a tal fine i coniugi individuavano un immobile in Concesio (BS) ove il resistente avrebbe esercitato la professione di odontotecnico;
che la ricorrente trasferiva € 70.000 mediante assegno bancario versato sul conto corrente cointestato ai coniugi (21/26 settembre 2007); in data 15 novembre 2011 versava € 9.9000 ed in data 1 agosto 2014 versava ulteriori € 15.000 mediante bonifico bancario;
che sino al maggio 2021 (successivamente alla separazione tra i coniugi) la ricorrente non aveva mai richiesto la restituzione delle predette somme. Peraltro, con riguardo alla richiesta di restituzione di € 9.900 la stessa non era pervenuta al resistente che ne era venuto a conoscenza per la prima volta con la ricezione della notifica del ricorso introduttivo (la ricorrente non aveva prodotto la ricevuta pec di accettazione della comunicazione). Rilevava che il diritto alla restituzione sia della somma di € 70.000, che della somma di € 9.900, era prescritto. In ogni caso, alcuna somma era dovuta alla ricorrente, tenuto conto che non sussisteva alcun obbligo restitutorio in capo al resistente, il quale mai si era impegnato in tal senso, avendo ricevuto le somme elargite dalla suocera nell'interesse della famiglia.
Il GI disponeva il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183,
pagina 3 di 9 6 comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni.
Successivamente, all'udienza del 26 giugno 2024, di trattazione cartolare, il GI fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il GI tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
* * *
La domanda avanzata da parte attrice è fondata.
La vicenda trae origine dalla richiesta di restituzione della somma complessiva di €
94.900 che l'attrice fferma di aver trasferito al genero Parte_1 Controparte_1 in più tranche, e della quale chiede la restituzione a titolo di mutuo.
Va anzitutto rilevato che il convenuto non ha negato la dazione delle somme ma il titolo, affermando che trattasi di versamenti spontaneamente effettuati dalla suocera per sostenere la famiglia.
Va rilevato altresì che a fronte della originaria richiesta di restituzione dell'importo di € 94.900 avanzata dalla attrice, la stessa ha ridotto la richiesta restitutoria ad €
24.900.
Risultano documentalmente provati i bonifici effettuati dalla attrice e precisamente il bonifico effettuato in data 16 novembre 2011 di € 9.900,00 dal conto corrente cointestato CE ( con beneficiario (doc. 2); Parte_2 Controparte_1 un secondo bonifico effettuato in data 1 agosto 2014 dell'importo di € 15.000,00 dal conto corrente cointestato CE ( con beneficiario “New Parte_2
EN di RC O” (doc 1). Né peraltro è in contestazione la dazione dei predetti importi da parte dell'attrice in favore del convenuto.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto va rigettata.
Con riguardo all'importo di € 15.000, risulta richiesta di restituzione in data 7 maggio
2021 (doc. 4), di tal che il diritto non può dirsi prescritto essendo intervenuto un valido atto interruttivo.
Con riguardo all'importo di € 9.900, risulta richiesta di restituzione in data 29 settembre
2011 (doc. 4).
Tale richiesta è stata contestata dal convenuto, il quale ha reiterato, anche in sede di comparsa conclusionale, l'eccezione di intervenuta prescrizione, asserendo la pagina 4 di 9 mancanza della prova di ricezione della comunicazione a mezzo pec.
Va rilevato che tale carenza è stata colmata mediante il deposito della ricevuta di ricezione con la seconda memoria istruttoria di parte attrice (docc. 9 e 11).
È quindi provata la ricezione della richiesta di restituzione da parte della attrice, con conseguente interruzione della prescrizione anche con riguardo all'importo di € 9.900.
Si tratta quindi di verificare -fermo che non è in contestazione la dazione di denaro in favore del convenuto- a quale titolo l'importo di € 24.900 sia stato elargito al convenuto e se tale titolo dia diritto o meno alla restituzione in favore dell'attore della somma.
A tal proposito, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte che ha affermato: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art.
2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (cfr. Cass. n. 27372/2021; n.
17410/2020; n. 9541/2010).
Con specifico riferimento all'onere della prova la Suprema Corte ha poi affermato il principio in base al quale: “La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo
pagina 5 di 9 da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. n. 30944/2018).
Nel caso in esame, la documentazione in atti, smentisce la tesi di parte convenuta in base alla quale le somme sarebbero state elargite al convenuto e all'allora moglie nell'interesse della famiglia, tenuto conto che risulta che beneficiario dei bonifici fosse esclusivamente il convenuto (docc. 1 e 2 attrice).
All'esito dell'istruttoria orale, può dirsi assolto l'onere di parte attrice di dare prova dell'impegno da parte del convenuto alla restituzione degli importi erogati in suo favore dalla attrice. In corso di causa venivano sentiti i testimoni , Testimone_1 Per_1
e , .
[...] Pt_2 Testimone_2
Con riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste (moglie di un nipote Testimone_1 dell'attrice), la teste di parte attrice, in risposta al capitolo 1 1 della memoria istruttoria, ha dichiarato: “Mi ricordo che nel periodo indicato nel capitolo ero a casa di mia zia
con mio marito in occasione di un pranzo al quale erano presenti oltre a Parte_1 me e mio marito sua moglie , Controparte_2 Controparte_1 Per_1 Pt_2 ovvero l'atra figlia della mia zia e non ricordo se ci fosse anche il Pt_1 Parte_1 figlio del convenuto, . Il convenuto lamentava di avere il conto in rosso e che Per_2 doveva pagare i fornitori che lo sollecitavano”.
In risposta al capitolo 2 2 la teste ha dichiarato: “Non ricordo la cifra, ma ricordo bene che nella stessa occasione del pranzo, il sig. aveva chiesto alla CP_1 Parte_1 un prestito di circa 10.000,00 promettendole che lo avrebbe restituito ma non ricordo entro quando”.
In risposta al capitolo 53 la teste ha dichiarato: “Ero passata con mio marito e le mie figlie in occasione delle festività del Natale a casa di mia zia e ho assistito Parte_1 alla conversazione nella quale quest'ultima sollecitava il genero alla restituzione delle somme che gli aveva prestato”.
pagina 6 di 9 In risposta al capitolo 64 la teste ha dichiarato: “Mi ricordo che era estate, non ricordo il mese, ero presente quando il sig. si lamentava ancora dei problemi CP_1 economici, dei fornitori da pagare. Non ricordo della dipendente e neanche del pagamento delle tasse. Eravamo a casa di ed era presente Parte_1 CP_1 sua moglie , e mio marito”. Per_1 Pt_2
In risposta al capitolo 75 la teste ha confermato la circostanza che il convenuto ebbe a chiedere alla attrice la corresponsione della somma di € 15.000.
In risposta al capitolo 86 la teste ha dichiarato: “Mi ricordo che in mia CP_1
presenza, aveva promesso alla di restituirle tutti i soldi ricevuti a prestito. Non Pt_1 ricordo le tempistiche della restituzione”.
Tali dichiarazioni contribuiscono a corroborare la ricostruzione offerta dalla attrice con riguardo all'esistenza di un impegno alla restituzione da parte del convenuto.
Quanto alle testi (figlia della attrice) e (figlia della Parte_2 Persona_1 attrice ed ex moglie del convenuto) la difesa del convenuto ne ha eccepito l'incapacità
a testimoniare. Ciò posto, con riferimento all'eccezione di incapacità giova rammentare che secondo pacifica giurisprudenza “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati.
Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere
a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni”
pagina 7 di 9 (Cass. civ., n. 21418 del 21/10/2015).
Nel caso in esame, se la teste non pare avere un interesse giuridico Parte_2 personale, concreto ed attuale tale da poterla legittimare (in via principale o secondaria)
a proporre o intervenire nel giudizio, tenuto conto che la circostanza della possibile futura qualità di erede della attrice, come prospettata dal convenuto, non è idonea di per sé, in mancanza di altri elementi, a fondare l'eccezione, non sussistendone i presupposti;
di contro, la teste in qualità di contestataria del conto Persona_1 corrente dal quale sono transitate le somme in favore del convenuto, potrebbe avere un interesse concreto ed attuale nei termini sopra richiamati. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle due testimoni vanno vagliate sotto il diverso profilo della attendibilità, tenuto conto del legame familiare con l'attrice.
Non si può affermare che le dichiarazioni rese dalle testimoni iano inattendibili Pt_2 per il mero fatto che le stesse siano persone non udenti, tenuto conto che è stato chiarito che le stesse abbiano compreso la circostanza tramite lettura del labiale, modalità come noto- consente a chi è affetto da sordità di comprendere la comunicazione.
Invero, le dichiarazioni rese dalle testi, di per sé non contrastano con quanto riferito dalla teste , la quale è risultata disinteressata all'esito del giudizio ed Testimone_1 attendibile anche in ragione della precisione del ricordo, né risultano in contrasto rispetto alla documentazione in atti. In definitiva, per le considerazioni sopra esposte non può essere utilizzata la testimonianza resa dalla teste mentre Persona_1 può essere utilizzata quella della sorella, fermi i rilievi attinenti alla sua attendibilità.
La teste sostanzialmente, in risposta al capitolo 7 della memoria istruttoria di parte attrice, ha dichiarato: “Vero che, in tale occasione, il signor ha chiesto in mia CP_1 presenza un prestito di € 15.000,00 alla signora la quale gli ha fatto notare che Pt_1 era debitore nei suoi confronti degli importi di € 79.900,00 ricevuti in precedenza”.
“Ricordo che aveva richiesto 15.000 a mia madre per liquidare la dipendente. CP_1
Non ricordo bene il debito a quel periodo del verso mia madre, se ne occupava CP_1 mia sorella ”. Ha inoltre confermato che il convenuto si era impegnato in sua Per_1 presenza restituire tutti i soldi ricevuti entro massimo due/tre anni.
Tali dichiarazioni nell'insieme degli altri elementi probatori risultano sostenere la tesi di parte attrice a fondamento della domanda restitutoria. E' plausibile che la richiesta di prestito e l'impegno alla restituzione sia avvenuto nel contesto di riunioni pagina 8 di 9 familiari, in cui il convenuto aveva fatto presente le proprie difficoltà finanziarie legate all'attività. Peraltro lo stesso convenuto, di contro, non ha portato elemento a sostegno della propria tesi. L'unica teste di parte convenuta, (mamma del Testimone_2 convenuto), nulla ha aggiunto, non avendo riferito alcuna circostanza utile.
Ferma la dimostrazione dell'impegno alla restituzione da parte del convenuto, si osserva che diversamente opinando, l'elargizione di denaro da parte della attrice in favore del convenuto non parrebbe idonea a superare, in mancanza di elementi in segno opposto, il vaglio della proporzionalità di cui all'art. 2034 c.c., tenuto conto che nel complesso il quantum trasferito era costituito da una somma cospicua di denaro (€
94.900), con conseguente impossibilità di qualificare la dazione quale adempimento di una obbligazione naturale.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni e dei principi sopra esposti, la domanda di restituzione va accolta.
Il convenuto va condannato al pagamento della somma di € 24.900 in favore della attrice, oltre interessi di mora dalle costituzioni in mora fino alla domanda (7 maggio
2021 su € 15.000; 29 settembre 2021 su € 9.900) e interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 5.077 in applicazione dei parametri forensi, sul decisum, attesa la riduzione del quantum della domanda da parte dell'attrice, valori medi, oltre alle spese per anticipazioni, rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il convenuto a restituire all'attrice la somma di € 24.900, oltre interessi come in parte motiva;
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite per anticipazioni e compensi, che si liquidano come in parte motiva.
Brescia, 30 luglio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1- Vero che, alla fine del mese di ottobre del 2011, durante un pranzo di famiglia a Cella Dati, il signor ha manifestato alla signora in mia presenza, la sua preoccupazione in quanto, in CP_1 Parte_1 prossimità di varie scadenze fiscali, il conto corrente della ditta della quale era titolare era in rosso e, per giunta, i propri fornitori sollecitavano il pagamento degli importi loro dovuti. 2
2. Vero che in tale occasione il signor ha chiesto, in mia presenza, alla signora un prestito CP_1 Pt_1 urgente di almeno € 9.900,00, affermando che glielo avrebbe restituito nel giro di qualche mese. 3
5. Vero che la signora un anno dopo, in occasione del Natale dell'anno 2012, rimaste inadempiute le Pt_1 promesse di restituzione del prestito, ne ha sollecitato il pagamento al genero, il quale, in mia presenza, le ha prospettato una situazione debitoria pesante e le ha chiesto di aspettare ancora qualche mese. 4
6. Vero che, a fine luglio del 2014, il signor , in visita alla suocera, si è nuovamente lamentato Controparte_1 in mia presenza dei debiti del suo laboratorio, affermando che doveva liquidare una dipendente, che aveva licenziato per le difficoltà economiche della sua ditta, e pagare anche le tasse e i fornitori, ma che il conto corrente del laboratorio era in rosso. 5
7. Vero che, in tale occasione, il signor ha chiesto in mia presenza un prestito di € 15.000,00 alla CP_1 signora la quale gli ha fatto notare che era debitore nei suoi confronti degli importi di € 79.900,00 ricevuti Pt_1 in precedenza. 6
8. Vero che il signor si è scusato e si è impegnato in mia presenza a restituire tutti i soldi ricevuti CP_1 entro massimo due/tre anni.