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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5280/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Antonio Picardi Presidente dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5280/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZANCANARO LUIGI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pieve del Grappa, Piazza Madonnina del Grappa n.
2
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio il fratello . Parte_1 CP_1
Il giudizio veniva iscritto in data 26.07.2019 al n. R.G. 5280/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che era figlio di (deceduto in data 08.12.2016) e di (deceduta CP_2 _1 ER
in data 28.09.2017: docc. 1, 3 e 4 attore);
pagina 1 di 10 - che mediante testamento pubblico del 07.11.2008 ricevuto dal Notaio in Bassano del _1
Grappa (n. 164 Repertorio atti di ultima volontà: doc. 2 attore) aveva lasciato al figlio Persona_3
“la nuda proprietà degli immobili” e alla moglie “l'usufrutto degli stessi” e che egli CP_1 ER aveva altresì dichiarato nel testamento di nominare propria erede “del resto” sua moglie (e in caso di sua premorienza il figlio ); di non lasciare nulla al figlio;
di non lasciare nulla al figlio CP_1 Pt_2
; Pt_1
- che era deceduta senza lasciare disposizioni di ultima volontà e che a lei erano dunque ER
succeduti ex lege ed in parti uguali i suoi tre figli , e;
Parte_1 CP_1 Pt_2
- che (e con lui i suoi figli e per atto del 16.10.2017 a rogito del Notaio CP_3 CP_4 CP_5
in San Zenone degli Ezzelini (docc. 11 e 12) aveva rinunciato all'eredità di ON [...]
e di ER ER
1.2. Tanto premesso, l'attore rilevava:
- che il testamento pubblico di aveva leso la quota ereditaria riservata ai suoi figli _1
e , che erano stati totalmente pretermessi pur non avendo mai ricevuto nulla dal padre Pt_2 Pt_1 quand'egli era in vita, diversamente da quanto era stato dichiarato nel testamento;
- che la rinuncia all'eredità del padre da parte di aveva comportato “l'accrescimento CP_3 della sua quota agli altri due fratelli” (atto di citazione, pag. 2);
- che il valore del compendio relitto da era pari a circa 105.000 euro;
_1
- che era stata nominata erede del marito e che la disposizione testamentaria in favore di ER
(al quale il de cuius aveva lasciato la nuda proprietà degli immobili, come detto) CP_1 integrava per contro un “legato eccedente la porzione disponibile” che, per poter essere eseguito, necessitava a norma dell'art. 550, co. 2 e 3 c.c. dell'accordo di tutti gli eredi legittimari (atto di citazione, pag. 2);
- che un simile accordo non v'era mai stato;
- che doveva allora concludersi, da un lato, che in ragione del testamento pubblico del CP_1 padre aveva acquisito il “diritto di ritenere” la nuda proprietà degli immobili in una misura pari alla sola “somma tra la porzione disponibile e la sua quota di riserva”; dall'altro lato, che ad ER
“era pervenuta la sua quota di legittima in piena proprietà dei beni immobili”: quota di piena proprietà che ella, morendo, aveva trasmesso ai figli (atto di citazione, pagg. 2 e 3).
1.3. Così “ricostruita” la successione di e di , in atto di citazione veniva _1 ER
infine dedotto:
pagina 2 di 10 - che il denaro relitto da e (compendiato dal saldo del conto corrente n. 279, _1 ER
già intrattenuto da presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa, e dal saldo del conto corrente ER
n. 2571, già contestato tra i coniugi e sempre intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto ER
Spa: doc. 9 attore), pari alla data di apertura della successione di a complessivi € 3.744,85, ER andava senz'altro diviso a metà tra i due fratelli e;
Parte_1 _1
- che quanto ai beni immobili relitti da (compendiati dall'abitazione sita in Mussolente _1
ed ivi censita al Foglio 8 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 e al Foglio 8 del Catasto Terreni con il mappale n. 30) a “spettava” una quota “pari al 38,75%, di cui Parte_1 il 26,25% derivante dall'eredità di ed il 12,50% derivante dall'eredità di ” _1 ER
(atto di citazione, pag. 3).
1.4. Tanto esposto, l'attore concludeva chiedendo l'accertamento del proprio diritto di proprietà quanto agli immobili di Mussolente, per la predetta quota del 38,75%, e lo scioglimento della
“comunione” esistente con il fratello , quanto alle eredità dei genitori e CP_1 _1 ER
[...
(atto di citazione, pag. 4).
2. Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10.11.2020 veniva CP_1
dichiarato contumace.
2.1. Previa assegnazione di termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 08.10.2022 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica.
Il CTU nominato geom. depositava la relazione peritale in data 23.10.2023 Persona_5
e alla successiva udienza del 31.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2.2. All'udienza del 16.04.2024, all'uopo fissata, l'attore precisava dunque le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atto di citazione, che qui si ritrascrivono: “NEL MERITO: Accertarsi che l'attore è proprietario del 38,75% degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Mussolente, Foglio 8, MMNN 30 sub 2 e 31 sub 2, altresì censiti al Catasto Terreni, Foglio 8, MN 30,
o di quella diversa quota, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, derivantegli dalle successioni di e di . Conseguentemente sciogliersi la comunione esistente tra _1 ER
l'attore ed il convenuto, attribuendosi a ciascuno la metà dei beni mobili residui, e disponendo per la vendita dell'intero compendio immobiliare con divisione del ricavato o, nel caso in cui il convenuto
pagina 3 di 10 preferisca ritenere l'intero compendio immobiliare, condannando quest'ultimo a versare all'attore il relativo conguaglio in denaro. Spese ed onorari di causa rifusi”1.
La causa veniva dunque rimessa in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
3. L'attore e il convenuto sono fratelli, figli di Parte_1 CP_1 _1
(deceduto in data 08.12.2016) e di sua moglie (deceduta in data 28.09.2017). ER
3.1. non ha lasciato disposizioni di ultima volontà. ER
La sua eredità va dunque devoluta ex lege.
Ella era vedova quando è deceduta ed ha lasciato tre figli: l'attore, il convenuto e un terzo figlio,
, che tuttavia ha rinunciato alla sua eredità - alla quale hanno parimenti rinunciato i suoi figli Pt_2
e CP_6 CP_7
L'eredità relitta da va dunque devoluta ai suoi due figli e ER Parte_1 [...]
, in parti uguali a norma dell'art. 566 c.c. e dunque quanto alla rispettiva quota di 1/2. CP_1
3.2. ha per conto disposto dei propri beni mediante testamento pubblico del _1
07.11.2008, del seguente tenore letterale: “Nulla lascio al figlio avendo già a lui dato in vita Pt_2
anche a mezzo di formali donazioni. Nulla lascio nemmeno al figlio avendo già a lui dato in Pt_1
vita anche in occasione del matrimonio volendolo così beneficiare della sola legittima. Lascio al figlio
la nuda proprietà degli immobili mentre l'usufrutto degli stessi lo lascio alla moglie. Del resto CP_1 nomino erede mia moglie e in caso di sua premorienza il figlio ”. CP_1
Egli, morendo, ha lasciato la moglie ed i tre figli , e . ER Parte_1 CP_1 Pt_2
A norma dell'art. 542, co. 2 c.c., la quota riservata ad quanto all'eredità relitta dal ER
marito è dunque pari ad 1/4.
La quota ereditaria complessivamente riservata ai tre figli quanto all'eredità del padre è per contro pari ad 1/2. La quota ereditaria riservata a ciascun figlio è dunque pari ad 1/6 (1/2 : 3).
In atto di citazione e poi in comparsa conclusionale è stato sostenuto che la quota ereditaria di
1/6 riservata a quanto all'eredità relitta dal padre si sarebbe accresciuta ai suoi CP_3 ER fratelli e , avendo rinunciato all'eredità. Pt_1 CP_1 Pt_2 1 L'attore ha rassegnato in calce alla comparsa conclusionale conclusioni parzialmente differenti. La modifica delle domande così operata va dichiarata inammissibile. Il Collegio farà dunque riferimento alle conclusioni rassegnate dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 4 di 10 Si tratta di conclusione non fondata, essendo consolidato il principio per il quale “in tema di successione necessaria l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione” e, dunque, non ex post, né guardando ad eventi successivi ed eventuali (quali il mancato esperimento di un'azione di riduzione o la rinuncia all'eredità da parte di un legittimario: Cass. civ. Sez. Un. n. 13429/2006; in termini, Cass. civ. n.
27259/2017).
Va dunque dichiarato che è erede legittimario del padre e che a lui Parte_1 _1
è dunque riservata la quota di 1/6 del patrimonio che egli ha relitto.
*
4. L'attore ha promosso il giudizio in scrutinio sostanzialmente al fine di ottenere la quota a sé spettante quanto ai beni relitti dai genitori.
Principiando, allora, dall'eredità paterna, assume l'attore che con il testamento _1
pubblico del 07.11.2008 avrebbe istituito propria erede la moglie e che egli avrebbe per ER
contro disposto in favore del figlio un legato (il legato avente ad oggetto la nuda proprietà dei CP_1
beni immobili) che, secondo la prospettazione attorea, dovrebbe soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 550, co. 2 e 3 c.c. quanto ai lasciti di nuda proprietà eccedenti la quota disponibile.
Si tratta di prospettazione che il Collegio non condivide.
4.1. Il tenore letterale della scheda testamentaria mostra, invero con chiarezza, che il de cuius ha voluto, da un lato, estromettere i figli e dalla propria successione (si legge in effetti Pt_2 CP_1 nel testamento: “Nulla lascio al figlio ” e “Nulla lascio nemmeno al figlio ”) e, dall'altro Pt_2 Pt_1
Per lato, lasciare i propri beni alla moglie e al figlio - in particolare devolvendo senz'altro alla CP_1
moglie i propri beni mobili e lasciando per contro i beni immobili al figlio , per così dire in CP_1
prospettiva e dunque medio tempore attribuendo alla moglie il diritto di usufrutto su di essi.
Tanto trova del resto conferma anche nell'ultima disposizione del testamento, ove il testatore, devoluti i beni mobili alla moglie, ha stabilito che essi avrebbe dovuto essere devoluti al figlio , CP_1
in caso di premorienza della moglie medesima – così confermando, per l'appunto, la propria volontà di avere nella moglie e nel figlio i propri unici eredi. CP_1
Nella scheda testamentaria non si rinvengono dunque dei legati, ma la devoluzione a due soggetti ( e ) dell'intero patrimonio del testatore, solo corredata dalla specifica ER CP_1
indicazione dei beni rispettivamente devoluti all'una e all'altro.
pagina 5 di 10 Alla stregua dell'art. 588, co. 2 c.c., per il quale “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”, va dunque concluso che sulla scorta del testamento pubblico di del 07.11.2008 è non legatario, ma erede _1 CP_1
testamentario del de cuius.
4.2. Tanto statuito, va detto che non può essere revocato in dubbio il fatto che nel _1
proprio testamento abbia totalmente pretermesso i figli e . Parte_1 CP_3
Posto che la posizione di qui non rileva, quanto alla posizione di CP_3 Parte_1
varrà rilevare che il testatore non ha lasciato nulla al figlio , asserendo di avergli già attribuito, Pt_1
in vita, quanto a lui spettante a titolo di legittima.
Si tratta, tuttavia, di assunto indimostrato e che non trova alcuna conferma nelle risultanze del presente giudizio.
In accoglimento della domanda spiegata dall'attore, va dunque dichiarato che , in Parte_1
ragione della propria pretermissione, ha visto interamente lesa la quota ereditaria a sé riservata quanto all'eredità del padre.
5. Ebbene, giusta quanto emerge ex actis ha relitto: _1
- la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Mussolente ed ivi catastalmente identificato come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 8, mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 (graffati), insistente sul terreno catastalmente identificato come segue: Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 30 (relazione peritale, pag. 5);
- l'importo di € 2.674,75, pari alla quota di 1/2 del saldo del conto corrente n. 2571 cointestato con la moglie, acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa (doc. 8 attore).
5.1. La quota riservata a , quanto all'eredità paterna, è dunque pari ad 1/6 del Parte_1
patrimonio ora indicato.
5.2. L'attore, in atto di citazione, ha invero dedotto che i beni relitti ad sulla scorta del ER testamento pubblico del 07.11.2008 (l'usufrutto dell'immobile, la piena proprietà dei beni mobili) avrebbero dovuto essere per così dire rettificati, segnatamente con attribuzione alla stessa (ora per allora) di una quota dell'immobile di Mussolente in piena proprietà, sino a concorrenza della sua quota di legittima – e ciò, in tesi attorea, in ragione dell'applicazione dell'art. 550, co. 2 e 3 c.c.
pagina 6 di 10 Sempre a dire dell'attore, una volta compiuta la “rettifica” e in ragione di essa, si sarebbe dovuto qui accertare che la predetta quota di piena proprietà dell'immobile di Mussolente fa parte del compendio ereditario relitto da e che essa, pertanto, va devoluta agli eredi di quest'ultima. ER
Si tratta, nuovamente, di prospettazione che non coglie nel segno.
Manifestamente, l'attore avanza qui la pretesa di far rientrare quantomeno pro quota nell'asse ereditario di sua madre l'immobile di Mussolente, al fine di sottrarlo pro quota al fratello che CP_1 dell'intero immobile è divenuto prima nudo proprietario, grazie al lascito dal padre, e poi pieno proprietario con il decesso della madre, già usufruttuaria del bene.
L'invocazione dell'art. 550 c.c. non ha tuttavia ragion d'essere nel caso di specie ove, come già accertato, il testatore non ha disposto alcun legato, men che meno in favore di un _1
soggetto terzo non legittimario.
5.3. Ciò detto, in corso di causa è stato verificato se la quota riservata ad quanto ER all'eredità del marito , fosse stata lesa dal testamento pubblico del E ciò al fine di _1 ER
stabilire se , in qualità di erede di potesse qui far valere un (asserito) diritto Parte_1 ER
della madre a veder pienamente tutelati i propri diritti di legittimaria in morte del marito e per stabilire, dunque, se avesse titolo per provocare l'acquisizione al patrimonio della madre di beni Parte_1
ereditari ulteriori rispetto a quelli che alla stessa sono stati devoluti dal marito (beni ulteriori che, quindi, entrando a far parte del patrimonio di avrebbero potuto trasferirsi pro quota ER all'attore, nella sua veste di erede della ). ER
Ebbene, le risultanze della consulenza tecnica all'uopo esperita confermano che tale lesione non
è avvenuta.
Il valore monetario della quota di riserva spettante ad quanto all'eredità del marito è ER
stato quantificato in € 29.418,69 dal CTU, che ha al contempo quantificato in € 31.424,75 il valore dei beni pervenuti alla sulla scorta del testamento pubblico di (relazione peritale, ER _1
pagg. 24 e 25).
5.4. Il testamento pubblico di non ha dunque determinato alcuna lesione dei _1
diritti della legittimaria . ER
Ne discende il rigetto della pretesa attorea di far pervenire, entro il patrimonio della madre beni ereditari maggiori (o anche solo differenti) da quelli che alla stessa sono effettivamente ER
pervenuti in forza del testamento pubblico del marito.
5.5. Ne discende, ulteriormente ed in conclusione:
pagina 7 di 10 - che ha diritto di veder reintegrata la quota di riserva che gli spetta quanto all'eredità del Parte_1 padre, pari ad 1/6 dei beni che egli ha relitto, come sopra identificati (l'abitazione di Mussolente e la quota di 1/2 del saldo del conto corrente n. 2571);
- che il patrimonio relitto da è costituito, esclusivamente, dal saldo del conto corrente n. 2571 ER
e del conto corrente n. 279, già intrattenuti dalla de cuius presso la Cassa di Risparmio del Veneto Spa
(doc. 9) – dal momento che il diritto di usufrutto sull'abitazione di Mussolente, di cui ella è divenuta titolare per successione del marito, con la sua morte si è estinto.
*
6. Venendo, dunque, alla reintegrazione della quota riservata a quanto all'eredità Parte_1
del padre, stando alle risultanze della CTU esperita in corso di causa (relazione peritale, pag. 23 e ss.):
- il valore del patrimonio relitto da era pari alla data di apertura della sua successione ad _1
€ 117.674,75;
- il valore delle quote riservate ai suoi eredi legittimari è dunque pari ad € 29.418,69 quanto al ER
[... ; ad € 19.612,46, quanto a;
ad € 19.612,46, quanto a;
ad € 19.612,46, Parte_1 CP_1
quanto a;
CP_3
- il valore dei beni devoluti dal de cuius a era pari alla data di apertura della successione CP_1 ad € 86.250,00.
Il de cuius ha dunque devoluto a beni il cui valore supera di € 66.637,54 (€ CP_1
86.250,00 - € 19.612,46) il valore della quota a lui riservata
Poiché il valore monetario della quota riservata all'attore è pari come detto ad € 19.612,46, la reintegrazione della quota può avvenire riducendo la disposizione testamentaria che ha devoluto a la nuda proprietà dell'abitazione di Mussolente. Si tratta infatti di disposizione CP_1 ampiamente “capiente”, a tal fine, dal momento che la reintegrazione della quota dell'attore operata riducendo la disposizione testamentaria in favore del convenuto non “intacca” la quota di riserva a quest'ultimo spettante.
6.1. Ebbene, il CTU geom. ha accertato che il valore dell'abitazione di Mussolente Per_5 alla data di apertura della successione era pari ad € 115.000,00 (relazione peritale, pag. 23).
Va allora concluso che la reintegrazione della quota di riserva dell'attore dovrà avvenire attribuendo all'attore medesimo una quota dell'immobile pari al 17,054% (€ 115.000,00 : 100 x 17,054
- € 19.612,10).
pagina 8 di 10 Tale attribuzione potrà avvenire assegnando all'attore o una porzione dell'immobile in piena proprietà (nel caso in cui l'immobile risulti a tal fine divisibile) o una porzione del prezzo ritratto dalla sua vendita (nel caso in cui esso risulti per contro non divisibile).
La causa va dunque rimessa sul ruolo istruttorio per dar corso al relativo accertamento, con ogni conseguente, successiva statuizione.
*
7. Quanto all'eredità di si è già accertato che essa comprende esclusivamente il saldo ER
del conto corrente n. 279 e del conto corrente n. 2571, già intrattenuti dalla de cuius presso Cassa di
Risparmio del Veneto Spa.
7.1. Ai sensi dell'art. 566 c.c., come pure già rilevato, i beni predetti sono stati devoluti a
[...]
, quanto alla quota di 1/2, e a , quanto alla quota di 1/2. Pt_1 CP_1
Non sono qui note le determinazioni assunte da quanto all'eredità materna. CP_1
Pacificamente, per contro, ha accettato l'eredità relitta dalla madre – com'è Parte_1 agevole rilevare sol considerando che egli si è qui qualificato, per l'appunto, erede di ER
7.2. La quota di 1/2 dei beni relitti dalla de cuius va dunque assegnata in piena proprietà esclusiva all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, NON definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5280/2019:
1) accerta e dichiara che e sono eredi legittimari del padre Parte_1 CP_1 [...]
, deceduto in data 08.12.2016, e che ad essi è rispettivamente riservata ai sensi dell'art. 542, co. ER
2 c.c. la quota di 1/6 del patrimonio che egli ha relitto;
2) accerta e dichiara che ha relitto: _1
a) la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Mussolente ed ivi catastalmente identificato come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 8, mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 (graffati), insistente sul terreno catastalmente identificato come segue: Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 30;
b) la quota di 1/2 del saldo del conto corrente n. 2571 acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa
- Filiale 00956, pari ad € € 2.674,75 alla data di apertura della sua successione;
3) accerta e dichiara che mediante testamento pubblico del 07.11.2008 ricevuto dal _1
Notaio in Bassano del Grappa (n. 164 Repertorio atti di ultima volontà) ha istituito Persona_3
propri eredi la moglie e il figlio , integralmente pretermettendo i figli ER CP_1 [...]
e ; Pt_1 CP_3
pagina 9 di 10 4) accerta e dichiara che , in ragione della pretermissione di cui al punto che precede, Parte_1 ha subito la integrale lesione della quota a sé riservata ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c. quanto all'eredità paterna, il cui valore è pari al 17,054% della piena proprietà dell'immobile relitto dal de cuius (sito in
Comune di Mussolente ed ivi catastalmente identificato come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 8, mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 (graffati), insistente sul terreno catastalmente identificato come segue: Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 30)
5) accerta e dichiara che l'eredità relitta da deceduta in data 28.09.2017, va devoluta ex ER lege ai sensi dell'art. 566 c.c.;
6) accerta e dichiara che ha accettato l'eredità relitta dalla madre e che egli Parte_1 ER
ai sensi dell'art. 566 c.c. è dunque erede legittimo di quanto alla quota di 1/2; ER
7) accerta e dichiara che ha relitto: ER
a) il saldo del conto corrente n. 279 intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa – Filiale n.
00956;
b) il saldo del conto corrente n. 2571 intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa – Filiale n.
00956;
8) assegna a la piena proprietà della quota di 1/2 del saldo dei conti correnti di cui al Parte_1
punto 7) che precede;
9) rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
10) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Antonio Picardi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Antonio Picardi Presidente dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 5280/2019 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZANCANARO LUIGI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pieve del Grappa, Piazza Madonnina del Grappa n.
2
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio il fratello . Parte_1 CP_1
Il giudizio veniva iscritto in data 26.07.2019 al n. R.G. 5280/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che era figlio di (deceduto in data 08.12.2016) e di (deceduta CP_2 _1 ER
in data 28.09.2017: docc. 1, 3 e 4 attore);
pagina 1 di 10 - che mediante testamento pubblico del 07.11.2008 ricevuto dal Notaio in Bassano del _1
Grappa (n. 164 Repertorio atti di ultima volontà: doc. 2 attore) aveva lasciato al figlio Persona_3
“la nuda proprietà degli immobili” e alla moglie “l'usufrutto degli stessi” e che egli CP_1 ER aveva altresì dichiarato nel testamento di nominare propria erede “del resto” sua moglie (e in caso di sua premorienza il figlio ); di non lasciare nulla al figlio;
di non lasciare nulla al figlio CP_1 Pt_2
; Pt_1
- che era deceduta senza lasciare disposizioni di ultima volontà e che a lei erano dunque ER
succeduti ex lege ed in parti uguali i suoi tre figli , e;
Parte_1 CP_1 Pt_2
- che (e con lui i suoi figli e per atto del 16.10.2017 a rogito del Notaio CP_3 CP_4 CP_5
in San Zenone degli Ezzelini (docc. 11 e 12) aveva rinunciato all'eredità di ON [...]
e di ER ER
1.2. Tanto premesso, l'attore rilevava:
- che il testamento pubblico di aveva leso la quota ereditaria riservata ai suoi figli _1
e , che erano stati totalmente pretermessi pur non avendo mai ricevuto nulla dal padre Pt_2 Pt_1 quand'egli era in vita, diversamente da quanto era stato dichiarato nel testamento;
- che la rinuncia all'eredità del padre da parte di aveva comportato “l'accrescimento CP_3 della sua quota agli altri due fratelli” (atto di citazione, pag. 2);
- che il valore del compendio relitto da era pari a circa 105.000 euro;
_1
- che era stata nominata erede del marito e che la disposizione testamentaria in favore di ER
(al quale il de cuius aveva lasciato la nuda proprietà degli immobili, come detto) CP_1 integrava per contro un “legato eccedente la porzione disponibile” che, per poter essere eseguito, necessitava a norma dell'art. 550, co. 2 e 3 c.c. dell'accordo di tutti gli eredi legittimari (atto di citazione, pag. 2);
- che un simile accordo non v'era mai stato;
- che doveva allora concludersi, da un lato, che in ragione del testamento pubblico del CP_1 padre aveva acquisito il “diritto di ritenere” la nuda proprietà degli immobili in una misura pari alla sola “somma tra la porzione disponibile e la sua quota di riserva”; dall'altro lato, che ad ER
“era pervenuta la sua quota di legittima in piena proprietà dei beni immobili”: quota di piena proprietà che ella, morendo, aveva trasmesso ai figli (atto di citazione, pagg. 2 e 3).
1.3. Così “ricostruita” la successione di e di , in atto di citazione veniva _1 ER
infine dedotto:
pagina 2 di 10 - che il denaro relitto da e (compendiato dal saldo del conto corrente n. 279, _1 ER
già intrattenuto da presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa, e dal saldo del conto corrente ER
n. 2571, già contestato tra i coniugi e sempre intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto ER
Spa: doc. 9 attore), pari alla data di apertura della successione di a complessivi € 3.744,85, ER andava senz'altro diviso a metà tra i due fratelli e;
Parte_1 _1
- che quanto ai beni immobili relitti da (compendiati dall'abitazione sita in Mussolente _1
ed ivi censita al Foglio 8 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 e al Foglio 8 del Catasto Terreni con il mappale n. 30) a “spettava” una quota “pari al 38,75%, di cui Parte_1 il 26,25% derivante dall'eredità di ed il 12,50% derivante dall'eredità di ” _1 ER
(atto di citazione, pag. 3).
1.4. Tanto esposto, l'attore concludeva chiedendo l'accertamento del proprio diritto di proprietà quanto agli immobili di Mussolente, per la predetta quota del 38,75%, e lo scioglimento della
“comunione” esistente con il fratello , quanto alle eredità dei genitori e CP_1 _1 ER
[...
(atto di citazione, pag. 4).
2. Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza del 10.11.2020 veniva CP_1
dichiarato contumace.
2.1. Previa assegnazione di termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 08.10.2022 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica.
Il CTU nominato geom. depositava la relazione peritale in data 23.10.2023 Persona_5
e alla successiva udienza del 31.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2.2. All'udienza del 16.04.2024, all'uopo fissata, l'attore precisava dunque le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atto di citazione, che qui si ritrascrivono: “NEL MERITO: Accertarsi che l'attore è proprietario del 38,75% degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Mussolente, Foglio 8, MMNN 30 sub 2 e 31 sub 2, altresì censiti al Catasto Terreni, Foglio 8, MN 30,
o di quella diversa quota, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, derivantegli dalle successioni di e di . Conseguentemente sciogliersi la comunione esistente tra _1 ER
l'attore ed il convenuto, attribuendosi a ciascuno la metà dei beni mobili residui, e disponendo per la vendita dell'intero compendio immobiliare con divisione del ricavato o, nel caso in cui il convenuto
pagina 3 di 10 preferisca ritenere l'intero compendio immobiliare, condannando quest'ultimo a versare all'attore il relativo conguaglio in denaro. Spese ed onorari di causa rifusi”1.
La causa veniva dunque rimessa in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
3. L'attore e il convenuto sono fratelli, figli di Parte_1 CP_1 _1
(deceduto in data 08.12.2016) e di sua moglie (deceduta in data 28.09.2017). ER
3.1. non ha lasciato disposizioni di ultima volontà. ER
La sua eredità va dunque devoluta ex lege.
Ella era vedova quando è deceduta ed ha lasciato tre figli: l'attore, il convenuto e un terzo figlio,
, che tuttavia ha rinunciato alla sua eredità - alla quale hanno parimenti rinunciato i suoi figli Pt_2
e CP_6 CP_7
L'eredità relitta da va dunque devoluta ai suoi due figli e ER Parte_1 [...]
, in parti uguali a norma dell'art. 566 c.c. e dunque quanto alla rispettiva quota di 1/2. CP_1
3.2. ha per conto disposto dei propri beni mediante testamento pubblico del _1
07.11.2008, del seguente tenore letterale: “Nulla lascio al figlio avendo già a lui dato in vita Pt_2
anche a mezzo di formali donazioni. Nulla lascio nemmeno al figlio avendo già a lui dato in Pt_1
vita anche in occasione del matrimonio volendolo così beneficiare della sola legittima. Lascio al figlio
la nuda proprietà degli immobili mentre l'usufrutto degli stessi lo lascio alla moglie. Del resto CP_1 nomino erede mia moglie e in caso di sua premorienza il figlio ”. CP_1
Egli, morendo, ha lasciato la moglie ed i tre figli , e . ER Parte_1 CP_1 Pt_2
A norma dell'art. 542, co. 2 c.c., la quota riservata ad quanto all'eredità relitta dal ER
marito è dunque pari ad 1/4.
La quota ereditaria complessivamente riservata ai tre figli quanto all'eredità del padre è per contro pari ad 1/2. La quota ereditaria riservata a ciascun figlio è dunque pari ad 1/6 (1/2 : 3).
In atto di citazione e poi in comparsa conclusionale è stato sostenuto che la quota ereditaria di
1/6 riservata a quanto all'eredità relitta dal padre si sarebbe accresciuta ai suoi CP_3 ER fratelli e , avendo rinunciato all'eredità. Pt_1 CP_1 Pt_2 1 L'attore ha rassegnato in calce alla comparsa conclusionale conclusioni parzialmente differenti. La modifica delle domande così operata va dichiarata inammissibile. Il Collegio farà dunque riferimento alle conclusioni rassegnate dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 4 di 10 Si tratta di conclusione non fondata, essendo consolidato il principio per il quale “in tema di successione necessaria l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione” e, dunque, non ex post, né guardando ad eventi successivi ed eventuali (quali il mancato esperimento di un'azione di riduzione o la rinuncia all'eredità da parte di un legittimario: Cass. civ. Sez. Un. n. 13429/2006; in termini, Cass. civ. n.
27259/2017).
Va dunque dichiarato che è erede legittimario del padre e che a lui Parte_1 _1
è dunque riservata la quota di 1/6 del patrimonio che egli ha relitto.
*
4. L'attore ha promosso il giudizio in scrutinio sostanzialmente al fine di ottenere la quota a sé spettante quanto ai beni relitti dai genitori.
Principiando, allora, dall'eredità paterna, assume l'attore che con il testamento _1
pubblico del 07.11.2008 avrebbe istituito propria erede la moglie e che egli avrebbe per ER
contro disposto in favore del figlio un legato (il legato avente ad oggetto la nuda proprietà dei CP_1
beni immobili) che, secondo la prospettazione attorea, dovrebbe soggiacere alla disciplina dettata dall'art. 550, co. 2 e 3 c.c. quanto ai lasciti di nuda proprietà eccedenti la quota disponibile.
Si tratta di prospettazione che il Collegio non condivide.
4.1. Il tenore letterale della scheda testamentaria mostra, invero con chiarezza, che il de cuius ha voluto, da un lato, estromettere i figli e dalla propria successione (si legge in effetti Pt_2 CP_1 nel testamento: “Nulla lascio al figlio ” e “Nulla lascio nemmeno al figlio ”) e, dall'altro Pt_2 Pt_1
Per lato, lasciare i propri beni alla moglie e al figlio - in particolare devolvendo senz'altro alla CP_1
moglie i propri beni mobili e lasciando per contro i beni immobili al figlio , per così dire in CP_1
prospettiva e dunque medio tempore attribuendo alla moglie il diritto di usufrutto su di essi.
Tanto trova del resto conferma anche nell'ultima disposizione del testamento, ove il testatore, devoluti i beni mobili alla moglie, ha stabilito che essi avrebbe dovuto essere devoluti al figlio , CP_1
in caso di premorienza della moglie medesima – così confermando, per l'appunto, la propria volontà di avere nella moglie e nel figlio i propri unici eredi. CP_1
Nella scheda testamentaria non si rinvengono dunque dei legati, ma la devoluzione a due soggetti ( e ) dell'intero patrimonio del testatore, solo corredata dalla specifica ER CP_1
indicazione dei beni rispettivamente devoluti all'una e all'altro.
pagina 5 di 10 Alla stregua dell'art. 588, co. 2 c.c., per il quale “l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”, va dunque concluso che sulla scorta del testamento pubblico di del 07.11.2008 è non legatario, ma erede _1 CP_1
testamentario del de cuius.
4.2. Tanto statuito, va detto che non può essere revocato in dubbio il fatto che nel _1
proprio testamento abbia totalmente pretermesso i figli e . Parte_1 CP_3
Posto che la posizione di qui non rileva, quanto alla posizione di CP_3 Parte_1
varrà rilevare che il testatore non ha lasciato nulla al figlio , asserendo di avergli già attribuito, Pt_1
in vita, quanto a lui spettante a titolo di legittima.
Si tratta, tuttavia, di assunto indimostrato e che non trova alcuna conferma nelle risultanze del presente giudizio.
In accoglimento della domanda spiegata dall'attore, va dunque dichiarato che , in Parte_1
ragione della propria pretermissione, ha visto interamente lesa la quota ereditaria a sé riservata quanto all'eredità del padre.
5. Ebbene, giusta quanto emerge ex actis ha relitto: _1
- la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Mussolente ed ivi catastalmente identificato come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 8, mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 (graffati), insistente sul terreno catastalmente identificato come segue: Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 30 (relazione peritale, pag. 5);
- l'importo di € 2.674,75, pari alla quota di 1/2 del saldo del conto corrente n. 2571 cointestato con la moglie, acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa (doc. 8 attore).
5.1. La quota riservata a , quanto all'eredità paterna, è dunque pari ad 1/6 del Parte_1
patrimonio ora indicato.
5.2. L'attore, in atto di citazione, ha invero dedotto che i beni relitti ad sulla scorta del ER testamento pubblico del 07.11.2008 (l'usufrutto dell'immobile, la piena proprietà dei beni mobili) avrebbero dovuto essere per così dire rettificati, segnatamente con attribuzione alla stessa (ora per allora) di una quota dell'immobile di Mussolente in piena proprietà, sino a concorrenza della sua quota di legittima – e ciò, in tesi attorea, in ragione dell'applicazione dell'art. 550, co. 2 e 3 c.c.
pagina 6 di 10 Sempre a dire dell'attore, una volta compiuta la “rettifica” e in ragione di essa, si sarebbe dovuto qui accertare che la predetta quota di piena proprietà dell'immobile di Mussolente fa parte del compendio ereditario relitto da e che essa, pertanto, va devoluta agli eredi di quest'ultima. ER
Si tratta, nuovamente, di prospettazione che non coglie nel segno.
Manifestamente, l'attore avanza qui la pretesa di far rientrare quantomeno pro quota nell'asse ereditario di sua madre l'immobile di Mussolente, al fine di sottrarlo pro quota al fratello che CP_1 dell'intero immobile è divenuto prima nudo proprietario, grazie al lascito dal padre, e poi pieno proprietario con il decesso della madre, già usufruttuaria del bene.
L'invocazione dell'art. 550 c.c. non ha tuttavia ragion d'essere nel caso di specie ove, come già accertato, il testatore non ha disposto alcun legato, men che meno in favore di un _1
soggetto terzo non legittimario.
5.3. Ciò detto, in corso di causa è stato verificato se la quota riservata ad quanto ER all'eredità del marito , fosse stata lesa dal testamento pubblico del E ciò al fine di _1 ER
stabilire se , in qualità di erede di potesse qui far valere un (asserito) diritto Parte_1 ER
della madre a veder pienamente tutelati i propri diritti di legittimaria in morte del marito e per stabilire, dunque, se avesse titolo per provocare l'acquisizione al patrimonio della madre di beni Parte_1
ereditari ulteriori rispetto a quelli che alla stessa sono stati devoluti dal marito (beni ulteriori che, quindi, entrando a far parte del patrimonio di avrebbero potuto trasferirsi pro quota ER all'attore, nella sua veste di erede della ). ER
Ebbene, le risultanze della consulenza tecnica all'uopo esperita confermano che tale lesione non
è avvenuta.
Il valore monetario della quota di riserva spettante ad quanto all'eredità del marito è ER
stato quantificato in € 29.418,69 dal CTU, che ha al contempo quantificato in € 31.424,75 il valore dei beni pervenuti alla sulla scorta del testamento pubblico di (relazione peritale, ER _1
pagg. 24 e 25).
5.4. Il testamento pubblico di non ha dunque determinato alcuna lesione dei _1
diritti della legittimaria . ER
Ne discende il rigetto della pretesa attorea di far pervenire, entro il patrimonio della madre beni ereditari maggiori (o anche solo differenti) da quelli che alla stessa sono effettivamente ER
pervenuti in forza del testamento pubblico del marito.
5.5. Ne discende, ulteriormente ed in conclusione:
pagina 7 di 10 - che ha diritto di veder reintegrata la quota di riserva che gli spetta quanto all'eredità del Parte_1 padre, pari ad 1/6 dei beni che egli ha relitto, come sopra identificati (l'abitazione di Mussolente e la quota di 1/2 del saldo del conto corrente n. 2571);
- che il patrimonio relitto da è costituito, esclusivamente, dal saldo del conto corrente n. 2571 ER
e del conto corrente n. 279, già intrattenuti dalla de cuius presso la Cassa di Risparmio del Veneto Spa
(doc. 9) – dal momento che il diritto di usufrutto sull'abitazione di Mussolente, di cui ella è divenuta titolare per successione del marito, con la sua morte si è estinto.
*
6. Venendo, dunque, alla reintegrazione della quota riservata a quanto all'eredità Parte_1
del padre, stando alle risultanze della CTU esperita in corso di causa (relazione peritale, pag. 23 e ss.):
- il valore del patrimonio relitto da era pari alla data di apertura della sua successione ad _1
€ 117.674,75;
- il valore delle quote riservate ai suoi eredi legittimari è dunque pari ad € 29.418,69 quanto al ER
[... ; ad € 19.612,46, quanto a;
ad € 19.612,46, quanto a;
ad € 19.612,46, Parte_1 CP_1
quanto a;
CP_3
- il valore dei beni devoluti dal de cuius a era pari alla data di apertura della successione CP_1 ad € 86.250,00.
Il de cuius ha dunque devoluto a beni il cui valore supera di € 66.637,54 (€ CP_1
86.250,00 - € 19.612,46) il valore della quota a lui riservata
Poiché il valore monetario della quota riservata all'attore è pari come detto ad € 19.612,46, la reintegrazione della quota può avvenire riducendo la disposizione testamentaria che ha devoluto a la nuda proprietà dell'abitazione di Mussolente. Si tratta infatti di disposizione CP_1 ampiamente “capiente”, a tal fine, dal momento che la reintegrazione della quota dell'attore operata riducendo la disposizione testamentaria in favore del convenuto non “intacca” la quota di riserva a quest'ultimo spettante.
6.1. Ebbene, il CTU geom. ha accertato che il valore dell'abitazione di Mussolente Per_5 alla data di apertura della successione era pari ad € 115.000,00 (relazione peritale, pag. 23).
Va allora concluso che la reintegrazione della quota di riserva dell'attore dovrà avvenire attribuendo all'attore medesimo una quota dell'immobile pari al 17,054% (€ 115.000,00 : 100 x 17,054
- € 19.612,10).
pagina 8 di 10 Tale attribuzione potrà avvenire assegnando all'attore o una porzione dell'immobile in piena proprietà (nel caso in cui l'immobile risulti a tal fine divisibile) o una porzione del prezzo ritratto dalla sua vendita (nel caso in cui esso risulti per contro non divisibile).
La causa va dunque rimessa sul ruolo istruttorio per dar corso al relativo accertamento, con ogni conseguente, successiva statuizione.
*
7. Quanto all'eredità di si è già accertato che essa comprende esclusivamente il saldo ER
del conto corrente n. 279 e del conto corrente n. 2571, già intrattenuti dalla de cuius presso Cassa di
Risparmio del Veneto Spa.
7.1. Ai sensi dell'art. 566 c.c., come pure già rilevato, i beni predetti sono stati devoluti a
[...]
, quanto alla quota di 1/2, e a , quanto alla quota di 1/2. Pt_1 CP_1
Non sono qui note le determinazioni assunte da quanto all'eredità materna. CP_1
Pacificamente, per contro, ha accettato l'eredità relitta dalla madre – com'è Parte_1 agevole rilevare sol considerando che egli si è qui qualificato, per l'appunto, erede di ER
7.2. La quota di 1/2 dei beni relitti dalla de cuius va dunque assegnata in piena proprietà esclusiva all'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, NON definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 5280/2019:
1) accerta e dichiara che e sono eredi legittimari del padre Parte_1 CP_1 [...]
, deceduto in data 08.12.2016, e che ad essi è rispettivamente riservata ai sensi dell'art. 542, co. ER
2 c.c. la quota di 1/6 del patrimonio che egli ha relitto;
2) accerta e dichiara che ha relitto: _1
a) la piena proprietà dell'immobile sito in Comune di Mussolente ed ivi catastalmente identificato come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 8, mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 (graffati), insistente sul terreno catastalmente identificato come segue: Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 30;
b) la quota di 1/2 del saldo del conto corrente n. 2571 acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa
- Filiale 00956, pari ad € € 2.674,75 alla data di apertura della sua successione;
3) accerta e dichiara che mediante testamento pubblico del 07.11.2008 ricevuto dal _1
Notaio in Bassano del Grappa (n. 164 Repertorio atti di ultima volontà) ha istituito Persona_3
propri eredi la moglie e il figlio , integralmente pretermettendo i figli ER CP_1 [...]
e ; Pt_1 CP_3
pagina 9 di 10 4) accerta e dichiara che , in ragione della pretermissione di cui al punto che precede, Parte_1 ha subito la integrale lesione della quota a sé riservata ai sensi dell'art. 542, co. 2 c.c. quanto all'eredità paterna, il cui valore è pari al 17,054% della piena proprietà dell'immobile relitto dal de cuius (sito in
Comune di Mussolente ed ivi catastalmente identificato come segue: Catasto Fabbricati, Foglio 8, mappali n. 30, sub. 2 e n. 31, sub. 2 (graffati), insistente sul terreno catastalmente identificato come segue: Catasto Terreni, Foglio 8, mappale n. 30)
5) accerta e dichiara che l'eredità relitta da deceduta in data 28.09.2017, va devoluta ex ER lege ai sensi dell'art. 566 c.c.;
6) accerta e dichiara che ha accettato l'eredità relitta dalla madre e che egli Parte_1 ER
ai sensi dell'art. 566 c.c. è dunque erede legittimo di quanto alla quota di 1/2; ER
7) accerta e dichiara che ha relitto: ER
a) il saldo del conto corrente n. 279 intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa – Filiale n.
00956;
b) il saldo del conto corrente n. 2571 intrattenuto presso Cassa di Risparmio del Veneto Spa – Filiale n.
00956;
8) assegna a la piena proprietà della quota di 1/2 del saldo dei conti correnti di cui al Parte_1
punto 7) che precede;
9) rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza;
10) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Antonio Picardi
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