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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da (Partita Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento d'imprese con Controparte_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avvocati
[...]
Fabrizio Belfiore (pec: e Carmelo Anzalone Email_1
(pec: Email_2 appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Ignazio Cucchiara (pec: ; Email_3 appellato NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
la sentenza n. 465/2018, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, in data 30.10.2018 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere la presente impugnazione in appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 465/2018 del Tribunale di Sciacca, pubblicata il 30 ottobre 2018, non notificata, ferme tutte le statuizioni non impugnate:
pagina 1 di 9 A.- accertare e dichiarare, alla stregua delle ragioni indicate al superiore punto II.A., sottopunti da 2.1 a 2.5 della parte in diritto, l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto infondate e non valutato le domande risolutorie proposte dall'odierna appellante, e per l'effetto, dichiarare la risoluzione di diritto, e subordinatamente, per grave inadempimento del contratto di appalto del 13 febbraio 2014 numero 264 del Repertorio, in ragione della mancata risposta del Controparte_2 all'atto di diffida dell'11 agosto 2015 nei termini ivi assegnati e dei gravi inadempimenti di quest'ultimo, con contestuale pronuncia di svincolo della polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva dell'8 novembre 2013 numero 2013/13/6223217;
B.- accertare e dichiarare, alla stregua delle ragioni indicate al superiore punto II.B in diritto del presente atto, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Primo Giudice ha erroneamente ritenuto insussistenti e non spettanti in favore dell'odierna appellanti i danni conseguenti alle condotte ascrivibili al CP_2
, e per l'effetto, in riforma della sentenza, condannare quest'ultimo al pagamento dei danni subiti e
[...] richiesti dall'odierna appellante a titolo di danno emergente e lucro cessante, e segnatamente: a) a titolo di danno emergente, per costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura, per l'importo di 14.777,06 euro;
b) sempre a titolo di danno emergente le spese sostenute per la partecipazione alla gara, la relativa aggiudicazione e la sottoscrizione ed esecuzione del contratto di appalto, per l'importo di 4.983,01 euro;
c) sempre a titolo di danno emergente i maggiori costi che l'ATI AB corrisponderà in relazione alla polizza definitiva dell'8 gennaio 2013 numero 2013/13/6223217 per gli anni 2014 e 2015 per l'importo di €. 2.000,00 (1.000,00 euro annui) e quelli che dovrà corrispondere per gli anni successivi sino alla definitiva condanna del d) a titolo di lucro cessante CP_2 il danno correlato al mancato guadagno derivante dall'esecuzione dell'appalto per l'importo di 73.885,34 euro;
e) infine sempre quale lucro cessante, il danno curriculare per l'importo di 36.942,67 euro, o, in riferimento alla medesime causali sopra indicate alle lettere da “a” a “e”, per il diverso, maggiore o minore, importo che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di riconoscere, anche ricorrendo ad un consulente tecnico di ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta come mezzo al fine, riconoscere;
e per l'effetto, condannare il al pagamento del complessivo importo di 174.851,53 euro, o al diverso, maggiore o Controparte_2 minore, importo che Codesta Ecc.ma Corte di Appello avrà riconosciuto, oltre interessi legali e moratori ex decreto legislativo 231/2002, o subordinatamente, ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 163/2006, dalla scadenza del termine di pagamento sino all'integrale pagamento, con applicazione del criterio anatocistico, con rivalutazione del tutto;
C.- riformare il capo della sentenza relativa alla condanna alle spese e condannare il , Controparte_2 alla rifusione integrale delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
D.- in via istruttoria si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese e compensi”; per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Rigettate le richieste istruttorie dell'appellante, rigettare nel merito l'atto di appello, ponendo spese e compensi di difesa a carico dell'appellante.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1 capogruppo del raggruppamento di imprese con conveniva in Controparte_1
pagina 2 di 9 giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca il e il geometra Controparte_2 Controparte_3
(Dirigente del Comune), chiedendo:
a) l'accertamento della liquidità ed esigibilità del credito dell' nei confronti del Parte_2
per la progettazione esecutiva consegnata, per l'importo di euro Controparte_2
42.263,45, oltre IVA e oneri previdenziali ed interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2022 ovvero, in subordine, dell'art. 133 del d. lgs. n. 163/2006, dalla scadenza del termine di pagamento sino all'integrale pagamento, con applicazione del criterio anatocistico e rivalutazione;
b) la condanna del al pagamento del relativo importo;
Controparte_2
c) in via subordinata, l'accertamento del credito e la condanna di cui alle lettere a) e b) nei confronti del geometra quale “soggetto che ha richiesto le attività di cui al Controparte_3 progetto esecutivo e validato ed approvato lo stesso”;
d) la risoluzione del contratto di appalto del 13 febbraio 2014, per mancata risposta del all'atto di diffida dell'11 agosto 2015, con contestuale svincolo della Controparte_2 polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva dell'8 novembre 2013;
e) in via subordinata, la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del con contestuale svincolo della polizza fideiussoria;
CP_2
f) la condanna del al risarcimento del danno;
in particolare, a titolo di Controparte_2
“danno emergente”: euro 14.777,06 per i costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura;
euro 4.983,01 per le spese sostenute per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione, la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto di appalto;
i maggiori costi sostenuti per la polizza dell'8.1.2013 sino alla definitiva condanna del CP_2
a titolo di “lucro cessante”: euro 73.885,34 per il mancato guadagno derivante dall'esecuzione dell'appalto; euro 36.942,67 a titolo di danno curriculare.
2. Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10/6/2016, Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto “per grave colpa dell'Impresa” e la condanna della stessa al pagamento della somma di € 1.499.065,40 (oltre alla somma derivante dalla revisione dei prezzi e dal mancato risparmio energetico) o della somma ritenuta equa, con interessi nella misura e decorrenza di legge.
3. In data 13/6/2016 si costituiva, altresì, il geometra eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande spiegate dall'attrice, di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Con sentenza n. 465/2018, depositata il 30/10/2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Sciacca, definendo il giudizio: - condannava il al pagamento, in favore Controparte_2 della società in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento d'imprese con Pt_1
della somma di € 42.263,45 oltre Iva o oneri previdenziali e oltre interessi Controparte_1 ex art. 133 d. lgs 163/2006 dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di compenso per la progettazione esecutiva consegnata da approvata e validata dall'amministrazione; - Pt_1 rigettava la domanda spiegata da in proprio e nella qualità, nei confronti di Pt_1 CP_3
; - rigettava la domanda di risoluzione del contratto spiegata da in proprio e
[...] Pt_1 nella qualità; - rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per colpa pagina 3 di 9 grave dell'appaltatrice, spiegata dal di - condannava il CP_2 CP_2 Controparte_2 alla refusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da liquidate, per tale quota, in Pt_1 euro 5.000,00, di cui € 4.476,00 per compensi ed € 524,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.; - compensava, per il restante terzo, le spese di lite tra e il Pt_1
- condannava in proprio e nella qualità, alla refusione delle spese di Controparte_2 Pt_1 lite sostenute da , liquidate in euro 3.600,00 oltre rimborso spese generali, Controparte_3
IVA e C.P.A.
5. Con citazione del 30/4/2019 in proprio e nella qualità di mandataria del Parte_1 raggruppamento d'imprese con ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza di primo grado, chiedendo, in parziale riforma della stessa, la risoluzione (di diritto ovvero, in subordine, per grave inadempimento del del contratto di appalto del 13 CP_2 febbraio 2014 n. rep. 2664, e la condanna del al risarcimento dei danni (danno CP_2 emergente e lucro cessante) da essa patiti, nonché al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, insistendo, altresì, per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
6. Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 19/7/2019, il ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
7. All'udienza in trattazione scritta del 15/1/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 16/1/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con successiva ordinanza del 6-10 marzo 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, onde consentire all'appellante il deposito della produzione di primo grado.
9. Con ordinanza del 3/4/2025, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 2/4/2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza termini.
10. Vanno in primo luogo disattese le richieste istruttorie articolate in primo grado (per il cui accoglimento l'appellante ha insistito), da ritenere superflue.
11. Con il primo motivo di impugnazione ha chiesto la riforma del provvedimento Parte_1 impugnato mediante l'accoglimento della domanda di risoluzione (di diritto o per grave inadempimento del del contratto di appalto stipulato dalle parti, Controparte_2 deducendo i vizi di omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1453, 1454 e 1455 del codice civile, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
11.1. Il provvedimento impugnato, dopo un'ampia disamina della natura del contratto di appalto integrato stipulato dalle parti il 13/2/2014, ha analiticamente ricostruito gli accadimenti (non controversi) successivi all'aggiudicazione dell'appalto, che, per chiarezza espositiva, possono così sintetizzarsi:
- il ha approvato il progetto definitivo dei lavori di efficientamento Controparte_2 energetico degli uffici comunali in data 29 novembre 2010, per un importo di 1.019.710,73 euro, finanziato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del POI Energia CP_4
2007/2013, per il complessivo importo iniziale di € 1.499.065,40 e definitivo di € 1.201.794,20;
- con verbale del 15 maggio 2013 il Comune ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto integrato - vertente sulla realizzazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori ivi pagina 4 di 9 previsti - all' Parte_3 Controparte_5
- ottenuti i documenti comprovanti i requisiti di capacità tecnica ed economica, il CP_2 ha provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva con
[...] determina del 29 agosto 2013;
- con successiva nota del 31 ottobre 2013 il Comune ha chiesto alla società la Pt_1 presentazione di altri documenti necessari alla sottoscrizione del contratto, trasmessi dalla società in data 12 novembre 2013;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto solo il 13 febbraio 2014, a distanza di ben sette mesi dal provvedimento di aggiudicazione definitiva ad che ha successivamente proposto Pt_1 una modifica, attraverso la presentazione di apposito computo metrico portante un maggiore importo di € 569.033,58;
- acquisita la relazione a firma dell'Ingegnere progettista incaricata Persona_1 dell'impresa, nella quale sono indicate le ragioni di ordine tecnico che hanno determinato la necessità di apportare le modifiche in discorso al progetto definitivo, il ha CP_2 comunicato al Ministero finanziatore, facendole proprie, le modifiche al progetto e le relative ragioni;
ciò al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle somme per gli imprevisti, quelle per i lavori in economia e il ribasso d'asta anche per detti lavori in variante (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, ove si fa rinvio all'allegato 18 della produzione dell'odierna parte appellata);
- con nota prot. n. 8940 del 3/7/2014 il Ministero ha rigettato le istanze del CP_2 evidenziando, in relazione alle opere in variante, che il proposto intervento sulla copertura del manufatto “sembra non differire rispetto al progetto originario” e che l'intervento sulla rete di teleriscaldamento “non riveste il carattere di imprevedibilità che potrebbe giustificare le modifiche al progetto ammesso al finanziamento”;
- il 22 settembre 2014 - a distanza di altri sette mesi dalla sottoscrizione del contratto - il ha provveduto alla consegna del progetto definitivo e delle attività di progettazione CP_2 esecutiva alla società consentendole la redazione del progetto esecutivo;
Pt_1
- in data 22 novembre 2014 la società ha consegnato al il progetto esecutivo dei CP_2 lavori, in seno al quale, ancora una volta, il progettista incaricato ha evidenziato la necessità di apportare delle modifiche al progetto definitivo, posto che “nel periodo intercorso tra l'elaborazione del progetto definitivo e l'aggiudicazione del progetto esecutivo si sono manifestati eventi tali da comportare una rielaborazione di quanto previsto nel P.D.”: eventi consistiti nella differente situazione statica della copertura della sede degli uffici comunali determinata dagli eventi atmosferici, nell'introduzione della normativa cogente da parte della Regione Sicilia e nella
“differente allocazione della caldaia a cippato” a cui è collegata la rete di riscaldamento;
- sebbene a conoscenza del chiaro intendimento del Ministero in ordine al finanziamento del progetto con le modifiche richieste, il 26 novembre 2014 il ha dichiarato la Controparte_2 conformità e la validità, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recepito in Sicilia con la L.R. n. 12 del 12/07/2011, del progetto esecutivo redatto dalla società attrice e, con atto di pari data, si è determinato nel senso di “approvare il progetto esecutivo (…) dell'importo complessivo di € 1.201.692,48 di cui € 878.941,74 per lavori ed € 322.750,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione che graverà: per 775.942,02 sulla linea di attività 2.2 ed € 425.750,46 sulla 2.5”;
pagina 5 di 9 - all'approvazione del piano esecutivo non è seguita la consegna dei lavori da parte dell'amministrazione comunale, che, adducendo problematiche legate ai rapporti con il Ministero finanziatore, ha richiesto all'appaltatrice la modifica del progetto esecutivo attraverso lo stralcio della rete di teleriscaldamento e la riduzione dei tempi d'esecuzione del progetto esecutivo (cfr. pagg. 16-18 della sentenza impugnata).
11.2. Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione spiegata dall'odierna appellante, sul presupposto che non trovi applicazione, nel caso di specie, il disposto degli articoli. 1453 e 1454 c.c. Ciò in quanto negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, l'inadempimento, da parte della P.A., dell'obbligo di consegnare i lavori all'appaltatore, pur essendo fonte di responsabilità contrattuale, non conferisce comunque all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli soltanto la "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché “il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante”. Tali principi, secondo il giudice di prime cure, alla luce del chiaro disposto dell'art. 153, comma 8, del regolamento approvato con d.P.R. n. 107/2010 (“Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere”) trovano applicazione anche allo schema contrattuale oggetto del giudizio (appalto integrato), “rappresentando anche in detta fattispecie la consegna dei lavori un momento essenziale del rapporto in quanto funzionale a consentire all'appaltatore la realizzazione delle opere convenute” .
11.3. L'appellante ha lamentato, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla domanda di risoluzione (di diritto e per inadempimento) e l'erroneità della ritenuta non applicabilità della disciplina degli artt. 1453 e 1454 c.c., sotto più profili:
- il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la domanda di risoluzione fondata esclusivamente sulla mancata consegna dei lavori da parte dell'amministrazione comunale, travisando la causa petendi e non considerando gli altri gravi inadempimenti da essa allegati (l'omessa corresponsione, da parte del degli importi negoziali per la progettazione CP_2 esecutiva realizzata dall'ATI AB e validata ed approvata dallo stesso la richiesta CP_2 di continue modifiche del progetto esecutivo già validato ed approvato;
lo strumentale avvio del procedimento di risoluzione amministrativa del contratto di appalto in assenza di qualsiasi inadempimento dell'odierna appellante, come confermato dalla mancata adozione di un successivo atto di risoluzione;
le mancate risposte alle diffide ad adempiere dell'odierna appellante;
la moltitudine di gravi ritardi accumulati – oltre due anni – nelle attività contrattuali di avvio della progettazione esecutiva, in ulteriore violazione dei più elementari principi di cooperazione e diligenza, giungendo sino al punto di precludere all'odierna appellante l'esecuzione dei lavori nei tempi vincolanti dettati dal Ministero ai fini del mantenimento del finanziamento;
la prosecuzione di tale illegittima condotta anche nel corso del giudizio, con la proposizione d'una domanda riconvenzionale priva di qualsiasi fondamento ed il tentativo di addossare all'appellante inesistenti responsabilità);
- nella specie non ricorrerebbe, quindi, una “semplice” mancata consegna dei lavori, bensì uno strumentale ricorso alla mancata consegna, motivato dalla violazione dei più elementari pagina 6 di 9 principi in materia di lavori pubblici e dalla conseguente impossibilità da parte del di CP_2 condurre ad esecuzione i lavori a seguito del mancato rispetto dei tempi imposti dal Ministero finanziatore (prima) e della revoca del finanziamento (dopo);
- erronea applicazione, conseguentemente, dell'art. 153 d.p.r. n. 207/2010, anche avuto riguardo alla natura del contratto (appalto integrato), in cui, a differenza dei meri contratti di appalto di esecuzione dei lavori pubblici (in cui la consegna dei lavori costituisce l'inizio delle prestazioni contrattuali), il contratto è “già avviato e in parte realizzato con la redazione della progettazione esecutiva da parte dell'odierna appellante e la successiva approvazione ad opera del
, con la conseguenza che “viene meno la ratio a fondamento della suddetta norma che è CP_2 quella di dare certezza sull'avvio della fase esecutiva del contratto ed evitare d'incidere negativamente sulla posizione della PA.”;
- erronea applicazione dell'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010, avuto riguardo anche al fatto che si verte in materia di omessa consegna dei lavori e non mero ritardo nella consegna.
12. Il motivo è infondato.
12.1. Ed invero, premesso che per gli importi dovuti per la progettazione esecutiva realizzata dall' .A.E. (validata ed approvata dallo stesso il Tribunale ha accolto Parte_3 CP_2 la domanda, condannando il al pagamento della somma di euro 42.263,45 oltre Iva, CP_2 nessun “travisamento” della causa petendi ha operato il Tribunale, atteso che le domande di risoluzione spiegate da si fondavano, inequivocabilmente, sulla omessa consegna Parte_1 dei lavori, che costituiva il “precipitato” dei molteplici inadempimenti allegati;
ciò emerge con chiarezza:
- da quanto dedotto a pag. 14 dell'atto di citazione, dove l'odierna appellante, dopo aver pedissequamente trascritto la diffida inoltrata al Comune l'11 agosto 2015, ha espressamente dedotto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, “avendo il mancato di ottemperare, nel termine essenziale di 15 giorni indicato nella CP_2 superiore diffida, ai propri oneri negoziali aventi natura essenziale di consegnare i lavori e di corrispondere i dovuti pagamenti della progettazione esecutiva nei termini contrattuali”;
- da quando dedotto a pag. 16 dell'atto di citazione, ove l'odierna appellante ha espressamente richiamato l'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010 e la “la chiara violazione dell'obbligo incombente sulla stazione appaltante di consegnare le aree di cantiere all'appaltatore nel termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto”.
12.2. In ordine, poi, alla presunta inapplicabilità dell'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010, del pari, le doglianze dell'appellante appaiono infondate.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “[n]egli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art.1374 c.c.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ne' di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i pagina 7 di 9 maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante” (così Cass., sez. I, 14 aprile 2004, n. 7069; in senso conforme, Cass., sez. I, 11 novembre 2004, n. 21484; Cass., sez. I, 5 marzo 2008, n. 5951).
12.3. A nulla rileva che si tratti, nel caso di specie, di omessa consegna dei lavori e non di mero ritardo nella consegna, dovendo escludersi una differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale [cfr. sul punto, con riferimento alla norma di cui al d.P.R. n. 1063/1962, di identico tenore a quella di cui al d.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, Cass., Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22112: “In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo”].
12.4. Considerato che, nel caso in esame, l' pur a fronte dell'andamento anomalo del Pt_2 contratto e delle negative interlocuzioni della stazione appaltante con il Ministero finanziatore, non ha inteso esercitare il previsto diritto di recesso, la domanda di risoluzione e la connessa domanda di risarcimento danni, spiegate dall'appellante, non possono trovare accoglimento, essendo la sentenza di primo grado, sul punto, del tutto immune da censure.
12.5. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza che si verta in materia di “appalto integrato”, poiché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche in tale schema contrattuale la consegna dei lavori costituisce un elemento essenziale nello svolgimento del rapporto, funzionale a consentire all'appaltatore la realizzazione delle opere convenute.
12.6. L'appellante ha lamentato, inoltre, l'omessa pronuncia sulla domanda di svincolo della polizza fideiussoria, “quale logica ed immediata conseguenza dell'accoglimento delle domande risolutorie”.
Orbene, dalle reciproche domande di risoluzione e dalle complessive allegazioni delle parti emerge, incontrovertibilmente, che il contratto di appalto integrato del 13/2/2014 è rimasto non eseguito (fatta eccezione per la parte relativa alla progettazione esecutiva); ne consegue che la domanda di svincolo della polizza fideiussoria dell'8 novembre 2013, n. 2013/13/6223217 (su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato) va accolta, non essendo più il vincolo sostenuto da idonea causa.
13. Il secondo motivo di appello, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di Parte_1 primo grado mediante l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante), deducendo i vizi di omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 del codice civile (richiamando, sul punto le censure relative all'omessa risoluzione del contratto), deve ritenersi assorbito dalla statuizione di rigetto della domanda di risoluzione, come già chiarito al pagina 8 di 9 paragrafo 12.4.
14. Alla luce del limitato accoglimento del gravame e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, in parziale accoglimento dell'appello spiegato da in proprio e nella qualità di mandataria del Parte_1 raggruppamento d'imprese con la e in parziale riforma della Controparte_1 sentenza n. 465/2018 del 30 ottobre 2018 del Tribunale di Sciacca, così provvede:
- dichiara che sussistono i presupposti per lo svincolo della polizza fideiussoria dell'8 novembre 2013, n. 2013/13/6223217;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 2 maggio 2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2019 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da (Partita Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento d'imprese con Controparte_1
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avvocati
[...]
Fabrizio Belfiore (pec: e Carmelo Anzalone Email_1
(pec: Email_2 appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Ignazio Cucchiara (pec: ; Email_3 appellato NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
la sentenza n. 465/2018, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, in data 30.10.2018 e pubblicata in pari data;
OGGETTO: appalto di opere pubbliche;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere la presente impugnazione in appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 465/2018 del Tribunale di Sciacca, pubblicata il 30 ottobre 2018, non notificata, ferme tutte le statuizioni non impugnate:
pagina 1 di 9 A.- accertare e dichiarare, alla stregua delle ragioni indicate al superiore punto II.A., sottopunti da 2.1 a 2.5 della parte in diritto, l'erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto infondate e non valutato le domande risolutorie proposte dall'odierna appellante, e per l'effetto, dichiarare la risoluzione di diritto, e subordinatamente, per grave inadempimento del contratto di appalto del 13 febbraio 2014 numero 264 del Repertorio, in ragione della mancata risposta del Controparte_2 all'atto di diffida dell'11 agosto 2015 nei termini ivi assegnati e dei gravi inadempimenti di quest'ultimo, con contestuale pronuncia di svincolo della polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva dell'8 novembre 2013 numero 2013/13/6223217;
B.- accertare e dichiarare, alla stregua delle ragioni indicate al superiore punto II.B in diritto del presente atto, l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il Primo Giudice ha erroneamente ritenuto insussistenti e non spettanti in favore dell'odierna appellanti i danni conseguenti alle condotte ascrivibili al CP_2
, e per l'effetto, in riforma della sentenza, condannare quest'ultimo al pagamento dei danni subiti e
[...] richiesti dall'odierna appellante a titolo di danno emergente e lucro cessante, e segnatamente: a) a titolo di danno emergente, per costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura, per l'importo di 14.777,06 euro;
b) sempre a titolo di danno emergente le spese sostenute per la partecipazione alla gara, la relativa aggiudicazione e la sottoscrizione ed esecuzione del contratto di appalto, per l'importo di 4.983,01 euro;
c) sempre a titolo di danno emergente i maggiori costi che l'ATI AB corrisponderà in relazione alla polizza definitiva dell'8 gennaio 2013 numero 2013/13/6223217 per gli anni 2014 e 2015 per l'importo di €. 2.000,00 (1.000,00 euro annui) e quelli che dovrà corrispondere per gli anni successivi sino alla definitiva condanna del d) a titolo di lucro cessante CP_2 il danno correlato al mancato guadagno derivante dall'esecuzione dell'appalto per l'importo di 73.885,34 euro;
e) infine sempre quale lucro cessante, il danno curriculare per l'importo di 36.942,67 euro, o, in riferimento alla medesime causali sopra indicate alle lettere da “a” a “e”, per il diverso, maggiore o minore, importo che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di riconoscere, anche ricorrendo ad un consulente tecnico di ufficio di cui sin d'ora si fa richiesta come mezzo al fine, riconoscere;
e per l'effetto, condannare il al pagamento del complessivo importo di 174.851,53 euro, o al diverso, maggiore o Controparte_2 minore, importo che Codesta Ecc.ma Corte di Appello avrà riconosciuto, oltre interessi legali e moratori ex decreto legislativo 231/2002, o subordinatamente, ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 163/2006, dalla scadenza del termine di pagamento sino all'integrale pagamento, con applicazione del criterio anatocistico, con rivalutazione del tutto;
C.- riformare il capo della sentenza relativa alla condanna alle spese e condannare il , Controparte_2 alla rifusione integrale delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
D.- in via istruttoria si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese e compensi”; per l'appellato:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO Rigettate le richieste istruttorie dell'appellante, rigettare nel merito l'atto di appello, ponendo spese e compensi di difesa a carico dell'appellante.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_1 capogruppo del raggruppamento di imprese con conveniva in Controparte_1
pagina 2 di 9 giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca il e il geometra Controparte_2 Controparte_3
(Dirigente del Comune), chiedendo:
a) l'accertamento della liquidità ed esigibilità del credito dell' nei confronti del Parte_2
per la progettazione esecutiva consegnata, per l'importo di euro Controparte_2
42.263,45, oltre IVA e oneri previdenziali ed interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2022 ovvero, in subordine, dell'art. 133 del d. lgs. n. 163/2006, dalla scadenza del termine di pagamento sino all'integrale pagamento, con applicazione del criterio anatocistico e rivalutazione;
b) la condanna del al pagamento del relativo importo;
Controparte_2
c) in via subordinata, l'accertamento del credito e la condanna di cui alle lettere a) e b) nei confronti del geometra quale “soggetto che ha richiesto le attività di cui al Controparte_3 progetto esecutivo e validato ed approvato lo stesso”;
d) la risoluzione del contratto di appalto del 13 febbraio 2014, per mancata risposta del all'atto di diffida dell'11 agosto 2015, con contestuale svincolo della Controparte_2 polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva dell'8 novembre 2013;
e) in via subordinata, la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento del con contestuale svincolo della polizza fideiussoria;
CP_2
f) la condanna del al risarcimento del danno;
in particolare, a titolo di Controparte_2
“danno emergente”: euro 14.777,06 per i costi sostenuti per la preparazione dell'offerta e per la partecipazione alla procedura;
euro 4.983,01 per le spese sostenute per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione, la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto di appalto;
i maggiori costi sostenuti per la polizza dell'8.1.2013 sino alla definitiva condanna del CP_2
a titolo di “lucro cessante”: euro 73.885,34 per il mancato guadagno derivante dall'esecuzione dell'appalto; euro 36.942,67 a titolo di danno curriculare.
2. Il si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 10/6/2016, Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto “per grave colpa dell'Impresa” e la condanna della stessa al pagamento della somma di € 1.499.065,40 (oltre alla somma derivante dalla revisione dei prezzi e dal mancato risparmio energetico) o della somma ritenuta equa, con interessi nella misura e decorrenza di legge.
3. In data 13/6/2016 si costituiva, altresì, il geometra eccependo il Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in via subordinata, il rigetto delle domande spiegate dall'attrice, di cui chiedeva la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Con sentenza n. 465/2018, depositata il 30/10/2018 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Sciacca, definendo il giudizio: - condannava il al pagamento, in favore Controparte_2 della società in proprio e nella qualità di mandataria del raggruppamento d'imprese con Pt_1
della somma di € 42.263,45 oltre Iva o oneri previdenziali e oltre interessi Controparte_1 ex art. 133 d. lgs 163/2006 dalla domanda fino al soddisfo, a titolo di compenso per la progettazione esecutiva consegnata da approvata e validata dall'amministrazione; - Pt_1 rigettava la domanda spiegata da in proprio e nella qualità, nei confronti di Pt_1 CP_3
; - rigettava la domanda di risoluzione del contratto spiegata da in proprio e
[...] Pt_1 nella qualità; - rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per colpa pagina 3 di 9 grave dell'appaltatrice, spiegata dal di - condannava il CP_2 CP_2 Controparte_2 alla refusione dei due terzi delle spese di lite sostenute da liquidate, per tale quota, in Pt_1 euro 5.000,00, di cui € 4.476,00 per compensi ed € 524,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A.; - compensava, per il restante terzo, le spese di lite tra e il Pt_1
- condannava in proprio e nella qualità, alla refusione delle spese di Controparte_2 Pt_1 lite sostenute da , liquidate in euro 3.600,00 oltre rimborso spese generali, Controparte_3
IVA e C.P.A.
5. Con citazione del 30/4/2019 in proprio e nella qualità di mandataria del Parte_1 raggruppamento d'imprese con ha proposto appello avverso la Controparte_1 sentenza di primo grado, chiedendo, in parziale riforma della stessa, la risoluzione (di diritto ovvero, in subordine, per grave inadempimento del del contratto di appalto del 13 CP_2 febbraio 2014 n. rep. 2664, e la condanna del al risarcimento dei danni (danno CP_2 emergente e lucro cessante) da essa patiti, nonché al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, insistendo, altresì, per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
6. Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 19/7/2019, il ha Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
7. All'udienza in trattazione scritta del 15/1/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 16/1/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con successiva ordinanza del 6-10 marzo 2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, onde consentire all'appellante il deposito della produzione di primo grado.
9. Con ordinanza del 3/4/2025, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 2/4/2025, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza termini.
10. Vanno in primo luogo disattese le richieste istruttorie articolate in primo grado (per il cui accoglimento l'appellante ha insistito), da ritenere superflue.
11. Con il primo motivo di impugnazione ha chiesto la riforma del provvedimento Parte_1 impugnato mediante l'accoglimento della domanda di risoluzione (di diritto o per grave inadempimento del del contratto di appalto stipulato dalle parti, Controparte_2 deducendo i vizi di omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1453, 1454 e 1455 del codice civile, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
11.1. Il provvedimento impugnato, dopo un'ampia disamina della natura del contratto di appalto integrato stipulato dalle parti il 13/2/2014, ha analiticamente ricostruito gli accadimenti (non controversi) successivi all'aggiudicazione dell'appalto, che, per chiarezza espositiva, possono così sintetizzarsi:
- il ha approvato il progetto definitivo dei lavori di efficientamento Controparte_2 energetico degli uffici comunali in data 29 novembre 2010, per un importo di 1.019.710,73 euro, finanziato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del POI Energia CP_4
2007/2013, per il complessivo importo iniziale di € 1.499.065,40 e definitivo di € 1.201.794,20;
- con verbale del 15 maggio 2013 il Comune ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto integrato - vertente sulla realizzazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori ivi pagina 4 di 9 previsti - all' Parte_3 Controparte_5
- ottenuti i documenti comprovanti i requisiti di capacità tecnica ed economica, il CP_2 ha provveduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva con
[...] determina del 29 agosto 2013;
- con successiva nota del 31 ottobre 2013 il Comune ha chiesto alla società la Pt_1 presentazione di altri documenti necessari alla sottoscrizione del contratto, trasmessi dalla società in data 12 novembre 2013;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto solo il 13 febbraio 2014, a distanza di ben sette mesi dal provvedimento di aggiudicazione definitiva ad che ha successivamente proposto Pt_1 una modifica, attraverso la presentazione di apposito computo metrico portante un maggiore importo di € 569.033,58;
- acquisita la relazione a firma dell'Ingegnere progettista incaricata Persona_1 dell'impresa, nella quale sono indicate le ragioni di ordine tecnico che hanno determinato la necessità di apportare le modifiche in discorso al progetto definitivo, il ha CP_2 comunicato al Ministero finanziatore, facendole proprie, le modifiche al progetto e le relative ragioni;
ciò al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle somme per gli imprevisti, quelle per i lavori in economia e il ribasso d'asta anche per detti lavori in variante (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, ove si fa rinvio all'allegato 18 della produzione dell'odierna parte appellata);
- con nota prot. n. 8940 del 3/7/2014 il Ministero ha rigettato le istanze del CP_2 evidenziando, in relazione alle opere in variante, che il proposto intervento sulla copertura del manufatto “sembra non differire rispetto al progetto originario” e che l'intervento sulla rete di teleriscaldamento “non riveste il carattere di imprevedibilità che potrebbe giustificare le modifiche al progetto ammesso al finanziamento”;
- il 22 settembre 2014 - a distanza di altri sette mesi dalla sottoscrizione del contratto - il ha provveduto alla consegna del progetto definitivo e delle attività di progettazione CP_2 esecutiva alla società consentendole la redazione del progetto esecutivo;
Pt_1
- in data 22 novembre 2014 la società ha consegnato al il progetto esecutivo dei CP_2 lavori, in seno al quale, ancora una volta, il progettista incaricato ha evidenziato la necessità di apportare delle modifiche al progetto definitivo, posto che “nel periodo intercorso tra l'elaborazione del progetto definitivo e l'aggiudicazione del progetto esecutivo si sono manifestati eventi tali da comportare una rielaborazione di quanto previsto nel P.D.”: eventi consistiti nella differente situazione statica della copertura della sede degli uffici comunali determinata dagli eventi atmosferici, nell'introduzione della normativa cogente da parte della Regione Sicilia e nella
“differente allocazione della caldaia a cippato” a cui è collegata la rete di riscaldamento;
- sebbene a conoscenza del chiaro intendimento del Ministero in ordine al finanziamento del progetto con le modifiche richieste, il 26 novembre 2014 il ha dichiarato la Controparte_2 conformità e la validità, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recepito in Sicilia con la L.R. n. 12 del 12/07/2011, del progetto esecutivo redatto dalla società attrice e, con atto di pari data, si è determinato nel senso di “approvare il progetto esecutivo (…) dell'importo complessivo di € 1.201.692,48 di cui € 878.941,74 per lavori ed € 322.750,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione che graverà: per 775.942,02 sulla linea di attività 2.2 ed € 425.750,46 sulla 2.5”;
pagina 5 di 9 - all'approvazione del piano esecutivo non è seguita la consegna dei lavori da parte dell'amministrazione comunale, che, adducendo problematiche legate ai rapporti con il Ministero finanziatore, ha richiesto all'appaltatrice la modifica del progetto esecutivo attraverso lo stralcio della rete di teleriscaldamento e la riduzione dei tempi d'esecuzione del progetto esecutivo (cfr. pagg. 16-18 della sentenza impugnata).
11.2. Tanto premesso in punto di fatto, il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione spiegata dall'odierna appellante, sul presupposto che non trovi applicazione, nel caso di specie, il disposto degli articoli. 1453 e 1454 c.c. Ciò in quanto negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, l'inadempimento, da parte della P.A., dell'obbligo di consegnare i lavori all'appaltatore, pur essendo fonte di responsabilità contrattuale, non conferisce comunque all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli soltanto la "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché “il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante”. Tali principi, secondo il giudice di prime cure, alla luce del chiaro disposto dell'art. 153, comma 8, del regolamento approvato con d.P.R. n. 107/2010 (“Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere”) trovano applicazione anche allo schema contrattuale oggetto del giudizio (appalto integrato), “rappresentando anche in detta fattispecie la consegna dei lavori un momento essenziale del rapporto in quanto funzionale a consentire all'appaltatore la realizzazione delle opere convenute” .
11.3. L'appellante ha lamentato, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla domanda di risoluzione (di diritto e per inadempimento) e l'erroneità della ritenuta non applicabilità della disciplina degli artt. 1453 e 1454 c.c., sotto più profili:
- il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la domanda di risoluzione fondata esclusivamente sulla mancata consegna dei lavori da parte dell'amministrazione comunale, travisando la causa petendi e non considerando gli altri gravi inadempimenti da essa allegati (l'omessa corresponsione, da parte del degli importi negoziali per la progettazione CP_2 esecutiva realizzata dall'ATI AB e validata ed approvata dallo stesso la richiesta CP_2 di continue modifiche del progetto esecutivo già validato ed approvato;
lo strumentale avvio del procedimento di risoluzione amministrativa del contratto di appalto in assenza di qualsiasi inadempimento dell'odierna appellante, come confermato dalla mancata adozione di un successivo atto di risoluzione;
le mancate risposte alle diffide ad adempiere dell'odierna appellante;
la moltitudine di gravi ritardi accumulati – oltre due anni – nelle attività contrattuali di avvio della progettazione esecutiva, in ulteriore violazione dei più elementari principi di cooperazione e diligenza, giungendo sino al punto di precludere all'odierna appellante l'esecuzione dei lavori nei tempi vincolanti dettati dal Ministero ai fini del mantenimento del finanziamento;
la prosecuzione di tale illegittima condotta anche nel corso del giudizio, con la proposizione d'una domanda riconvenzionale priva di qualsiasi fondamento ed il tentativo di addossare all'appellante inesistenti responsabilità);
- nella specie non ricorrerebbe, quindi, una “semplice” mancata consegna dei lavori, bensì uno strumentale ricorso alla mancata consegna, motivato dalla violazione dei più elementari pagina 6 di 9 principi in materia di lavori pubblici e dalla conseguente impossibilità da parte del di CP_2 condurre ad esecuzione i lavori a seguito del mancato rispetto dei tempi imposti dal Ministero finanziatore (prima) e della revoca del finanziamento (dopo);
- erronea applicazione, conseguentemente, dell'art. 153 d.p.r. n. 207/2010, anche avuto riguardo alla natura del contratto (appalto integrato), in cui, a differenza dei meri contratti di appalto di esecuzione dei lavori pubblici (in cui la consegna dei lavori costituisce l'inizio delle prestazioni contrattuali), il contratto è “già avviato e in parte realizzato con la redazione della progettazione esecutiva da parte dell'odierna appellante e la successiva approvazione ad opera del
, con la conseguenza che “viene meno la ratio a fondamento della suddetta norma che è CP_2 quella di dare certezza sull'avvio della fase esecutiva del contratto ed evitare d'incidere negativamente sulla posizione della PA.”;
- erronea applicazione dell'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010, avuto riguardo anche al fatto che si verte in materia di omessa consegna dei lavori e non mero ritardo nella consegna.
12. Il motivo è infondato.
12.1. Ed invero, premesso che per gli importi dovuti per la progettazione esecutiva realizzata dall' .A.E. (validata ed approvata dallo stesso il Tribunale ha accolto Parte_3 CP_2 la domanda, condannando il al pagamento della somma di euro 42.263,45 oltre Iva, CP_2 nessun “travisamento” della causa petendi ha operato il Tribunale, atteso che le domande di risoluzione spiegate da si fondavano, inequivocabilmente, sulla omessa consegna Parte_1 dei lavori, che costituiva il “precipitato” dei molteplici inadempimenti allegati;
ciò emerge con chiarezza:
- da quanto dedotto a pag. 14 dell'atto di citazione, dove l'odierna appellante, dopo aver pedissequamente trascritto la diffida inoltrata al Comune l'11 agosto 2015, ha espressamente dedotto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, “avendo il mancato di ottemperare, nel termine essenziale di 15 giorni indicato nella CP_2 superiore diffida, ai propri oneri negoziali aventi natura essenziale di consegnare i lavori e di corrispondere i dovuti pagamenti della progettazione esecutiva nei termini contrattuali”;
- da quando dedotto a pag. 16 dell'atto di citazione, ove l'odierna appellante ha espressamente richiamato l'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010 e la “la chiara violazione dell'obbligo incombente sulla stazione appaltante di consegnare le aree di cantiere all'appaltatore nel termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto”.
12.2. In ordine, poi, alla presunta inapplicabilità dell'art. 153 del d.P.R. n. 207/2010, del pari, le doglianze dell'appellante appaiono infondate.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “[n]egli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art.1374 c.c.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ne' di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i pagina 7 di 9 maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante” (così Cass., sez. I, 14 aprile 2004, n. 7069; in senso conforme, Cass., sez. I, 11 novembre 2004, n. 21484; Cass., sez. I, 5 marzo 2008, n. 5951).
12.3. A nulla rileva che si tratti, nel caso di specie, di omessa consegna dei lavori e non di mero ritardo nella consegna, dovendo escludersi una differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale [cfr. sul punto, con riferimento alla norma di cui al d.P.R. n. 1063/1962, di identico tenore a quella di cui al d.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, Cass., Sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22112: “In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva) consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né, tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facoltà, ex art. 10 del citato decreto, di presentare istanza di recesso dal contratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario", il diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo”].
12.4. Considerato che, nel caso in esame, l' pur a fronte dell'andamento anomalo del Pt_2 contratto e delle negative interlocuzioni della stazione appaltante con il Ministero finanziatore, non ha inteso esercitare il previsto diritto di recesso, la domanda di risoluzione e la connessa domanda di risarcimento danni, spiegate dall'appellante, non possono trovare accoglimento, essendo la sentenza di primo grado, sul punto, del tutto immune da censure.
12.5. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza che si verta in materia di “appalto integrato”, poiché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, anche in tale schema contrattuale la consegna dei lavori costituisce un elemento essenziale nello svolgimento del rapporto, funzionale a consentire all'appaltatore la realizzazione delle opere convenute.
12.6. L'appellante ha lamentato, inoltre, l'omessa pronuncia sulla domanda di svincolo della polizza fideiussoria, “quale logica ed immediata conseguenza dell'accoglimento delle domande risolutorie”.
Orbene, dalle reciproche domande di risoluzione e dalle complessive allegazioni delle parti emerge, incontrovertibilmente, che il contratto di appalto integrato del 13/2/2014 è rimasto non eseguito (fatta eccezione per la parte relativa alla progettazione esecutiva); ne consegue che la domanda di svincolo della polizza fideiussoria dell'8 novembre 2013, n. 2013/13/6223217 (su cui il giudice di primo grado non si è pronunciato) va accolta, non essendo più il vincolo sostenuto da idonea causa.
13. Il secondo motivo di appello, con cui ha chiesto la riforma della sentenza di Parte_1 primo grado mediante l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante), deducendo i vizi di omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 del codice civile (richiamando, sul punto le censure relative all'omessa risoluzione del contratto), deve ritenersi assorbito dalla statuizione di rigetto della domanda di risoluzione, come già chiarito al pagina 8 di 9 paragrafo 12.4.
14. Alla luce del limitato accoglimento del gravame e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate interamente compensate.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, in parziale accoglimento dell'appello spiegato da in proprio e nella qualità di mandataria del Parte_1 raggruppamento d'imprese con la e in parziale riforma della Controparte_1 sentenza n. 465/2018 del 30 ottobre 2018 del Tribunale di Sciacca, così provvede:
- dichiara che sussistono i presupposti per lo svincolo della polizza fideiussoria dell'8 novembre 2013, n. 2013/13/6223217;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 2 maggio 2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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