Articolo 90 della Costituzione
Articolo 89Articolo 91
Versione
1 gennaio 1948
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non e' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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