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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 980/2021 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. GELLI MICHELA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. ROVIELLO ROBERTA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Pagina | 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente: “concludono per la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. La signora Controparte_1 conferma la rinuncia alle domande di addebito della separazione di cui al ricorso e il signor accetta incondizionatamente tale rinuncia. Controparte_2
2. Il sig. conferma la rinuncia alle domande di addebito della separazione di Controparte_2 cui alla comparsa di costituzione e la sig.ra accetta incondizionatamente tale Controparte_1 rinuncia.
3. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
4. La IG rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali Per_1 reciprocamente si impegnano a contribuire in pari misura a conservare e rafforzare i rapporti affettivi con la bambina (garantendo i colloqui quotidiani con la IG anche solo telefonici o telematici con l'altro genitore) ed a seguire la sua educazione e la sua vita, al fine di ridurre al minimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia nonché a concordare periodicamente e a condividere le linee guida dell'educazione della IG e a garantire alla stessa un rapporto paritetico con le famiglie di origine di entrambi i coniugi. I genitori si impegnano a condividere
e informarsi senza ritardo sulle problematiche della bambina (non solo di salute) ed a condividere le informazioni che la riguardano (sull'andamento scolastico, ad esempio).
5. La bambina manterrà la residenza anagrafica ed il domicilio con la madre la quale si impegna
a comunicare al padre eventuali cambi di indirizzo. I genitori concordano e si impegnano a mantenere il domicilio prevalente e la residenza della bambina nelle province di Pistoia e Prato non acconsentendo a trasferimenti diversi o più distanti di queste due località.
6. In ordine al diritto di visita, durante il periodo scolastico, il padre potrà tenere la IG con le seguenti modalità:
* per una settimana, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola alla domenica pomeriggio, quando riaccompagnerà la IG nel luogo concordato con la madre intorno alle ore 21:00 (cena
e compiti fatti), oltre ad un pomeriggio a settimana, indicato nella giornata del mercoledì, salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola alle ore 21:00 circa, dopo averla fatta cenare;
* per la settimana successiva, nelle giornate del martedì, mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 16 fino alle ore 21,00 circa quando, dopo averla fatta cenare, la riaccompagnerà nel luogo concordato con la madre.
7. Durante l'estate, e comunque per tutto il periodo in cui la bambina non frequenterà la scuola, la stessa starà 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro, nei giorni da concordarsi entro
Pagina | 2 il mese precedente. Le parti danno atto sin d'ora che questa estate (2024) starà con il Per_1 padre dal giorno 11/08/2024 al 25/08/2024 e con la madre dal 26/08/2024 al 6/9/2024, che potrà portarla con sé in Sicilia. Fermo restando il divieto di trasferimento anagrafico della bambina, la madre potrà condurre con sé la IG in Sicilia anche in altre occasioni di vacanza Per_1 scolastica per un periodo massimo di giorni 15 previo avviso e accordo con il padre almeno un mese prima. Analoga disponibilità per il padre, previo avviso e accordo con la madre.
Le parti garantiscono reciprocità di comunicazioni tra loro, ancor più durante il periodo di vacanza, affinchè l'altro genitore sia sempre informato sullo stato di salute della IG ed abbia occasione di contattarla.
8. Fintantochè la sig.ra permarrà nella struttura di Agliana o in altra equipollente la CP_1 stessa garantirà, per quanto di sua competenza, la possibilità per il di tenere presso di CP_2 sé la IG anche per il pernotto, come da punti 6 e 7 sopra precisati.
9. Da settembre (per tutto il periodo scolastico che si intende per il periodo settembre / giugno) il provvederà a corrispondere alla quale contributo per la IG minore, CP_2 CP_1
l'importo di €250,00 mensili. Durante il periodo estivo (i soli mesi di luglio e agosto), anche in ragione della implementazione dei giorni in cui la bambina starà con il padre, detto importo sarà ridotto a 150,00 mensili.
10. Quanto agli altri periodi di vacanza, i coniugi stabiliscono che per le vacanze natalizie la bambina starà con ciascun genitore 7 giorni complessivi e durante le vacanze pasquali tre giorni complessivi. Verrà seguito il criterio dell'alternanza, possibilmente accorpando i giorni al fine anche di consentire che la bambina possa andare in vacanza con il genitore che l'ha con sé durante la festività. Ad esempio potrà stare con uno dei due genitori dal 24/12 al 31/12 e Per_1 con l'altro genitore dal 31/12 al 07/01. I genitori si impegnano a garantire l'avvicendamento delle festività nei vari anni.
11. Sarà altresì garantita l'alternanza di anno in anno tra i genitori per il giorno del compleanno della bambina, a meno che le parti non concordino di trascorrere tutti insieme la festa.
12. A prescindere dal giorno in cui cada, ciascun genitore consentirà a di trascorrere con Per_1
l'altro il compleanno di questi (la madre compie gli anni il 25/10 mentre il padre il 1/5), ed anche quello dei parenti o affini, da una parte o dall'altra (a titolo di esempio si menzionano: il Per_ compleanno del fratello 30/07, della sorella 10/01, dei nonni materni e paterni, Per_2 degli zii ecc.) oltre alle feste (eventuali battesimi, comunioni, cresime, matrimoni…).
13. Come detto al punto 9. in relazione al mantenimento della minore, considerate le capacità lavorative di entrambi i genitori e considerati i loro introiti, il sig. verserà entro il CP_2 giorno 10 di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) CP_1
Pagina | 3 mensili, a titolo di contributo al mantenimento ordinario con aumento annuale ISTAT di legge, salvi i mesi di luglio ed agosto in cui il contributo sarà ridotto ad € 150,00 (centocinquanta) oltre al 50% delle spese straordinarie, da intendersi quelle di cui al Protocollo Famiglia del
Tribunale di Prato al quale si rimanda espressamente. Si precisa che i rimborsi delle spese straordinarie dovranno essere corrisposti dal coniuge al genitore che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa previa esibizione di documentazione fiscale.
14. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla
a pretendere a qualsiasi titolo l'una dall'altra.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 25/9/2024”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 08/04/2021 e ritualmente notificato, CP_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione
[...]
giudiziale dal coniuge sposato con rito civile in regime di Controparte_2 separazione legale dei beni, in Camastra (AG), in data 06/09/2007, atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, specificamente nel registro Atti di Matrimonio dell'anno 2007, Parte I, atto n. 1.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio è nata la IG in data 13/01/2017, ancora minorenne;
(2) che il rapporto familiare Per_1
è stato sempre caratterizzato dalla condotta oppressiva ed autoritaria del marito, il quale ha manifestato a più riprese atteggiamenti violenti nei confronti della moglie, tuttavia mai denunciati da quest'ultima; (3) che le problematiche maggiori facevano capo alle scarse capacità economiche della coppia, aggravatesi con l'arrivo della IG nel 2017, tenuto conto del fatto che il Per_1
è un artigiano titolare dell'impresa individuale “SOS casa pronto CP_2
intervento”, che si occupa di piccole riparazioni idrauliche e giardinaggio per privati, mentre la ricorrente non ha mai lavorato a causa della condotta manipolatoria tenuta dal marito, che le ha sempre impedito di reperire un'occupazione lavorativa, relegandola alla cura esclusiva della casa e della bambina;
(4) che i coniugi hanno stabilito la propria residenza familiare in
Prato, via della Casa Comunale n. 503, ma hanno convissuto sempre in una
Pagina | 4 casetta di legno in località Iolo (Prato), intestata alla moglie e costruita su un terreno di proprietà del marito;
(5) che, in data 18/01/2020, essendo netta la crisi del rapporto matrimoniale, la ricorrente ha deciso di allontanarsi dall'abitazione familiare, recandosi per un mese in Sicilia presso i suoi genitori;
(6) che, nel mese di Luglio 2020, al culmine dell'ennesimo episodio di lite tra i coniugi che ha reso necessario l'intervento della polizia e degli assistenti sociali, il ha deciso di allontanarsi dalla casa familiare, trasferendosi CP_2
unitamente alla IG presso l'abitazione materna sita in Monsummano Per_1
Terme (PT), accusando la moglie di tenere atteggiamenti pericolosi e, altresì, violenti nei riguardi della bambina;
(7) che, in seguito al predetto trasferimento,
i contatti tra la ricorrente e sua IG sono stati ostacolati in tutto e per tutto dal padre, in spregio alle disposizioni in tal senso ricevute dai Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze nell'ambito del procedimento n. VG. 1372/2020 aperto su ricorso del Pubblico Ministero e su segnalazione degli stessi Servizi Sociali di Prato che temevano una situazione di grave pregiudizio per la minore, procedimento conclusosi con provvedimento del 09-26/02/2021 con cui è stato disposto l'allontanamento di dal padre Per_1
e l'affidamento della stessa ai Servizi Sociali di Prato territorialmente competenti con collocazione in idonea struttura protetta assieme alla madre per la durata di mesi sei;
(8) che in seguito alla predetta disposizione, il CP_2
ha iniziato a tenere un atteggiamento persecutorio e minatorio nei confronti della moglie, fatto oggetto del procedimento penale n. 4631/2020 RGNR
Tribunale di Prato, aperto in seguito alle plurime querele depositate dalla stessa per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.; (9) che, attualmente, la ricorrente è collocata presso una struttura protetta insieme alla IG, con possibilità per il padre di incontrare in modalità protetta con cadenza settimanale, fermo Per_1
il divieto a suo carico di avvicinarsi alla moglie ed ai luoghi da questa abitualmente frequentati.
Pertanto, ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse la Controparte_1
separazione giudiziale dal coniuge, chiedendo, quali provvedimenti accessori:
a) l'addebito della separazione a carico del marito per le condotte riportate in
Pagina | 5 premessa;
b) la conferma del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di
Firenze del 09-26/02/2021, reso nell'ambito del procedimento n. VG.
1372/2020, in punto di affidamento della minore;
c) la determinazione, a Per_1 carico del convenuto, di una somma mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento economico della IG;
d) la determinazione, a carico del Per_1
convenuto, di una somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento economico della moglie;
e) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ferma restando l'attuale collocazione in struttura protetta della medesima e della IG.
In data 25/06/2021, si è costituito in giudizio il quale, Controparte_2
aderendo alla domanda di separazione giudiziale della moglie, ha tuttavia contestato la ricostruzione dei fatti ex adverso resa e tutte le domande accessorie di natura economica ed in punto di affidamento della minore avanzate dalla controparte.
Nello specifico, il convenuto ha addotto le seguenti circostanze: a) la ricorrente ha omesso di sottolineare la pendenza di più procedimenti penali attivati dal convenuto a suo carico innanzi all'intestato Tribunale in seguito alle condotte pregiudizievoli tenute dalla stessa anche nei riguardi della IG , Per_1
conseguenti alla depressione post-partum che l'ha afflitta e per cui non ha mai richiesto ausilio medico;
b) che, in seguito alla nascita della IG, la ricorrente ha infatti assunto una serie di condotte di carattere violento sia ai danni della minore che ai danni del marito, costretto a subire passivamente gli atteggiamenti tenuti dalla moglie, la quale, oltre ad imporre un regime alimentare rigidissimo alla IG, l'ha allontanata dalla famiglia paterna e, in particolare, dalla madre del c) che, al culmine dell'ennesimo CP_2
episodio di violenza scaturito a causa dei problemi psichici della ricorrente e registrato nel mese di Luglio 2020, il convenuto è stato costretto a segnalare agli assistenti sociali la situazione di disagio per la minore e l'incapacità della Per_1
madre di far fronte alle sue esigenze quotidiane di vita, così il CP_2
d'accordo con l'assistente sociale, si è trasferito presso l'abitazione della madre a Monsummano Terme insieme alla IG, ove hanno risieduto per circa sei
Pagina | 6 mesi, fino al provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Firenze del
09/02/2021 che ne ha disposto la collocazione presso una struttura protetta unitamente alla madre;
d) che il ha proposto reclamo innanzi alla CP_2
Corte d'Appello di Firenze contro il sopra citato provvedimento del TM;
e) che gli incontri padre/IG alla presenza dei Servizi Sociali incaricati stanno avendo un esito decisamente positivo per la crescita della minore ed è necessario incentivare il legame tra i due, garantendo al di vivere CP_2
quotidianamente la IG senza la presenza degli assistenti sociali;
f) che le accuse rivolte dalla nei confronti del marito, aventi ad oggetto CP_1 atteggiamenti persecutori e minatori asseritamente tenuti da questo nei riguardi della moglie, sono del tutto infondate e sono state utilizzate da quest'ultima al solo fine di deviare l'attenzione dalle condotte pregiudizievoli dalla medesima tenute successivamente alla gravidanza, culminate nel procedimento penale
RGNR 272/2020 per il reato di cui all'art. 572 c.p. promosso dal nei CP_2 confronti della moglie;
g) che neppure le richieste ex adverso avanzate di natura economica possono trovare accoglimento, tenuto conto delle condizioni economico-reddituali del il quale per tutto l'anno 2020 è risultato CP_2 fortemente limitato nella sua capacità di produrre reddito, oltre che a causa della gravissima crisi economica generata dall'emergenza Covid-19, anche per le turbolenze familiari che lo hanno coinvolto.
Nello specifico, il convenuto ha avanzato le seguenti domande accessorie: a)
l'addebito della separazione a carico della moglie per le condotte riportate in premessa;
b) l'affidamento della IG al padre in via esclusiva e, in Per_1
ipotesi, l'affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre sita in Monsummano
Terme, via G. Leopardi n. 67, in cui ora abita insieme alla madre sig.ra
[...]
; c) la determinazione del mantenimento in via diretta da parte di CP_3 ciascun genitore della IG , oltre al 50% delle spese di lite necessarie per Per_1
quest'ultima; d) l'assegnazione della casa coniugale, considerato che la ha espresso di non volervi risiedere. CP_1
Pagina | 7 All'udienza presidenziale del 15/06/2022 parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare alla richiesta di mantenimento economico a suo favore avanzata nel ricorso introduttivo e di rideterminare l'importo richiesto, a carico del a titolo di mantenimento economico della IG , nella CP_2 Per_1
somma mensile di € 250,00.
Con ordinanza del 05/07/2022, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente dell'intestato Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto ed ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: a) ha disposto l'affidamento della IG al Servizio Per_1
Sociale della SDS area pratese, con collocamento nella struttura individuata dallo stesso Servizio Sociale dove attualmente si trova insieme alla madre;
b) ha previsto che il SS della pratese proseguisse gli incontri padre-IG in CP_4
modalità protetta e con frequenza settimanale;
c) ha disposto l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare, in località Iolo (Prato), in quanto soggetto CP_1
economicamente più debole;
d) ha disposto l'obbligo, a carico del convenuto, di versare in favore della ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della minore, oltre all'80% delle spese straordinarie necessarie, secondo quanto individuato dal Protocollo d'Intesa n.
468/2019.
Nominato il Giudice Istruttore per il prosieguo della causa, le parti si sono tempestivamente costituite nel giudizio di merito, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e relazioni di aggiornamento sugli incontri padre/IG redatte dai Servizi Sociali incaricati, fissando per la verifica l'udienza del 29/11/2023.
Medio tempore, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza già fissata. Tuttavia, con ordinanza del 05/01/2024, il
Collegio designato ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Istruttore, ritenendo di dover in primis disporre la revoca dell'affidamento della minore al
Pagina | 8 Servizio Sociale competente, con ripristino del regime di affidamento condiviso della medesima ad entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso la madre, e in secundis confermare il diritto di visita del padre con le pregresse modalità con le modifiche ritenute opportune dal Servizio Incaricato e confermare, altresì, i provvedimenti economici attualmente in essere, evidenziando poi di non poter inglobare il contenuto dell'accordo di separazione raggiunto dalle parti, attesa l'elevata conflittualità ancora sussistente tra le stesse, necessitando di un ulteriore periodo di monitoraggio da parte del Tribunale e del Servizio Sociale incaricato.
Con nota depositata in data 24.9.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni. La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale e sono stati autorizzati a vivere separati i coniugi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le par- ti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Affidamento, collocamento e diritto di visita della minore – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso della IG minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse della minore ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Anche il Servizio Sociale incaricato, con l'ultima relazione
Pagina | 9 depositata in atti, ha dato conto che le parti ormai si gestiscono in autonomia, non necessitando più di un loro intervento.
Mantenimento della minore - Anche in relazione al mantenimento della minore il Collegio ritiene che l'assegno di mantenimento individuato congiuntamente dalle parti sia congruo rispetto alle esigenze della stessa nonché alle risorse economiche dei genitori, così come la ripartizione delle spese straordinarie.
Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Ulteriori pattuizioni - Il Collegio prende, infine, atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dai coniugi, pur rilevando che le stesse esulano dal contenuto tipico del presente giudizio, talché non vi è luogo a pronuncia giudiziale sulle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- pronuncia la separazione personale di e Controparte_1 CP_2
sposati con rito civile in data 6.9.2007 a Camastra (AG),
[...] matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di matrimonio dell'anno 2007, Parte I, atto n. 1;
1. dà atto che la signora conferma la rinuncia alle Controparte_1
domande di addebito della separazione di cui al ricorso e il signor accetta incondizionatamente tale rinuncia. Controparte_2
2. dà atto che il sig. conferma la rinuncia alle domande Controparte_2
di addebito della separazione di cui alla comparsa di costituzione e la sig.ra accetta incondizionatamente tale rinuncia. Controparte_1
3. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
4. la IG , rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i Per_1
quali reciprocamente si impegnano a contribuire in pari misura a conservare e rafforzare i rapporti affettivi con la bambina (garantendo i colloqui quotidiani con la IG anche solo telefonici o telematici con l'altro genitore) ed a seguire la sua educazione e la sua vita, al fine di ridurre al minimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia nonché a
Pagina | 10 concordare periodicamente e a condividere le linee guida dell'educazione della IG e a garantire alla stessa un rapporto paritetico con le famiglie di origine di entrambi i coniugi. I genitori si impegnano a condividere e informarsi senza ritardo sulle problematiche della bambina (non solo di salute) ed a condividere le informazioni che la riguardano (sull'andamento scolastico, ad esempio).
5. la bambina manterrà la residenza anagrafica ed il domicilio con la madre la quale si impegna a comunicare al padre eventuali cambi di indirizzo. I genitori concordano e si impegnano a mantenere il domicilio prevalente e la residenza della bambina nelle province di Pistoia e Prato non acconsentendo a trasferimenti diversi o più distanti di queste due località.
6. n ordine al diritto di visita, durante il periodo scolastico, il padre potrà tenere la IG con le seguenti modalità:
* per una settimana, dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola alla domenica pomeriggio, quando riaccompagnerà la IG nel luogo concordato con la madre intorno alle ore 21:00 (cena e compiti fatti), oltre ad un pomeriggio a settimana, indicato nella giornata del mercoledì, salvo diverso accordo, dall'uscita della scuola alle ore 21:00 circa, dopo averla fatta cenare;
* per la settimana successiva, nelle giornate del martedì, mercoledì e venerdì dall'uscita della scuola o comunque dalle ore 16 fino alle ore
21,00 circa quando, dopo averla fatta cenare, la riaccompagnerà nel luogo concordato con la madre.
Durante l'estate, e comunque per tutto il periodo in cui la bambina non frequenterà la scuola, la stessa starà 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro, nei giorni da concordarsi entro il mese precedente. Le parti danno atto sin d'ora che questa estate (2024) starà con il padre dal Per_1
giorno 11/08/2024 al 25/08/2024 e con la madre dal 26/08/2024 al
6/9/2024, che potrà portarla con sé in Sicilia. Fermo restando il divieto di trasferimento anagrafico della bambina, la madre potrà condurre con
Pagina | 11 sé la IG in Sicilia anche in altre occasioni di vacanza scolastica Per_1
per un periodo massimo di giorni 15 previo avviso e accordo con il padre almeno un mese prima. Analoga disponibilità per il padre, previo avviso e accordo con la madre.
7. dà atto che le parti concordano di garantire reciprocità di comunicazioni tra loro, ancor più durante il periodo di vacanza, affinchè l'altro genitore sia sempre informato sullo stato di salute della IG ed abbia occasione di contattarla.
8. dà atto che le parti concordano fintantochè la sig.ra Controparte_5 nella struttura di Agliana o in altra equipollente la stessa garantirà, per quanto di sua competenza, la possibilità per il i tenere presso CP_2 di sé la IG anche per il pernotto, come da punti 6 e 7 sopra precisati.
9. Da settembre (per tutto il periodo scolastico che si intende per il periodo settembre / giugno) il provvederà a corrispondere alla CP_2
, quale contributo per la IG minore, l'importo di €250,00 CP_1
mensili. Durante il periodo estivo (i soli mesi di luglio e agosto), anche in ragione della implementazione dei giorni in cui la bambina starà con il padre, detto importo sarà ridotto a 150,00 mensili.
10. Quanto agli altri periodi di vacanza, i coniugi stabiliscono che per le vacanze natalizie la bambina starà con ciascun genitore 7 giorni complessivi e durante le vacanze pasquali tre giorni complessivi. Verrà seguito il criterio dell'alternanza, possibilmente accorpando i giorni al fine anche di consentire che la bambina possa andare in vacanza con il genitore che l'ha con sé durante la festività. Ad esempio potrà Per_1
stare con uno dei due genitori dal 24/12 al 31/12 e con l'altro genitore dal 31/12 al 07/01. I genitori si impegnano a garantire l'avvicendamento delle festività nei vari anni.
11. Sarà altresì garantita l'alternanza di anno in anno tra i genitori per il giorno del compleanno della bambina, a meno che le parti non concordino di trascorrere tutti insieme la festa.
Pagina | 12 12. A prescindere dal giorno in cui cada, ciascun genitore consentirà a Per_1
di trascorrere con l'altro il compleanno di questi (la madre compie gli anni il 25/10 mentre il padre il 1/5), ed anche quello dei parenti o affini, da una parte o dall'altra (a titolo di esempio si menzionano: il compleanno del fratello 30/07, della sorella 10/01, dei Per_2 Per_3
nonni materni e paterni, degli zii ecc.) oltre alle feste (eventuali battesimi, comunioni, cresime, matrimoni…).
13. Come detto al punto 9. in relazione al mantenimento della minore, considerate le capacità lavorative di entrambi i genitori e considerati i loro introiti, il sig. erserà entro il giorno 10 di ogni mese, alla CP_2
sig.ra la somma di € 250,00 (duecentocinquanta) mensili, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario con aumento annuale
ISTAT di legge, salvi i mesi di luglio ed agosto in cui il contributo sarà ridotto ad € 150,00 (centocinquanta) oltre al 50% delle spese straordinarie, da intendersi quelle di cui al Protocollo Famiglia del
Tribunale di Prato al quale si rimanda espressamente. Si precisa che i rimborsi delle spese straordinarie dovranno essere corrisposti dal coniuge al genitore che le ha sostenute entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione della spesa previa esibizione di documentazione fiscale.
14. dà atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo l'una dall'altra.
15. spese legali integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Camastra (AG) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 25/9/2024
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Pagina | 13 il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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