TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/09/2025, n. 3626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3626 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/09/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 13661/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.30 sono presenti: l'avv. Ricotta in sostituzione dell'avv. Gulotta Antonino Walter
per parte ricorrente nonché il dott. Alcuri Michele per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.14 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13661 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, in Via Antonino Mongitore, n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21 CP_1
e domicilio in Palermo Via Laurana 59, rappresentato e difeso dal dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 12/09/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Accoglie il ricorso e per l'effetto:
Dichiara che , presenta i requisiti sanitari (invalidità pari 75%) per l'iscrizione Parte_1
nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla domanda amministrativa (23/02/2024);
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.250,00, oltre spese generali, CP_1
iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 25.9.2024, conveniva in giudizio l' per il riconoscimento Parte_1
di una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% per conseguire il diritto all'iscrizione nelle
Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato.
Il CTU, dott. ha accertato che la ricorrente presenta una riduzione permanente della Persona_1
capacità lavorativa pari al 75%, a decorrere dalla domanda amministrativa 23/02/2024 (cfr. relazione in atti) ne deriva che la stessa è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio positivo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili. Pertanto la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell'I
NPS
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 12.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile