Articolo 1 della Legge 2 marzo 1949, n. 87
Articolo 2
Versione
13 aprile 1949
Art. 1.
Il termine per la presentazione al Parlamento del progetto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1949-50 e' stabilito al 28 febbraio 1949.
Entrata in vigore il 13 aprile 1949
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